CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 340/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA Controparte_1
REALE, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RI, titolare della pensione cat. SO n. Controparte_1
27013732 con decorrenza 1 maggio 2007 e della pensione Cat. IOCOM n. 37710432 con decorrenza 01 luglio 2015, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Pt_1 per il debito vantato dall' per l'ammontare di €. 9.669,70 relativamente a somme pagate in più sulla Pt_1 pensione cat. SO n. 27013732 opera la sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 09/03/1989 n.88 e successive modificazioni;
2) e/o accertare e dichiarare che opera la normativa prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, a motivo della quale l' avrebbe dovuto provvedere annualmente ( decorrente Pt_1 dall'invio del modello RED da parte del pensionato) alla verifica delle situazioni reddituali ed al recupero nell'anno successivo;
3) e/o accertare e dichiarare che nel caso de quo, almeno relativamente all'indebito riguardante la pensione cat. SO opera la prescrizione quinquennale ex art. 129, I° comma, R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1927; 4) conseguentemente, dichiarare che nullo è l'indebito di €. 9.669,70 per la pensione cat. SO n. 27013732 vantato dall' nei confronti della sig.ra e che nulla la stesso Pt_1 Controparte_1 deve restituire all 5) conseguentemente, che l deve essere condannato alla restituzione delle Pt_1 Pt_1 somme illecitamente trattenute sulle pensioni della sig.ra a far data dal 07/2017, Controparte_1 sulla pensione cat. SO e sulla pensione cat. IOCOM, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A sostegno della domanda allegava che: in data 26/07/2010 l' le aveva comunicato che era stato rideterminato l'importo della sua pensione Pt_1 ai superstiti sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2008, e che da tale ricalcolo risultavano pagati in più €551,33;
in data 08/09/2014 l' le aveva comunicato che il Casellario Centrale dei Pensionati aveva Pt_1 provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l'anno 2014 e cha da tale ricalcolo era risultato un debito di €.
1.037,88 a carico della stessa;
in data 10/11/2014 l' di RI le aveva comunicato che il Casellario Centrale dei Pensionati aveva Pt_1 provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l'anno 2014 e che in seguito a tale ricalcolo per il periodo dall'01 gennaio 2014 al 30 novembre 2014 era stato determinato un credito a favore della stessa di €.
1.268,52 che le sarebbe stata corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2014;
in data 13/04/2017 la sig.ra aveva ricevuto dall' di RI la formale comunicazione CP_1 Pt_1 relativa alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità Cat. IOCOM con decorrenza 01 luglio 2015; in tale prospetto, alla pagina n. 4, era allegato il conteggio delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità. L'ammontare complessivo era di €. 23.688,32. Da tale importo venivano detratte: 1) la somma di €. 4.336,36 a titolo di trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti;
2) la somma di €. 1.111,88 a titolo di trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti.
Pertanto l'importo netto era di €. 18.239,83 in data 13/04/2017 l' le aveva comunicato che era stata ricalcolata la pensione Cat. SO n. 27013732 Pt_1 con decorrenza 1 luglio 2015 e che da tale ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 31 maggio 2017, in quanto l'importo spettante rimaneva invariato (Cfr. copia comunicazione allegato n.7 ); Pt_1 che in data 29 giugno 2017 le aveva comunicato che : “… per il periodo dall'01/07/2007 al
31/12/2011, erano stati pagati €. 9.669,30 in più sulla sua pensione cat. SO n. per i seguenti Numer_1 motivi: “sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta pari al 20% sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”;
sempre in data 29 giugno 2017, l' le aveva comunicato che “la pensione numero 27013732 Pt_1 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 luglio 2007. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2017, un debito a suo carico di euro 10.570,00” (Cfr. copia comunicazione allegato n.9);” Pt_1 il ricorso presentato innanzi ricorso al Comitato Provinciale di Reggio Calabria era stato rigettato Pt_1 la seguente motivazione: “ Considerato che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità n. 207013732; Atteso che a seguito di ricalcolo della suddetta pensione sulla base dei redditi da lavoro dipendente e da fabbricati dal 2007 al 2014, che la ricorrente ha omesso di dichiarare in tutto o in parte, è scaturito un debito pari a 10.570,00 euro;
Verificato che il suddetto debito è stato parzialmente compensato con un credito della ricorrente di
900,70 euro rideterminando l'importo originario dell'indebito in 9.669,70 euro;
Ritenuto che per il caso di specie non è applicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 13 L 412/91” ( Cfr copia delibera allegato n.11 )”.
In punto di diritto l'odierna appellata eccepiva la decadenza ex art. art. 52 della Legge n. 88 del 1989 così come interpretata dall'art 13 della Legge n. 412/91, posto che ella aveva comunicato all'istituto tutto ciò che incideva sul suo diritto e sull'importo della pensione e comunque aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'ente erogatore avrebbe dovuto effettuare dal 2007 ad oggi, per ogni anno, la verifica dei redditi, e quindi notificare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'indebita erogazione delle somme.
Si costituiva l' che argomentava citando la massima della S.C. in base alla quale l'obbligo Pt_1 dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la Pt_1 ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr., tra le tante, Cass. 24 gennaio 2012, n. 953). Posto chen el caso di specie la non aveva mai trasmesso all' i dati reddituali, l'eccezione di decadenza sollevata CP_1 Pt_1 era infondata.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in accoglimento della detta eccezione
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito riportati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' rilevando in primis che l'allora ricorrente non aveva neppure contestato l'insussistenza del Pt_1 diritto, limitandosi ad argomentare in ordine all'applicazione degli artt.13 L.m.412/1991 e 52 L.m.88/89, ripropone la tesi già sostenuta in primo grado, in base alla quale l'obbligo dell' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati sorge solo in presenza di dati reddituali certi, e la pensionata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo il quale risultavano altresì prodotti (e regolarmente presentati) le dichiarazioni dei redditi e i modello Red per gli anni oggetto di causa, aveva costantemente omesso di dichiarare, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati, e tali dichiarazioni erronee avevano determinato l'indebita fruizione dei ratei di integrazione al minimo della pensione non spettanti per motivi reddituali, e che dovevano essere restituite.
L'appello è infondato. L'art 13 della legge n. 412 /91 – ai sensi del quale gli importi indebitamente erogati non sono ripetibili laddove l'indebita erogazione derivi da errore imputabile all'ente in assenza di dolo dell'interessato e sempre che lo stesso abbia comunicato annualmente i dati reddituale che possono incidere sulla prestazione – prevede al comma 2 un termine di decadenza: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni Pt_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
La giurisprudenza ha precisato che il termine “ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decaden-za, al recupero…” (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 05.12.2019 n. 31832 ed anche Cass. Civ., sez. lav., 08.02.2019 n.
3802).
In sintesi come plasticamente osservato dalla Corte d'appello di Torino citata dallo stesso appellante:
“secondo il legislatore, l' – venuto a conoscenza dei redditi del pensionato in un giorno qualsiasi Pt_1 dell'anno X – ha l'onere di provvedere al recupero dell'eventuale indebito entro il 31 dicembre dell'anno X
+ 1”.
Ciò posto, applicando i suesposti principi, se è vero che la ricorrente non ha dimostrato di avere inviato all' salvo che per l'anno 2008, alcuna dichiarazione reddituale, è altrettanto vero che il dies a quo ai fini Pt_1 del computo del termine decadenziale deve necessariamente coincidere non con la data della conoscenza bensì con la data della conoscibilità della situazione reddituale, data che deve essere indentificata nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta, come documentato dallo stesso in tutti gli Pt_1 anni tra luglio e settembre dell'anno successivo al periodo di imposta considerato.
Di più: nel caso di specie forse, viste le numerose precedenti comunicazioni dell'Ente che presupponevano la piena contezza da parte dell' della situazione reddituale della pensionata, sarebbe più Pt_1 corretto parlare di conoscenza e non di conoscibilità.
Concludendo gli importi indebitamente erogati nell'anno 2007, avrebbero potuto essere richiesti al sino
31 dicembre 2009, quelli erogati nel 2009 sino al 31 dicembre 2011 e così via fino a giungere agli importi corrisposti nell'ultimo anno preso in considerazione, cioè il 2014, che avrebbero potuto essere richiesti sino al dicembre 2016.
Le richiesta di ripetizione oggetto di causa risalgono al luglio 2017, conseguentemente l' è incorso Pt_1 nella decadenza legislativamente prevista. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 359/2022 del Giudice del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 28/04/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in €1.984,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 340/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA Controparte_1
REALE, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RI, titolare della pensione cat. SO n. Controparte_1
27013732 con decorrenza 1 maggio 2007 e della pensione Cat. IOCOM n. 37710432 con decorrenza 01 luglio 2015, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Pt_1 per il debito vantato dall' per l'ammontare di €. 9.669,70 relativamente a somme pagate in più sulla Pt_1 pensione cat. SO n. 27013732 opera la sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 09/03/1989 n.88 e successive modificazioni;
2) e/o accertare e dichiarare che opera la normativa prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, a motivo della quale l' avrebbe dovuto provvedere annualmente ( decorrente Pt_1 dall'invio del modello RED da parte del pensionato) alla verifica delle situazioni reddituali ed al recupero nell'anno successivo;
3) e/o accertare e dichiarare che nel caso de quo, almeno relativamente all'indebito riguardante la pensione cat. SO opera la prescrizione quinquennale ex art. 129, I° comma, R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1927; 4) conseguentemente, dichiarare che nullo è l'indebito di €. 9.669,70 per la pensione cat. SO n. 27013732 vantato dall' nei confronti della sig.ra e che nulla la stesso Pt_1 Controparte_1 deve restituire all 5) conseguentemente, che l deve essere condannato alla restituzione delle Pt_1 Pt_1 somme illecitamente trattenute sulle pensioni della sig.ra a far data dal 07/2017, Controparte_1 sulla pensione cat. SO e sulla pensione cat. IOCOM, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A sostegno della domanda allegava che: in data 26/07/2010 l' le aveva comunicato che era stato rideterminato l'importo della sua pensione Pt_1 ai superstiti sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2008, e che da tale ricalcolo risultavano pagati in più €551,33;
in data 08/09/2014 l' le aveva comunicato che il Casellario Centrale dei Pensionati aveva Pt_1 provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l'anno 2014 e cha da tale ricalcolo era risultato un debito di €.
1.037,88 a carico della stessa;
in data 10/11/2014 l' di RI le aveva comunicato che il Casellario Centrale dei Pensionati aveva Pt_1 provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l'anno 2014 e che in seguito a tale ricalcolo per il periodo dall'01 gennaio 2014 al 30 novembre 2014 era stato determinato un credito a favore della stessa di €.
1.268,52 che le sarebbe stata corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2014;
in data 13/04/2017 la sig.ra aveva ricevuto dall' di RI la formale comunicazione CP_1 Pt_1 relativa alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità Cat. IOCOM con decorrenza 01 luglio 2015; in tale prospetto, alla pagina n. 4, era allegato il conteggio delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità. L'ammontare complessivo era di €. 23.688,32. Da tale importo venivano detratte: 1) la somma di €. 4.336,36 a titolo di trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti;
2) la somma di €. 1.111,88 a titolo di trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti.
Pertanto l'importo netto era di €. 18.239,83 in data 13/04/2017 l' le aveva comunicato che era stata ricalcolata la pensione Cat. SO n. 27013732 Pt_1 con decorrenza 1 luglio 2015 e che da tale ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 31 maggio 2017, in quanto l'importo spettante rimaneva invariato (Cfr. copia comunicazione allegato n.7 ); Pt_1 che in data 29 giugno 2017 le aveva comunicato che : “… per il periodo dall'01/07/2007 al
31/12/2011, erano stati pagati €. 9.669,30 in più sulla sua pensione cat. SO n. per i seguenti Numer_1 motivi: “sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta pari al 20% sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”;
sempre in data 29 giugno 2017, l' le aveva comunicato che “la pensione numero 27013732 Pt_1 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 luglio 2007. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2017, un debito a suo carico di euro 10.570,00” (Cfr. copia comunicazione allegato n.9);” Pt_1 il ricorso presentato innanzi ricorso al Comitato Provinciale di Reggio Calabria era stato rigettato Pt_1 la seguente motivazione: “ Considerato che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità n. 207013732; Atteso che a seguito di ricalcolo della suddetta pensione sulla base dei redditi da lavoro dipendente e da fabbricati dal 2007 al 2014, che la ricorrente ha omesso di dichiarare in tutto o in parte, è scaturito un debito pari a 10.570,00 euro;
Verificato che il suddetto debito è stato parzialmente compensato con un credito della ricorrente di
900,70 euro rideterminando l'importo originario dell'indebito in 9.669,70 euro;
Ritenuto che per il caso di specie non è applicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 13 L 412/91” ( Cfr copia delibera allegato n.11 )”.
In punto di diritto l'odierna appellata eccepiva la decadenza ex art. art. 52 della Legge n. 88 del 1989 così come interpretata dall'art 13 della Legge n. 412/91, posto che ella aveva comunicato all'istituto tutto ciò che incideva sul suo diritto e sull'importo della pensione e comunque aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'ente erogatore avrebbe dovuto effettuare dal 2007 ad oggi, per ogni anno, la verifica dei redditi, e quindi notificare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'indebita erogazione delle somme.
Si costituiva l' che argomentava citando la massima della S.C. in base alla quale l'obbligo Pt_1 dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la Pt_1 ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr., tra le tante, Cass. 24 gennaio 2012, n. 953). Posto chen el caso di specie la non aveva mai trasmesso all' i dati reddituali, l'eccezione di decadenza sollevata CP_1 Pt_1 era infondata.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in accoglimento della detta eccezione
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito riportati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' rilevando in primis che l'allora ricorrente non aveva neppure contestato l'insussistenza del Pt_1 diritto, limitandosi ad argomentare in ordine all'applicazione degli artt.13 L.m.412/1991 e 52 L.m.88/89, ripropone la tesi già sostenuta in primo grado, in base alla quale l'obbligo dell' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati sorge solo in presenza di dati reddituali certi, e la pensionata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo il quale risultavano altresì prodotti (e regolarmente presentati) le dichiarazioni dei redditi e i modello Red per gli anni oggetto di causa, aveva costantemente omesso di dichiarare, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati, e tali dichiarazioni erronee avevano determinato l'indebita fruizione dei ratei di integrazione al minimo della pensione non spettanti per motivi reddituali, e che dovevano essere restituite.
L'appello è infondato. L'art 13 della legge n. 412 /91 – ai sensi del quale gli importi indebitamente erogati non sono ripetibili laddove l'indebita erogazione derivi da errore imputabile all'ente in assenza di dolo dell'interessato e sempre che lo stesso abbia comunicato annualmente i dati reddituale che possono incidere sulla prestazione – prevede al comma 2 un termine di decadenza: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni Pt_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
La giurisprudenza ha precisato che il termine “ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decaden-za, al recupero…” (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 05.12.2019 n. 31832 ed anche Cass. Civ., sez. lav., 08.02.2019 n.
3802).
In sintesi come plasticamente osservato dalla Corte d'appello di Torino citata dallo stesso appellante:
“secondo il legislatore, l' – venuto a conoscenza dei redditi del pensionato in un giorno qualsiasi Pt_1 dell'anno X – ha l'onere di provvedere al recupero dell'eventuale indebito entro il 31 dicembre dell'anno X
+ 1”.
Ciò posto, applicando i suesposti principi, se è vero che la ricorrente non ha dimostrato di avere inviato all' salvo che per l'anno 2008, alcuna dichiarazione reddituale, è altrettanto vero che il dies a quo ai fini Pt_1 del computo del termine decadenziale deve necessariamente coincidere non con la data della conoscenza bensì con la data della conoscibilità della situazione reddituale, data che deve essere indentificata nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta, come documentato dallo stesso in tutti gli Pt_1 anni tra luglio e settembre dell'anno successivo al periodo di imposta considerato.
Di più: nel caso di specie forse, viste le numerose precedenti comunicazioni dell'Ente che presupponevano la piena contezza da parte dell' della situazione reddituale della pensionata, sarebbe più Pt_1 corretto parlare di conoscenza e non di conoscibilità.
Concludendo gli importi indebitamente erogati nell'anno 2007, avrebbero potuto essere richiesti al sino
31 dicembre 2009, quelli erogati nel 2009 sino al 31 dicembre 2011 e così via fino a giungere agli importi corrisposti nell'ultimo anno preso in considerazione, cioè il 2014, che avrebbero potuto essere richiesti sino al dicembre 2016.
Le richiesta di ripetizione oggetto di causa risalgono al luglio 2017, conseguentemente l' è incorso Pt_1 nella decadenza legislativamente prevista. Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 359/2022 del Giudice del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 28/04/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in €1.984,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)