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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
{DJ:~ -~-t2t Civile Sent. Sez. 3 Num. 4749 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 15/02/2023 SENTENZA sul ricorso 27065/2021 proposto da: Centro TE S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, TO NZ, elettivamente domiciliati in Roma V.le Mazzini 134 presso lo studio dell'avvocato OR GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Allegra Gaetana, RA TA;
-ricorrenti - contro RE TT [...], elettivamente domiciliato in Roma Via Lucullo 11 presso lo studio dell'avvocato Rapisarda IU IA F. che lo rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 7293/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2022 dal Consigliere Gianniti Pasquale;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Anna IA Soldi che si è riportata alle conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetlto del ricorso;
uditi gli Avvocati Buttafuoco Anna per delega e Rapisarda IU, che hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi. FATTI DI CAUSA l. Nell'anno 2005 NZ TO - dopo essere divenuto comproprietario di un complesso residenziale facente parte d un palazzo degli inizi del secolo scorso sito in Catania (avendone acquistato l'ala sud, che si apriva, insieme con l'ala est e con quella ovest, tra loro collegate, su una corte interna comune, alla quale si accedeva mediante due scale interne) - ha (insieme al Centro TE ~l s.r.l., di cui LiiJ era amministratore unico) avviato lavori di ristrutturazione della porzione acquistata, al fine di trasformarla in una struttura alberghiera. 2. TT RE, proprietario di diverse unità immobiliari facenti parte dello stesso palazzo, sul presupposto che il TO ed il Centro TE avevano portato avanti i lavori senza preoccuparsi di mettere in sicurezza la struttura adiacente di sua proprietà, si è rivolto al Tribunale di Catania, chiedendo: a) condannarsi convenuti, in solido tra loro, previo accertamento della loro responsabilità, al pagamento delle somme 2 necessarie ad eseguire gli interventi indispensabili per porre rimedio ai danni alle strutture di varie parti dell'immobile ed al ristoro di tutte le voci di danno materiale e morale accertati nel corso di 'causa; b) dichiararsi la illegittima mutatio foci e, di conseguenza, ordinare la rimozione dell'impianto di condizionamento, con ripristino dello status qua ante, mediante ricostituzione del tetto originariamente spiovente coperto da tegole di cotto siciliano;
c) accertarsi la lesione del decoro architettonico, dell'estetica e dell'architettura generale del fabbricato e, quindi, ordinare ai convenuti il ripristino della facciata nello status qua ante;
d) condannarsi i convenuti alle riparazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'edificio danneggiato. A fondamento delle domande dispiegate l'RE deduceva, in particolare, che il TO: aveva demolito le preesistenti strutture interne portanti, così compromettendo la staticità dell'intero edificio;
aveva alterato ii decoro architettonico, modificando l'originario assetto volumetrico dei piani (avendo realizzato un nuovo piano, trasformato ii tetto, prima spiovente e rivestito di cotto siciliano, in una terrazza d'uso esclusivo); aveva creato una botola sul tetto condominiale, che aveva permesso l'infiltrazione di acqua piovana ed aveva creato gravi lesioni e fessurazioni al palazzo ed alla bottega locata da tale IO HI, con le vibrazioni emesse dagli escavatori. I convenuti, nel costituirsi, oltre ad eccepire la nullità della domanda per la genericità delta sua formulazione, deducevano che: a) l'ala sud del fabbricato, acquistata dal TO, era distinta e separata dagli immobili dell'RE; b) detta ala era stata concessa poi in comodato al Centro TE, il quale aveva eseguito - nel pieno rispetto del permesso di costruire, delle autorizzazioni degli enti preposti e delle regole d'arte - gli interventi di miglioramento sismico di ristrutturazione dell'immohile per realizzarvi ·una struttura alberghiera quattro s·telle; c) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ben lungi dal danneggiare aveva anzi migliorato la staticità ed il decoro degli immobili dell'RE o delle porzioni immobiliari in comproprietà. La causa veniva istruita con c.t.u., il quale depositava relazione nella quale: - premetteva di non essere in possesso di documentazione fotografica rappresentativa dello stato preesistente dei prospetti esterni (stato che dunque era rimasto ignoto al processo); - affermava di avere accertato che i lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione denunciati non avevano in alcun modo minato la staticità delle unità immobiliari dell'RE, non avevano ad esse arrecato alcun danno (essendo le lesioni riscontrate riconducibili alla vetustà, all'assenza di manutenzione e ai vizi di costruzione) e non avevano leso il decoro architettonico dell'edificio (accertato inesistente fin dall'origine, in difetto di una unicità architettonica tra le varie porzioni dell'edificio, pur unitariamente realizzato, e comunque in difetto di un decoro architettonico del contesto urbanistico in cui l'edificio insisteva). Il c.t.u., chiamato a chiarimenti, confermava le proprie conclusioni con una articolata consulenza integrativa, ma il giudice di primo grado riteneva di rinnovare la consulenza. Quest'ultima confermava integralmente le conclusioni rassegnate dalla precedente (sia in punto alla inesistenza di danni strutturale che in punto di inesistenza di lesione al decoro architettonico) ed escludeva che l'edificio avesse natura unitaria sin dall'origine (tanto sul piano strutturale che su quello architettonico). 4 II Tribunale di Catania, con sentenza n. 1085/2012, riteneva infondate le doglianze attoree, ed, in particolare, non provato il nesso ·di causalità tra ·le opere di ristrutturazione ed f danni lamentati dall'attore; qualificava inammissibili le domande articolate dall'RE per la prima volta con la comparsa conclusionale;
giudicava sussistente un unico fatto generatore di danni risarcibili, perché imputabile ai lavori di ristrutturazione (ossia l'apertura di una botola in una porzione del tetto del corpo scala comune, già spontaneamente rimossa, che aveva cagionato i danni da infiltrazione riscontrati nell'appartamento di proprietà dell' RE, quantificati in euro 800,00); ed infine riteneva che responsabile di detto unico fatto fosse la società Centro TE, unica committente ecl esecutrice dei lavori di ristrutturazione di cui l'apertura della botola faceva parte (e, quindi, non anche NZ TO). 3.Avverso detta sentenza l'RE proponeva appello. Gli appellati, convenuti in primo grado, si costituivano, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e l'intervenuto giudicato interno per difetto di impugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado, contestando nel merito fondatezza di ciascun motivo di impugnazione. Il Centro TE proponeva "anche" appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva: a) rigettato l'eccezione di nullità della domanda attorea per violazione del disposto dell'art. 163, comma tre, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; b) posto in essere una complessa serie di accertamenti istruttori in violazione del principio dispositivo e delle norme di ripartizione dell'onere di allegazione e prova;
5 . ,........ "'' C) t:: o u c) ammesso c.t.u. tecnica esplorativa in difetto di puntuale allegazione dei fatti costitutivi della domanda;
d) disposto la sua condanna al risarcimento dei da.nni causati dalla botola realizzata sul tetto, nonostante il difetto di prova del nesso causale tra la realizzazione delta botola e le infiltrazioni di acqua piovana riscontrate nell'immobile dell'RE; e) espresso un generico parere sulla fondatezza delle domande nuove dichiarate inammissibili, formulate da parte attrice in comparsa conclusionale. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2274/2017, emessa in parziale riforma della sentenza 1085/2012 del giudice di primo grado, condannava il TO e il Centro IV1ater, in solido tra loro: a) a pagare all'RE la somma di euro 4.600, a titolo di risarcimento del danno per lesioni al vano scala ed agli immobili di sua proprietà, b) a rimuovere il casotto posto sulla terrazza del tetto di copertura dell'ala sud dell'edificio; c) a ridurre in pristino il prospetto lato via Marletta in conformità al suo aspetto originario risalente a prima delle variazioni non autorizzate. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Centro TE S.r.l. e il TO proponevano ricorso a questa Corte, affidandosi a 14 motivi, ai quali resisteva con controricorso il Signor RE. Questa Corte, con l'ordinanza n. 93/2001, rigettava il ricorso (dichiarando inammissibili alcuni motivi ed infondati gli altri), condannando i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della 6 . ,......... "' C) t:: o u controparte e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 5. Avverso la suddetta· ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione il Centro TE srl ed il TO, articolando due motivi di revocazione. Ha resistito con controricorso l'RE. In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedenclo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre la Difesa dei ricorrenti con memoria ha insistito nell'accoglimento dello stesso. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Il TO ed il Centro TE chiedono la revocazione dell'ordinanza impugnata per due motivi. 1.1. Con il primo motivo prospettano quale errore di fatto l'omessa pronuncia sul tredicesimo motivo di ricorso (che viene integralmente trascritto in nota a pagina 20 del ricorso). Sostengono che questa Corte, dopo aver enunciato la natura del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ha integralmente confuso (sostituendolo) il contenuto del tredicesimo motivo (che aveva ad oggetto il capo di sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento in forma specifica, ordinando la riduzione in pristino delle opere ritenute lesive del decoro architettonico) con il contenuto del quattordicesimo motivo (che hanno integralmente trascritto in nota alla pagina 16 del ricorso e che aveva ad oggetto il capo della sentenza che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni per equivalente cagionati da infiltrazioni, fessurazioni e lesioni agli immobili dell'attore e che era stato articolato in forza di un diverso vizio di legittimità). 7 . ,......... "'' C) t:: o u Rilevano che con il tredicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte accolto parzialmente la domanda di dsarcimento del danno in forma specifica, ex adverso proposta, omettendo l'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, integrati dagli accertamenti percipienti dei due c.t.u.; mentre con il quattordicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2043, 1223 e 2056 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Secondo la tesi sostenuta dal TO e dal Centro TE nel ricorso ordinario (e riproposta di riflesso nel ricorso per revocazione), la Corte territoriale, con il passo che viene integralmente riportato alle pagine 13 e 14, aveva giudicato le innovazioni idonee a ledere il decoro architettonico solo perché integravano una modifica. E tanto aveva fatto, in quanto avrebbe argomentato esclusivamente sulla base della mera lettura delle conclusioni peritali, senza considerare i fatti accertati che i consulenti percipienti avevano invece posto alla base delle conclusioni. Al contrario, secondo gli odierni ricorrenti, la Corte territoriale - se, rispetto alle modifiche apportate al tetto dell'ala sud, non avesse omesso l'esame degli accertamenti percipienti dei due c.t.u. - (e cioè non avesse omesso di considerare che: non era stato provato lo stato preesistente dei prospetti esterni, cui ancorare la valutazione sulla dedotta lesione del ricorso architettonico;
era stata accertata la presenza, "nel medesimo ambito edificatorio, di palesi disuniformità urbanistiche idonee a incidere sullo stato di decoro e di equilibrio estetico che presentava l'immobile prima della innovazione contestata"; era stato accertato che la modifica del tetto in terrazza 8 era invisibile dall'esterno, mentre la tettoia di copertura dell'impianto di condizionamento era visibile dalla corte interna dell'edificio e dall'esterno soltanto a distanza ed esclusivamente dal pros.petto sud di proprietà di TO;
il fatto che era stato accertato il mantenimento degli elementi architettonici e delle linee estetiche fondamentali della porzione sommitale del fabbricato) - avrebbe dovuto certamente concludere (al pari del giudice di primo grado) che la tettoia dell'impianto di condizionamento sulla terrazza dell'ala sud dell'edificio era innovazione non idonea ad incidere sul decoro architettonico preesistente;
- se, rispetto alle modifiche apportate al prospetto est di via Marletta, non avesse omesso l'esame degli accertamenti percipienti dei due c.t.u. - (e cioè non avesse omesso di considerare che: non era stato provato lo stato di decoro e di equilibrio estetico che presentava l'immobile prima dell'innovazione contestata;
era stata accertato che non esisteva una uniformità strutturale preesistente tra le diverse ali dell'edificio atteso il particolare andamento livello metrico;
non esisteva neppure una uniformità architettonica preesistente delle tre facciate esterne) - avrebbe dovuto certamente concludere (al pari del giudice di primo grado) che le modifiche apportate al prospetto di via Marletta erano innovazione non idonea a ledere alcun decoro Sempre secondo la tesi dei ricorrenti, questa Corte, nella ordinanza impugnata con il ricorso per revocazione, nel pronunciare su detto tredicesimo motivo, - con passaggio argomentativo che è stato integralmente trascritto a p. 15 - ha sostituito il contenuto del quattordicesimo motivo al contenuto del tredicesimo motivo e lo ha quindi definito in modo di conseguenza incoerente con il vizio di omesso esame denunciato. 9 Tanto si dovrebbe desumere dal fatto che la Corte: a) ha affermato che i fatti decisivi per il giudizio, di cui era stato de-nunciato l'omesso esame, non eran·o stati indicati, méntre lo erano;
b) ha affermato che i ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., mentre tale censura era stata formulata soltanto nel motivo quattordicesimo;
c) ha affermato che i ricorrenti avevano dedotto che il giudice di merito non avrebbe dovuto porre le denunciate infiltrazioni e fessurazioni in nesso di relazione causale con lavori di ristrutturazione, mentre una simile censura era stata da essi articolata soltanto nel quattordicesimo motivo. In definitiva, secondo parte ricorrente, per effetto di mera svista, il motivo tredicesimo non sarebbe stato oggetto di decisione, mentre il motivo quattordicesimo sarebbe stato oggetto di una doppia (errata) decisione. 1.2. Con il secondo motivo di revocazione ricorrenti prospettano quale errore di fatto l'omessa pronuncia sul dodicesimo motivo di ricorso (integralmente trascritto alle pa9ine 35-43 del ricorso per revocazione), che era connesso al tredicesimo e tale da richiedere un esame congiunto. Premettono che con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo dell'originario ricorso avevano denunciato due diversi vizi di legittimità (rispettivamente la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti) in relazione al medesimo capo della sentenza della Corte territoriale (quello in cui, si ribadisce, la corte aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, ordinando la riduzione in pristino delle opere ritenute lesive del decoro architettonico). IO . ,......... "'' C) t:: o u Sostengono che questa Corte nella ordinanza impugnata, dopo aver enunciato la natura del vizio ex art. 360 n. 4 cod. pro c. civ. (e cioè nulfità della sentenza per difetto di motivazione), non ha percepito le univoche conclusioni dei due c.t.u. Osservano che dette conclusioni: erano state espressamente riportate nel dodicesimo motivo, ma sono state immotivatamente disattese nella ordinanza impugnata, che le ha erroneamente ritenute integrate da diverse "risultanze istruttorie" (neanche succintamente rappresentate), con la conseguenza che la Corte di leqittimità ha così ritenuto inammissibile il motivo sul presupposto che parte ricorrente aveva con esso sottoposto al suo vaglio un inammissibile riesame della quaestio facti. Rilevano che con il dodicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (per nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cast. e dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.) nella parte in cui la Corte territoriale aveva parzialmente accolto la domanda avversaria di risarcimento del danno in forma specifica, dissentendo dalle univoche conclusioni dei due consulenti nominati in primo grado, ma senza specificatamente rappresentare né le ragioni della propria competenza tecnica né le ragioni tecniche o probatorie del loro dissenso. In definitiva, secondo la tesi dei ricorrenti, questa Corte, nella ordinanza impugnata con il ricorso per revocazione, nel pronunciare su detto dodicesimo motivo, - con passaggio argomentativo che hanno integralmente trascritto a p. 33 - avrebbe commesso l'errore percettivo di confondere le univoche conclusioni delle due c.t.u., che erano state disattese dalla Corte territoriale, con imprecisate ulteriori "risultanze istruttorie" (in realtà inesistenti), finendo così con l'omettere il richiesto controllo in ordine all'insussistenza delle l l c~~ ~ · ~ motivazioni tecniche per le quali la Corte territoriale aveva dissentito dalle univoche conclusioni delle due c. t. u. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi di ricorso sono estranei al parametro dell'errore revoc:atorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis cod. p roe. civ. 2.1. Può essere qui utile ripercorrere in sintesi i tratti essenziali dell'istituto e della relativa disciplina giuridica, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [ ... ] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4 ), la parte interessata può chiederne [ ... ] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [ ... ] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli 12 estremi dell'errar iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si conc'reti nella distors'ione della loro effettiva portata, . riconducibile all'ipotesi della violazione (vedasi tra le tante C:ass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.). In estrema sintesi, il combinato disposto di cui all'art. 391-bis ed all'art. 395 n. 4) cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di dil~itto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte, nella ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito i fatti di causa (pp.2·~5) e dopo aver motivatamente respinto le eccezioni di inammissibilità formulate da entrambe le parti (pp. 5-6), nelle pagine successive (pp. 6-21) ha scrutinato ciascuno dei quattordici motivi;
e, in particolare, alle pagine 19-20 ha scrutinato i motivi dodicesimo e treclicesimo, che lo stesso ricorrente (p. 2) indica tra di loro connessi e quindi tali da richiedere un esame congiunto. Precisamente, la Corte, in sede di esame del ricorso ordinario, introduttivo del giudizio di legittimità concluso con la qui gravata ordinanza: 13 a) alla pag. 19, ha ritenuto l'inammissibilità del dodicesimo motivo, poiché volto in sostanza ad ottenere la sollecitazione ad un riesame della ricostruzione · dei fatti operata dal giudice di ·merito proprio con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica avente ad oggetto il pregiudizio al decoro architettonico, sostenendo che, se anche la parte avesse invocato la violazione dell'art. 360 cod. proc. civ. n° 5, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile, poiché non rientrante nel paradigma della norma stessa;
b) alla pag. 20, ha ritenuto l'inammissibilità del tredicesimo motivo perché, ha rilevato che esso svolgeva una serie di argomentazioni sulle risultanze istruttorie tecniche e ne sollecitava l'apprezzamento per criticare la sentenza impugnata. Non rileva che nell'ordinanza impugnata la Corte, scrutinando i motivi dodicesimo e tredicesimo, abbia impropriamente affermato che "i fatti omessi" non erano stati neppure indicati, con altrettanto improprio riferimento all'art. 342 cod. proc. civ. ed alle denunciate infiltrazioni e fessurazioni. Infatti - fermo restando, in via generale ed astratta, che l'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso integra (non un errore di fatto revocatorio, ma) un errore di giudiziio (e, quindi, di diritto) - la Corte, dopo essere stata impegnata in un articolato complesso argomentativo nella disamina dei precedenti undici motivi (da metà di pagina 6 a metà circa di pagina 19), nello scrutinare il motivo dodicesimo ed il motivo tredicesimo, indicati (si ribadisce) come connessi dallo stesso ricorrente, ha comunque compiuto sul loro contenuto sostanziale una valutazione giuridica, sulla quale in sede revocatoria non è consentito ritornare. 14 ~'·; (______ ___ ----- -· 2.3. Parte ricorrente in sede di memoria, nel contestare le conclusioni del Procuratore generale di questa Corte, ha affermato "che un eventuale provvedimen"to, favorevole alla controparte;
l'avrebbe costretta a rivolgersi alla Corte di giustizia europea. Osserva il Collegio che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, come già rilevato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 30994/2017, non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione. D'altronde, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, occorre considerare che anche la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust:., 03/09/2009, Olimpiclub;
30/09/2003, Kobler;
16/03/20016, Kapferer;
conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia;
27/03/2014, FA c. Grecia;
03/07/2012, RA c. Bulgaria); il che convalida il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino errori di valutazione (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.), complessivamente intesi. Dunque, non soltanto quella letterale e quella sistematica, ma anche l'interpretazione (costituzionalmente, comunitariamente e convenzionalmente) orientata degli artt. 391-bis e 395 n. 4) cod. p roe. civ. porta a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici 15 (sostanziali o processuali), oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabil'ità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29/04/2016, n. 8472). In definitiva, occorre qui ribadire che il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa (Cass. n. 9865/2014). Pertanto, in applicazione dei criteri appena ricordati, le doglianze proposte col ricorso per revocazione non possono essere ricondotte entro il perimetro dell'art. 391 bis cod. proc. civ. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7. 700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accesso1~i di legge;
16 ·~ "'' C) t:: o u - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma i-bis del citato art. 13, se dovuto. · Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2022, nella camera di consiglio della Terza S~zione Civile. 17
-ricorrenti - contro RE TT [...], elettivamente domiciliato in Roma Via Lucullo 11 presso lo studio dell'avvocato Rapisarda IU IA F. che lo rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 7293/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2022 dal Consigliere Gianniti Pasquale;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Anna IA Soldi che si è riportata alle conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetlto del ricorso;
uditi gli Avvocati Buttafuoco Anna per delega e Rapisarda IU, che hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi. FATTI DI CAUSA l. Nell'anno 2005 NZ TO - dopo essere divenuto comproprietario di un complesso residenziale facente parte d un palazzo degli inizi del secolo scorso sito in Catania (avendone acquistato l'ala sud, che si apriva, insieme con l'ala est e con quella ovest, tra loro collegate, su una corte interna comune, alla quale si accedeva mediante due scale interne) - ha (insieme al Centro TE ~l s.r.l., di cui LiiJ era amministratore unico) avviato lavori di ristrutturazione della porzione acquistata, al fine di trasformarla in una struttura alberghiera. 2. TT RE, proprietario di diverse unità immobiliari facenti parte dello stesso palazzo, sul presupposto che il TO ed il Centro TE avevano portato avanti i lavori senza preoccuparsi di mettere in sicurezza la struttura adiacente di sua proprietà, si è rivolto al Tribunale di Catania, chiedendo: a) condannarsi convenuti, in solido tra loro, previo accertamento della loro responsabilità, al pagamento delle somme 2 necessarie ad eseguire gli interventi indispensabili per porre rimedio ai danni alle strutture di varie parti dell'immobile ed al ristoro di tutte le voci di danno materiale e morale accertati nel corso di 'causa; b) dichiararsi la illegittima mutatio foci e, di conseguenza, ordinare la rimozione dell'impianto di condizionamento, con ripristino dello status qua ante, mediante ricostituzione del tetto originariamente spiovente coperto da tegole di cotto siciliano;
c) accertarsi la lesione del decoro architettonico, dell'estetica e dell'architettura generale del fabbricato e, quindi, ordinare ai convenuti il ripristino della facciata nello status qua ante;
d) condannarsi i convenuti alle riparazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'edificio danneggiato. A fondamento delle domande dispiegate l'RE deduceva, in particolare, che il TO: aveva demolito le preesistenti strutture interne portanti, così compromettendo la staticità dell'intero edificio;
aveva alterato ii decoro architettonico, modificando l'originario assetto volumetrico dei piani (avendo realizzato un nuovo piano, trasformato ii tetto, prima spiovente e rivestito di cotto siciliano, in una terrazza d'uso esclusivo); aveva creato una botola sul tetto condominiale, che aveva permesso l'infiltrazione di acqua piovana ed aveva creato gravi lesioni e fessurazioni al palazzo ed alla bottega locata da tale IO HI, con le vibrazioni emesse dagli escavatori. I convenuti, nel costituirsi, oltre ad eccepire la nullità della domanda per la genericità delta sua formulazione, deducevano che: a) l'ala sud del fabbricato, acquistata dal TO, era distinta e separata dagli immobili dell'RE; b) detta ala era stata concessa poi in comodato al Centro TE, il quale aveva eseguito - nel pieno rispetto del permesso di costruire, delle autorizzazioni degli enti preposti e delle regole d'arte - gli interventi di miglioramento sismico di ristrutturazione dell'immohile per realizzarvi ·una struttura alberghiera quattro s·telle; c) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ben lungi dal danneggiare aveva anzi migliorato la staticità ed il decoro degli immobili dell'RE o delle porzioni immobiliari in comproprietà. La causa veniva istruita con c.t.u., il quale depositava relazione nella quale: - premetteva di non essere in possesso di documentazione fotografica rappresentativa dello stato preesistente dei prospetti esterni (stato che dunque era rimasto ignoto al processo); - affermava di avere accertato che i lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione denunciati non avevano in alcun modo minato la staticità delle unità immobiliari dell'RE, non avevano ad esse arrecato alcun danno (essendo le lesioni riscontrate riconducibili alla vetustà, all'assenza di manutenzione e ai vizi di costruzione) e non avevano leso il decoro architettonico dell'edificio (accertato inesistente fin dall'origine, in difetto di una unicità architettonica tra le varie porzioni dell'edificio, pur unitariamente realizzato, e comunque in difetto di un decoro architettonico del contesto urbanistico in cui l'edificio insisteva). Il c.t.u., chiamato a chiarimenti, confermava le proprie conclusioni con una articolata consulenza integrativa, ma il giudice di primo grado riteneva di rinnovare la consulenza. Quest'ultima confermava integralmente le conclusioni rassegnate dalla precedente (sia in punto alla inesistenza di danni strutturale che in punto di inesistenza di lesione al decoro architettonico) ed escludeva che l'edificio avesse natura unitaria sin dall'origine (tanto sul piano strutturale che su quello architettonico). 4 II Tribunale di Catania, con sentenza n. 1085/2012, riteneva infondate le doglianze attoree, ed, in particolare, non provato il nesso ·di causalità tra ·le opere di ristrutturazione ed f danni lamentati dall'attore; qualificava inammissibili le domande articolate dall'RE per la prima volta con la comparsa conclusionale;
giudicava sussistente un unico fatto generatore di danni risarcibili, perché imputabile ai lavori di ristrutturazione (ossia l'apertura di una botola in una porzione del tetto del corpo scala comune, già spontaneamente rimossa, che aveva cagionato i danni da infiltrazione riscontrati nell'appartamento di proprietà dell' RE, quantificati in euro 800,00); ed infine riteneva che responsabile di detto unico fatto fosse la società Centro TE, unica committente ecl esecutrice dei lavori di ristrutturazione di cui l'apertura della botola faceva parte (e, quindi, non anche NZ TO). 3.Avverso detta sentenza l'RE proponeva appello. Gli appellati, convenuti in primo grado, si costituivano, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e l'intervenuto giudicato interno per difetto di impugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado, contestando nel merito fondatezza di ciascun motivo di impugnazione. Il Centro TE proponeva "anche" appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva: a) rigettato l'eccezione di nullità della domanda attorea per violazione del disposto dell'art. 163, comma tre, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; b) posto in essere una complessa serie di accertamenti istruttori in violazione del principio dispositivo e delle norme di ripartizione dell'onere di allegazione e prova;
5 . ,........ "'' C) t:: o u c) ammesso c.t.u. tecnica esplorativa in difetto di puntuale allegazione dei fatti costitutivi della domanda;
d) disposto la sua condanna al risarcimento dei da.nni causati dalla botola realizzata sul tetto, nonostante il difetto di prova del nesso causale tra la realizzazione delta botola e le infiltrazioni di acqua piovana riscontrate nell'immobile dell'RE; e) espresso un generico parere sulla fondatezza delle domande nuove dichiarate inammissibili, formulate da parte attrice in comparsa conclusionale. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2274/2017, emessa in parziale riforma della sentenza 1085/2012 del giudice di primo grado, condannava il TO e il Centro IV1ater, in solido tra loro: a) a pagare all'RE la somma di euro 4.600, a titolo di risarcimento del danno per lesioni al vano scala ed agli immobili di sua proprietà, b) a rimuovere il casotto posto sulla terrazza del tetto di copertura dell'ala sud dell'edificio; c) a ridurre in pristino il prospetto lato via Marletta in conformità al suo aspetto originario risalente a prima delle variazioni non autorizzate. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Centro TE S.r.l. e il TO proponevano ricorso a questa Corte, affidandosi a 14 motivi, ai quali resisteva con controricorso il Signor RE. Questa Corte, con l'ordinanza n. 93/2001, rigettava il ricorso (dichiarando inammissibili alcuni motivi ed infondati gli altri), condannando i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della 6 . ,......... "' C) t:: o u controparte e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 5. Avverso la suddetta· ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione il Centro TE srl ed il TO, articolando due motivi di revocazione. Ha resistito con controricorso l'RE. In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedenclo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre la Difesa dei ricorrenti con memoria ha insistito nell'accoglimento dello stesso. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Il TO ed il Centro TE chiedono la revocazione dell'ordinanza impugnata per due motivi. 1.1. Con il primo motivo prospettano quale errore di fatto l'omessa pronuncia sul tredicesimo motivo di ricorso (che viene integralmente trascritto in nota a pagina 20 del ricorso). Sostengono che questa Corte, dopo aver enunciato la natura del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ha integralmente confuso (sostituendolo) il contenuto del tredicesimo motivo (che aveva ad oggetto il capo di sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento in forma specifica, ordinando la riduzione in pristino delle opere ritenute lesive del decoro architettonico) con il contenuto del quattordicesimo motivo (che hanno integralmente trascritto in nota alla pagina 16 del ricorso e che aveva ad oggetto il capo della sentenza che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni per equivalente cagionati da infiltrazioni, fessurazioni e lesioni agli immobili dell'attore e che era stato articolato in forza di un diverso vizio di legittimità). 7 . ,......... "'' C) t:: o u Rilevano che con il tredicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte accolto parzialmente la domanda di dsarcimento del danno in forma specifica, ex adverso proposta, omettendo l'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, integrati dagli accertamenti percipienti dei due c.t.u.; mentre con il quattordicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2043, 1223 e 2056 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Secondo la tesi sostenuta dal TO e dal Centro TE nel ricorso ordinario (e riproposta di riflesso nel ricorso per revocazione), la Corte territoriale, con il passo che viene integralmente riportato alle pagine 13 e 14, aveva giudicato le innovazioni idonee a ledere il decoro architettonico solo perché integravano una modifica. E tanto aveva fatto, in quanto avrebbe argomentato esclusivamente sulla base della mera lettura delle conclusioni peritali, senza considerare i fatti accertati che i consulenti percipienti avevano invece posto alla base delle conclusioni. Al contrario, secondo gli odierni ricorrenti, la Corte territoriale - se, rispetto alle modifiche apportate al tetto dell'ala sud, non avesse omesso l'esame degli accertamenti percipienti dei due c.t.u. - (e cioè non avesse omesso di considerare che: non era stato provato lo stato preesistente dei prospetti esterni, cui ancorare la valutazione sulla dedotta lesione del ricorso architettonico;
era stata accertata la presenza, "nel medesimo ambito edificatorio, di palesi disuniformità urbanistiche idonee a incidere sullo stato di decoro e di equilibrio estetico che presentava l'immobile prima della innovazione contestata"; era stato accertato che la modifica del tetto in terrazza 8 era invisibile dall'esterno, mentre la tettoia di copertura dell'impianto di condizionamento era visibile dalla corte interna dell'edificio e dall'esterno soltanto a distanza ed esclusivamente dal pros.petto sud di proprietà di TO;
il fatto che era stato accertato il mantenimento degli elementi architettonici e delle linee estetiche fondamentali della porzione sommitale del fabbricato) - avrebbe dovuto certamente concludere (al pari del giudice di primo grado) che la tettoia dell'impianto di condizionamento sulla terrazza dell'ala sud dell'edificio era innovazione non idonea ad incidere sul decoro architettonico preesistente;
- se, rispetto alle modifiche apportate al prospetto est di via Marletta, non avesse omesso l'esame degli accertamenti percipienti dei due c.t.u. - (e cioè non avesse omesso di considerare che: non era stato provato lo stato di decoro e di equilibrio estetico che presentava l'immobile prima dell'innovazione contestata;
era stata accertato che non esisteva una uniformità strutturale preesistente tra le diverse ali dell'edificio atteso il particolare andamento livello metrico;
non esisteva neppure una uniformità architettonica preesistente delle tre facciate esterne) - avrebbe dovuto certamente concludere (al pari del giudice di primo grado) che le modifiche apportate al prospetto di via Marletta erano innovazione non idonea a ledere alcun decoro Sempre secondo la tesi dei ricorrenti, questa Corte, nella ordinanza impugnata con il ricorso per revocazione, nel pronunciare su detto tredicesimo motivo, - con passaggio argomentativo che è stato integralmente trascritto a p. 15 - ha sostituito il contenuto del quattordicesimo motivo al contenuto del tredicesimo motivo e lo ha quindi definito in modo di conseguenza incoerente con il vizio di omesso esame denunciato. 9 Tanto si dovrebbe desumere dal fatto che la Corte: a) ha affermato che i fatti decisivi per il giudizio, di cui era stato de-nunciato l'omesso esame, non eran·o stati indicati, méntre lo erano;
b) ha affermato che i ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., mentre tale censura era stata formulata soltanto nel motivo quattordicesimo;
c) ha affermato che i ricorrenti avevano dedotto che il giudice di merito non avrebbe dovuto porre le denunciate infiltrazioni e fessurazioni in nesso di relazione causale con lavori di ristrutturazione, mentre una simile censura era stata da essi articolata soltanto nel quattordicesimo motivo. In definitiva, secondo parte ricorrente, per effetto di mera svista, il motivo tredicesimo non sarebbe stato oggetto di decisione, mentre il motivo quattordicesimo sarebbe stato oggetto di una doppia (errata) decisione. 1.2. Con il secondo motivo di revocazione ricorrenti prospettano quale errore di fatto l'omessa pronuncia sul dodicesimo motivo di ricorso (integralmente trascritto alle pa9ine 35-43 del ricorso per revocazione), che era connesso al tredicesimo e tale da richiedere un esame congiunto. Premettono che con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo dell'originario ricorso avevano denunciato due diversi vizi di legittimità (rispettivamente la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti) in relazione al medesimo capo della sentenza della Corte territoriale (quello in cui, si ribadisce, la corte aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, ordinando la riduzione in pristino delle opere ritenute lesive del decoro architettonico). IO . ,......... "'' C) t:: o u Sostengono che questa Corte nella ordinanza impugnata, dopo aver enunciato la natura del vizio ex art. 360 n. 4 cod. pro c. civ. (e cioè nulfità della sentenza per difetto di motivazione), non ha percepito le univoche conclusioni dei due c.t.u. Osservano che dette conclusioni: erano state espressamente riportate nel dodicesimo motivo, ma sono state immotivatamente disattese nella ordinanza impugnata, che le ha erroneamente ritenute integrate da diverse "risultanze istruttorie" (neanche succintamente rappresentate), con la conseguenza che la Corte di leqittimità ha così ritenuto inammissibile il motivo sul presupposto che parte ricorrente aveva con esso sottoposto al suo vaglio un inammissibile riesame della quaestio facti. Rilevano che con il dodicesimo motivo del ricorso ordinario avevano denunciato il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (per nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cast. e dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.) nella parte in cui la Corte territoriale aveva parzialmente accolto la domanda avversaria di risarcimento del danno in forma specifica, dissentendo dalle univoche conclusioni dei due consulenti nominati in primo grado, ma senza specificatamente rappresentare né le ragioni della propria competenza tecnica né le ragioni tecniche o probatorie del loro dissenso. In definitiva, secondo la tesi dei ricorrenti, questa Corte, nella ordinanza impugnata con il ricorso per revocazione, nel pronunciare su detto dodicesimo motivo, - con passaggio argomentativo che hanno integralmente trascritto a p. 33 - avrebbe commesso l'errore percettivo di confondere le univoche conclusioni delle due c.t.u., che erano state disattese dalla Corte territoriale, con imprecisate ulteriori "risultanze istruttorie" (in realtà inesistenti), finendo così con l'omettere il richiesto controllo in ordine all'insussistenza delle l l c~~ ~ · ~ motivazioni tecniche per le quali la Corte territoriale aveva dissentito dalle univoche conclusioni delle due c. t. u. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi di ricorso sono estranei al parametro dell'errore revoc:atorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis cod. p roe. civ. 2.1. Può essere qui utile ripercorrere in sintesi i tratti essenziali dell'istituto e della relativa disciplina giuridica, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [ ... ] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4 ), la parte interessata può chiederne [ ... ] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [ ... ] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli 12 estremi dell'errar iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si conc'reti nella distors'ione della loro effettiva portata, . riconducibile all'ipotesi della violazione (vedasi tra le tante C:ass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.). In estrema sintesi, il combinato disposto di cui all'art. 391-bis ed all'art. 395 n. 4) cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di dil~itto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte, nella ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito i fatti di causa (pp.2·~5) e dopo aver motivatamente respinto le eccezioni di inammissibilità formulate da entrambe le parti (pp. 5-6), nelle pagine successive (pp. 6-21) ha scrutinato ciascuno dei quattordici motivi;
e, in particolare, alle pagine 19-20 ha scrutinato i motivi dodicesimo e treclicesimo, che lo stesso ricorrente (p. 2) indica tra di loro connessi e quindi tali da richiedere un esame congiunto. Precisamente, la Corte, in sede di esame del ricorso ordinario, introduttivo del giudizio di legittimità concluso con la qui gravata ordinanza: 13 a) alla pag. 19, ha ritenuto l'inammissibilità del dodicesimo motivo, poiché volto in sostanza ad ottenere la sollecitazione ad un riesame della ricostruzione · dei fatti operata dal giudice di ·merito proprio con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica avente ad oggetto il pregiudizio al decoro architettonico, sostenendo che, se anche la parte avesse invocato la violazione dell'art. 360 cod. proc. civ. n° 5, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile, poiché non rientrante nel paradigma della norma stessa;
b) alla pag. 20, ha ritenuto l'inammissibilità del tredicesimo motivo perché, ha rilevato che esso svolgeva una serie di argomentazioni sulle risultanze istruttorie tecniche e ne sollecitava l'apprezzamento per criticare la sentenza impugnata. Non rileva che nell'ordinanza impugnata la Corte, scrutinando i motivi dodicesimo e tredicesimo, abbia impropriamente affermato che "i fatti omessi" non erano stati neppure indicati, con altrettanto improprio riferimento all'art. 342 cod. proc. civ. ed alle denunciate infiltrazioni e fessurazioni. Infatti - fermo restando, in via generale ed astratta, che l'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso integra (non un errore di fatto revocatorio, ma) un errore di giudiziio (e, quindi, di diritto) - la Corte, dopo essere stata impegnata in un articolato complesso argomentativo nella disamina dei precedenti undici motivi (da metà di pagina 6 a metà circa di pagina 19), nello scrutinare il motivo dodicesimo ed il motivo tredicesimo, indicati (si ribadisce) come connessi dallo stesso ricorrente, ha comunque compiuto sul loro contenuto sostanziale una valutazione giuridica, sulla quale in sede revocatoria non è consentito ritornare. 14 ~'·; (______ ___ ----- -· 2.3. Parte ricorrente in sede di memoria, nel contestare le conclusioni del Procuratore generale di questa Corte, ha affermato "che un eventuale provvedimen"to, favorevole alla controparte;
l'avrebbe costretta a rivolgersi alla Corte di giustizia europea. Osserva il Collegio che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, come già rilevato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 30994/2017, non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione. D'altronde, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, occorre considerare che anche la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust:., 03/09/2009, Olimpiclub;
30/09/2003, Kobler;
16/03/20016, Kapferer;
conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia;
27/03/2014, FA c. Grecia;
03/07/2012, RA c. Bulgaria); il che convalida il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino errori di valutazione (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.), complessivamente intesi. Dunque, non soltanto quella letterale e quella sistematica, ma anche l'interpretazione (costituzionalmente, comunitariamente e convenzionalmente) orientata degli artt. 391-bis e 395 n. 4) cod. p roe. civ. porta a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici 15 (sostanziali o processuali), oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabil'ità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29/04/2016, n. 8472). In definitiva, occorre qui ribadire che il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa (Cass. n. 9865/2014). Pertanto, in applicazione dei criteri appena ricordati, le doglianze proposte col ricorso per revocazione non possono essere ricondotte entro il perimetro dell'art. 391 bis cod. proc. civ. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7. 700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accesso1~i di legge;
16 ·~ "'' C) t:: o u - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma i-bis del citato art. 13, se dovuto. · Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2022, nella camera di consiglio della Terza S~zione Civile. 17