Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 186
Articolo 2
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7 aprile 1968
Art. 1.
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Entrata in vigore il 7 aprile 1968
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