TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giu- dice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riservata in atti, ha pronunciato la se- guente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3779/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentato e difeso dagli avv.ti Galietta Gennaro e Tortora Emma, elettivamente do- miciliata come in atti;
- RICORRENTE -
nella qualità di titolare della ditta “Caffetteria Bistrot”, rap- Controparte_1
presentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mandarino e Giovanni Giovanelli, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- RESISTENTE –
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Fernando Coiro, elettivamente domiciliata come in atti;
- COINTERESSATO-
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposita- te in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la conci- sa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso per rilascio di immobile detenuto senza titolo, l , in persona Parte_2
del legale rapp.te p.t., chiedeva la condanna della resistente al ri- Controparte_1
lascio del punto ristoro ubicato all'interno del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, deducendo che, scaduto il contratto di appalto stipulato nel 2007 per la gestione del servizio di bar e tavola calda, ha continuato a detenere sine titulo i locali, nonostante la notifica del provvedimento amministrativo n. 23067 del 29/05/2024, rimasto inop- pugnato. Proponeva, altresì, istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio immediato dell'immobile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la resistente
[...]
e la società cointeressata quest'ultima in adesione CP_1 Controparte_2
alla domanda della ricorrente, in quanto aggiudicataria del nuovo affidamento del servizio bar. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, soste- Controparte_1
nendo la perdurante sussistenza di un rapporto di concessione e la natura autoritativa del provvedimento di rilascio.
Nelle more del giudizio, l'ordinanza cautelare è stata attuata in data 19 febbraio 2025, Parte come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario che ha immesso nel possesso l Inol- tre, la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 150/2025 del 25 febbraio 2025, ha confermato la precedente sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ri- gettando il gravame proposto dalla resistente.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva riservata per la decisione.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla re- sistente.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in caso di cessazione del rapporto concessorio e in mancanza di contestazione circa l'attualità del rapporto stesso, la
Pubblica Amministrazione ben può agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere il rilascio del bene occupato senza titolo. In tal senso si sono espresse più volte le Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che: “in caso di cessazione della concessione, la controversia relativa al rilascio del bene pubblico è devoluta al giu- dice ordinario, trattandosi di azione a tutela del diritto soggettivo di proprietà o pos- sesso dell'amministrazione, non implicando l'esercizio di poteri autoritativi” (Cass.
Civ., S.U., n. 28166/2008; conf. Cass. Civ., S.U., n. 327/1999; Cass. Civ., S.U., n.
17954/2007).
Nel caso di specie, la concessione stipulata in data 11 gennaio 2007 è pacificamente scaduta nel 2015, senza alcuna proroga o rinnovo tacito, vietato espressamente dalla lex specialis. La resistente ha continuato a occupare i locali pur in assenza di titolo, a fronte di un provvedimento amministrativo di rilascio (det. n. 23067/2024) non im- pugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo.
Non può ritenersi che la contestazione via PEC del provvedimento di sgombero equi- valga a una valida impugnazione, come sostenuto dalla resistente. Neppure risulta riassunto presso il TAR il precedente giudizio in cui era stato sollevato il difetto di giurisdizione, sicché alcun giudicato può dirsi formatosi in favore della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, l'azione proposta dall è meritevole di accoglimento. Parte_2
L'Amministrazione ha pienamente documentato la cessazione del rapporto,
l'adozione del provvedimento di rilascio e la successiva mancata riconsegna dei loca- li. Sussiste dunque la condizione per l'esercizio dell'azione ordinaria di rilascio ex art. 823, comma 2 c.c. secondo cui: “l'autorità amministrativa ha facoltà sia di pro-
3 cedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà
e del possesso”.
Va peraltro richiamato il principio secondo cui l'occupazione sine titulo di un immo- bile da parte di un soggetto che ne abbia perso legittimamente la disponibilità com- porta un'illegittima detenzione, produttiva non solo dell'obbligo di rilascio ma anche
– in via eventualmente autonoma – di responsabilità patrimoniale per il periodo di permanenza abusiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2019, n. 438; Cass. civ., sez.
III, 19 aprile 2022, n. 12642). L'occupazione senza titolo integra in via civilistica un fatto illecito ex art. 2043 c.c., oltre a essere contraria al principio di buon andamento e correttezza dei rapporti contrattuali con la P.A.
La resistente non ha fornito elementi idonei a infirmare tale ricostruzione, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi in sede cautelare e in sede d'appello (cfr. Corte
d'Appello di Salerno, sent. n. 150/2025).
Infine, si evidenzia che l'esecuzione forzata del provvedimento cautelare si è conclu- sa positivamente, con rilascio dell'immobile in data 19 febbraio 2025, sicché la con- danna che segue è priva di efficacia esecutiva ulteriore, ma resta necessaria ai fini dell'accertamento giurisdizionale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta, con conseguente condanna della resistente al rilascio dell'immobile già oggetto del rapporto concessorio.
Quanto alle spese, tenuto conto della complessità della vicenda e del mancato sponta- neo rilascio dell'immobile, si ritiene equo condannare la resistente Controparte_3
[... alla rifusione integrale delle spese processuali a favore dell . Parte_2
Le spese tra la ricorrente e la cointeressata vengono in- Controparte_2
tegralmente compensate, in considerazione della posizione meramente adesiva della cointeressata e dell'assenza di autonome difese.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così prov- vede:
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della detenzione da parte di Controparte_3
[...
in qualità di titolare della ditta individuale "Caffetteria Bistrot", dell'immobile si- to in Nocera Inferiore (SA), via Alfonso De Nicola n. 1, all'interno del P.O. Umberto
I e per l'effetto:
b) Condanna al rilascio dell'immobile di cui sopra libero da Controparte_1
Parte persone e cose e nella disponibilità dell i;
Pt_2
c) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_1
dell , in persona del legale rappresentante pt., che liquida complessiva- Parte_2
mente in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, con il riconoscimento degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, come per legge;
d) Spese compensate nei confronti della Controparte_2
Manda la cancelleria;
Nocera Inferiore, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giu- dice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riservata in atti, ha pronunciato la se- guente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3779/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentato e difeso dagli avv.ti Galietta Gennaro e Tortora Emma, elettivamente do- miciliata come in atti;
- RICORRENTE -
nella qualità di titolare della ditta “Caffetteria Bistrot”, rap- Controparte_1
presentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mandarino e Giovanni Giovanelli, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- RESISTENTE –
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Fernando Coiro, elettivamente domiciliata come in atti;
- COINTERESSATO-
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposita- te in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la conci- sa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso per rilascio di immobile detenuto senza titolo, l , in persona Parte_2
del legale rapp.te p.t., chiedeva la condanna della resistente al ri- Controparte_1
lascio del punto ristoro ubicato all'interno del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, deducendo che, scaduto il contratto di appalto stipulato nel 2007 per la gestione del servizio di bar e tavola calda, ha continuato a detenere sine titulo i locali, nonostante la notifica del provvedimento amministrativo n. 23067 del 29/05/2024, rimasto inop- pugnato. Proponeva, altresì, istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio immediato dell'immobile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la resistente
[...]
e la società cointeressata quest'ultima in adesione CP_1 Controparte_2
alla domanda della ricorrente, in quanto aggiudicataria del nuovo affidamento del servizio bar. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, soste- Controparte_1
nendo la perdurante sussistenza di un rapporto di concessione e la natura autoritativa del provvedimento di rilascio.
Nelle more del giudizio, l'ordinanza cautelare è stata attuata in data 19 febbraio 2025, Parte come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario che ha immesso nel possesso l Inol- tre, la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 150/2025 del 25 febbraio 2025, ha confermato la precedente sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ri- gettando il gravame proposto dalla resistente.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva riservata per la decisione.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla re- sistente.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in caso di cessazione del rapporto concessorio e in mancanza di contestazione circa l'attualità del rapporto stesso, la
Pubblica Amministrazione ben può agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere il rilascio del bene occupato senza titolo. In tal senso si sono espresse più volte le Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che: “in caso di cessazione della concessione, la controversia relativa al rilascio del bene pubblico è devoluta al giu- dice ordinario, trattandosi di azione a tutela del diritto soggettivo di proprietà o pos- sesso dell'amministrazione, non implicando l'esercizio di poteri autoritativi” (Cass.
Civ., S.U., n. 28166/2008; conf. Cass. Civ., S.U., n. 327/1999; Cass. Civ., S.U., n.
17954/2007).
Nel caso di specie, la concessione stipulata in data 11 gennaio 2007 è pacificamente scaduta nel 2015, senza alcuna proroga o rinnovo tacito, vietato espressamente dalla lex specialis. La resistente ha continuato a occupare i locali pur in assenza di titolo, a fronte di un provvedimento amministrativo di rilascio (det. n. 23067/2024) non im- pugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo.
Non può ritenersi che la contestazione via PEC del provvedimento di sgombero equi- valga a una valida impugnazione, come sostenuto dalla resistente. Neppure risulta riassunto presso il TAR il precedente giudizio in cui era stato sollevato il difetto di giurisdizione, sicché alcun giudicato può dirsi formatosi in favore della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, l'azione proposta dall è meritevole di accoglimento. Parte_2
L'Amministrazione ha pienamente documentato la cessazione del rapporto,
l'adozione del provvedimento di rilascio e la successiva mancata riconsegna dei loca- li. Sussiste dunque la condizione per l'esercizio dell'azione ordinaria di rilascio ex art. 823, comma 2 c.c. secondo cui: “l'autorità amministrativa ha facoltà sia di pro-
3 cedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà
e del possesso”.
Va peraltro richiamato il principio secondo cui l'occupazione sine titulo di un immo- bile da parte di un soggetto che ne abbia perso legittimamente la disponibilità com- porta un'illegittima detenzione, produttiva non solo dell'obbligo di rilascio ma anche
– in via eventualmente autonoma – di responsabilità patrimoniale per il periodo di permanenza abusiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2019, n. 438; Cass. civ., sez.
III, 19 aprile 2022, n. 12642). L'occupazione senza titolo integra in via civilistica un fatto illecito ex art. 2043 c.c., oltre a essere contraria al principio di buon andamento e correttezza dei rapporti contrattuali con la P.A.
La resistente non ha fornito elementi idonei a infirmare tale ricostruzione, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi in sede cautelare e in sede d'appello (cfr. Corte
d'Appello di Salerno, sent. n. 150/2025).
Infine, si evidenzia che l'esecuzione forzata del provvedimento cautelare si è conclu- sa positivamente, con rilascio dell'immobile in data 19 febbraio 2025, sicché la con- danna che segue è priva di efficacia esecutiva ulteriore, ma resta necessaria ai fini dell'accertamento giurisdizionale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta, con conseguente condanna della resistente al rilascio dell'immobile già oggetto del rapporto concessorio.
Quanto alle spese, tenuto conto della complessità della vicenda e del mancato sponta- neo rilascio dell'immobile, si ritiene equo condannare la resistente Controparte_3
[... alla rifusione integrale delle spese processuali a favore dell . Parte_2
Le spese tra la ricorrente e la cointeressata vengono in- Controparte_2
tegralmente compensate, in considerazione della posizione meramente adesiva della cointeressata e dell'assenza di autonome difese.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così prov- vede:
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della detenzione da parte di Controparte_3
[...
in qualità di titolare della ditta individuale "Caffetteria Bistrot", dell'immobile si- to in Nocera Inferiore (SA), via Alfonso De Nicola n. 1, all'interno del P.O. Umberto
I e per l'effetto:
b) Condanna al rilascio dell'immobile di cui sopra libero da Controparte_1
Parte persone e cose e nella disponibilità dell i;
Pt_2
c) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_1
dell , in persona del legale rappresentante pt., che liquida complessiva- Parte_2
mente in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, con il riconoscimento degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, come per legge;
d) Spese compensate nei confronti della Controparte_2
Manda la cancelleria;
Nocera Inferiore, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5