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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1207/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati dagli Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
avv.ti Luca Benedetti e Ercole Riccardo Bruno per mandato in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. , rappresentato dall'avv. Rinaldo Reboa per mandato in atti CP_1 C.F._3
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello e per i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, e previa se del caso ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e disattese dal Giudice di prime cure e puntualmente richiamate al motivo di appello n. 4, in riforma integrale della sentenza n. 712/2022 del Tribunale di Massa:
A) in via preliminare e nel merito, accertato che l'acquisto dell'immobile da parte dell'odierno appellato è derivato da un'attività negoziale nulla per violazione degli artt. 1963 e 2744 c.c., dichiarare l'inefficacia del
Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Massa in data 01.10.2015 e/o la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per rilascio notificato da , con ogni conseguente statuizione;
CP_1
B) sempre in via preliminare e nel merito ed in via alternativa, accertato che l'acquisto dell'immobile da parte dell'odierno appellato è derivato da un'attività negoziale nulla per violazione degli artt. 1344 c.c. e 671, 679
c.p.c., dichiarare l'inefficacia del Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Massa in data 01.10.2015
e/o la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per rilascio notificato da , con ogni CP_1 conseguente statuizione;
C) nel merito, accertato e dichiarato che gli appellanti sono legittimi possessori del compendio immobiliare oggetto di causa per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare l'inefficacia del Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Massa in data 01.10.2015 e/o la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per rilascio notificato da , con ogni conseguente statuizione;
CP_1
D) in tutti i casi: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'Appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respingersi l'appello in questione in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertatasi l'assegnazione, da parte del Tribunale di Massa del bene regolarmente staggito e così acquistato ed assegnato al legittimo acquirente , con ogni conseguente statuizione a CP_1
conferma dell'impugnata sentenza. Infine, stante l'ingiustificata protervia con l'unico scopo di voler procrastinare ulteriormente la mancata riconsegna dell'immobile al legittimo proprietario, odierno appellato, ritenutasi l'esistenza di una temerarietà dell'azione, stante le acquisite incontrovertibili prove,
2 condannarsi gli odierni appellanti anche al risarcimento danni che questa Ecc.ma Corte vorrà quantificare anche in via equitativa ex art. 96 cpc. Vinte in ogni ipotesi spese competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, a seguito dell'atto di citazione ex art.615 c.p.c. proposto da e da nei confronti di , dopo che Parte_1 Parte_2 CP_1
quest'ultimo aveva notificato agli attori un atto di precetto di rilascio dell'immobile ove gli stessi gli stessi risiedevano, e volto al fine di far accertare la nullità assoluta per violazione del divieto di patto commissorio ex art.2744 c.c. dell'atto di acquisto immobiliare effettuato dal convenuto (poi rinunciata con la prima memoria ex art.183, 6 comma c.p.c.) o, in subordine, il loro legittimo possesso e la conseguente nullità del decreto di trasferimento del compendio immobiliare, ha così deciso:
“Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'opposizione e ogni altra domanda
DICHIARA inefficace a far data dal deposito della sentenza di primo grado il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposto con ordinanza 13.4.2018
CONDANNA e , tra loro in solido, a pagare ad , a titolo di rimborso Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese legali, la complessiva somma di euro 10.343, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.”
Il giudice di prime cure, all'esito delle prove per testi esperite, ha ritenuto
a) che, per quanto gli opponenti avessero rinunciato alla domanda di nullità del decreto di trasferimento per violazione del divieto di patto commissorio ex art.2744 c.c., tuttavia, trattandosi di una nullità rilevabile ex officio, la medesima doveva essere esaminata e comunque disattesa, escludendo la sussistenza di un vizio genetico del titolo esecutivo in quanto nel caso di specie l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell' era derivato non da una attività CP_1
negoziale posta in essere con gli opponenti, ma attraverso una procedura esecutiva, in ordine alla quale si doveva tener conto delle preclusioni processuali maturate per tutti i fatti non successivi alla formazione del titolo;
b) che era ammissibile che, dopo il decreto di trasferimento, intervenisse un accordo impeditivo al rilascio per aver eventualmente le parti concordato di ritrasferire ad un terzo l'immobile acquistato
3 all'asta e che era evidente che tale impedimento non potesse essere fatto valere nell'ambito della procedura esecutiva, trattandosi di fatto successivo, il cui onere della prova era a carico degli opponenti;
c) che in relazione al detto accordo i) dagli atti emergevano elementi di natura indiziaria che portavano a ritenere che tra il e l' fosse esistito un comune interesse a che fosse Pt_2 CP_1 quest'ultimo ad aggiudicarsi all'asta l'immobile, proprio al fine di conservare la proprietà in capo al
(come era già avvenuto in relazione ad un'autovettura della , per cui tale accordo Pt_2 Pt_1
avrebbe potuto inquadrarsi nel mandato senza rappresentanza, non necessitante di forma scritta;
ii) tale accordo, che, in assoluto, non poteva considerarsi come un “ritrasferimento” della proprietà in capo ad un esecutato, atteso che oltretutto mancava la prova di un'accettazione tacita o espressa dell'eredità paterna in capo al in ogni caso non poteva considerarsi stipulato in frode alla legge, Pt_2 in considerazione del fatto il soggetto che voleva ottenere il “riacquisto” del bene non aveva le disponibilità economiche per partecipare all'asta e quindi non sussisteva un'interposizione fittizia di persona;
iii) se anche tale accordo si fosse effettivamente perfezionato, il medesimo era venuto meno alla data della scrittura del 30 maggio 2016 con la quale tutte le parti, nonché il custode giudiziario del bene, davano atto, con la loro non disconosciuta sottoscrizione, della riconsegna delle chiavi e della liberazione dell'immobile entro la data del 10 giugno 2016, per cui a tale ultima data sarebbe comunque venuto meno l'impegno dell' a consentire la detenzione dell'immobile agli CP_1
esecutati;
d) che in ordine al doc. n.3 (medesima numerazione per entrambe le parti), atteso che in quello depositato dagli opponenti, era stata inserita una frase in cui si dava atto del versamento di una somma per il riscatto dell'immobile, con l'unica eccezione dell'importo di € 6.000,00 e che tale ulteriore frase era stata disconosciuta dall'opposto, rilevandone altresì la non presenza sull'originale della scrittura, anche voler prescindere dal fatto che l'istruttoria aveva dimostrato l'abusività di tale aggiunta, in ogni caso sarebbe stato un dato di fatto che la somma di € 6.000,00, che gli opponenti si sarebbero impegnati a versare prima del rilascio non era stata versata;
e) che, infine, andava disattesa la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, in quanto l'opposizione non poteva considerarsi “come del tutto priva di propria dignità giuridica”.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 9 dicembre 2022 e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma ed in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è ritualmente costituito , opponendosi al gravame ed all'inibitoria. CP_1
Alla prima udienza del 31 maggio 2023, la Corte ha revocato il provvedimento di inibitoria, pronunciato
4 inaudita altera parte, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio
2024, poi differita d'ufficio al 22 gennaio 2025.
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Solo parte appellata ha depositato la memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) e hanno impugnato la sentenza gravata sulla base di cinque motivi ed in Parte_1 Parte_2
particolare
1) Nullità dell'accordo per violazione del patto commissorio. Violazione di legge degli artt. 1418, 1963 e
2744 c.c.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure dichiarato d'ufficio la nullità dell'accordo per violazione del divieto di patto commissorio, senza tener conto che l' aveva CP_1 acquistato l'immobile all'asta proprio con il fine di ritrasferirlo agli esecutati, come riconosciuto anche dal
Tribunale. Atteso che la sussistenza di un accordo iniziale è stata riconosciuta, è proprio in forza di tale accordo di retrocessione che doveva considerarsi provata l'esistenza di un patto commissorio “collegato” ed una coercizione attuata dall'appellato sugli appellanti al fine di ottenere il finanziamento indiretto per il riacquisto del bene, atteso che la scrittura del 30 maggio 2016 era la dimostrazione dell'accordo illegittimo di costituire una garanzia sull'immobile. Sarebbe, dunque, del tutto irrilevante che l'acquisto dell' CP_1 sia intervenuto attraverso un'asta giudiziaria, in quanto dovrebbe tenersi conto solo del risultato finale
“vietato” che entrambe le parti volevano conseguire. L'illegittimità degli accordi non potrebbe che riverberare i suoi effetti sia sul decreto di trasferimento, che, poi, sulla scrittura privata intercorsa tra le parti.
Il motivo è infondato e va respinto.
Come statuito dal Tribunale, con motivazione che deve essere confermata, nel caso di specie la proprietà dell'immobile, in cui la debitrice esecutata ed il di lei figlio continuavano ad abitare, era stata acquisita da a seguito della sua partecipazione ad un'asta giudiziaria e del pagamento dell'importo CP_1 indicato nell'avviso di vendita.
La circostanza che l' avesse acquistato il bene su esplicita richiesta/sollecitazione degli esecutati, i CP_1
quali pacificamente non avevano all'epoca il denaro per parteciparvi (e/o farvi partecipare un parente prossimo), e poi si fosse eventualmente impegnato a rivendere loro l'immobile, non rappresenta un patto
5 illecito che soggiace al divieto del patto commissorio in quanto eventualmente si tratterebbe un acquisito effettuato legittimamente (se il bene pignorato non veniva acquistato dall'appellato, sarebbe stato acquisto da terzi).
In ogni caso, atteso che gli esecutati erano venuti a conoscenza del decreto di trasferimento quantomeno in data 30 maggio 2016 e cioè al momento in cui, in presenza del custode giudiziario, nonché delegato alla vendita, era avvenuto il verbale di riconsegna delle chiavi, da quel momento iniziava a decorrere il temine di
20 giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r. Cass. 15.2.2023 n.4749: “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione;
l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione”).
Una volta trascorso infruttuosamente detto termine, il decreto di trasferimento diventa definitivo, per cui non ne può essere poi dichiarata la sua inefficacia.
2) Violazione di legge. Violazione degli art. 1344 c.c., 571 e 579 c.p.c.. Omessa declaratoria della nullità del contratto in quanto stipulato in frode alla legge.
L'appellante, in via alternativa, rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel momento in cui ha statuito che l'accordo tra le parti in causa sarebbe stato stipulato in previsione di un futuro riacquisto dell'immobile da parte dei debitori, quando in realtà era finalizzato alla retrocessione della proprietà agli esecutati, una volta che quest'ultimi gli avessero corrisposto il prezzo, come sarebbe provato dal fatto che gli stessi avevano continuato ad abitare nell'immobile pignorato.
Si sarebbe quindi determinato un negozio in frode alla legge in quanto gli esecutati in forza di tale accordo di fatto avevano partecipato all'asta.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva che il motivo, pure volto ad ottenere una statuizione di nullità/inefficacia del decreto di trasferimento, vada disatteso in quanto in ogni caso sarebbero tardive le doglianze in ordine all'inefficacia del titolo per le medesime ragioni già sopra esposte.
Per il resto, si concorda con il Tribunale in ordine al fatto che l'eventuale accordo intercorso tra il Pt_2
l' non poteva essere considerato un accordo di retrocessione del bene. E' infatti un dato non CP_1
contestato che al momento dell'asta la famiglia non aveva la disponibilità economica per Persona_1 acquistare l'immobile, il cui prezzo è stato regolarmente pagato con la provvista dell' e ne è divenuto CP_1
6 proprietario.
Se anche un accordo tra le parti fosse intervenuto, non si potrebbe quindi considerare come una
“retrocessione”, in cui termine viene ad indicare la restituzione di una cosa al soggetto che l'aveva precedentemente trasferita, ma solo ed esclusivamente un accordo per “una futura vendita” al debitore del bene espropriato, che è stato spogliato del medesimo non per sua volontà, ma per fatto di un soggetto terzo.
In sostanza, con l'eventuale nuovo contratto di vendita tra il l' non si sarebbe voluto l'effetto Pt_2 CP_1
di neutralizzare il precedente atto e di restituire le parti nella situazione in cui si trovavano prima dell'atto, atteso che l'immobile se non fosse stato acquistato dall' , sarebbe stato comprato all'asta da un altro CP_1
soggetto.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza già citata dal giudice di prime cure, “salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia (Cass. 23.7.1979, n. 4407), è valida l'offerta proveniente da mandatario senza rappresentanza del debitore;
ciò perchè l'offerta è, comunque, idonea a produrre effetti nei confronti dell'offerente (Cass. 10.5.1965, n. 886; Cass. 1.9.1981, n. 5145). Diversamente deve dirsi nell'ipotesi di accordo fra debitore esecutato e terzo incaricato dal primo di acquistare per suo conto l'immobile, configurandosi in tale ipotesi un negozio diretto ad eludere il divieto posto dall'art. 579 c.p.c., e quindi in frode alla legge;
la nullità si estende all'eventuale patto (pactum de retrovendendo) con il quale il terzo prima dell'aggiudicazione si obbliga a ritrasferire l'immobile al debitore” (così Cass. 16.5.2007 n.11258 in motivazione), con l'ulteriore precisazione che “nel caso di vendita con incanto nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, l'accordo tra il debitore esecutato ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto ex art. 579 c.p.c. gravante sul debitore di effettuare offerte all'incanto, è nullo anche con riguardo all'eventuale patto con cui il terzo, prima dell'aggiudicazione, si obblighi a retrocedere (pactum de retrovendendo)
l'immobile espropriato al debitore, salvo che si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto” (così Cass.10.6.1988 n.3952).
Come quindi emerge dai predetti principi nomofilattici, la nullità del decreto di trasferimento (che comunque avrebbe dovuto farsi valere nei termini di legge) per violazione dell'art.579 c.p.c. è prevista solo nell'ipotesi in cui l'acquisto all'asta da parte del terzo avvenga con il denaro del debitore esecutato e non quando tale possibilità sia, come nel caso di specie, solo eventuale (e di fatto non avvenuta).
3) Violazione degli art.2697 c.c. e 116 c.p.c.. Motivazione carente e contraddittoria.
Gli appellanti rilevano che sarebbe provato in atti, attraverso le prove testimoniali, che l'accordo intercorso tra le parti non fosse quello di trasferire in capo all' il bene immobile, ma di garantire, attraverso il CP_1
7 bene, la restituzione del finanziamento. Sebbene inizialmente il Tribunale, sospendendo l'esecutività del titolo, avesse compreso l'esistenza di un accordo, con la sentenza impugnata, rigettando la domanda, aveva messo in rilievo che a far data dal 10 giugno 2016 fosse venuto meno l'impegno dell' a consentire CP_1 agli appellanti di continuare a detenere il bene, quando poi in data successiva (13 giugno 2016) l'appellato aveva continuato a ricevere delle somme.
La dazione delle somme in contanti sarebbe dimostrativa dell'intercorso finanziamento, come, per contro, sarebbe provato dal fatto l'aggiudicatario aveva atteso un anno e mezzo per ottenere la disponibilità dell'immobile.
In sostanza gli appellanti censurano l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure alle prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio, anche basata su un giudizio di inattendibilità dei testi e sull'abusivo riempimento della scrittura e quindi chiedono una pronuncia volta ad accertare il loro legittimo possesso e l'inefficacia del decreto di trasferimento.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva che se è l'eccezione di inefficacia del decreto di trasferimento, per le ragioni sopra esposte, è tardiva, agli atti del giudizio non sono emersi elementi atti a giustificare un “legittimo possesso” dell'immobile in capo agli appellanti in data successiva al decreto di trasferimento, ma anzi la scrittura di riconsegna delle chiavi, sottoscritta alla presenza del delegato/custode, dimostra la loro spontanea volontà di riconsegnare il bene, poi dagli stessi disattesa, attraverso un rientro “abusivo”.
Pur non risultando la prova dell'intervenuto pagamento di alcuna somma di denaro, atteso che la quietanza contenuta nel documento n.3 degli opponenti è stata disconosciuta dall'opposto ed anche gli appellanti nel proprio atto di impugnazione di fatto ne ammettono l'alterazione, in ogni caso, come rilevato dal Tribunale, sarebbe un dato pacifico che, anche volendo aderire alla tesi degli opponenti, gli stessi non avrebbero comunque versato l'intera somma dagli stessi indicata e soprattutto non avrebbero prodotto alcun atto di
“segno contrario” rispetto al decreto di trasferimento a favore di . CP_1
Gli appellanti, pertanto, non hanno dato prova di alcun titolo che legittimasse il loro legittimo possesso.
4) Erronea, ingiusta ed illegittima mancata ammissione delle richieste istruttorie.
Gli appellanti rilevano che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere le prove dedotte con la memoria ex art. 183, comma 6 nr. 2 c.p.c..
Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto come già rilevato dal Tribunale essi risultano inammissibili perché non formulati secondo il disposto dell'art. 244 c.p.c. ed in ogni caso irrilevanti al fine
8 della decisione.
5) Ingiusta ed illegittima statuizione in punto di spese.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, gli appellanti chiedono, altresì, una riforma sulle spese.
Atteso l'integrale rigetto dei precedenti motivi di gravame, detto motivo rimane assorbito.
B) Domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata formulata dall'appellato
L'appellato, pur non censurando la statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la propria domanda di responsabilità aggravata, la ripropone nuovamente anche in tale sede, basandola sulla
“ingiustificata protervia con l'unico scopo di voler procrastinare ulteriormente la mancata riconsegna dell'immobile al legittimo proprietario” e sulla “temerarietà dell'azione”.
Questa Corte ritiene che detta domanda non possa essere accolta neppure in questa sede per le medesime ragioni già indicate dal giudice di prime cure non avendo l'appellante formulato idonei motivi per discostarsene.
C) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di PT
, in solido tra di loro. Le medesime sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014
[...] Parte_2
e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00), compresa la fase di trattazione e la metà per la fase decisionale, avendo parte appellata depositato solo la comparsa conclusionale.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva: € 1.628,00=
3. Fase trattazione: € 5.670,00=
4. Fase decisionale: € 2.127,00=; totale per compensi avvocato: € 11.977,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di Massa, proposta da e Parte_1 Parte_2
1) respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuti e condanna e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio sostenute da , che liquida in € 11.977,00 per compensi, oltre al rimborso CP_1
forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 14/4/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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