CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. OS ZE Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 277/2024 V.G. promossa da:
Avv. Claudio Cattani (C.F. ), in C.F._1
giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Genova, Via Luigi Carlo
Farini 2/1, come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE Con comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'ECC.MA CORTE di APPELLO
CIVILE DI GENOVA adita, in accoglimento del presente atto di citazione,
1)-dichiarare l'efficacia della sentenza emessa dal
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO LIGURE in data 24/11/2023, Prot.n. 57426/24 EC Diocesi: GENOVA
Nullità di Matrimonio, il cui decreto di esecutività è stato emesso dal SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA
APOSTOLICA, in CITTÀ DEL VATICANO, in data 24/09/2024,
2) ordinare la trascrizione della presente sentenza nel Registro dello Stato Civile del COMUNE DI GENOVA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Claudio
Cattani chiedeva dichiararsi l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Ligure del 24.11.2023, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con la signora Controparte_1
a Genova in data 8.9.2012 e dichiarata esecutiva dal
[...]
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
24.9.2024. In esito all'udienza del 15.5.2025, la Corte tratteneva la causa a decisione.
Deve preliminarmente esser dichiarata la contumacia di
[...]
la quale benché ritualmente citata non si è Controparte_1
costituita.
La domanda di parte attrice merita accoglimento posto che:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo,
Genova, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e ove
è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 al n. 405, Parte II, Serie A, Ufficio 1, come risultante dalla documentazione in atti.
2. Sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18.2.1984, ratificato con la L. 25.3.1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del protocollo addizionale 18.2.1984.
3. Trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato, la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ecclesiastico.
4. Sulla base della esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si dà atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus Iesus, e sono stati sentiti entrambi i coniugi.
5. La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Ligure del 24.11.2023 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio da parte dell'uomo attore a norma del can. 1095 nn.
2-3 C.J.C..
6. Il carattere definitivo della sentenza delibanda è provato dal decreto del 24.9.2024 del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, nella qualità di Organo Superiore di
Controllo, in conformità alla previsione dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
7. Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
8. La nullità del matrimonio è stata pronunciata in esito ad ampia istruttoria condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile
(interrogatorio della parte attrice e della parte convenuta, audizione di testimoni, oltreché mediante CTU psicologica) che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
9. Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo
Addizionale, dell'art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine”.
10. Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà
e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Peraltro, l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. n.
6308/2000, n. 4311/1999, n. 2325/1999).
11. Da tali atti, in particolare dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, emerge non solo la conoscibilità dei vizi ma anche l'effettiva conoscenza di tali vizi da parte di Controparte_1
[...] E poiché alcuna eccezione in merito alla richiesta di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale è stata formulata dalla convenuta, non essendosi costituita in giudizio, ne deriva che la domanda attorea deve essere accolta.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
Per quanto attiene alle spese del presente procedimento sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 24/11/2023 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Ligure, munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
24/9/2024, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario l'8/9/2012 da
NI IO, nato a [...] il [...] e
, nata a [...] Controparte_1 Guayas (Ecuador) il 22/8/1967, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Genova al Numero 405,
Parte II, Serie A, Anno 2012, Ufficio 1;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
4) Spese compensate.
Genova, 15/05/2025
Il PRESIDENTE Est.
Dott. OS ZE