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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8126/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Mancaniello Luigi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione diretta cat. VO n. 10056039 con decorrenza 01.05.1998, potendo vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo dall'1.5.1951 al 27.2.1998; di non percepire un corretto importo del rateo mensile;
di avere diritto alla riliquidazione della pensione di cui è in godimento.
Precisamente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VO n. 10056039 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota B per ulteriori 59 settimane, a partire dal 13.10.2019 nel triennio di decadenza CP_ mobile;
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 13.10.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
E non è maturata alcuna prescrizione, avendo parte ricorrente chiesto il pagamento della differenza mensile del rateo pensionistico a partire dal 13.10.2019.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Non è contestato che la pensione sia stata liquidata secondo il sistema c.d. misto di cui all'art. 1, comma 12, L. n. 335/1995 (retributivo e contributivo).
Deve poi osservarsi come la presente controversia abbia ad oggetto la corretta determinazione del montante contributivo per il periodo 1.1.1993-28.2.1998 (quota B).
Parte ricorrente allega in ricorso che l' ha riconosciuto 113 settimane contributive (v. mod. CP_1
TE08 del 17.03.2022, doc. 1) anziché 172 settimane contributive effettivamente spettanti in quota B, così come risultano dalla somma dei contributi indicati nell'estratto contributivo (doc. 2) e considerando il limite di 52 settimane per l'anno 1994.
A tale precise deduzioni, l' si è limitata a contestare genericamente la fondatezza della pretesa e il CP_1 valore probatorio dell'estratto contributivo in atti, senza tuttavia offrire specifiche deduzioni sulla correttezza del montante contributivo calcolato dall' né depositando documentazione certificativa CP_1
attestante una diversa anzianità contributiva in quota B.
In assenza di specifiche controdeduzioni dell' ed emergendo per tabulas un montante CP_1 contributivo superiore a quello calcolato dall' con mod. TE08 del 17.03.2022, pari a 113 CP_1
settimane in quota B, i calcoli del ricorrente relativi all'anzianità contributiva per il periodo dall'1.01.1993 al 28.2.1998 possano essere posti a fondamento della condanna.
Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. CP_1
VO n. 10056039 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 per errata determinazione del CP_ montante contributivo per il periodo dall'1.01.1993 al 28.2.1998, nei termini sopra indicati e l'
pagina 2 di 3 deve essere condannato al versamento in favore del ricorrente della differenza tra il percepito ed il dovuto limitatamente al triennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo (avvenuto in data
13.10.2022), così come chiesto in ricorso e conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011) rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute, ossia: a) la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 17430 del
2021); b) la decadenza triennale è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione) (cfr. Cass. n. 22820 del 2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della bassa complessità della controversia e del valore della causa (scaglione infra €.5.200).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. VO n. CP_1
10056039, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata determinazione del montante contributivo in quota B, per ulteriori 59 settimane, a partire dal 13.10.2019 (triennio precedente il deposito del ricorso per decadenza mobile);
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, a partire dal CP_1
13.10.2019, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di prestazione in godimento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.1.312,00, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8126/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Mancaniello Luigi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione diretta cat. VO n. 10056039 con decorrenza 01.05.1998, potendo vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo dall'1.5.1951 al 27.2.1998; di non percepire un corretto importo del rateo mensile;
di avere diritto alla riliquidazione della pensione di cui è in godimento.
Precisamente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VO n. 10056039 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota B per ulteriori 59 settimane, a partire dal 13.10.2019 nel triennio di decadenza CP_ mobile;
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 13.10.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
E non è maturata alcuna prescrizione, avendo parte ricorrente chiesto il pagamento della differenza mensile del rateo pensionistico a partire dal 13.10.2019.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Non è contestato che la pensione sia stata liquidata secondo il sistema c.d. misto di cui all'art. 1, comma 12, L. n. 335/1995 (retributivo e contributivo).
Deve poi osservarsi come la presente controversia abbia ad oggetto la corretta determinazione del montante contributivo per il periodo 1.1.1993-28.2.1998 (quota B).
Parte ricorrente allega in ricorso che l' ha riconosciuto 113 settimane contributive (v. mod. CP_1
TE08 del 17.03.2022, doc. 1) anziché 172 settimane contributive effettivamente spettanti in quota B, così come risultano dalla somma dei contributi indicati nell'estratto contributivo (doc. 2) e considerando il limite di 52 settimane per l'anno 1994.
A tale precise deduzioni, l' si è limitata a contestare genericamente la fondatezza della pretesa e il CP_1 valore probatorio dell'estratto contributivo in atti, senza tuttavia offrire specifiche deduzioni sulla correttezza del montante contributivo calcolato dall' né depositando documentazione certificativa CP_1
attestante una diversa anzianità contributiva in quota B.
In assenza di specifiche controdeduzioni dell' ed emergendo per tabulas un montante CP_1 contributivo superiore a quello calcolato dall' con mod. TE08 del 17.03.2022, pari a 113 CP_1
settimane in quota B, i calcoli del ricorrente relativi all'anzianità contributiva per il periodo dall'1.01.1993 al 28.2.1998 possano essere posti a fondamento della condanna.
Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. CP_1
VO n. 10056039 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 per errata determinazione del CP_ montante contributivo per il periodo dall'1.01.1993 al 28.2.1998, nei termini sopra indicati e l'
pagina 2 di 3 deve essere condannato al versamento in favore del ricorrente della differenza tra il percepito ed il dovuto limitatamente al triennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo (avvenuto in data
13.10.2022), così come chiesto in ricorso e conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011) rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute, ossia: a) la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 17430 del
2021); b) la decadenza triennale è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione) (cfr. Cass. n. 22820 del 2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della bassa complessità della controversia e del valore della causa (scaglione infra €.5.200).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione cat. VO n. CP_1
10056039, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata determinazione del montante contributivo in quota B, per ulteriori 59 settimane, a partire dal 13.10.2019 (triennio precedente il deposito del ricorso per decadenza mobile);
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, a partire dal CP_1
13.10.2019, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di prestazione in godimento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.1.312,00, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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