CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5054/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 25.6.2024
TRA
(C.F. e P.IVA con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, n. 229, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 19 gennaio 2018, dagli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti (C.F.
e PEC: ) e Pasquale Tammaro C.F._1 Email_1
( e PEC: , ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati (BonelliErede) in Milano, Via Andegari 4/a
- APPELLANTE -
E
( ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
( ( ), CodiceFiscale_4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
( ), ( ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
( ), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli
[...] CodiceFiscale_8
Avvocati Francesca Vitale ( e ( ) CodiceFiscale_9 Parte_2 CodiceFiscale_10
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Cardinal De Luca
n.22, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado.
- APPELLATI –
, in persona del l.r.p.t. e , in persona del Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
l.r.p.t. rappresentate e difese giusta procure speciali in calce all'atto di CP_11
costituzione, dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich3 del Foro di Roma, dall'avv. Maurizio
Feverati 4 del Foro di Bologna, e dall'avv. Eugenio Carlo Pari5 del Foro di Milano e presso lo studio del primo in Roma Vicolo Orbitelli 31 elettivamente domiciliato.
- APPELLATI –
pag. 2/18 (P.IVA con sede legale in Roma, Controparte_12 P.IVA_2
Viale della Letteratura n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente
Dott. (C.F. , nato a [...] il [...], tale nominato Controparte_13 C.F._11
con D.P.R. del 3.10.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 10.10.2022 al n. 2506, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Luca Scordino (c.f.
e dall'Avv. Alessandra Amendola (c.f. , entrambi C.F._12 C.F._13
del Foro di Roma, in forza di Mandato generale alle liti per atto Notaio in Persona_1
Lanuvio (RM), rep. n. 2595, racc. n. 2120, del 15.11.2022 ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, V.le della Letteratura n. 30, Direzione Generale della SIAE.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11706/22 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, La 7 s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 11706/22 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte dagli attori, odierni appellati, CP_ Par nei confronti della appellante e della , nonché su quelle proposte dalla medesima nei confronti della e della , , oltre che sulla domanda Controparte_14 Controparte_15
riconvenzionale sempre dalla appellante proposta nei confronti degli attori e su quella di manleva nei confronti delle Case produttrici, ha così statuito:
“in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, , , , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4 CP_7
in solido tra di loro e per il tramite della della complessiva somma di € 491.204,35
[...] CP_12 oltre interessi legali sulle quote dovute per ciascun anno dal 2014 al 2017 fino al saldo effettivo;
dalla data della domanda agli interessi legali andrà applicato il tasso previsto dall'art. 1284 IV comma c.c.;
pag. 3/18 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice delle terze Parte_1 chiamate e della che liquida, per ciascuna di esse, in € 21.387,00 oltre al rimborso CP_12
forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Infondatezza della pretesa degli autori. Dopo aver correttamente accertato che Par
è titolare in via esclusiva (anzi, a titolo originario) di tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere degli autori realizzate per i programmi, incluso quello di comunicazione al pubblico, la sentenza ha errato nel ritenere Par che sarebbe tenuta in ogni caso a pagare tramite la un compenso CP_12
agli autori per ciascuno sfruttamento dei programmi stessi;
2) La sentenza ha errato nel non considerare la nullità (rilevabile anche di ufficio) dei mandati conferiti dagli Autori a in relazione all'esercizio dei diritti CP_12
Par relativi alle opere di cui è causa, già ceduti a;
3) La sentenza ha errato nell'avere interpretato i contratti tra Autori e Produttori come se questi prevedessero l'obbligo di pagare oltre ad una remunerazione
“fissa” anche una seconda remunerazione “variabile”, da riscuotere tramite e da parametrare agli stessi importi che la S.I.A.E. richiede per i CP_12
permessi di utilizzazione quando concede licenze, interpretando peraltro i contratti contro la loro lettera e in maniera contraria alla tesi e ai comportamenti concretamente tenuti dalle parti;
4) Per le medesime ragioni illustrate ai motivi 1,2,3, la sentenza ha errato nel Par respingere la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito di per le somme versate agli Autori attraverso la nel 2013; CP_12
5) Motivo in via subordinata. La sentenza ha in ogni caso errato nel respingere la domanda di ripetizione di indebito basando il suo convincimento sui contratti sottoscritti tra Autori e e che non si riferivano agli sfruttamenti del CP_10
2013;
pag. 4/18 6) La domanda di manleva: la sentenza ha errato nel rigettare la domanda di
Par manleva, ritenendo infondatamente che fosse consapevole di dover pagare i diritti S.I.A.E. , mentre al contrario ha sempre ritenuto che tali compensi non fossero dovuti e alla luce di una interpretazione dei contratti di produzione contraria alla loro lettera e al loro complessivo contenuto e in ogni caso qualificando erroneamente le obbligazioni assunte da nei confronti CP_10
degli Autori quali obbligazioni propter rem.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione e deduzione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma 11706/22 emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa in data 9.6.2022 e pubblicata il 21.7.2022 nel giudizio inter partes R.G. n. 50524/2018 e notificata il
22.7.2022, e per l'effetto: in via principale
1. respingere le domande tutte formulate in primo grado dagli Autori (ciascuno come indicato
CP_ sopra e in epigrafe), da e dai terzi chiamati in quanto infondate in fatto e in diritto e
CP_ Pa pertanto ordinare gli Autori e a , in solido, di restituire a tutti i pagamenti da essa effettuati in esecuzione della Sentenza di primo grado, maggiorati degli interessi legali dalla Pa data di pagamento da parte di fino al saldo;
in via riconvenzionale
CP_ Pa
2. condannare gli Autori e a restituire a tutta la somma di Euro 169.456,15, ciascuno
Pa secondo la rispettiva quota come indicata in narrativa, loro indebitamente corrisposte da Pa CP_ attraverso il pagamento effettuato da a in relazione alla trasmissione intervenuta nel
2013 dei programmi “Italialand” e “Crozza nel Paese delle Meraviglie”, in quanto pagamenti non dovuti;
pag. 5/18 in via subordinata
3. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta in via principale, e di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado, e in ogni caso di CP_ accoglimento delle domande degli Autori e/o di , accertare l'inadempimento contrattuale Pa di e e comunque il loro obbligo di manleva di ai sensi dei Controparte_14 Controparte_15
relativi contratti di produzione, e per l'effetto
4. condannare e ciascuno in relazione alle relative produzioni, a Controparte_14 Controparte_15
CP_ Pa corrispondere direttamente agli Autori e/o a quanto dagli Autori domandato a o in subordine condannarle a tenere La7 sollevata e indenne in relazione a qualsiasi somma che
CP_ essa sia stata condannata a corrispondere agli Autori e/o a a titolo di corrispettivo per l'utilizzo delle opere o di equo compenso, oltre a eventuali ulteriori somme a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e rifusione delle spese di causa;
in ogni caso
5. con vittoria di spese di lite e compensi professionali, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per i due gradi di giudizio”.
CP_ Si sono costituiti gli appellati , , , , e i CP_2 CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4
quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“In via preliminare e pregiudiziale, nel rito:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da ex art. 348 bis c.p.c. _1
- dichiarare tardive e per l'effetto inammissibili le eccezioni nuove proposte dagli appellanti per la prima volta in grado di appello.
In via principale, nel merito: confermare integralmente la sentenza di primo grado n.11706/22 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa pag. 6/18 in data 9.06.2022 e pubblicata il 21.07.2022 nel giudizio RG 50524/2018 e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ed eccezioni proposte da _1
, sia in fatto che in diritto e quindi respingere l'appello proposto da , in
[...] _1
quanto infondato in fatto e di diritto, e tutte le domande ivi svolte dall'appellante in via principale, riconvenzionale e subordinata;
accogliere le domande svolte in primo grado che qui si ritrascrivono:
Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di all'obbligo di Parte_1
CP_ corrispondere ai signori: , , , , autori CP_3 Pt_4 CP_2 CP_4 Pt_3
delle trasmissioni “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand”, i compensi dovuti a titolo di diritti di trasmissione per la messa in onda delle puntate e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014,2015,2016 e 2017, e conseguentemente:
Condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1
corresponsione, in favore degli Autori, di tutti i diritti maturati per la messa in onda delle trasmissioni: “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand” e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, che si indicano in euro
915.590,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
Respingere la domanda riconvenzionale di perché infondata in fatto e di Parte_1
diritto;
In subordine, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
CP_ tempore, alla corresponsione, in favore degli Autori e per il tramite di , di tutti i diritti maturati, in base all'estensione analogica dell'art.46 bis LDA, per la messa in onda delle trasmissioni “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand” e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014,2015,2016 e 2017, che si indicano in euro
915.590,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito di CTU che sin da ora si richiede.
In via istruttoria:
Ove occorra, se ritenuto opportuno da codesta Corte, si chiede:
pag. 7/18 - volersi procedere all'interrogatorio libero degli Autori ai sensi dell'art.117 c.p.c.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Anche le società produttrici si sono costituite contestando il gravame ed hanno a loro volta concluso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e competenze del grado.
Dello stesso tenore sono state anche le conclusioni di S.I.A.E. ritualmente costituitasi.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
La vicenda, sinteticamente, ha ad oggetto, come concordemente confermato dalle parti e ben ricostruito dal Primo giudice nella parte espositiva della sentenza impugnata, il diritto degli
Autori, odierni appellati, al pagamento da loro preteso e a carico della emittente televisiva
[...]
, dei compensi a titolo di diritto di autore per la messa in onda delle puntate dei due _1
programmi televisivi “Crozza nel paese delle meraviglie” e “Italialand”.
E' pacifico, in quanto dimostrato e non contestato, che coautori dei copioni dei detti programmi sono stati gli odierne parti in giudizio che ebbero a ricevere la commissione CP_12 Co dalle due società produttrici e con cui ebbero a stipulare regolari contratti. CP_10
Le predette società avevano a loro volta ricevuto la commissione dalla emittente televisiva con cui era stato stipulato altrettanto regolare contratto di appalto.
Sulla base di tali premesse gli Autori, sul presupposto di aver depositato le opere intellettuali presso la S.I.A.E. (anche detta circostanza è documentata e non contestata), delegata dagli Pa stessi per la riscossione dei relativi diritti da in relazione allo sfruttamento economico da parte di quest'ultima, con il preciso obbligo poi della stessa S.I.A.E. di riversare le somme agli pag. 8/18 attori, hanno lamentato di aver regolarmente riscosso quanto ad essi dovuto fino al 2013 ma non per le successive annualità.
Con l'articolato atto di appello, la società si duole di presunti vari errori che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe commesso.
Con il primo motivo, si censura la decisione per non avere il Tribunale, secondo la difesa appellante, rilevato che gli avevano in realtà ceduto tutti i loro diritti, nessuno escluso, e CP_12
la emittente, proprio in virtù del contratto da essa sottoscritto con le società produttrici, che avevano a loro volta acquistato dagli Autori i detti diritti, li aveva acquisiti a sua volta in modo completo, sicchè alcun ulteriore diritto poteva dirsi residuato in capo agli attori che giustificasse il pagamento di ulteriori compensi.
Dunque, anche la riserva contenuta nell'art. 79 l.a. a favore degli Autori sarebbe stata richiamata impropriamente dal Tribunale, così come in modo altrettanto errato il Giudicante avrebbe richiamato la disciplina dettata dall'art. 107 D.L. vo 8.11.20121 n. 177, in quanto all'epoca della stipula dei contratti quest'ultima non era in vigore e non poteva, pertanto, esplicare effetto retroattivo.
Dunque, secondo il primo motivo del gravame, il Tribunale avrebbe dovuto arrestare la propria decisione solo prendendo atto ed affermando che gli Autori avevano perso ogni preteso diritto per averlo ceduto alle società produttrici che, a loro volta, l'aveva ceduto completamente alla appellante.
La doglianza non è condivisibile e va respinta.
E' sufficiente, a tal fine, prendere in esame i diversi contratti stipulati tra gli Autori e le società
Produttrici da una parte e, dall'altra, tra queste ultime e la società proprietaria della emittente televisiva.
Prendendo le mosse dal primo dei detti contratti, si legge testualmente tra le pattuizioni economiche il seguente inciso: “restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con S.I.A.E. qualora l'opera ceduta avesse diritto alla tutela S.I.A.E.”.
Dunque, è fin troppo chiaro che, ferma restando che le parti ebbero a pattuire un corrispettivo onnicomprensivo di ogni spesa, rimborso o indennizzo a qualunque titolo derivante o pag. 9/18 occasionato dalle cessioni oggetto dell'accordo, comunque fu precisa volontà delle stesse parti contrattuali escludere le eventuali somme che fossero relative a quelle disciplinate e regolate direttamente dalla S.I.A.E.
In conclusione, limitatamente a queste ultime somme, non vi è stata alcuna effettiva cessione o rinuncia da parte degli Autori in favore delle società Produttrici.
E, del resto, come in modo condivisibile affermato dal Tribunale, l'ulteriore ed aggiuntivo compenso a cui le parti intesero fare riferimento, era quello dovuto per la cessione dei diritti di comunicazione al pubblico delle opere tutelate e depositate presso la senza limitazione CP_12 di spazio e di tempo.
Tale interpretazione letterale della specifica volontà delle parti contrattuali, trova conforto anche nella interpretazione sistematica che il Tribunale ha offerto con la propria motivazione, nella misura in cui ha giustamente rilevato come “la clausola in esame (fatte salve eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con , non è collocata all'interno degli artt. CP_12
4 riguardanti la cessione dei diritti, bensì negli artt. 7 (dei contratti) relativi ai corrispettivi dovuti”.
Detta interpretazione, sempre secondo il Tribunale, trova conforto tanto nel 1° comma dell'art. 107 L.d.A. quanto nel comma 2 aggiunto dall'art. 1, lett. P) del D.L.vo 8 novembre
2021 n. 177.
Ma di questo profilo di dirà in seguito con specifico riferimento all'ulteriore motivo di gravame.
Ciò detto, ne consegue che . , come si legge dal testo dei contratti da essa stipulati con _1
le società Produttrici a cui ebbe a conferire l'appalto per la realizzazione del programmi, ebbe ad acquistare tutti i diritti patrimoniali al diritto d'autore delle opere, ivi compresi quelli alla riproduzione e comunicazione successiva delle opere per le puntate previste, ma ciò certamente non esentava la appellante dalla retribuzione anche dei compensi per lo sfruttamento ulteriore del repertorio delle opere realizzate dagli attori tutelate dalla sezione
DOR tramite la intermediazione della S.I.A.E.
In definitiva, si condivide l'assunto del primo giudice, secondo cui “l'ulteriore compenso rappresenta quella parte di corrispettivo pattuito tra le parti al momento della avvenuta cessione di tutti i diritti, riferita alla cessione del diritto a riprodurre o comunicare al pubblico pag. 10/18 con il mezzo televisivo le opere cedute. Non si tratta, dunque, del pagamento di un ulteriore corrispettivo per un nuovo e distinto diritto rispetto a quelli ceduti, ma dell'obbligo contrattualmente assunto di remunerare gli Autori, oltre al compenso onnicomprensivo per la realizzazione delle singole puntate, l'acquisto dello specifico diritto di riprodurre senza limitazione di spazio e di tempo le opere tutelate degli Autori del programma”.
Non si condivide, dunque, il motivo dell'appello a mente del quale, avendo gli Autori ceduto i loro diritti, avrebbero di fatto perso ogni eventuale ulteriore diritto (come se fosse diverso ed ulteriore rispetto a quelli ceduti) di riscossione a qualunque titolo di ulteriori compensi.
Errato sarebbe stato anche il richiamo operato dal Tribunale alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 107 L.d.A. che testualmente recita: “gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti ed esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al D.L.vo 37/2017 cui abbiano conferito apposito mandato , a una remunerazione proporzionata e adeguata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento…Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma”.
In effetti, detto comma risulta essere stato inserito solo con D.L.vo n. 177/2021, sicchè non trova certamente applicazione nella fattispecie in esame.
Pur tuttavia, ciò che ai fini della definizione del presente giudizio rileva, è la circostanza che anche prima della introduzione del citato comma non era affatto vietata una pattuizione quale, appunto, quella intercorsa tra gli Autori e le società Produttrici, tanto è vero che lo stesso
Legislatore ha poi ritenuto di adeguarsi attraverso la introduzione specifica della detta disposizione, al punto da sanzionare addirittura la nullità di ogni pattuizione contraria.
Fatto sta, che anche ai fini della proporzionalità dei compensi, le pattuizioni intercorse tra gli
Autori e le suddette società di Produzione ebbero di fatto a rinviare proprio alla disciplina ed alle regole contenute nelle condizioni generali di licenza predisposte dalla CP_12
Per le suesposte ragioni, pertanto, il motivo non può che essere respinto.
pag. 11/18 Il secondo motivo ricalca esattamente quello precedente, avendo evidenziato la società appellante che il deposito in giudizio da parte degli Autori dei bollettini presso la delle CP_12
opere oggetto di causa aveva di fatto riguardato il conferimento di un mandato in favore di quest'ultima per la gestione di diritti che non erano più nella disponibilità degli attori.
Ma, come si è ben spiegato con riferimento al precedente motivo, non vi è stata alcuna rinuncia da parte degli attori ai c.d. “diritti S.I.A.E.”, ragione per la quale il contratto di mandato gestionale non può che ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti.
Dunque, detta censura non può che seguire la medesima sorte della precedente.
Con il terzo motivo, ancora una volta la appellante parte del presupposto che il Tribunale avrebbe errato nella interpretazione dei contratti stipulati tra gli Autori e le società Produttrici in ordine all'inciso finale relativo alla esclusione dalla remunerazione omnicomprensiva delle somme disciplinate e regolate direttamente con CP_12
Dunque, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che le parti avessero, in realtà, pattuito oltre ad una remunerazione fissa, anche una seconda remunerazione variabile da riscuotere tramite
CP_12
In particolare, oltre che fornire una interpretazione letterale distorta della clausola contrattuale, il Giudicante avrebbe in realtà trasformato una previsione ipotetica in una previsione obbligatoria, in base alla quale sarebbero state dovute a ulteriori somme da CP_12
Pa parte di in occasione dell'utilizzo delle opere stesse.
Inoltre, il Giudicante, oltre a non specificare in cosa consisterebbe l'inciso “qualora l'opera ceduta avesse diritto alla tutela avrebbe anche, in modo del tutto improprio, stabilito CP_12
il criterio per la determinazione delle relative somme corrispondenti con quelle che la stessa
S.I.A.E. prevede per effetto dei permessi di utilizzazione che concede per le opere in sua gestione per la sezione DOR.
Orbene, non può che farsi nuovamente richiamo alla correttezza e condivisibilità della interpretazione, non solo letterale ma anche che sistematica che il Giudice di prime cure ha fornito delle pattuizioni contrattuali, anche nella parte in cui i contraenti hanno fatto espressamente richiamo alla disciplina ed alla regolamentazione di S.I.A.E.
pag. 12/18 La stessa difesa appellante ha evidenziato come evidentemente, nel caso di specie, l'inciso farebbe riferimento al caso in cui l'opera, pur dopo essere stata ceduta dall'Autore, rimanga comunque soggetta ad una forma di amministrazione che non potrebbe essere quella di
S.I.A.E. se non nei casi in cui la legge riconosca in favore dell'Autore stesso che abbia ceduto i suoi diritti, quello di percepire ulteriori compensi di legge.
Ma è pacifico che gli Autori, nel caso in esame, ebbero a depositare le loro opere presso la nella specifica Sezione DOR, con delega a tale ente per la gestione e la riscossione delle CP_12
relative somme secondo la specifica disciplina ratione temporis vigente.
E nella suddetta Sezione speciale, a norma dell'art. 6 comma 4 dello Statuto dell'epoca, rientravano “le opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatiche – musicali, e opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza”.
Dunque, anche le opere oggetto di causa rientravano tra quelle oggetto di tutela.
Ogni altra diversa interpretazione non può che essere, pertanto, disattesa.
La sentenza sarebbe altresì errata, secondo la appellante, anche nella parte in cui si è ritenuto di far ricadere l'obbligo di pagamento del predetto ulteriore diritto S.I.A.E. a carico suo, pur essendo essa terza, e non a carico delle case Produttrici che avevano stipulato il contratto con gli Autori.
Il Tribunale ha motivato, al riguardo, nel senso che nella complessa fattispecie contrattuale tra i diversi soggetti (Autori, Società Produttrici e Committente – ), andrebbe individuata _1
una tipica ipotesi di mandato con rappresentanza, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1388 c.c. i contratti di commissione d'opera avrebbero prodotto gli effetti direttamente in
Pa capo a .
L'obbligo della emittente di pagare il suddetto ulteriore corrispettivo, sarebbe derivato anche dalla particolare natura della obbligazione c.d. “propter rem”, in quanto destinata a seguire la titolarità del relativo diritto di sfruttamento.
La censura è inerente, innanzi tutto, alla mancata allegazione da parte attrice, ma anche dagli stessi Produttori, dell'inquadramento dei fatti all'interno della fattispecie del mandato con pag. 13/18 rappresentanza, ma anche alla presunta contraddittorietà della motivazione offerta dal
Tribunale che avrebbe sempre parlato di un sostanziale doppio trasferimento dei diritti, dapprima dagli Autori alle Case produttrici e di poi da queste ultime a . _1
Inoltre, nessuna delle parti avrebbe mai dedotto in ordine al doppio compenso, di cui uno fisso e l'altro variabile.
Orbene, ferma restando che è pacifico che spetta al Giudice la esatta qualificazione giuridica delle questioni poste a sostegno delle domande, purchè ovviamente non vengano alterati i fatti a motivo della decisione (Cass. Ord. 25.2.2021 n. 5253), è sulla correttezza o meno proprio della qualificazione giuridica delle obbligazioni che occorre effettivamente soffermarsi, essendo stata la ricostruzione del Primo Giudice contestata dalla appellante, la quale ha incentrato il proprio motivo sulla qualifica di terzo di La7 rispetto alle pattuizioni intercorse tra gli Autori e le società Produttrici, nonchè sulla erroneità della qualifica di obbligazione propter Pa rem attribuita a quella che avrebbe assunto come effetto connesso alla acquisizione in proprietà dei diritti di sfruttamento ulteriore delle opere oggetto di tutela S.I.A.E.
Orbene, dirimente, nel rispetto del principio della c.d. “ragione più liquida”, è rilevare che la qualificazione fornita dal Giudice di prime cure alla complessa fattispecie in oggetto è da condividersi.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente inquadrato il rapporto tra le parti in modo sostanzialmente unitario, seppure complesso, nel senso che se da una parte è stato formalmente stipulato tra le società Produttrici e la committente un contratto di appalto per la realizzazione dei programmi per il numero indicativo di n. 22/24 puntate e al comma 7.1. si riconoscevano alla committenza a titolo originario ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento sui programmi, dall'altra, con i contratti stipulati tra le Produttrici
e gli Autori, dopo la premessa secondo cui le prime avevano ricevuto l'incarico di produrre i detti programmi, all'art. 4 si dava atto che tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento commerciale spettavano anche agli aventi causa, ovvero nel caso di specie proprio a . _1
Si tratta, all'evidenza, di due contratti strettamente collegati tra loro, che consentivano alla fine proprio alla committenza di utilizzare e sfruttare le opere realizzate dagli Autori per cui, in ogni caso, proprio in considerazione della sua qualità di acquirente e di ultima utilizzatrice pag. 14/18 senza ulteriori limiti di tempo e di spazio, essa non poteva che essere anche la destinataria delle obbligazioni conseguenti di retribuire gli attori in relazione ai c.d. “diritti S.I.A.E.”.
Ebbene, può ben aderirsi, allora, alla ricostruzione giuridica del rapporto che il Tribunale ha individuato come mandato con rappresentanza con tutte le conseguenze ex art. 1388 c.c., tra Pa le società Produttrici e la quale, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche spese dalle parti in relazione alla spendita da parte delle Produttrici del potere rappresentativo (in nome proprio o in nome altrui), ha acquisito direttamente tutti i diritti ceduti dagli Autori con eccezione di quelli appunto in caso di ulteriore sfruttamento delle opere. CP_12
Resta pertanto assorbita, sulla base di detta ricostruzione, la ulteriore questione relativa alla natura della obbligazione propter rem che il Tribunale ha inteso attribuire a quella di pagamento delle ulteriori somme laddove, peraltro, detta qualificazione non è comunque condivisibile, difettando non tanto la accessorietà di detta obbligazione rispetto a quella principale, quanto la tipicità che pure deve caratterizzare le obbligazioni propter rem.
Peraltro, non può essere sottaciuto che la debenza delle ulteriori somme pretese dagli Autori per gli anni successivi al 2013, non è mai stata in precedenza contestata dalla stessa committenza che, non a caso, ha sempre adempiuto provvedendo ai richiesti pagamenti, salvo successivamente contestarne la debenza al momento delle trattative per il rinnovo del contratto di produzione del programma “Crozza nel paese delle meraviglie” per il triennio
2014/2016 e fino al 2017. Se così stanno le cose, ed è quanto risultato accertato, giustamente il Tribunale ha dato rilievo anche al comportamento delle parti nella fase della esecuzione dei contratti ex art. 1362 c.c. per ulteriormente avvalorare la piena consapevolezza della correttezza delle pretese avanzate dagli Autori nei confronti della emittente televisiva.
Quanto sopra detto, comporta inevitabilmente che anche la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla appellante nei confronti degli Autori non poteva che essere respinta.
Ma detta domanda, e in tal senso vi è stata anche specifica impugnazione, si sarebbe dovuta accogliere, secondo la tesi appellante, se non altro per la mancanza di prova del diritto ex adverso vantato in assenza dei contratti, che sono stati prodotti solo con riferimento al periodo successivo e risultando essere stati sottoscritti nel dicembre 2013.
pag. 15/18 In verità, è stato in questa sede di gravame introdotto per la prima volta un tema del tutto nuovo e, quindi, inammissibilmente. In particolare, infatti, è stata eccepita la carenza di prova che gli Autori avrebbero dovuto offrire a dimostrazione del proprio credito per il periodo precedente e in modo più specifico per il 2013.
Ma in tutto il giudizio di primo grado, il fondamento della domanda di ripetizione di indebito scaturiva dalle altre specifiche ragioni già in precedenza esaminate e, in particolare, si è sempre e solo sostenuto che le somme pagate in precedenza dovessero essere restituite “per essere la convenuta titolare in via autonoma e originaria di tutti i diritti sulle opere per le quali tale somma è versata e perché in ogni caso gli autori di opere radiotelevisive di intrattenimento non beneficiano dell'equo compenso ex art. 46-bis l.d.a..”.
In effetti, non vi è stata in tutto il giudizio di primo grado alcuna contestazione specifica sulla esistenza dei medesimi contratti e sull'avvenuto pagamento consapevole delle somme da Pa parte di , sicchè anche sotto tale profilo la censura va respinta.
Come ulteriore motivo La7 si duole che il Primo giudice abbia respinto la sua domanda di manleva nei confronti delle Produttrici.
A sostegno del gravame, ha posto la erroneità della decisione impugnata nella misura in cui si
è valorizzato il comportamento tenuto in precedenza dalla emittente in relazione al diritto degli Autori al pagamento dei diritti “ e non piuttosto quello tenuto dagli stessi attori i CP_12
quali, vigente per il periodo 2011/2012 il sistema di delegazione di pagamento, ebbero a Pa provvedere alla restituzione delle somme percepite da secondo il relativo sistema di pagamento.
In verità, gli Autori hanno sempre incassato le spettanze per i loro diritti S.I.A.E. per il periodo precedente e non hanno mai rinunciato ad essi, sicchè ogni ulteriore deduzione al riguardo appare non condivisibile.
Resta il fatto, che dal contenuto dei contratti stipulati tra la committente emittente e i
Produttori, non si ravvisa alcun obbligo di manleva in relazione a tali diritti di S.I.A.E. assunto Pa dalle società in favore di , essendo sufficiente al riguardo leggere il contenuto ed i limiti dell'obbligo stesso di manleva che riguarda situazioni del tutto diverse.
pag. 16/18 Ogni ulteriore considerazione, anche da questo punto di vista, appare dunque superata, dovendosi confermare la sentenza con cui è stata respinta la domanda di manleva proposta dalla odierna appellante.
La sentenza impugnata, sulla base delle suesposte ragioni va, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio della fascia tra € 260,00 ed €
520.000.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11706/2022 del Tribunale di Roma proposta da ., ogni ulteriore istanza ed eccezione _1
disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate e per ciascuna di esse (come unitariamente difese), delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in €
20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
pag. 17/18 Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5054/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 25.6.2024
TRA
(C.F. e P.IVA con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, n. 229, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 19 gennaio 2018, dagli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti (C.F.
e PEC: ) e Pasquale Tammaro C.F._1 Email_1
( e PEC: , ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati (BonelliErede) in Milano, Via Andegari 4/a
- APPELLANTE -
E
( ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
( ( ), CodiceFiscale_4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
( ), ( ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
( ), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli
[...] CodiceFiscale_8
Avvocati Francesca Vitale ( e ( ) CodiceFiscale_9 Parte_2 CodiceFiscale_10
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Cardinal De Luca
n.22, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado.
- APPELLATI –
, in persona del l.r.p.t. e , in persona del Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
l.r.p.t. rappresentate e difese giusta procure speciali in calce all'atto di CP_11
costituzione, dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich3 del Foro di Roma, dall'avv. Maurizio
Feverati 4 del Foro di Bologna, e dall'avv. Eugenio Carlo Pari5 del Foro di Milano e presso lo studio del primo in Roma Vicolo Orbitelli 31 elettivamente domiciliato.
- APPELLATI –
pag. 2/18 (P.IVA con sede legale in Roma, Controparte_12 P.IVA_2
Viale della Letteratura n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente
Dott. (C.F. , nato a [...] il [...], tale nominato Controparte_13 C.F._11
con D.P.R. del 3.10.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 10.10.2022 al n. 2506, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Luca Scordino (c.f.
e dall'Avv. Alessandra Amendola (c.f. , entrambi C.F._12 C.F._13
del Foro di Roma, in forza di Mandato generale alle liti per atto Notaio in Persona_1
Lanuvio (RM), rep. n. 2595, racc. n. 2120, del 15.11.2022 ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, V.le della Letteratura n. 30, Direzione Generale della SIAE.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11706/22 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, La 7 s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 11706/22 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte dagli attori, odierni appellati, CP_ Par nei confronti della appellante e della , nonché su quelle proposte dalla medesima nei confronti della e della , , oltre che sulla domanda Controparte_14 Controparte_15
riconvenzionale sempre dalla appellante proposta nei confronti degli attori e su quella di manleva nei confronti delle Case produttrici, ha così statuito:
“in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, , , , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4 CP_7
in solido tra di loro e per il tramite della della complessiva somma di € 491.204,35
[...] CP_12 oltre interessi legali sulle quote dovute per ciascun anno dal 2014 al 2017 fino al saldo effettivo;
dalla data della domanda agli interessi legali andrà applicato il tasso previsto dall'art. 1284 IV comma c.c.;
pag. 3/18 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice delle terze Parte_1 chiamate e della che liquida, per ciascuna di esse, in € 21.387,00 oltre al rimborso CP_12
forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Infondatezza della pretesa degli autori. Dopo aver correttamente accertato che Par
è titolare in via esclusiva (anzi, a titolo originario) di tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere degli autori realizzate per i programmi, incluso quello di comunicazione al pubblico, la sentenza ha errato nel ritenere Par che sarebbe tenuta in ogni caso a pagare tramite la un compenso CP_12
agli autori per ciascuno sfruttamento dei programmi stessi;
2) La sentenza ha errato nel non considerare la nullità (rilevabile anche di ufficio) dei mandati conferiti dagli Autori a in relazione all'esercizio dei diritti CP_12
Par relativi alle opere di cui è causa, già ceduti a;
3) La sentenza ha errato nell'avere interpretato i contratti tra Autori e Produttori come se questi prevedessero l'obbligo di pagare oltre ad una remunerazione
“fissa” anche una seconda remunerazione “variabile”, da riscuotere tramite e da parametrare agli stessi importi che la S.I.A.E. richiede per i CP_12
permessi di utilizzazione quando concede licenze, interpretando peraltro i contratti contro la loro lettera e in maniera contraria alla tesi e ai comportamenti concretamente tenuti dalle parti;
4) Per le medesime ragioni illustrate ai motivi 1,2,3, la sentenza ha errato nel Par respingere la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito di per le somme versate agli Autori attraverso la nel 2013; CP_12
5) Motivo in via subordinata. La sentenza ha in ogni caso errato nel respingere la domanda di ripetizione di indebito basando il suo convincimento sui contratti sottoscritti tra Autori e e che non si riferivano agli sfruttamenti del CP_10
2013;
pag. 4/18 6) La domanda di manleva: la sentenza ha errato nel rigettare la domanda di
Par manleva, ritenendo infondatamente che fosse consapevole di dover pagare i diritti S.I.A.E. , mentre al contrario ha sempre ritenuto che tali compensi non fossero dovuti e alla luce di una interpretazione dei contratti di produzione contraria alla loro lettera e al loro complessivo contenuto e in ogni caso qualificando erroneamente le obbligazioni assunte da nei confronti CP_10
degli Autori quali obbligazioni propter rem.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione e deduzione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma 11706/22 emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa in data 9.6.2022 e pubblicata il 21.7.2022 nel giudizio inter partes R.G. n. 50524/2018 e notificata il
22.7.2022, e per l'effetto: in via principale
1. respingere le domande tutte formulate in primo grado dagli Autori (ciascuno come indicato
CP_ sopra e in epigrafe), da e dai terzi chiamati in quanto infondate in fatto e in diritto e
CP_ Pa pertanto ordinare gli Autori e a , in solido, di restituire a tutti i pagamenti da essa effettuati in esecuzione della Sentenza di primo grado, maggiorati degli interessi legali dalla Pa data di pagamento da parte di fino al saldo;
in via riconvenzionale
CP_ Pa
2. condannare gli Autori e a restituire a tutta la somma di Euro 169.456,15, ciascuno
Pa secondo la rispettiva quota come indicata in narrativa, loro indebitamente corrisposte da Pa CP_ attraverso il pagamento effettuato da a in relazione alla trasmissione intervenuta nel
2013 dei programmi “Italialand” e “Crozza nel Paese delle Meraviglie”, in quanto pagamenti non dovuti;
pag. 5/18 in via subordinata
3. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta in via principale, e di conferma totale o parziale della sentenza di primo grado, e in ogni caso di CP_ accoglimento delle domande degli Autori e/o di , accertare l'inadempimento contrattuale Pa di e e comunque il loro obbligo di manleva di ai sensi dei Controparte_14 Controparte_15
relativi contratti di produzione, e per l'effetto
4. condannare e ciascuno in relazione alle relative produzioni, a Controparte_14 Controparte_15
CP_ Pa corrispondere direttamente agli Autori e/o a quanto dagli Autori domandato a o in subordine condannarle a tenere La7 sollevata e indenne in relazione a qualsiasi somma che
CP_ essa sia stata condannata a corrispondere agli Autori e/o a a titolo di corrispettivo per l'utilizzo delle opere o di equo compenso, oltre a eventuali ulteriori somme a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e rifusione delle spese di causa;
in ogni caso
5. con vittoria di spese di lite e compensi professionali, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per i due gradi di giudizio”.
CP_ Si sono costituiti gli appellati , , , , e i CP_2 CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4
quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“In via preliminare e pregiudiziale, nel rito:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da ex art. 348 bis c.p.c. _1
- dichiarare tardive e per l'effetto inammissibili le eccezioni nuove proposte dagli appellanti per la prima volta in grado di appello.
In via principale, nel merito: confermare integralmente la sentenza di primo grado n.11706/22 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa pag. 6/18 in data 9.06.2022 e pubblicata il 21.07.2022 nel giudizio RG 50524/2018 e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ed eccezioni proposte da _1
, sia in fatto che in diritto e quindi respingere l'appello proposto da , in
[...] _1
quanto infondato in fatto e di diritto, e tutte le domande ivi svolte dall'appellante in via principale, riconvenzionale e subordinata;
accogliere le domande svolte in primo grado che qui si ritrascrivono:
Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di all'obbligo di Parte_1
CP_ corrispondere ai signori: , , , , autori CP_3 Pt_4 CP_2 CP_4 Pt_3
delle trasmissioni “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand”, i compensi dovuti a titolo di diritti di trasmissione per la messa in onda delle puntate e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014,2015,2016 e 2017, e conseguentemente:
Condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1
corresponsione, in favore degli Autori, di tutti i diritti maturati per la messa in onda delle trasmissioni: “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand” e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, che si indicano in euro
915.590,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
Respingere la domanda riconvenzionale di perché infondata in fatto e di Parte_1
diritto;
In subordine, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
CP_ tempore, alla corresponsione, in favore degli Autori e per il tramite di , di tutti i diritti maturati, in base all'estensione analogica dell'art.46 bis LDA, per la messa in onda delle trasmissioni “Crozza nel Paese delle meraviglie” ed “Italialand” e delle loro repliche, totali o parziali, negli anni 2014,2015,2016 e 2017, che si indicano in euro
915.590,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito di CTU che sin da ora si richiede.
In via istruttoria:
Ove occorra, se ritenuto opportuno da codesta Corte, si chiede:
pag. 7/18 - volersi procedere all'interrogatorio libero degli Autori ai sensi dell'art.117 c.p.c.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Anche le società produttrici si sono costituite contestando il gravame ed hanno a loro volta concluso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e competenze del grado.
Dello stesso tenore sono state anche le conclusioni di S.I.A.E. ritualmente costituitasi.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
La vicenda, sinteticamente, ha ad oggetto, come concordemente confermato dalle parti e ben ricostruito dal Primo giudice nella parte espositiva della sentenza impugnata, il diritto degli
Autori, odierni appellati, al pagamento da loro preteso e a carico della emittente televisiva
[...]
, dei compensi a titolo di diritto di autore per la messa in onda delle puntate dei due _1
programmi televisivi “Crozza nel paese delle meraviglie” e “Italialand”.
E' pacifico, in quanto dimostrato e non contestato, che coautori dei copioni dei detti programmi sono stati gli odierne parti in giudizio che ebbero a ricevere la commissione CP_12 Co dalle due società produttrici e con cui ebbero a stipulare regolari contratti. CP_10
Le predette società avevano a loro volta ricevuto la commissione dalla emittente televisiva con cui era stato stipulato altrettanto regolare contratto di appalto.
Sulla base di tali premesse gli Autori, sul presupposto di aver depositato le opere intellettuali presso la S.I.A.E. (anche detta circostanza è documentata e non contestata), delegata dagli Pa stessi per la riscossione dei relativi diritti da in relazione allo sfruttamento economico da parte di quest'ultima, con il preciso obbligo poi della stessa S.I.A.E. di riversare le somme agli pag. 8/18 attori, hanno lamentato di aver regolarmente riscosso quanto ad essi dovuto fino al 2013 ma non per le successive annualità.
Con l'articolato atto di appello, la società si duole di presunti vari errori che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe commesso.
Con il primo motivo, si censura la decisione per non avere il Tribunale, secondo la difesa appellante, rilevato che gli avevano in realtà ceduto tutti i loro diritti, nessuno escluso, e CP_12
la emittente, proprio in virtù del contratto da essa sottoscritto con le società produttrici, che avevano a loro volta acquistato dagli Autori i detti diritti, li aveva acquisiti a sua volta in modo completo, sicchè alcun ulteriore diritto poteva dirsi residuato in capo agli attori che giustificasse il pagamento di ulteriori compensi.
Dunque, anche la riserva contenuta nell'art. 79 l.a. a favore degli Autori sarebbe stata richiamata impropriamente dal Tribunale, così come in modo altrettanto errato il Giudicante avrebbe richiamato la disciplina dettata dall'art. 107 D.L. vo 8.11.20121 n. 177, in quanto all'epoca della stipula dei contratti quest'ultima non era in vigore e non poteva, pertanto, esplicare effetto retroattivo.
Dunque, secondo il primo motivo del gravame, il Tribunale avrebbe dovuto arrestare la propria decisione solo prendendo atto ed affermando che gli Autori avevano perso ogni preteso diritto per averlo ceduto alle società produttrici che, a loro volta, l'aveva ceduto completamente alla appellante.
La doglianza non è condivisibile e va respinta.
E' sufficiente, a tal fine, prendere in esame i diversi contratti stipulati tra gli Autori e le società
Produttrici da una parte e, dall'altra, tra queste ultime e la società proprietaria della emittente televisiva.
Prendendo le mosse dal primo dei detti contratti, si legge testualmente tra le pattuizioni economiche il seguente inciso: “restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con S.I.A.E. qualora l'opera ceduta avesse diritto alla tutela S.I.A.E.”.
Dunque, è fin troppo chiaro che, ferma restando che le parti ebbero a pattuire un corrispettivo onnicomprensivo di ogni spesa, rimborso o indennizzo a qualunque titolo derivante o pag. 9/18 occasionato dalle cessioni oggetto dell'accordo, comunque fu precisa volontà delle stesse parti contrattuali escludere le eventuali somme che fossero relative a quelle disciplinate e regolate direttamente dalla S.I.A.E.
In conclusione, limitatamente a queste ultime somme, non vi è stata alcuna effettiva cessione o rinuncia da parte degli Autori in favore delle società Produttrici.
E, del resto, come in modo condivisibile affermato dal Tribunale, l'ulteriore ed aggiuntivo compenso a cui le parti intesero fare riferimento, era quello dovuto per la cessione dei diritti di comunicazione al pubblico delle opere tutelate e depositate presso la senza limitazione CP_12 di spazio e di tempo.
Tale interpretazione letterale della specifica volontà delle parti contrattuali, trova conforto anche nella interpretazione sistematica che il Tribunale ha offerto con la propria motivazione, nella misura in cui ha giustamente rilevato come “la clausola in esame (fatte salve eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con , non è collocata all'interno degli artt. CP_12
4 riguardanti la cessione dei diritti, bensì negli artt. 7 (dei contratti) relativi ai corrispettivi dovuti”.
Detta interpretazione, sempre secondo il Tribunale, trova conforto tanto nel 1° comma dell'art. 107 L.d.A. quanto nel comma 2 aggiunto dall'art. 1, lett. P) del D.L.vo 8 novembre
2021 n. 177.
Ma di questo profilo di dirà in seguito con specifico riferimento all'ulteriore motivo di gravame.
Ciò detto, ne consegue che . , come si legge dal testo dei contratti da essa stipulati con _1
le società Produttrici a cui ebbe a conferire l'appalto per la realizzazione del programmi, ebbe ad acquistare tutti i diritti patrimoniali al diritto d'autore delle opere, ivi compresi quelli alla riproduzione e comunicazione successiva delle opere per le puntate previste, ma ciò certamente non esentava la appellante dalla retribuzione anche dei compensi per lo sfruttamento ulteriore del repertorio delle opere realizzate dagli attori tutelate dalla sezione
DOR tramite la intermediazione della S.I.A.E.
In definitiva, si condivide l'assunto del primo giudice, secondo cui “l'ulteriore compenso rappresenta quella parte di corrispettivo pattuito tra le parti al momento della avvenuta cessione di tutti i diritti, riferita alla cessione del diritto a riprodurre o comunicare al pubblico pag. 10/18 con il mezzo televisivo le opere cedute. Non si tratta, dunque, del pagamento di un ulteriore corrispettivo per un nuovo e distinto diritto rispetto a quelli ceduti, ma dell'obbligo contrattualmente assunto di remunerare gli Autori, oltre al compenso onnicomprensivo per la realizzazione delle singole puntate, l'acquisto dello specifico diritto di riprodurre senza limitazione di spazio e di tempo le opere tutelate degli Autori del programma”.
Non si condivide, dunque, il motivo dell'appello a mente del quale, avendo gli Autori ceduto i loro diritti, avrebbero di fatto perso ogni eventuale ulteriore diritto (come se fosse diverso ed ulteriore rispetto a quelli ceduti) di riscossione a qualunque titolo di ulteriori compensi.
Errato sarebbe stato anche il richiamo operato dal Tribunale alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 107 L.d.A. che testualmente recita: “gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti ed esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al D.L.vo 37/2017 cui abbiano conferito apposito mandato , a una remunerazione proporzionata e adeguata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento…Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma”.
In effetti, detto comma risulta essere stato inserito solo con D.L.vo n. 177/2021, sicchè non trova certamente applicazione nella fattispecie in esame.
Pur tuttavia, ciò che ai fini della definizione del presente giudizio rileva, è la circostanza che anche prima della introduzione del citato comma non era affatto vietata una pattuizione quale, appunto, quella intercorsa tra gli Autori e le società Produttrici, tanto è vero che lo stesso
Legislatore ha poi ritenuto di adeguarsi attraverso la introduzione specifica della detta disposizione, al punto da sanzionare addirittura la nullità di ogni pattuizione contraria.
Fatto sta, che anche ai fini della proporzionalità dei compensi, le pattuizioni intercorse tra gli
Autori e le suddette società di Produzione ebbero di fatto a rinviare proprio alla disciplina ed alle regole contenute nelle condizioni generali di licenza predisposte dalla CP_12
Per le suesposte ragioni, pertanto, il motivo non può che essere respinto.
pag. 11/18 Il secondo motivo ricalca esattamente quello precedente, avendo evidenziato la società appellante che il deposito in giudizio da parte degli Autori dei bollettini presso la delle CP_12
opere oggetto di causa aveva di fatto riguardato il conferimento di un mandato in favore di quest'ultima per la gestione di diritti che non erano più nella disponibilità degli attori.
Ma, come si è ben spiegato con riferimento al precedente motivo, non vi è stata alcuna rinuncia da parte degli attori ai c.d. “diritti S.I.A.E.”, ragione per la quale il contratto di mandato gestionale non può che ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti.
Dunque, detta censura non può che seguire la medesima sorte della precedente.
Con il terzo motivo, ancora una volta la appellante parte del presupposto che il Tribunale avrebbe errato nella interpretazione dei contratti stipulati tra gli Autori e le società Produttrici in ordine all'inciso finale relativo alla esclusione dalla remunerazione omnicomprensiva delle somme disciplinate e regolate direttamente con CP_12
Dunque, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che le parti avessero, in realtà, pattuito oltre ad una remunerazione fissa, anche una seconda remunerazione variabile da riscuotere tramite
CP_12
In particolare, oltre che fornire una interpretazione letterale distorta della clausola contrattuale, il Giudicante avrebbe in realtà trasformato una previsione ipotetica in una previsione obbligatoria, in base alla quale sarebbero state dovute a ulteriori somme da CP_12
Pa parte di in occasione dell'utilizzo delle opere stesse.
Inoltre, il Giudicante, oltre a non specificare in cosa consisterebbe l'inciso “qualora l'opera ceduta avesse diritto alla tutela avrebbe anche, in modo del tutto improprio, stabilito CP_12
il criterio per la determinazione delle relative somme corrispondenti con quelle che la stessa
S.I.A.E. prevede per effetto dei permessi di utilizzazione che concede per le opere in sua gestione per la sezione DOR.
Orbene, non può che farsi nuovamente richiamo alla correttezza e condivisibilità della interpretazione, non solo letterale ma anche che sistematica che il Giudice di prime cure ha fornito delle pattuizioni contrattuali, anche nella parte in cui i contraenti hanno fatto espressamente richiamo alla disciplina ed alla regolamentazione di S.I.A.E.
pag. 12/18 La stessa difesa appellante ha evidenziato come evidentemente, nel caso di specie, l'inciso farebbe riferimento al caso in cui l'opera, pur dopo essere stata ceduta dall'Autore, rimanga comunque soggetta ad una forma di amministrazione che non potrebbe essere quella di
S.I.A.E. se non nei casi in cui la legge riconosca in favore dell'Autore stesso che abbia ceduto i suoi diritti, quello di percepire ulteriori compensi di legge.
Ma è pacifico che gli Autori, nel caso in esame, ebbero a depositare le loro opere presso la nella specifica Sezione DOR, con delega a tale ente per la gestione e la riscossione delle CP_12
relative somme secondo la specifica disciplina ratione temporis vigente.
E nella suddetta Sezione speciale, a norma dell'art. 6 comma 4 dello Statuto dell'epoca, rientravano “le opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatiche – musicali, e opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza”.
Dunque, anche le opere oggetto di causa rientravano tra quelle oggetto di tutela.
Ogni altra diversa interpretazione non può che essere, pertanto, disattesa.
La sentenza sarebbe altresì errata, secondo la appellante, anche nella parte in cui si è ritenuto di far ricadere l'obbligo di pagamento del predetto ulteriore diritto S.I.A.E. a carico suo, pur essendo essa terza, e non a carico delle case Produttrici che avevano stipulato il contratto con gli Autori.
Il Tribunale ha motivato, al riguardo, nel senso che nella complessa fattispecie contrattuale tra i diversi soggetti (Autori, Società Produttrici e Committente – ), andrebbe individuata _1
una tipica ipotesi di mandato con rappresentanza, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1388 c.c. i contratti di commissione d'opera avrebbero prodotto gli effetti direttamente in
Pa capo a .
L'obbligo della emittente di pagare il suddetto ulteriore corrispettivo, sarebbe derivato anche dalla particolare natura della obbligazione c.d. “propter rem”, in quanto destinata a seguire la titolarità del relativo diritto di sfruttamento.
La censura è inerente, innanzi tutto, alla mancata allegazione da parte attrice, ma anche dagli stessi Produttori, dell'inquadramento dei fatti all'interno della fattispecie del mandato con pag. 13/18 rappresentanza, ma anche alla presunta contraddittorietà della motivazione offerta dal
Tribunale che avrebbe sempre parlato di un sostanziale doppio trasferimento dei diritti, dapprima dagli Autori alle Case produttrici e di poi da queste ultime a . _1
Inoltre, nessuna delle parti avrebbe mai dedotto in ordine al doppio compenso, di cui uno fisso e l'altro variabile.
Orbene, ferma restando che è pacifico che spetta al Giudice la esatta qualificazione giuridica delle questioni poste a sostegno delle domande, purchè ovviamente non vengano alterati i fatti a motivo della decisione (Cass. Ord. 25.2.2021 n. 5253), è sulla correttezza o meno proprio della qualificazione giuridica delle obbligazioni che occorre effettivamente soffermarsi, essendo stata la ricostruzione del Primo Giudice contestata dalla appellante, la quale ha incentrato il proprio motivo sulla qualifica di terzo di La7 rispetto alle pattuizioni intercorse tra gli Autori e le società Produttrici, nonchè sulla erroneità della qualifica di obbligazione propter Pa rem attribuita a quella che avrebbe assunto come effetto connesso alla acquisizione in proprietà dei diritti di sfruttamento ulteriore delle opere oggetto di tutela S.I.A.E.
Orbene, dirimente, nel rispetto del principio della c.d. “ragione più liquida”, è rilevare che la qualificazione fornita dal Giudice di prime cure alla complessa fattispecie in oggetto è da condividersi.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente inquadrato il rapporto tra le parti in modo sostanzialmente unitario, seppure complesso, nel senso che se da una parte è stato formalmente stipulato tra le società Produttrici e la committente un contratto di appalto per la realizzazione dei programmi per il numero indicativo di n. 22/24 puntate e al comma 7.1. si riconoscevano alla committenza a titolo originario ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento sui programmi, dall'altra, con i contratti stipulati tra le Produttrici
e gli Autori, dopo la premessa secondo cui le prime avevano ricevuto l'incarico di produrre i detti programmi, all'art. 4 si dava atto che tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento commerciale spettavano anche agli aventi causa, ovvero nel caso di specie proprio a . _1
Si tratta, all'evidenza, di due contratti strettamente collegati tra loro, che consentivano alla fine proprio alla committenza di utilizzare e sfruttare le opere realizzate dagli Autori per cui, in ogni caso, proprio in considerazione della sua qualità di acquirente e di ultima utilizzatrice pag. 14/18 senza ulteriori limiti di tempo e di spazio, essa non poteva che essere anche la destinataria delle obbligazioni conseguenti di retribuire gli attori in relazione ai c.d. “diritti S.I.A.E.”.
Ebbene, può ben aderirsi, allora, alla ricostruzione giuridica del rapporto che il Tribunale ha individuato come mandato con rappresentanza con tutte le conseguenze ex art. 1388 c.c., tra Pa le società Produttrici e la quale, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche spese dalle parti in relazione alla spendita da parte delle Produttrici del potere rappresentativo (in nome proprio o in nome altrui), ha acquisito direttamente tutti i diritti ceduti dagli Autori con eccezione di quelli appunto in caso di ulteriore sfruttamento delle opere. CP_12
Resta pertanto assorbita, sulla base di detta ricostruzione, la ulteriore questione relativa alla natura della obbligazione propter rem che il Tribunale ha inteso attribuire a quella di pagamento delle ulteriori somme laddove, peraltro, detta qualificazione non è comunque condivisibile, difettando non tanto la accessorietà di detta obbligazione rispetto a quella principale, quanto la tipicità che pure deve caratterizzare le obbligazioni propter rem.
Peraltro, non può essere sottaciuto che la debenza delle ulteriori somme pretese dagli Autori per gli anni successivi al 2013, non è mai stata in precedenza contestata dalla stessa committenza che, non a caso, ha sempre adempiuto provvedendo ai richiesti pagamenti, salvo successivamente contestarne la debenza al momento delle trattative per il rinnovo del contratto di produzione del programma “Crozza nel paese delle meraviglie” per il triennio
2014/2016 e fino al 2017. Se così stanno le cose, ed è quanto risultato accertato, giustamente il Tribunale ha dato rilievo anche al comportamento delle parti nella fase della esecuzione dei contratti ex art. 1362 c.c. per ulteriormente avvalorare la piena consapevolezza della correttezza delle pretese avanzate dagli Autori nei confronti della emittente televisiva.
Quanto sopra detto, comporta inevitabilmente che anche la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla appellante nei confronti degli Autori non poteva che essere respinta.
Ma detta domanda, e in tal senso vi è stata anche specifica impugnazione, si sarebbe dovuta accogliere, secondo la tesi appellante, se non altro per la mancanza di prova del diritto ex adverso vantato in assenza dei contratti, che sono stati prodotti solo con riferimento al periodo successivo e risultando essere stati sottoscritti nel dicembre 2013.
pag. 15/18 In verità, è stato in questa sede di gravame introdotto per la prima volta un tema del tutto nuovo e, quindi, inammissibilmente. In particolare, infatti, è stata eccepita la carenza di prova che gli Autori avrebbero dovuto offrire a dimostrazione del proprio credito per il periodo precedente e in modo più specifico per il 2013.
Ma in tutto il giudizio di primo grado, il fondamento della domanda di ripetizione di indebito scaturiva dalle altre specifiche ragioni già in precedenza esaminate e, in particolare, si è sempre e solo sostenuto che le somme pagate in precedenza dovessero essere restituite “per essere la convenuta titolare in via autonoma e originaria di tutti i diritti sulle opere per le quali tale somma è versata e perché in ogni caso gli autori di opere radiotelevisive di intrattenimento non beneficiano dell'equo compenso ex art. 46-bis l.d.a..”.
In effetti, non vi è stata in tutto il giudizio di primo grado alcuna contestazione specifica sulla esistenza dei medesimi contratti e sull'avvenuto pagamento consapevole delle somme da Pa parte di , sicchè anche sotto tale profilo la censura va respinta.
Come ulteriore motivo La7 si duole che il Primo giudice abbia respinto la sua domanda di manleva nei confronti delle Produttrici.
A sostegno del gravame, ha posto la erroneità della decisione impugnata nella misura in cui si
è valorizzato il comportamento tenuto in precedenza dalla emittente in relazione al diritto degli Autori al pagamento dei diritti “ e non piuttosto quello tenuto dagli stessi attori i CP_12
quali, vigente per il periodo 2011/2012 il sistema di delegazione di pagamento, ebbero a Pa provvedere alla restituzione delle somme percepite da secondo il relativo sistema di pagamento.
In verità, gli Autori hanno sempre incassato le spettanze per i loro diritti S.I.A.E. per il periodo precedente e non hanno mai rinunciato ad essi, sicchè ogni ulteriore deduzione al riguardo appare non condivisibile.
Resta il fatto, che dal contenuto dei contratti stipulati tra la committente emittente e i
Produttori, non si ravvisa alcun obbligo di manleva in relazione a tali diritti di S.I.A.E. assunto Pa dalle società in favore di , essendo sufficiente al riguardo leggere il contenuto ed i limiti dell'obbligo stesso di manleva che riguarda situazioni del tutto diverse.
pag. 16/18 Ogni ulteriore considerazione, anche da questo punto di vista, appare dunque superata, dovendosi confermare la sentenza con cui è stata respinta la domanda di manleva proposta dalla odierna appellante.
La sentenza impugnata, sulla base delle suesposte ragioni va, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio della fascia tra € 260,00 ed €
520.000.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11706/2022 del Tribunale di Roma proposta da ., ogni ulteriore istanza ed eccezione _1
disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate e per ciascuna di esse (come unitariamente difese), delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in €
20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
pag. 17/18 Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 18/18