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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3047/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] a San Canzian d'Isonzo (GO),
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
63 a San Canzian D'Isonzo (GO), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAGRIN VALENTINA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
2) La sig.ra rimarrà presso l'abitazione familiare sita in San Canzian d'Isonzo via Trieste Parte_2
n. 63 che sarà alla stessa assegnata quale collocataria della minore. Il Sig. Parte_1 provvederà a rilasciare l'abitazione portando con sé i propri effetti personali e provvedendo al cambio di residenza entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
AFFIDO DELLA MINORE
3) La figlia rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con la figlia quando vorrà, previo mero accordo con la figlia in ragione dell'età della stessa e compatibilmente con le esigenze di studio e le attività della ragazza.
Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, il sig. terrà con sé la figlia ogni giorno dopo il Parte_1 lavoro e per cena nonché a weekend alterni.
5) Durante l'estate, salvo miglior accordo, il padre terrà la figlia per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive.
6) Salvo diverso miglior accordo, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché la giornata di Pasqua e Pasquetta.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il padre verserà alla madre l'importo mensile di
€ 200,00 (duecento/00) entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre dal rilascio dell'abitazione Part familiare, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed Part integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig. autorizza fin d'ora la Sig.ra Parte_1
a presentare la relativa domanda.
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di
Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
REGOLAMENTAZIONE PROPRIETA' AUTOVETTURE 12) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio i coniugi concordano di trasferirsi reciprocamente la proprietà delle autovetture attualmente in uso, sicché la sig.ra trasferirà al marito la proprietà esclusiva dell'autovettura Audi Parte_2 Parte_1
A6 tg CZ935NN attualmente a sé intestata;
mentre il sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1 la proprietà esclusiva della vettura Opel Meriva tg EF440PJ attualmente a sé intestata. La Parte_2 moto Honda tg. EH89677 già intestata a rimarrà in proprietà esclusiva allo Parte_1 stesso. Le parti avranno cura di aggiornare le rispettive carte di circolazione ed i corrispondenti contratti assicurativi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
REGOLAMENTAZIONE CANE
13) Il cane CK, attualmente registrato in proprietà a nome del sig. , rimarrà Parte_1 presso l'abitazione familiare di San Canzian d'Isonzo via Trieste n. 63 con impegno ed obbligo di entrambe le parti di provvedere alla sua cura e gestione in misura paritaria. Tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute in parti uguali dai coniugi.
14) Spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Doberdò del Lago (GO) in data 30/10/1995 (anno 1995, atto n. 2, parte I).
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia . Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/06/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 95/2024- RG 3047/2024 V.G. del 12/9/2024, pubblicata in data 16/9/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi all'udienza del 15/4/2025, sostituita con il deposito delle note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 26/6/2024
e di ottenere la pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 30/10/1995, in Doberdò del Lago (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Doberdò del
Lago (GO) (anno 1995, atto n. 2, parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Doberdò del Lago (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3047/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] a San Canzian d'Isonzo (GO),
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
63 a San Canzian D'Isonzo (GO), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAGRIN VALENTINA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
2) La sig.ra rimarrà presso l'abitazione familiare sita in San Canzian d'Isonzo via Trieste Parte_2
n. 63 che sarà alla stessa assegnata quale collocataria della minore. Il Sig. Parte_1 provvederà a rilasciare l'abitazione portando con sé i propri effetti personali e provvedendo al cambio di residenza entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
AFFIDO DELLA MINORE
3) La figlia rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con la figlia quando vorrà, previo mero accordo con la figlia in ragione dell'età della stessa e compatibilmente con le esigenze di studio e le attività della ragazza.
Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, il sig. terrà con sé la figlia ogni giorno dopo il Parte_1 lavoro e per cena nonché a weekend alterni.
5) Durante l'estate, salvo miglior accordo, il padre terrà la figlia per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive.
6) Salvo diverso miglior accordo, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché la giornata di Pasqua e Pasquetta.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il padre verserà alla madre l'importo mensile di
€ 200,00 (duecento/00) entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre dal rilascio dell'abitazione Part familiare, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed Part integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig. autorizza fin d'ora la Sig.ra Parte_1
a presentare la relativa domanda.
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di
Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
REGOLAMENTAZIONE PROPRIETA' AUTOVETTURE 12) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio i coniugi concordano di trasferirsi reciprocamente la proprietà delle autovetture attualmente in uso, sicché la sig.ra trasferirà al marito la proprietà esclusiva dell'autovettura Audi Parte_2 Parte_1
A6 tg CZ935NN attualmente a sé intestata;
mentre il sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1 la proprietà esclusiva della vettura Opel Meriva tg EF440PJ attualmente a sé intestata. La Parte_2 moto Honda tg. EH89677 già intestata a rimarrà in proprietà esclusiva allo Parte_1 stesso. Le parti avranno cura di aggiornare le rispettive carte di circolazione ed i corrispondenti contratti assicurativi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
REGOLAMENTAZIONE CANE
13) Il cane CK, attualmente registrato in proprietà a nome del sig. , rimarrà Parte_1 presso l'abitazione familiare di San Canzian d'Isonzo via Trieste n. 63 con impegno ed obbligo di entrambe le parti di provvedere alla sua cura e gestione in misura paritaria. Tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute in parti uguali dai coniugi.
14) Spese di lite compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Doberdò del Lago (GO) in data 30/10/1995 (anno 1995, atto n. 2, parte I).
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia . Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/06/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 95/2024- RG 3047/2024 V.G. del 12/9/2024, pubblicata in data 16/9/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi all'udienza del 15/4/2025, sostituita con il deposito delle note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 26/6/2024
e di ottenere la pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 30/10/1995, in Doberdò del Lago (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Doberdò del
Lago (GO) (anno 1995, atto n. 2, parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Doberdò del Lago (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi