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14 agosto 1991
14 agosto 1991
Art. 2. 1. L' articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato".
2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l' articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , sono abrogati.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 2, comma 9, della legge n. 405/1990 : "9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell' art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ".
"Art. 5. - 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato".
2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l' articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87 , sono abrogati.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 2, comma 9, della legge n. 405/1990 : "9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell' art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 04/03/1992, n. 78Provvedimento: N. 78 SENTENZA 19 FEBBRAIO-4 MARZO 1992 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente …Leggi di più...
- insussistenza·
- ulteriore delimitazione della portata dell'intervento dello stato introdotta con la nuova disciplina·
- modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia·
- ricorso della provincia di trento·
- riproposizione di questione gia' dichiarata non fondata (sent. n.116/1991)·
- non fondatezza della quesione·
- non fondatezza della questione.·
- lamentata riproposizione dei contenuti gia' censurati con la sent. n. 116/91·
- sent. 78/92 b. zootecnia·
- denunciata elusione di giudicato·
- sent. 78/92 a. zootecnia·
- riformulazione solo di finalita' generali e strumenti di programmazione