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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10312/2019 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Masso e Luca Montemezzo in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Dal Dosso in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, per le causali tutte esposte in atti, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa:
1. in via principale: previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, condannarsi il al risarcimento dei danni tutti,
[...] Controparte_1
1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. e come descritti in Parte_1
atti per un totale di Euro: 338.499,85 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta in corso di causa, anche secondo equità e sulla base di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
2. in via subordinata: previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, condannarsi il al risarcimento dei danni tutti, CP_1 Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. e come descritti in Parte_1
atti per un totale di Euro: 338.499,85 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta in corso di causa, anche secondo equità e sulla base di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. con liquidazione in favore dell'attore delle spese legali liquidate come da DM 55/2014 (oltre
IVA, CPA e 15 % rimborso forfettario); in via istruttoria, come da seconda e terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per la convenuta:
- In via principale: respingersi la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
- in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU cinematica con nomina di diverso perito;
- in ogni caso: spese di causa rifuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da al fine di ottenere Parte_1
dal , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., il Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 26.11.2016, in località Arcè.
2 Secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, nella data suindicata “alle ore 16:00 circa, il sig. percorreva Via San Michele, località Arcè, Comune di , Parte_1 CP_1
con la propria bicicletta, mentre, a causa della presenza di una buca non visibile né appositamente segnalata sul manto stradale, perdeva l'equilibrio, rovinando a terra all'altezza dei civici n. 31-33”.
Si è costituito il convenuto, respingendo ogni addebito di responsabilità, contestando CP_1
la dinamica descritta nell'atto introduttivo e la quantificazione del danno, imputando la causazione del sinistro al comportamento imprudente ed anomalo dello stesso danneggiato, il quale, in ipotesi, avrebbe percorso la Via San Michele contromano, ad una velocità non adeguata e con una visuale ridotta dall'assetto del manubrio della bicicletta.
Le pretese dell'attore non possono ritenersi fondate.
La fattispecie dedotta in causa dev'essere ricondotta all'ipotesi normativa di cui all'art. 2051
c.c.
In linea astratta, le previsioni degli artt. 2043 e 2051 c.c. si differenziano in quanto la prima impone a tutti un obbligo generico, di contenuto negativo, di astensione da atti che possano recare danni a terzi, mentre la seconda, in relazione al potere di fatto che il custode esercita sulla cosa, stabilisce un dovere specifico di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenimento del controllo del bene, ma anche nell'adozione delle misure idonee ad impedire che esso rechi danno a terzi;
il custode, infatti, ha il dovere di accertarsi che il bene oggetto della sua vigilanza si trovi in una situazione tale, o per il dinamismo ad essa connaturato o per lo sviluppo di un agente dannoso in esso insorto, da cagionare danni a terzi e, nel caso positivo, di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione, da pericolosa a dannosa.
3 Nel caso, la disamina dell'atto di citazione rende palese che il titolo della responsabilità attribuito al nella sua veste di custode della strada ove il sinistro si è verificato, sia il CP_1
secondo tra quelli innanzi enumerati.
Come noto, il criterio d'imputazione della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per il relativo accertamento, che il danneggiato provi l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, rimanendo invece estraneo alla struttura della fattispecie normativa il comportamento del custode, sul quale grava comunque il rischio per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Incombe, dunque, al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al custode, per andare esente da responsabilità, di provare che il danno è derivato da caso fortuito, ossia da un evento del tutto eccezionale, dipendente da un fattore esterno alla sua sfera comportamentale e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6326 del 05/03/2019;
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 6703 del 19/03/2018; Sez. 3, sentenza n. 22839 del 29/09/2017).
Nel caso, vanno innanzitutto evidenziati i dati incontroversi, rappresentati dalle seguenti circostanze:
- il sinistro è avvenuto in data 26.11.2016 alle ore 16,00 circa, in condizioni d'illuminazione ambientale diurna, sulla via San Michele di Pescantina, che è un'arteria stradale a senso unico di circolazione per i veicoli che, provenienti dalla rotonda di Arcè, si dirigono verso Ovest;
- le caratteristiche della strada, come descritte nella CTU disposta in corso di causa ed incontestate dalle parti, sono le seguenti: su ambo i lati della strada sono presenti edifici con sviluppo in linea, sul lato destro e sul lato sinistro sono realizzati marciapiedi pavimentati in selciato, i marciapiedi sono bordati/delimitati (verso il centro della carreggiata) da una striscia di marmette bianche aventi una larghezza di 15 cm circa che fungono da limite destro e limite
4 sinistro della carreggiata intesa quale sede di transito veicolare, la carreggiata ha larghezza pari a circa 3 metri ed è costituita da due fasce laterali pavimentate con asfalto di circa 10 cm cadauna e una fascia centrale in piastrelle di porfido e ciottoli della larghezza di circa 90 cm (v. fotografie a pag. 9 e 10 della CTU);
- quanto alla segnaletica, per la direzione di percorrenza dei veicoli, quindi da Est a Ovest
(dalla rotonda di Arcè verso Sega) all'inizio del tratto a senso unico di marcia era apposto segnale di “senso unico di circolazione” con pannello integrativo indicante “inizio tra 20 metri”, oltre a segnale di limite massimo di velocità di 30 km/h, mentre per la direzione di marcia contraria a quella di percorrenza dei veicoli, quindi da Ovest (lato Sega) verso Est (lato rotonda di Arcè), all'estremità Ovest del tratto di San Michele a senso unico di marcia erano apposti segnali di “senso vietato”;
- il sinistro è stato denunciato al solo il 12.07.2017, come riportato dallo stesso CP_1
attore, a distanza di 8 mesi dall'evento, per cui il sopralluogo degli agenti di Polizia municipale
è avvenuto in data successiva, il 26.07.2017, e non già nell'immediatezza del fatto;
- all'esito del sopralluogo, comunque, gli agenti di Polizia municipale hanno confermato la presenza della buca sul manto (è presente una buca di dimensioni 25 cm x 15 cm con profondità di circa 2,5 cm”) e la sua collocazione all'interno della fascia asfaltata sinistra, in un punto che dista, come meglio specificato dal CTU, circa 8 mt dalla porta d'ingresso del civico
33;
- l'attore ha riportato la frattura al femore destro e la frattura della base della falange distale del V dito della mano destra.
Ciò posto, muovendo nella ricostruzione della dinamica dell'evento, sono state assunte prove orali, dalle quali è emerso, in primis, che nessuno dei testimoni ha assistito al sinistro.
In particolare, sono state sentite le sig.re e le quali, in quel Tes_1 Tes_2 Tes_3
frangente, erano intente a prendere un caffè all'interno dell'abitazione della prima, posta al
5 civico 33, ed hanno perciò potuto descrivere solo l'epilogo dell'evento, come di seguito:
“uscita, ho visto a terra sul marciapiede contro la porta d'ingresso il ciclista che cercava il telefono, (…) le gambe del ciclista, a terra, erano rivolte verso sinistra in direzione della rotonda/piazza” ( , “la ruota anteriore era rivolta verso la rotonda della piazza (…), Tes_1
quando il ciclista era a terra prono, la testa era posizionata verso la colonna e le gambe verso la rotonda;
(…) siamo uscite dopo aver sentito il botto, davanti alla porta d'ingresso della casa ho visto questo signore a terra e anche la bicicletta, lui cercava di prendere questo telefono dalla bicicletta, dal sellino” ( e “era qui a terra, a ridosso della seconda porta che Tes_2
compare nella fotografia, quella con accanto la cassetta delle poste (si dà atto che i procuratori convengono che si tratti del civico 33); non ricordo la posizione delle gambe e della testa, ma ricordo che tra noi amiche ci siamo dette che, secondo noi, il ciclista veniva in senso contrario a quello di marcia, (…) la bicicletta era sul marciapiede, in corrispondenza del tappeto verde, non era sulla strada” ( . Tes_3
E' stata poi disposta una CTU dinamico-ricostruttiva e l'ausiliario incaricato, compiute le operazioni peritali, ha depositato un primo elaborato, nel quale - dopo aver osservato che la presenza di diffuse irregolarità sul manto bituminoso avrebbe dovuto suggerire una guida accorta, mantenendo la quale il ciclista avrebbe potuto evitare la buca, in quanto visibile, avvistabile e, dunque, evitabile da parte sua, o anche solo passarvi sopra con mani salde sul manubrio, in modo da mantenere il controllo del mezzo - ha ritenuto compatibile con i dati evincibili dai documenti e dalle prove dichiarative l'ipotesi che l'attore, dopo aver intercettato la buca, avesse perso il controllo del velocipede e si fosse rovesciato al suolo sul proprio fianco destro, raggiungendo la posizione di quiete finale in corrispondenza del civico n. 33, precisando che “In fase di rovesciamento il corpo cade in avanti e verso destra e la bicicletta trova pertanto quiete sulla sinistra del corpo caduto (…) il ciclista una volta perso il controllo del velocipede si sposta in avanti per inerzia” e che “Le analisi svolte consentono, anche con
6 una valutazione degli elementi con una visione solutoria …più probabile che non…, di valutare che il ciclista procedesse lungo via San Michele da Est verso Ovest, quindi lungo la direzione consentita per il senso unico di marcia”.
Escusse una seconda volta per risolvere le contestazioni insorte avverso la ricostruzione della posizione di quiete del ciclista e del velocipede operata dal CTU, le suindicate testimoni hanno corretto o precisato le precedenti dichiarazioni, e così pure i dati raffigurati nello schema rappresentativo elaborato dal CTU, per un verso, sostenendo di aver rinvenuto il ciclista, non più, come riportato inizialmente dalla teste a terra prono con la testa posizionata verso Tes_2
la colonna, ma “a pancia in su sopra il marciapiede, vicino al muro, la testa vicino alla porta e il corpo verso la rotonda;
(…) era sul marciapiede a ridosso della porta, non si è dovuto spostare per farci uscire perchè la porta si apre dall'interno”, per altro verso, descrivendo la posizione di quiete della bicicletta in modo diverso da quanto raffigurato nella ricostruzione a pag. 26 della CTU, ove il mezzo si trovava più spostato verso il muro rispetto al corpo (“anche la bicicletta era sul marciapiede, ma non così come nella ricostruzione che mi viene rammostrata, era più indietro verso la rotonda” ( e “la bicicletta (…) era proprio sopra di lui” Tes_1
( . Tes_2
Inoltre, in seconda audizione, le tre testimoni hanno riportato spontaneamente un nuovo elemento, non già dedotto dalle parti, e, precisamente, il concomitante passaggio di un'autovettura in direzione consentita ( “contemporaneamente è passata una Tes_2
macchina; (…) la macchina è passata e subito dopo, nel giro di qualche secondo, ho sentito il botto”; “il marciapiede ha un bordo (…) abbiamo visto anche passare Tes_1
un'autovettura quando abbiamo aperto la porta” (…) il marciapiede ha uno scalinetto lucido e se uno va su con la biciletta rischia che la gomma scivoli”; “tra noi poi ci siamo dette Tes_3
'un altro che viene contromano', lo abbiamo detto perché c'era una macchina che veniva dalla
7 rotonda, l'ho vista passare quando sono uscita, non era proprio davanti alla porta, era già passata”).
All'esito le nuove dichiarazioni testimoniali sono state sottoposte al CTU per un'ulteriore verifica delle conclusioni iniziali e l'ausiliario, dopo aver redatto due nuovi disegni raffigurativi della posizione di quiete del ciclista e del mezzo, tra di loro alternativi, ha osservato che la meccanica dell'evento così come ricostruita nel precedente elaborato non era modificata dalla diversa posizione riferita dalle testimoni per il corpo del ciclista, non più prono, ma supino.
Orbene, ritiene questo giudice che la valutazione complessiva degli elementi sopra richiamati non consenta di considerare assolto l'onere probatorio che incombeva sull'attore, il quale non
è riuscito ad offrire il necessario riscontro del fatto che la buca sia stata fattore causale dell'evento dannoso sofferto.
Va premesso che, già a livello di allegazioni, nella parte narrativa dell'atto di citazione, l'attore non aveva neppure indicato la direzione di marcia con la quale stava percorrendo la via San
Michele, né aveva fornito una puntuale descrizione delle modalità della caduta, essendosi limitato ad affermare di aver perso l'equilibrio “a causa della presenza di una buca non visibile”, senz'altra specificazione.
Sul piano istruttorio, poi, il processo ha consentito di accertare che non vi sono stati testimoni diretti dell'accaduto e che, come evidenziato anche dal CTU, l'Autorità competente non è intervenuta, non disponendosi dunque di rilievi planimetrici da cui evincere, ad esempio, le tracce di una frenata, nè sono state scattate fotografie che ritraggano il velocipede danneggiato, che non ha potuto essere esaminato, né vi sono fotografie rappresentative della posizione di quiete del mezzo e del suo conducente dopo la caduta.
A fronte di valuta questo giudice che gli elementi acquisiti conducano, non già alla prova della causa della caduta, ma bensì a mere supposizioni in ordine alla dinamica del sinistro.
8 È ben vero che, in mancanza di testimoni diretti, la prova del nesso causale tra la res e l'evento dannoso può comunque desumersi da presunzioni, ma il ragionamento presuntivo, per essere valido, postula che il fatto ignoto sia indotto da fatti noti, ovvero da indizi gravi, precisi e concordanti, per cui non ammette che il suo fondamento sia costituito invece da fatti essi stessi ignoti, bisognevoli a loro volta di una concatenazione di presunzioni, com'è in specie.
Così per la direzione di marcia del ciclista, condizione fondamentale per l'accertamento dell'interferenza con la buca (dato che la caduta, ove la direzione fosse stata da Ovest verso
Est, sarebbe avvenuta prima di poter intercettare la buca), il CTU ha concluso che fosse “più probabile che non” che il ciclista stesse percorrendo la via San Michele nel senso di marcia consentito.
Sennonché, una volta ribadito che il ragionamento presuntivo assurge ad elemento di prova se poggia su fatti gravi, precisi e concordanti, e non su una probabilità relativa, deve rilevarsi che l'inferenza in questione (sulla direzione di percorrenza) non muove, in realtà, da fatti ben determinati nella loro realtà storica, bensì da fatti vaghi ed incerti, e precisamente: a) la posizione statica finale del ciclista, descritta dalle testimoni ora come prona, ora come supina, più o meno ravvicinata alla porta del civico 33, nonché ricostruita dal CTU solo “in termini di massima, non essendovi rilievi” (cfr. pag. 13 dell'elaborato integrativo); b) la posizione di quiete del velocipede, che non si conosce esattamente, come dimostrato dalla necessità per il
CTU di redigere diversi schemi raffigurativi in relazione alle molteplici ipotesi ricostruttive emerse dalle prove orali (v. schema a pag. 26 del primo elaborato, dove la bicicletta è interposta tra la porta e il corpo del ciclista, nonché figure 2 e 3 pag. 8 dell'elaborato integrativo, dove il mezzo è invece collocato sopra oppure in linea al ciclista), nonché dal fatto che, per la bicicletta, neppure le ultime dichiarazioni delle testi e possono Tes_1 Tes_2
9 essere valutate univocamente, l'una avendo riferito che il mezzo si era fermato proprio sul corpo del ciclista, l'altra che si era fermato “più indietro verso la rotonda”.
Anche l'ipotesi che la bicicletta abbia subito un'evoluzione tale da determinarne la rotazione, con inversione rispetto al senso di marcia originario, in mancanza di rilievi dell'Autorità ed a fronte di una valutazione del CTU che ne sostiene la mera “compatibilità” con la posizione del mezzo sul marciapiede (v. pag. 14 elaborato integrativo), non integra un fatto sufficientemente preciso che possa costituire, insieme ad altri elementi, la base per successive inferenze.
Lo stesso attore, d'altra parte, allorché sentito, ha unicamente precisato di aver percorso la via interessata dal sinistro nel senso di marcia consentito, ma in ordine alla dinamica del sinistro ed alla posizione di quiete assunta alcunchè ha affermato, non ricordando nulla con certezza, a parte lo “stock” della rottura della pedivella (“Ricordo che durante la caduta si è staccata la pedivella dalla bicicletta (…) Guardando la foto non sono in grado di indicare con precisione dove si sia arrestata la bicicletta. L'unica cosa che ricordo con certezza è lo “stock” del distacco della pedivella e a quel punto la bici è andata per conto suo”).
In conclusione, se le dichiarazioni delle testimoni e le lesioni subite dall'attore comprovano che questi, mentre percorreva la via San Michele, è caduto a terra con la bicicletta, all'altezza del civico 33, è rimasta tuttavia ignota la causa che ha determinato la perdita di controllo del mezzo, che ben potrebbe essere rappresentata da evenienze diverse dall'intercettazione della buca, come, a titolo esemplificativo, una distrazione momentanea, l'improvvisa rottura della pedivella, di cui lo stesso attore ha riferito in sede d'interrogatorio, o il sopraggiungere dell'autovettura, il cui concomitante passaggio le testimoni hanno concordemente riportato.
Le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
10 Tenuto conto dell'indubbia anomalia del manto stradale nell'area interessata dal sinistro e della complessità degli accertamenti e delle questioni in fatto affrontate, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU richiesta dall'attore, come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di questi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dell'attore.
Verona, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10312/2019 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Masso e Luca Montemezzo in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Dal Dosso in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, per le causali tutte esposte in atti, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa:
1. in via principale: previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, condannarsi il al risarcimento dei danni tutti,
[...] Controparte_1
1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. e come descritti in Parte_1
atti per un totale di Euro: 338.499,85 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta in corso di causa, anche secondo equità e sulla base di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
2. in via subordinata: previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, condannarsi il al risarcimento dei danni tutti, CP_1 Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. e come descritti in Parte_1
atti per un totale di Euro: 338.499,85 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta in corso di causa, anche secondo equità e sulla base di eventuale espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. con liquidazione in favore dell'attore delle spese legali liquidate come da DM 55/2014 (oltre
IVA, CPA e 15 % rimborso forfettario); in via istruttoria, come da seconda e terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per la convenuta:
- In via principale: respingersi la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
- in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU cinematica con nomina di diverso perito;
- in ogni caso: spese di causa rifuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da al fine di ottenere Parte_1
dal , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., il Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 26.11.2016, in località Arcè.
2 Secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, nella data suindicata “alle ore 16:00 circa, il sig. percorreva Via San Michele, località Arcè, Comune di , Parte_1 CP_1
con la propria bicicletta, mentre, a causa della presenza di una buca non visibile né appositamente segnalata sul manto stradale, perdeva l'equilibrio, rovinando a terra all'altezza dei civici n. 31-33”.
Si è costituito il convenuto, respingendo ogni addebito di responsabilità, contestando CP_1
la dinamica descritta nell'atto introduttivo e la quantificazione del danno, imputando la causazione del sinistro al comportamento imprudente ed anomalo dello stesso danneggiato, il quale, in ipotesi, avrebbe percorso la Via San Michele contromano, ad una velocità non adeguata e con una visuale ridotta dall'assetto del manubrio della bicicletta.
Le pretese dell'attore non possono ritenersi fondate.
La fattispecie dedotta in causa dev'essere ricondotta all'ipotesi normativa di cui all'art. 2051
c.c.
In linea astratta, le previsioni degli artt. 2043 e 2051 c.c. si differenziano in quanto la prima impone a tutti un obbligo generico, di contenuto negativo, di astensione da atti che possano recare danni a terzi, mentre la seconda, in relazione al potere di fatto che il custode esercita sulla cosa, stabilisce un dovere specifico di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenimento del controllo del bene, ma anche nell'adozione delle misure idonee ad impedire che esso rechi danno a terzi;
il custode, infatti, ha il dovere di accertarsi che il bene oggetto della sua vigilanza si trovi in una situazione tale, o per il dinamismo ad essa connaturato o per lo sviluppo di un agente dannoso in esso insorto, da cagionare danni a terzi e, nel caso positivo, di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione, da pericolosa a dannosa.
3 Nel caso, la disamina dell'atto di citazione rende palese che il titolo della responsabilità attribuito al nella sua veste di custode della strada ove il sinistro si è verificato, sia il CP_1
secondo tra quelli innanzi enumerati.
Come noto, il criterio d'imputazione della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per il relativo accertamento, che il danneggiato provi l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, rimanendo invece estraneo alla struttura della fattispecie normativa il comportamento del custode, sul quale grava comunque il rischio per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Incombe, dunque, al danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al custode, per andare esente da responsabilità, di provare che il danno è derivato da caso fortuito, ossia da un evento del tutto eccezionale, dipendente da un fattore esterno alla sua sfera comportamentale e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6326 del 05/03/2019;
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 6703 del 19/03/2018; Sez. 3, sentenza n. 22839 del 29/09/2017).
Nel caso, vanno innanzitutto evidenziati i dati incontroversi, rappresentati dalle seguenti circostanze:
- il sinistro è avvenuto in data 26.11.2016 alle ore 16,00 circa, in condizioni d'illuminazione ambientale diurna, sulla via San Michele di Pescantina, che è un'arteria stradale a senso unico di circolazione per i veicoli che, provenienti dalla rotonda di Arcè, si dirigono verso Ovest;
- le caratteristiche della strada, come descritte nella CTU disposta in corso di causa ed incontestate dalle parti, sono le seguenti: su ambo i lati della strada sono presenti edifici con sviluppo in linea, sul lato destro e sul lato sinistro sono realizzati marciapiedi pavimentati in selciato, i marciapiedi sono bordati/delimitati (verso il centro della carreggiata) da una striscia di marmette bianche aventi una larghezza di 15 cm circa che fungono da limite destro e limite
4 sinistro della carreggiata intesa quale sede di transito veicolare, la carreggiata ha larghezza pari a circa 3 metri ed è costituita da due fasce laterali pavimentate con asfalto di circa 10 cm cadauna e una fascia centrale in piastrelle di porfido e ciottoli della larghezza di circa 90 cm (v. fotografie a pag. 9 e 10 della CTU);
- quanto alla segnaletica, per la direzione di percorrenza dei veicoli, quindi da Est a Ovest
(dalla rotonda di Arcè verso Sega) all'inizio del tratto a senso unico di marcia era apposto segnale di “senso unico di circolazione” con pannello integrativo indicante “inizio tra 20 metri”, oltre a segnale di limite massimo di velocità di 30 km/h, mentre per la direzione di marcia contraria a quella di percorrenza dei veicoli, quindi da Ovest (lato Sega) verso Est (lato rotonda di Arcè), all'estremità Ovest del tratto di San Michele a senso unico di marcia erano apposti segnali di “senso vietato”;
- il sinistro è stato denunciato al solo il 12.07.2017, come riportato dallo stesso CP_1
attore, a distanza di 8 mesi dall'evento, per cui il sopralluogo degli agenti di Polizia municipale
è avvenuto in data successiva, il 26.07.2017, e non già nell'immediatezza del fatto;
- all'esito del sopralluogo, comunque, gli agenti di Polizia municipale hanno confermato la presenza della buca sul manto (è presente una buca di dimensioni 25 cm x 15 cm con profondità di circa 2,5 cm”) e la sua collocazione all'interno della fascia asfaltata sinistra, in un punto che dista, come meglio specificato dal CTU, circa 8 mt dalla porta d'ingresso del civico
33;
- l'attore ha riportato la frattura al femore destro e la frattura della base della falange distale del V dito della mano destra.
Ciò posto, muovendo nella ricostruzione della dinamica dell'evento, sono state assunte prove orali, dalle quali è emerso, in primis, che nessuno dei testimoni ha assistito al sinistro.
In particolare, sono state sentite le sig.re e le quali, in quel Tes_1 Tes_2 Tes_3
frangente, erano intente a prendere un caffè all'interno dell'abitazione della prima, posta al
5 civico 33, ed hanno perciò potuto descrivere solo l'epilogo dell'evento, come di seguito:
“uscita, ho visto a terra sul marciapiede contro la porta d'ingresso il ciclista che cercava il telefono, (…) le gambe del ciclista, a terra, erano rivolte verso sinistra in direzione della rotonda/piazza” ( , “la ruota anteriore era rivolta verso la rotonda della piazza (…), Tes_1
quando il ciclista era a terra prono, la testa era posizionata verso la colonna e le gambe verso la rotonda;
(…) siamo uscite dopo aver sentito il botto, davanti alla porta d'ingresso della casa ho visto questo signore a terra e anche la bicicletta, lui cercava di prendere questo telefono dalla bicicletta, dal sellino” ( e “era qui a terra, a ridosso della seconda porta che Tes_2
compare nella fotografia, quella con accanto la cassetta delle poste (si dà atto che i procuratori convengono che si tratti del civico 33); non ricordo la posizione delle gambe e della testa, ma ricordo che tra noi amiche ci siamo dette che, secondo noi, il ciclista veniva in senso contrario a quello di marcia, (…) la bicicletta era sul marciapiede, in corrispondenza del tappeto verde, non era sulla strada” ( . Tes_3
E' stata poi disposta una CTU dinamico-ricostruttiva e l'ausiliario incaricato, compiute le operazioni peritali, ha depositato un primo elaborato, nel quale - dopo aver osservato che la presenza di diffuse irregolarità sul manto bituminoso avrebbe dovuto suggerire una guida accorta, mantenendo la quale il ciclista avrebbe potuto evitare la buca, in quanto visibile, avvistabile e, dunque, evitabile da parte sua, o anche solo passarvi sopra con mani salde sul manubrio, in modo da mantenere il controllo del mezzo - ha ritenuto compatibile con i dati evincibili dai documenti e dalle prove dichiarative l'ipotesi che l'attore, dopo aver intercettato la buca, avesse perso il controllo del velocipede e si fosse rovesciato al suolo sul proprio fianco destro, raggiungendo la posizione di quiete finale in corrispondenza del civico n. 33, precisando che “In fase di rovesciamento il corpo cade in avanti e verso destra e la bicicletta trova pertanto quiete sulla sinistra del corpo caduto (…) il ciclista una volta perso il controllo del velocipede si sposta in avanti per inerzia” e che “Le analisi svolte consentono, anche con
6 una valutazione degli elementi con una visione solutoria …più probabile che non…, di valutare che il ciclista procedesse lungo via San Michele da Est verso Ovest, quindi lungo la direzione consentita per il senso unico di marcia”.
Escusse una seconda volta per risolvere le contestazioni insorte avverso la ricostruzione della posizione di quiete del ciclista e del velocipede operata dal CTU, le suindicate testimoni hanno corretto o precisato le precedenti dichiarazioni, e così pure i dati raffigurati nello schema rappresentativo elaborato dal CTU, per un verso, sostenendo di aver rinvenuto il ciclista, non più, come riportato inizialmente dalla teste a terra prono con la testa posizionata verso Tes_2
la colonna, ma “a pancia in su sopra il marciapiede, vicino al muro, la testa vicino alla porta e il corpo verso la rotonda;
(…) era sul marciapiede a ridosso della porta, non si è dovuto spostare per farci uscire perchè la porta si apre dall'interno”, per altro verso, descrivendo la posizione di quiete della bicicletta in modo diverso da quanto raffigurato nella ricostruzione a pag. 26 della CTU, ove il mezzo si trovava più spostato verso il muro rispetto al corpo (“anche la bicicletta era sul marciapiede, ma non così come nella ricostruzione che mi viene rammostrata, era più indietro verso la rotonda” ( e “la bicicletta (…) era proprio sopra di lui” Tes_1
( . Tes_2
Inoltre, in seconda audizione, le tre testimoni hanno riportato spontaneamente un nuovo elemento, non già dedotto dalle parti, e, precisamente, il concomitante passaggio di un'autovettura in direzione consentita ( “contemporaneamente è passata una Tes_2
macchina; (…) la macchina è passata e subito dopo, nel giro di qualche secondo, ho sentito il botto”; “il marciapiede ha un bordo (…) abbiamo visto anche passare Tes_1
un'autovettura quando abbiamo aperto la porta” (…) il marciapiede ha uno scalinetto lucido e se uno va su con la biciletta rischia che la gomma scivoli”; “tra noi poi ci siamo dette Tes_3
'un altro che viene contromano', lo abbiamo detto perché c'era una macchina che veniva dalla
7 rotonda, l'ho vista passare quando sono uscita, non era proprio davanti alla porta, era già passata”).
All'esito le nuove dichiarazioni testimoniali sono state sottoposte al CTU per un'ulteriore verifica delle conclusioni iniziali e l'ausiliario, dopo aver redatto due nuovi disegni raffigurativi della posizione di quiete del ciclista e del mezzo, tra di loro alternativi, ha osservato che la meccanica dell'evento così come ricostruita nel precedente elaborato non era modificata dalla diversa posizione riferita dalle testimoni per il corpo del ciclista, non più prono, ma supino.
Orbene, ritiene questo giudice che la valutazione complessiva degli elementi sopra richiamati non consenta di considerare assolto l'onere probatorio che incombeva sull'attore, il quale non
è riuscito ad offrire il necessario riscontro del fatto che la buca sia stata fattore causale dell'evento dannoso sofferto.
Va premesso che, già a livello di allegazioni, nella parte narrativa dell'atto di citazione, l'attore non aveva neppure indicato la direzione di marcia con la quale stava percorrendo la via San
Michele, né aveva fornito una puntuale descrizione delle modalità della caduta, essendosi limitato ad affermare di aver perso l'equilibrio “a causa della presenza di una buca non visibile”, senz'altra specificazione.
Sul piano istruttorio, poi, il processo ha consentito di accertare che non vi sono stati testimoni diretti dell'accaduto e che, come evidenziato anche dal CTU, l'Autorità competente non è intervenuta, non disponendosi dunque di rilievi planimetrici da cui evincere, ad esempio, le tracce di una frenata, nè sono state scattate fotografie che ritraggano il velocipede danneggiato, che non ha potuto essere esaminato, né vi sono fotografie rappresentative della posizione di quiete del mezzo e del suo conducente dopo la caduta.
A fronte di valuta questo giudice che gli elementi acquisiti conducano, non già alla prova della causa della caduta, ma bensì a mere supposizioni in ordine alla dinamica del sinistro.
8 È ben vero che, in mancanza di testimoni diretti, la prova del nesso causale tra la res e l'evento dannoso può comunque desumersi da presunzioni, ma il ragionamento presuntivo, per essere valido, postula che il fatto ignoto sia indotto da fatti noti, ovvero da indizi gravi, precisi e concordanti, per cui non ammette che il suo fondamento sia costituito invece da fatti essi stessi ignoti, bisognevoli a loro volta di una concatenazione di presunzioni, com'è in specie.
Così per la direzione di marcia del ciclista, condizione fondamentale per l'accertamento dell'interferenza con la buca (dato che la caduta, ove la direzione fosse stata da Ovest verso
Est, sarebbe avvenuta prima di poter intercettare la buca), il CTU ha concluso che fosse “più probabile che non” che il ciclista stesse percorrendo la via San Michele nel senso di marcia consentito.
Sennonché, una volta ribadito che il ragionamento presuntivo assurge ad elemento di prova se poggia su fatti gravi, precisi e concordanti, e non su una probabilità relativa, deve rilevarsi che l'inferenza in questione (sulla direzione di percorrenza) non muove, in realtà, da fatti ben determinati nella loro realtà storica, bensì da fatti vaghi ed incerti, e precisamente: a) la posizione statica finale del ciclista, descritta dalle testimoni ora come prona, ora come supina, più o meno ravvicinata alla porta del civico 33, nonché ricostruita dal CTU solo “in termini di massima, non essendovi rilievi” (cfr. pag. 13 dell'elaborato integrativo); b) la posizione di quiete del velocipede, che non si conosce esattamente, come dimostrato dalla necessità per il
CTU di redigere diversi schemi raffigurativi in relazione alle molteplici ipotesi ricostruttive emerse dalle prove orali (v. schema a pag. 26 del primo elaborato, dove la bicicletta è interposta tra la porta e il corpo del ciclista, nonché figure 2 e 3 pag. 8 dell'elaborato integrativo, dove il mezzo è invece collocato sopra oppure in linea al ciclista), nonché dal fatto che, per la bicicletta, neppure le ultime dichiarazioni delle testi e possono Tes_1 Tes_2
9 essere valutate univocamente, l'una avendo riferito che il mezzo si era fermato proprio sul corpo del ciclista, l'altra che si era fermato “più indietro verso la rotonda”.
Anche l'ipotesi che la bicicletta abbia subito un'evoluzione tale da determinarne la rotazione, con inversione rispetto al senso di marcia originario, in mancanza di rilievi dell'Autorità ed a fronte di una valutazione del CTU che ne sostiene la mera “compatibilità” con la posizione del mezzo sul marciapiede (v. pag. 14 elaborato integrativo), non integra un fatto sufficientemente preciso che possa costituire, insieme ad altri elementi, la base per successive inferenze.
Lo stesso attore, d'altra parte, allorché sentito, ha unicamente precisato di aver percorso la via interessata dal sinistro nel senso di marcia consentito, ma in ordine alla dinamica del sinistro ed alla posizione di quiete assunta alcunchè ha affermato, non ricordando nulla con certezza, a parte lo “stock” della rottura della pedivella (“Ricordo che durante la caduta si è staccata la pedivella dalla bicicletta (…) Guardando la foto non sono in grado di indicare con precisione dove si sia arrestata la bicicletta. L'unica cosa che ricordo con certezza è lo “stock” del distacco della pedivella e a quel punto la bici è andata per conto suo”).
In conclusione, se le dichiarazioni delle testimoni e le lesioni subite dall'attore comprovano che questi, mentre percorreva la via San Michele, è caduto a terra con la bicicletta, all'altezza del civico 33, è rimasta tuttavia ignota la causa che ha determinato la perdita di controllo del mezzo, che ben potrebbe essere rappresentata da evenienze diverse dall'intercettazione della buca, come, a titolo esemplificativo, una distrazione momentanea, l'improvvisa rottura della pedivella, di cui lo stesso attore ha riferito in sede d'interrogatorio, o il sopraggiungere dell'autovettura, il cui concomitante passaggio le testimoni hanno concordemente riportato.
Le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
10 Tenuto conto dell'indubbia anomalia del manto stradale nell'area interessata dal sinistro e della complessità degli accertamenti e delle questioni in fatto affrontate, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU richiesta dall'attore, come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di questi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dell'attore.
Verona, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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