Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.