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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6069 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Petraglia, ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Leone IV n. 38, in virtù di procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luciano Tamburro e Cristina Tamburro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Monte Zebio n. 32, in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 30.12.88, con Controparte_1
inquadramento nel livello E3 CCNL Industria Chimica.
Ha sostenuto di aver svolto, dal 15.5.2013, mansioni di operatrice addetta ai collaudi, appartenenti al livello D2 del CCNL di categoria, inutilmente rivendicato dalla ricorrente.
Tanto premesso, ha chiesto dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello D2 del CCNL Industria Chimica dal gennaio 2015
o dalla diversa data accertata dal Giudice, e condannare la convenuta a corrisponderle le conseguenti differenze retributive, quantificate in € 31.981,43, come da conteggi allegati al ricorso, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed il conseguente trattamento previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
1 Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inesistenza della procura e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Eccependo comunque la prescrizione quinquennale delle pretese antecedenti al 18.3.19, consistendo il primo atto interruttivo nella notifica del ricorso del 18.3.24.
Quindi, disposta ed effettuata la regolarizzazione della procura, rigettate le istanze istruttorie, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
E' notorio che la prova dello svolgimento delle superiori mansioni, ai fini del diritto alla c.d. promozione automatica ex art. 2103 c.c., grava interamente sul lavoratore ricorrente, che deve articolare e dedurre i singoli capitoli di prova sulle concrete attività espletate, al fine di consentire al giudice la valutazione della riconducibilità delle stesse alla superiore qualifica invocata. Il lavoratore inoltre deve richiamare le declaratorie contrattuali relative al livello di inquadramento di appartenenza ed a quello rivendicato, evidenziandone i rispettivi elementi caratterizzanti, ed indicando specificamente in quale modo le mansioni concretamente svolte coincidano con quelle di cui all'inquadramento rivendicato. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cass. Civ., sez. lav., 21.5.2003 n. 8025).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può dunque prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
2 contrattuale individuati nella seconda (Cass. 27.9.2010, n. 20272; Cass. 28.4.15 n.
8589; Cass. 23.11.20 n. 26593).
Dunque, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass.
21.5.2003, n. 8025).
Ebbene, già sotto detto preliminare profilo, la domanda della è Parte_1 carente, dal momento che nell'atto introduttivo, pur avendo ella esaustivamente indicato l'attività svolta dal maggio 2013, non ha allegato elementi idonei a ricondurla nel superiore livello di inquadramento rivendicato, nulla deducendo in particolare sugli elementi caratterizzanti ciascuno dei due livelli, quello posseduto e quello rivendicato, e dunque sulle ragioni per cui le mansioni svolte dal maggio 2013 rientrerebbero nell'uno piuttosto che nell'altro livello. Peraltro anche il CCNL depositato da parte ricorrente risulta privo proprio della parte riferita alle declaratorie contrattuali (docc. 18 e 19 prod. ricorr.).
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
In ogni caso, il rigetto della domanda discende altresì dall'analisi delle declaratorie contrattuali di cui al CCNL Industria Chimica depositato da parte resistente (doc. 31 prod. resist.).
In particolare, ai sensi del suddetto CCNL, appartiene alla categoria E, di inquadramento della ricorrente, il personale, con qualifica impiegatizia, speciale o operaia, assegnato a mansioni che richiedono: “- conoscenza generalistica accompagnata da una capacità ordinaria di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze ed esperienza specifiche;
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;
- responsabilità per l'ambito di intervento…”.
In tale declaratoria, al livello E3, riconosciuto alla , rientra, al par. 174, Parte_1 la figura dell'“Operatore”, il quale “Conduce una linea di produzione e/o una tipologia di prodotto, provvedendo alla miscelazione, alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero di pezzi difettosi.
3 - Controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione effettuando anche interventi di manutenzione.
- Controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità dello stesso.
- Compila la documentazione prevista riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute.
- Opera secondo le norme di buona fabbricazione, di Sicurezza Salute Ambiente
e gli standars previsti”; così come vi rientra, al par. 176, l'“Operatore laboratorio di ricerca”, il quale “Realizza, su indicazioni di massima, programmi di prove sperimentali ripetitive”.
Appartiene invece alla categoria D del CCNL Industria e Chimica, il personale con qualifica impiegatizia o speciale, o di operaio, che svolge mansioni che richiedono
“conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie - competenze specialistiche;
- esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative;
- autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti;
- responsabilità negli ambiti di intervento…”.
Tra i profili professionali della suddetta declaratoria contrattuale vi è quella di
“Addetto collaudi”, di cui al livello D2, par. 137, che “Effettua controlli periodici presso gli impianti di una unità produttiva segnalando gli interventi necessari. -
Verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli standard di qualità. -
Provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto”.
Alla stregua di siffatte declaratorie, il discrimine tra una categoria contrattuale e l'altra consiste dunque:
a) nella conoscenza (ossia, nel “complesso di nozioni necessarie nella propria attività”) “generalistica: formalizzata ma non approfondita in ambiti specialistici”, per la cat. E, ed invece “specialistica: approfondita in ambiti specialistici collegati”, per la cat. D;
b) nella capacità (ossia, nell'“esercizio delle proprie conoscenze”) “ordinaria
(…), i cui contenuti professionali richiedono conoscenze di tipo generalistico”, per la cat. E, ed invece “elevata (…), i cui contenuti professionali richiedono anche conoscenze specialistiche”, per la cat. D;
c) nelle competenze (ossia, nell'“insieme di conoscenze e capacità necessarie per ricoprire un dato ruolo organizzativo”) “specifiche (…) in più ambiti di una
4 specializzazione”, per la cat. E, ed invece “specialistiche: in più ambiti di specializzazioni”, per la cat. D;
d) nell'esperienza (ossia, nell'“insieme di conoscenze, capacità, competenze, effettivamente maturate e stabilizzate attraverso una ripetuta pratica”) “specifica: realizzata in un ambito specifico”, per la cat. E, ed invece “realizzata in più specializzazioni collegate”, per la cat. D;
e) nell'autonomia (che misura “l'ambito e l'ampiezza della presa di decisione applicata all'area di attività”) “di tipo esecutivo: che si esplica nell'ambito di metodi e procedure assegnati e sostanzialmente definiti”, per la cat. E, ed invece “di tipo operativo: che si esplica nell'ambito di metodi e procedure assegnati, solo parzialmente definiti, con scelte relative di mezzi rispetto agli obiettivi dati alla propria specializzazione e agli ambiti correlati”, per la cat. D;
f) nella responsabilità (intesa come “influenza della posizione e sua correlazione con altre posizioni nella struttura, con riferimento ai risultati prodotti e agli impatti economici”) che si esplica “nell'ambito di intervento”, per la cat. E, ed invece “negli ambiti di intervento”, per la cat. D.
Tanto premesso, parte ricorrente ha analiticamente descritto nei seguenti termini le mansioni svolte nel periodo oggetto di causa: “effettuava controlli giornalieri della strumentazione di laboratorio e effettuava la necessaria calibrazione con il phmetro manuale (tamponi standard ph, ph7 e ph10) segnalando gli interventi necessari qualora non superasse i range standard di calibrazione, verificando che il funzionamento dei vari strumenti di laboratorio rispecchino gli standard di qualità; provvedeva alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto. la ricorrente si è occupata di: analisi del ph e controllo estetico CP_2
con validazione dal 16/07/2013; utilizzo del quaderno analista con ph e controllo estetico dal 24/09/2013; analisi delle viscosità con validazione dal 13/04/2015; utilizzo del bagno termostatato dal 24/03/2015; utilizzo del quaderno analista con viscosità dal 30/05/2017; utilizzo del phmetro automatico installato dal 05/05/2015 e utilizzo del viscosimetro automatico dal 12/01/2021; redazione del rapporto indagine di laboratorio (LIR e OOS) dal 03/11/2016 con controllo di qualità; collaudi con cambio elettrodo e rigenerazione dal 27/02/2015; controlli taratura dei viscosimetri dal 28/02/2017; controllo della temperatura della camera climatica;
controllo estetico
e analitico dei cambi formula (standard sample, validazioni, emo) e spedizioni (r&d);
5 controllo del prodotto a seguito di reclami dei clienti;
controllo e cambio tamponi, soluzione salina acido nitrico (sostituzione e preparazione) di elettrodo (su phmetro manuale e elettronico). Settimanalmente la ricorrente si occupa di: calibrazione dei viscosimetri manuali;
preparazione di soluzione salina e cambio elettrodo;
preparazione di acido nitrico e diluizione klc 3m. Semestralmente: preparazione e firma degli standard per il laboratorio e per le linee di produzione e fabbricazione”
(cfr. pagg. 2, 3 e 4 del ricorso, nonché capp. 4, 5, 6 e 7 istanze istruttorie ivi contenute).
Trattasi a ben vedere di attività che rientrano tra quelle caratteristiche della cat.
E3, riconosciuta alla consistendo in larga parte in controlli ed esami del Parte_1
regolare funzionamento della strumentazione, effettuandone anche la messa a punto e la regolazione, così come del controllo della qualità dei prodotti, evidenziando altresì i dati acquisiti e la necessità di eventuali interventi. Si tratta in sostanza di incombenze semplici e ripetitive, sia sotto il profilo operativo, che delle cognizioni richieste al lavoratore, di natura generale, che richiedono competenze ed esperienza specifiche in più ambiti di una specializzazione, ed un'autonomia di tipo esecutivo, nell'ambito di metodi e procedure assegnati e definiti. Sotto tale aspetto non risulta peraltro indicato alcunché circa le concrete modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro, né è dedotto il possesso di capacità tecnico-pratiche specialistiche, né è indicato l'eventuale possesso, in capo alla lavoratrice, di tutte quelle conoscenze, competenze, esperienze, grado di autonomia e responsabilità che dovrebbero contraddistinguere la superiore categoria rivendicata.
Non può infatti affermarsi che le attività descritte nel ricorso corrispondano a quelle dell'Addetto ai collaudi, consistenti in effettuazione di “controlli periodici presso gli impianti di una unità produttiva segnalando gli interventi necessari. -
Verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli standard di qualità. -
Provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto”, non potendosi parificare le verifiche sulla strumentazione e le sostituzioni di semplici elementi su questa (tamponi, elettrodi, preparazione soluzioni), descritta in ricorso, alla più complessa attività di installazione e di collaudo di impianti, che caratterizza l'Addetto ai collaudi del livello D2.
Sicchè in definitiva i compiti della ricorrente, per come descritti in ricorso, risultano in linea con il contenuto del livello retributivo E3 del CCNL Industria
Chimica riconosciuto alla ricorrente nel periodo in contestazione.
6 Da tutto quanto innanzi osservato discende il rigetto della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale rivendicato dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore della resistente, che liquida in complessivi €
4.217,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12 gennaio 2025.
Il Giudice
7
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6069 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Petraglia, ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Leone IV n. 38, in virtù di procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luciano Tamburro e Cristina Tamburro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Monte Zebio n. 32, in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 30.12.88, con Controparte_1
inquadramento nel livello E3 CCNL Industria Chimica.
Ha sostenuto di aver svolto, dal 15.5.2013, mansioni di operatrice addetta ai collaudi, appartenenti al livello D2 del CCNL di categoria, inutilmente rivendicato dalla ricorrente.
Tanto premesso, ha chiesto dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello D2 del CCNL Industria Chimica dal gennaio 2015
o dalla diversa data accertata dal Giudice, e condannare la convenuta a corrisponderle le conseguenti differenze retributive, quantificate in € 31.981,43, come da conteggi allegati al ricorso, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed il conseguente trattamento previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
1 Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inesistenza della procura e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Eccependo comunque la prescrizione quinquennale delle pretese antecedenti al 18.3.19, consistendo il primo atto interruttivo nella notifica del ricorso del 18.3.24.
Quindi, disposta ed effettuata la regolarizzazione della procura, rigettate le istanze istruttorie, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
E' notorio che la prova dello svolgimento delle superiori mansioni, ai fini del diritto alla c.d. promozione automatica ex art. 2103 c.c., grava interamente sul lavoratore ricorrente, che deve articolare e dedurre i singoli capitoli di prova sulle concrete attività espletate, al fine di consentire al giudice la valutazione della riconducibilità delle stesse alla superiore qualifica invocata. Il lavoratore inoltre deve richiamare le declaratorie contrattuali relative al livello di inquadramento di appartenenza ed a quello rivendicato, evidenziandone i rispettivi elementi caratterizzanti, ed indicando specificamente in quale modo le mansioni concretamente svolte coincidano con quelle di cui all'inquadramento rivendicato. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cass. Civ., sez. lav., 21.5.2003 n. 8025).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può dunque prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
2 contrattuale individuati nella seconda (Cass. 27.9.2010, n. 20272; Cass. 28.4.15 n.
8589; Cass. 23.11.20 n. 26593).
Dunque, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass.
21.5.2003, n. 8025).
Ebbene, già sotto detto preliminare profilo, la domanda della è Parte_1 carente, dal momento che nell'atto introduttivo, pur avendo ella esaustivamente indicato l'attività svolta dal maggio 2013, non ha allegato elementi idonei a ricondurla nel superiore livello di inquadramento rivendicato, nulla deducendo in particolare sugli elementi caratterizzanti ciascuno dei due livelli, quello posseduto e quello rivendicato, e dunque sulle ragioni per cui le mansioni svolte dal maggio 2013 rientrerebbero nell'uno piuttosto che nell'altro livello. Peraltro anche il CCNL depositato da parte ricorrente risulta privo proprio della parte riferita alle declaratorie contrattuali (docc. 18 e 19 prod. ricorr.).
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
In ogni caso, il rigetto della domanda discende altresì dall'analisi delle declaratorie contrattuali di cui al CCNL Industria Chimica depositato da parte resistente (doc. 31 prod. resist.).
In particolare, ai sensi del suddetto CCNL, appartiene alla categoria E, di inquadramento della ricorrente, il personale, con qualifica impiegatizia, speciale o operaia, assegnato a mansioni che richiedono: “- conoscenza generalistica accompagnata da una capacità ordinaria di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze ed esperienza specifiche;
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;
- responsabilità per l'ambito di intervento…”.
In tale declaratoria, al livello E3, riconosciuto alla , rientra, al par. 174, Parte_1 la figura dell'“Operatore”, il quale “Conduce una linea di produzione e/o una tipologia di prodotto, provvedendo alla miscelazione, alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero di pezzi difettosi.
3 - Controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione effettuando anche interventi di manutenzione.
- Controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità dello stesso.
- Compila la documentazione prevista riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute.
- Opera secondo le norme di buona fabbricazione, di Sicurezza Salute Ambiente
e gli standars previsti”; così come vi rientra, al par. 176, l'“Operatore laboratorio di ricerca”, il quale “Realizza, su indicazioni di massima, programmi di prove sperimentali ripetitive”.
Appartiene invece alla categoria D del CCNL Industria e Chimica, il personale con qualifica impiegatizia o speciale, o di operaio, che svolge mansioni che richiedono
“conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie - competenze specialistiche;
- esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative;
- autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti;
- responsabilità negli ambiti di intervento…”.
Tra i profili professionali della suddetta declaratoria contrattuale vi è quella di
“Addetto collaudi”, di cui al livello D2, par. 137, che “Effettua controlli periodici presso gli impianti di una unità produttiva segnalando gli interventi necessari. -
Verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli standard di qualità. -
Provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto”.
Alla stregua di siffatte declaratorie, il discrimine tra una categoria contrattuale e l'altra consiste dunque:
a) nella conoscenza (ossia, nel “complesso di nozioni necessarie nella propria attività”) “generalistica: formalizzata ma non approfondita in ambiti specialistici”, per la cat. E, ed invece “specialistica: approfondita in ambiti specialistici collegati”, per la cat. D;
b) nella capacità (ossia, nell'“esercizio delle proprie conoscenze”) “ordinaria
(…), i cui contenuti professionali richiedono conoscenze di tipo generalistico”, per la cat. E, ed invece “elevata (…), i cui contenuti professionali richiedono anche conoscenze specialistiche”, per la cat. D;
c) nelle competenze (ossia, nell'“insieme di conoscenze e capacità necessarie per ricoprire un dato ruolo organizzativo”) “specifiche (…) in più ambiti di una
4 specializzazione”, per la cat. E, ed invece “specialistiche: in più ambiti di specializzazioni”, per la cat. D;
d) nell'esperienza (ossia, nell'“insieme di conoscenze, capacità, competenze, effettivamente maturate e stabilizzate attraverso una ripetuta pratica”) “specifica: realizzata in un ambito specifico”, per la cat. E, ed invece “realizzata in più specializzazioni collegate”, per la cat. D;
e) nell'autonomia (che misura “l'ambito e l'ampiezza della presa di decisione applicata all'area di attività”) “di tipo esecutivo: che si esplica nell'ambito di metodi e procedure assegnati e sostanzialmente definiti”, per la cat. E, ed invece “di tipo operativo: che si esplica nell'ambito di metodi e procedure assegnati, solo parzialmente definiti, con scelte relative di mezzi rispetto agli obiettivi dati alla propria specializzazione e agli ambiti correlati”, per la cat. D;
f) nella responsabilità (intesa come “influenza della posizione e sua correlazione con altre posizioni nella struttura, con riferimento ai risultati prodotti e agli impatti economici”) che si esplica “nell'ambito di intervento”, per la cat. E, ed invece “negli ambiti di intervento”, per la cat. D.
Tanto premesso, parte ricorrente ha analiticamente descritto nei seguenti termini le mansioni svolte nel periodo oggetto di causa: “effettuava controlli giornalieri della strumentazione di laboratorio e effettuava la necessaria calibrazione con il phmetro manuale (tamponi standard ph, ph7 e ph10) segnalando gli interventi necessari qualora non superasse i range standard di calibrazione, verificando che il funzionamento dei vari strumenti di laboratorio rispecchino gli standard di qualità; provvedeva alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto. la ricorrente si è occupata di: analisi del ph e controllo estetico CP_2
con validazione dal 16/07/2013; utilizzo del quaderno analista con ph e controllo estetico dal 24/09/2013; analisi delle viscosità con validazione dal 13/04/2015; utilizzo del bagno termostatato dal 24/03/2015; utilizzo del quaderno analista con viscosità dal 30/05/2017; utilizzo del phmetro automatico installato dal 05/05/2015 e utilizzo del viscosimetro automatico dal 12/01/2021; redazione del rapporto indagine di laboratorio (LIR e OOS) dal 03/11/2016 con controllo di qualità; collaudi con cambio elettrodo e rigenerazione dal 27/02/2015; controlli taratura dei viscosimetri dal 28/02/2017; controllo della temperatura della camera climatica;
controllo estetico
e analitico dei cambi formula (standard sample, validazioni, emo) e spedizioni (r&d);
5 controllo del prodotto a seguito di reclami dei clienti;
controllo e cambio tamponi, soluzione salina acido nitrico (sostituzione e preparazione) di elettrodo (su phmetro manuale e elettronico). Settimanalmente la ricorrente si occupa di: calibrazione dei viscosimetri manuali;
preparazione di soluzione salina e cambio elettrodo;
preparazione di acido nitrico e diluizione klc 3m. Semestralmente: preparazione e firma degli standard per il laboratorio e per le linee di produzione e fabbricazione”
(cfr. pagg. 2, 3 e 4 del ricorso, nonché capp. 4, 5, 6 e 7 istanze istruttorie ivi contenute).
Trattasi a ben vedere di attività che rientrano tra quelle caratteristiche della cat.
E3, riconosciuta alla consistendo in larga parte in controlli ed esami del Parte_1
regolare funzionamento della strumentazione, effettuandone anche la messa a punto e la regolazione, così come del controllo della qualità dei prodotti, evidenziando altresì i dati acquisiti e la necessità di eventuali interventi. Si tratta in sostanza di incombenze semplici e ripetitive, sia sotto il profilo operativo, che delle cognizioni richieste al lavoratore, di natura generale, che richiedono competenze ed esperienza specifiche in più ambiti di una specializzazione, ed un'autonomia di tipo esecutivo, nell'ambito di metodi e procedure assegnati e definiti. Sotto tale aspetto non risulta peraltro indicato alcunché circa le concrete modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro, né è dedotto il possesso di capacità tecnico-pratiche specialistiche, né è indicato l'eventuale possesso, in capo alla lavoratrice, di tutte quelle conoscenze, competenze, esperienze, grado di autonomia e responsabilità che dovrebbero contraddistinguere la superiore categoria rivendicata.
Non può infatti affermarsi che le attività descritte nel ricorso corrispondano a quelle dell'Addetto ai collaudi, consistenti in effettuazione di “controlli periodici presso gli impianti di una unità produttiva segnalando gli interventi necessari. -
Verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli standard di qualità. -
Provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione ed al collaudo del prodotto”, non potendosi parificare le verifiche sulla strumentazione e le sostituzioni di semplici elementi su questa (tamponi, elettrodi, preparazione soluzioni), descritta in ricorso, alla più complessa attività di installazione e di collaudo di impianti, che caratterizza l'Addetto ai collaudi del livello D2.
Sicchè in definitiva i compiti della ricorrente, per come descritti in ricorso, risultano in linea con il contenuto del livello retributivo E3 del CCNL Industria
Chimica riconosciuto alla ricorrente nel periodo in contestazione.
6 Da tutto quanto innanzi osservato discende il rigetto della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale rivendicato dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore della resistente, che liquida in complessivi €
4.217,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12 gennaio 2025.
Il Giudice
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