TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°890 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 25 marzo 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 31/03/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 890 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con il ministero dell'Avv. Lorenzo Iovino che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il ministero dell'Avv. Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti, PP
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
25.03.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1634/21, emessa in data 08.06.2021, il GdP di Palermo, investito della domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 con cui su istanza di si intimava a di Controparte_2 Parte_2 pagare la somma di € 2.937,18, oltre interessi, per il saldo debitorio maturato da quest'ultima in virtù del contratto di finanziamento cd. revolvig n.
4301522474975829 (concesso originariamente da Agos Ducato s.p.a.), rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese legali in favore della società.
2. Avverso la sentenza proponeva appello, chiedendone la Parte_2 riforma integrale, con la revoca del titolo monitorio.
Resisteva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
3. La causa, di natura strettamente documentale, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
4. Tali (in estrema sintesi) le circostanze di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità svolta dall'PP a tenore dell'art. 342
c.p.c.
Dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017, depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada inteso come un mezzo di impugnazione a critica vincolata, chiarendo che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche all'indomani delle modifiche del 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata, e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio, deve rivestire particolari forme sacramentali. Del resto, la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto è spesso diretta conseguenza della motivazione espressa dal giudice di primo grado, sicché, ove dalla sentenza impugnata si evinca che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice, poi, non deve necessariamente tradursi in un progetto alternativo di sentenza, non avendo voluto il legislatore porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione del provvedimento decisorio;
si richiede, piuttosto, che la parte appellante ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare. Di ciò v'è riscontro nell'atto introduttivo, chiaramente risultando da esso le censure alla base dell'appello e le argomentazioni che lo sostengono, come appresso si dirà.
5. L'appellante addebita al giudice a quo l'errore di avere ritenuto sufficientemente provato il credito ex adverso dedotto sulla scorta della documentazione in atti.
5.1. La doglianza è priva di fondamento.
Deve premettersi, in linea generale, che in ossequio ai criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova (SS.UU. n.
13533.2001). È del pari noto che, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto avversario, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Venendo al caso che ci occupa, l'PP (attrice in senso sostanziale) ha senz'altro fornito prova della fonte negoziale, nonché dell'attuale titolarità
(peraltro non contestata) in capo alla stessa, del credito scaturente dal contratto di finanziamento in essere con la Cavaliere, essendo stati prodotti il contratto di finanziamento stipulato il 27.7.2016 (n. 4301522474975829), l'atto di cessione e la prova della notifica (cfr. all. fascicolo monitorio).
A fronte di tali allegazioni, l'appellante non nega di aver ricevuto il finanziamento (di € 2.000,00), né l'utilizzazione delle somme concesse a credito, avendone anzi dato corso fattuale (cfr. lista movimenti); neppure eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi atti a paralizzare l'altrui pretesa o a prospettare una diversa ricostruzione del rapporto o dei tassi applicati. L'appellante ha semmai genericamente contestato l'efficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta allo scopo di comprovare l'esposizione debitoria – in special modo, della cd. lista movimenti – senza però avanzare alcun disconoscimento in merito alle singole movimentazioni (né sollevare alcuna critica in proposito), le quali senz'altro provano il regolare utilizzo del finanziamento da parte della debitrice, e quindi il debito da questa maturato (specie in difetto di qualsivoglia prova contraria). 5.2. Per quanto concerne i denunciati profili di vessatorietà delle clausole negoziali, preme effettuare una breve premessa.
Com'è noto, l'art. 33 del Codice del Consumo stabilisce che, rispetto ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti, si considerano vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, producono un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, a carico del consumatore. L'art. 35 del predetto Codice dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto siano redatte in modo chiaro e comprensibile e che, in caso dubbio sul significato di una clausola, prevalga l'interpretazione più favorevole allo stesso. L'art. 36, infine, contempla la sanzione della nullità per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli che precedono, salva la validità del contratto per il resto.
La ratio della normativa è stata sottolineata più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa
C 618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16), la quale ha affermato che il sistema di tutela del consumatore, in materia di clausole contrattuali, si basa sul presupposto che quest'ultimo si trovi su un piano di inferiorità rispetto al professionista, in termini di potere contrattuale durante le trattative, oltre che a livello di informazione, situazione che può indurlo ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul loro contenuto. A tal proposito, anche la
Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi” (Cass. n. 30556.2023).
In assenza, però, di dimostrazione dello squilibrio del sinallagma asseritamente discendente dalle clausole sottoscritte, il contratto oggetto del giudizio non appare espressione di atteggiamenti vessatori, essendo le stesse riportate in modo chiaro, completo e comprensibile.
Il contratto di finanziamento stipulato, il 27.07.2016, tra e Parte_2
Agos Ducato s.p.a. ha, infatti, oggetto l'apertura di credito cd. revolving a tempo indeterminato con carta di credito, per l'importo massimo di € 2.000,00, da restituire tramite rimborso mensile pari ad € 60,00. In relazione agli interessi è previsto un tasso fisso, con un TAN pari al 16% e un TAEG pari al 19,18%. La cliente è stata altresì edotta degli ulteriori costi connessi al contratto di finanziamento
(spese dovute all'utilizzo della carta di credito, spese mensili di gestione pratica, imposta di bollo), delle condizioni in presenza delle quali la Agos si riserva la facoltà di modifica unilaterale, nonché dei costi applicabili in caso di ritardato pagamento (spesa per solleciti, spesa per interventi domiciliari, commissione insoluto, spesa di costituzione in mora, spesa di decadenza dal beneficio del termine, spese legali). Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio del termine, la cliente è stata informata in modo chiaro e comprensibile anche dell'addebito di ulteriori importi (art. 16 contratto).
Del tutto irragionevoli appaiono, poi, i richiami dell'attrice circa l'asserita vessatorietà delle clausole applicative di interessi moratori e penali non meglio specificate, posto che lo stesso contratto prevede in favore del consumatore la non applicazione di tali costi (p. 2 delle informazioni sintetiche), né dall'estratto conto emergono i suddetti addebiti. Si ritiene, pertanto, che il contratto di finanziamento non presenti clausole vessatorie idonee a creare uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico del consumatore, in quanto redatto in forma intellegibile e completa, oltre ad essere sottoscritto debitamente dall'attrice. Non comporta alcuna illegittimità, per incidens, la previsione del metodo dell'ammortamento alla francese, specie alla luce delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (Cass. SS.UU. n. 15130.2024).
Conclusivamente, in ragione delle superiori considerazione, il gravame non merita accoglimento.
6. La soccombenza regola le spese del grado (da liquidarsi in ossequio al D.M.
55/14, parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello avverso la sentenza n. 1634/21, emessa dal GdP di Palermo il 08.06.2021, che per effetto conferma;
- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'PP, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°890 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 25 marzo 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 31/03/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 890 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con il ministero dell'Avv. Lorenzo Iovino che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il ministero dell'Avv. Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti, PP
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
25.03.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1634/21, emessa in data 08.06.2021, il GdP di Palermo, investito della domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 con cui su istanza di si intimava a di Controparte_2 Parte_2 pagare la somma di € 2.937,18, oltre interessi, per il saldo debitorio maturato da quest'ultima in virtù del contratto di finanziamento cd. revolvig n.
4301522474975829 (concesso originariamente da Agos Ducato s.p.a.), rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese legali in favore della società.
2. Avverso la sentenza proponeva appello, chiedendone la Parte_2 riforma integrale, con la revoca del titolo monitorio.
Resisteva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
3. La causa, di natura strettamente documentale, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
4. Tali (in estrema sintesi) le circostanze di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità svolta dall'PP a tenore dell'art. 342
c.p.c.
Dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017, depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada inteso come un mezzo di impugnazione a critica vincolata, chiarendo che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche all'indomani delle modifiche del 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata, e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio, deve rivestire particolari forme sacramentali. Del resto, la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto è spesso diretta conseguenza della motivazione espressa dal giudice di primo grado, sicché, ove dalla sentenza impugnata si evinca che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice, poi, non deve necessariamente tradursi in un progetto alternativo di sentenza, non avendo voluto il legislatore porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione del provvedimento decisorio;
si richiede, piuttosto, che la parte appellante ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare. Di ciò v'è riscontro nell'atto introduttivo, chiaramente risultando da esso le censure alla base dell'appello e le argomentazioni che lo sostengono, come appresso si dirà.
5. L'appellante addebita al giudice a quo l'errore di avere ritenuto sufficientemente provato il credito ex adverso dedotto sulla scorta della documentazione in atti.
5.1. La doglianza è priva di fondamento.
Deve premettersi, in linea generale, che in ossequio ai criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova (SS.UU. n.
13533.2001). È del pari noto che, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto avversario, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Venendo al caso che ci occupa, l'PP (attrice in senso sostanziale) ha senz'altro fornito prova della fonte negoziale, nonché dell'attuale titolarità
(peraltro non contestata) in capo alla stessa, del credito scaturente dal contratto di finanziamento in essere con la Cavaliere, essendo stati prodotti il contratto di finanziamento stipulato il 27.7.2016 (n. 4301522474975829), l'atto di cessione e la prova della notifica (cfr. all. fascicolo monitorio).
A fronte di tali allegazioni, l'appellante non nega di aver ricevuto il finanziamento (di € 2.000,00), né l'utilizzazione delle somme concesse a credito, avendone anzi dato corso fattuale (cfr. lista movimenti); neppure eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi atti a paralizzare l'altrui pretesa o a prospettare una diversa ricostruzione del rapporto o dei tassi applicati. L'appellante ha semmai genericamente contestato l'efficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta allo scopo di comprovare l'esposizione debitoria – in special modo, della cd. lista movimenti – senza però avanzare alcun disconoscimento in merito alle singole movimentazioni (né sollevare alcuna critica in proposito), le quali senz'altro provano il regolare utilizzo del finanziamento da parte della debitrice, e quindi il debito da questa maturato (specie in difetto di qualsivoglia prova contraria). 5.2. Per quanto concerne i denunciati profili di vessatorietà delle clausole negoziali, preme effettuare una breve premessa.
Com'è noto, l'art. 33 del Codice del Consumo stabilisce che, rispetto ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti, si considerano vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, producono un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, a carico del consumatore. L'art. 35 del predetto Codice dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto siano redatte in modo chiaro e comprensibile e che, in caso dubbio sul significato di una clausola, prevalga l'interpretazione più favorevole allo stesso. L'art. 36, infine, contempla la sanzione della nullità per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli che precedono, salva la validità del contratto per il resto.
La ratio della normativa è stata sottolineata più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa
C 618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16), la quale ha affermato che il sistema di tutela del consumatore, in materia di clausole contrattuali, si basa sul presupposto che quest'ultimo si trovi su un piano di inferiorità rispetto al professionista, in termini di potere contrattuale durante le trattative, oltre che a livello di informazione, situazione che può indurlo ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul loro contenuto. A tal proposito, anche la
Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi” (Cass. n. 30556.2023).
In assenza, però, di dimostrazione dello squilibrio del sinallagma asseritamente discendente dalle clausole sottoscritte, il contratto oggetto del giudizio non appare espressione di atteggiamenti vessatori, essendo le stesse riportate in modo chiaro, completo e comprensibile.
Il contratto di finanziamento stipulato, il 27.07.2016, tra e Parte_2
Agos Ducato s.p.a. ha, infatti, oggetto l'apertura di credito cd. revolving a tempo indeterminato con carta di credito, per l'importo massimo di € 2.000,00, da restituire tramite rimborso mensile pari ad € 60,00. In relazione agli interessi è previsto un tasso fisso, con un TAN pari al 16% e un TAEG pari al 19,18%. La cliente è stata altresì edotta degli ulteriori costi connessi al contratto di finanziamento
(spese dovute all'utilizzo della carta di credito, spese mensili di gestione pratica, imposta di bollo), delle condizioni in presenza delle quali la Agos si riserva la facoltà di modifica unilaterale, nonché dei costi applicabili in caso di ritardato pagamento (spesa per solleciti, spesa per interventi domiciliari, commissione insoluto, spesa di costituzione in mora, spesa di decadenza dal beneficio del termine, spese legali). Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio del termine, la cliente è stata informata in modo chiaro e comprensibile anche dell'addebito di ulteriori importi (art. 16 contratto).
Del tutto irragionevoli appaiono, poi, i richiami dell'attrice circa l'asserita vessatorietà delle clausole applicative di interessi moratori e penali non meglio specificate, posto che lo stesso contratto prevede in favore del consumatore la non applicazione di tali costi (p. 2 delle informazioni sintetiche), né dall'estratto conto emergono i suddetti addebiti. Si ritiene, pertanto, che il contratto di finanziamento non presenti clausole vessatorie idonee a creare uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico del consumatore, in quanto redatto in forma intellegibile e completa, oltre ad essere sottoscritto debitamente dall'attrice. Non comporta alcuna illegittimità, per incidens, la previsione del metodo dell'ammortamento alla francese, specie alla luce delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (Cass. SS.UU. n. 15130.2024).
Conclusivamente, in ragione delle superiori considerazione, il gravame non merita accoglimento.
6. La soccombenza regola le spese del grado (da liquidarsi in ossequio al D.M.
55/14, parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello avverso la sentenza n. 1634/21, emessa dal GdP di Palermo il 08.06.2021, che per effetto conferma;
- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'PP, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi