Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del'11 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1198/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B
APPELLANTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, ha Parte_1 proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2939 del 2024, che aveva rigettato la sua domanda volta all'assegnazione, per il predetto anno, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per aver agito in giudizio prima della conclusione del predetto anno scolastico.
Censurava detta pronuncia, deducendo che alla data del 30 aprile 2023, allorchè veniva depositata la domanda giudiziale, era certamente sussistente la sua esigenza formativa e comunque nel corso del giudizio il primo Giudice non aveva ritenuto di accertare l'eventuale risoluzione anticipata del suo rapporto di lavoro a termine.
In ogni caso il benefico azionato non era subordinato alla cessazione dell'anno scolastico e, infatti,
l'Amministrazione alcunchè aveva eccepito al riguardo. Rimarcava, in tale contesto, che la Corte di
Cassazione aveva puntualizzato che il diritto alla Carta per cui era causa non era subordinato alla presentazione di una domanda amministrativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo al riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Non si costituiva il appellato, nonostante la regolare notifica. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Va rilevato che è ormai pacifica la ricostruzione generale del quadro normativo del diritto del docente a tempo determinato della Carta docente oggetto del giudizio.
Al riguardo è intervenuta la Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022 e successivamente è intervenuta la S.C. nazionale (cfr. Cass. Se. Lav., 27.10.2023 n. 29961), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la ha in primo luogo puntualizzato Parte_2 che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. 3
Inoltre, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Ciò posto, l'indagine, per le ragioni della decisione di rigetto da parte del Tribunale, va indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va, allora, considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” (cfr Cass. 29961/2023 cit.). 4
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Proprio tale circostanza non è riscontrabile nella fattispecie al vaglio, ove la ricorrente ha agito in giudizio prima del perfezionamento della situazione descritta e non rileva stabilire se successivamente la ricorrente abbia terminato l'anno scolastico, perché è solo la data del deposito del ricorso, salvo specifiche eccezioni previste dalle legge, che cristallizza la situazione soggettiva tutelabile. Parimenti non rileva sul punto la mancata eccezione di parte, spettando al Giudice verificare d'ufficio l'integrazione degli elementi costituitivi del diritto azionato.
Tale conclusione, recepita nella sentenza impugnata e condivisa da questo Collegio, non è stata nemmeno specificamente confutata nell'atto di appello.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, stante la contumacia del appellato. CP_1
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)