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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3332 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili di matrimonio, vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Corso C.F._1
Garibaldi nr. 62 presso lo studio legale degli avv.ti PAOLO FRANCESCO
AMBROSELLI e PASQUALE OTTAVIANO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE,
E
(nata a [...] il [...] - c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caldieri nr. C.F._2
127 e rappresentata e difesa dagli avv.ti MONICA PANE ed ANGELO
D'ORLANDO, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE,
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
1 INTERVENTORE EX LEGE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto con il 4.1.2000 a Controparte_1
Napoli. Il ricorrente esponeva che i coniugi avevano stabilito l'ultima residenza coniugale in Napoli alla via Enrico Cosenz nr. 26, che dalla loro unione erano nate due figlie, (il 7.7.2000) ed (il 12.6.2009), che si Persona_1 Persona_2 erano separati consensualmente in forza di Decreto di Omologa, Cronologico nr.
9106/2012 (Tribunale di Napoli R.G. 14886/2012), che a tutt'oggi non vi era stata alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi, che egli aveva sempre regolarmente versato l'assegno di mantenimento per le figlie stabilito in sede di separazione e che esercitava l'attività di commercio ambulante, sua unica sua fonte di reddito, mentre la era casalinga. Tanto premesso, il ricorrente CP_1 chiedeva: «dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/01/2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 1, p.
I s. Sez. L, anno 2000, tra il Sig. e la SI.ra ; Parte_1 Controparte_1 determinare che: 1) La figlia minore , atteso che la primogenita Persona_2
è oramai maggiorenne, resterà affidata, in forma condivisa, ad Persona_1 entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. 2) La predetta figlia minore resterà ad abitare presso la casa coniugale con la madre, in Napoli, via Enrico Cosenz n. 26, che assumerà autonomamente le decisioni sulla vita ordinaria. Il padre è già residente in [...], alla piazza Enrico De Nicola n. 109. 3) A settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia , compatibilmente con le eSIenze di studio e di riposto della stessa, Per_2 nelle settimane in cui non trascorra il weekend presso di lui, il martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 20:00; a settimane alterne la figlia rimarrà dal padre dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica. 4) I genitori ad anni alterni trascorreranno con la figlia minore i giorni del compleanno ed onomastico. 5) Per le festività natalizie, , trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Per_2
2 alternativamente, con ciascuno dei genitori che concorderanno, di anno in anno, la suddivisione di tali giorni di festa compatibilmente con le rispettive eSIenze lavorative e/o personali. Allo stesso modo per le festività pasquali la predetta minore trascorrerà la domenica ovvero il lunedì in Albis con uno dei due genitori.
6) Per le ferie estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, Per_2 anche non consecutivi;
ugualmente farà la madre. Entro il giorno 30 del mese di maggio il SI. comunicherà alla NO il piano ferie. In ogni caso, Pt_1 CP_1 le parti siano reciprocamente obbligate a comunicare il luogo dove si recheranno che dovrà essere in territorio italiano. 7) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , resti in godimento alla stessa. 8) Ove una delle parti voglia, in futuro, CP_1 trasferire altrove il proprio domicilio, comunichi ogni eventuale suo successivo cambiamento di residenza all'altra parte. 9) Le parti diano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti per tutte le destinazioni consentite e prestino ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo. 10) Il SI. , allo stato venditore ambulante, versi alla Parte_1 SI.ra la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia CP_1 Per_2 così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
il pagamento avverrà entro il giorno 2 di ogni mese, e la relativa somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 11) Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia , Per_1 che, oramai maggiorenne, è in grado di provvedere a se stessa in quanto è titolare di una attività commerciale ed ha anche lasciato la casa materna come risulta dal certificato di residenza allegato in atti. Nulla è dovuto, conformemente a quanto già stabilito in sede di separazione consensuale, a titolo di mantenimento personale alla SI.ra . 13) Il cd. Assegno Unico, ove dovuto, sarà incassato Controparte_1 dalla SI.ra . 14) Le spese straordinarie, preventivamente Controparte_1 concordate e documentate che, in via esemplificativa e non esaustiva, si indicano in spese mediche, di istruzione e per la pratica sportiva, esclusivamente nei confronti della figlia minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente comunicate al SI. e da questi autorizzate al fine di ottenere da questi la Pt_1 corresponsione della quota del 50%; diversamente, cederanno a carico di chi le ha effettuate con esclusione di qualsivoglia rimborso.
3 Il tutto, con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.147/2022, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende». si costituiva il 2.6.2023, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma chiedendo di «valutare gli atti commissivi ed omissivi del SI. Pt_1
e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti della figlia … Indi: Confermare gli assegni di mantenimento Per_2 in favore delle figlie a rivalutati secondo indici Istat attribuendo Per_1 Per_2 quello per la figlia direttamente alla stessa oggi maggiore … - dichiarare Per_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero dello scioglimento del matrimonio); - ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
- disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre pronunciandoci sulla richiesta di decadenza del SI. dalla responsabilità Pt_1 genitoriale per i motivi di cui in premessa;
- confermare l'erogazione degli assegni di mantenimento in favore delle figlie e come stabilito nella Per_1 Per_2 sentenza di separazione maggiorati degli aumenti Istat intercorsi e mai riconosciuti;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento».
Contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso rappresentata, la resistente sosteneva che la casa coniugale in via Enrico Cosenz nr. 26 era stata acquistata dalla stessa, che nel corso del tempo il ricorrente non aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie e solo saltuariamente aveva versato quanto dovuto per il mantenimento delle figlie e che l' negli anni della separazione non aveva Pt_1 mai costruito un rapporto con le figlie, al contrario mostrandosi sempre indifferente e disinteressato ai bisogni affettivi ed economici delle stesse.
All'udienza presidenziale del 12.6.2023, fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente il Presidente, modificando le condizioni della separazione, disponeva l'affidamento esclusivo dell'unica figlia ancora minorenne ( ), Per_2 stante il disinteresse del padre e la conflittualità tra i genitori, alla madre;
inoltre revocava il contributo in capo al ricorrente nel mantenimento della figlia Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente indipendente, nominava il G.I. e rimetteva le parti innanzi al medesimo per l'istruttoria.
4 Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Scardinato il procedimento dal ruolo del magistrato titolare, temporaneamente esonerato dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 12/06/2025 comparivano personalmente entrambe le parti.
La resistente rinunciava alla domanda di decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale, mentre quest'ultimo non si opponeva alla richiesta di affido superesclusivo della figlia minore ( ) alla madre, attesa l'età della Per_2 stessa e l'incontestata assenza di rapporti tra loro. Inoltre, entrambe le parti rinunciavano alle richieste istruttorie ed ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice disponeva in conformità.
Il 18.6.2025 il P.M. presso la Procura del Tribunale di Napoli chiedeva «che il
Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo della minore alla madre, nulla sul diritto di visita paterno tenuto conto dell'età della minore. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 400 (300 euro separazione anno 2012) oltre il 50% delle spese straordinarie».
La domanda principale è fondata e va pertanto accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovverosia la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 4.10.2012
(cfr. doc. nr. 3 ricorrente - Decreto di Omologa, Cronologico nr. 9106/2012 del
Tribunale di Napoli, con R.G. 14886/2012), d'uno con la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo anteriore alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio previsto dalla l.
55/2015; non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 l. nr. 74/1987, deve presumersi che essa sia perdurata ininterrottamente dalla separazione. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 nr. 2 let. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge nr. 74/1987 e dalla l. 55/2015 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c..
5 Venendo alle pronunce accessorie, premesso che la resistente ha rinunciato alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minore, occorre provvedere in ordine all'affidamento della stessa.
In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I,
17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n.
16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000,
e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib.
Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della
6 dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass. 18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
Nel caso di specie, stante l'età della minore (16 anni), l'assenza nel corso di tutti questi anni della figura paterna dalla vita della stessa – tra il padre e , come Per_2 riconosciuto dalle parti in udienza, non si è sostanzialmente mai creato alcun tipo di rapporto, essendo la convivenza tra i genitori cessata prima ancora della sua nascita e non avendo le parti coltivato il rapporto nel corso del tempo – si ritiene rispondente all'interesse della minore confermare l'affido esclusivo della stessa alla madre, già disposto in via provvisoria dal Presidente, anche considerato che l'affidamento condiviso in questa fase della crescita rischierebbe di essere pregiudizievole per la stessa. Del resto lo stesso ricorrente ha dichiarato di non opporsi a tale regime di affido della minore.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura della stessa. Inoltre, alla luce della totale assenza del padre dalla vita della figlia, ritiene il Collegio che sussistano
7 elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Conseguentemente, la minore ( ) resterà collocata in via prevalente presso Per_2 la madre, cui resta assegnata la casa famigliare, rimettendosi gli incontri tra il padre e al figlia alla volontà di quest'ultima.
In ordine agli aspetti economici, premesso che in sede di separazione fu concordato un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di entrambe le figlie di € 600,00 (cfr. doc. nr. 3 ricorrente), tenuto conto del tempo trascorso rispetto all'epoca della separazione, con inevitabile incremento delle eSIenze di vita della ragazza, della valenza economica dei compiti di cura e assistenza della minore, sostanzialmente rimessi esclusivamente alla madre, si ritiene congruo quantificare in € 400,00 l'importo dell'assegno a carico del padre, da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data dal luglio 2026; inoltre, il ricorrente dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come indicate nel protocollo di intesa del Per_2
Tribunale di Napoli del 7.3.2018.
La ha altresì formulato domanda volta ad ottenere anche la contribuzione CP_1 del padre nel mantenimento della figlia maggiorenne, già revocata in via Per_1
8 provvisoria. Sul punto occorre rilevare il difetto di legittimazione attiva posto che, come dichiarato dalla resistente in udienza, la figlia non è più residente con lei;
senza considerare che la stessa ha aggiunto che ha studiato CP_1 Per_1 fino alla terza media e ora prende l'Assegno di Inclusione, aiuta mia sorella nel negozio di abbigliamento”, circostanze dalle quali si evince che la stessa è anche economicamente indipendente.
Non si è ritenuto di procedere all'ascolto della minore, per evitarne un eccessivo coinvolgimento nella conflittualità tra i genitori, tenuto conto che la pressocché totale mancanza di rapporti tra la stessa ed il padre è circostanza pacifica.
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a
Napoli il 4.1.2000 (atto nr. 1, parte I, s. Sez L Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• affida la figlia minore nata il [...], alla madre Per_2 [...]
disponendo che le decisioni di maggiore interesse per CP_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).;
• Conferma l'assegnazione a della casa Controparte_1 familiare nell'abitazione sita in Napoli alla via Enrico Cosenz nr. 26;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma Per_2 andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026;
• Pone a carico di le spese straordinarie per Parte_1 la figlia nella misura del 50%, come indicate nel protocollo Persona_2 di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
9 • Rigetta nel resto;
• Compensa le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l.
1.12.1970 nr. 898 e 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 20.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del (d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_2
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3332 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili di matrimonio, vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Corso C.F._1
Garibaldi nr. 62 presso lo studio legale degli avv.ti PAOLO FRANCESCO
AMBROSELLI e PASQUALE OTTAVIANO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE,
E
(nata a [...] il [...] - c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caldieri nr. C.F._2
127 e rappresentata e difesa dagli avv.ti MONICA PANE ed ANGELO
D'ORLANDO, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE,
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
1 INTERVENTORE EX LEGE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius: scioglimento del matrimonio civile) contratto con il 4.1.2000 a Controparte_1
Napoli. Il ricorrente esponeva che i coniugi avevano stabilito l'ultima residenza coniugale in Napoli alla via Enrico Cosenz nr. 26, che dalla loro unione erano nate due figlie, (il 7.7.2000) ed (il 12.6.2009), che si Persona_1 Persona_2 erano separati consensualmente in forza di Decreto di Omologa, Cronologico nr.
9106/2012 (Tribunale di Napoli R.G. 14886/2012), che a tutt'oggi non vi era stata alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi, che egli aveva sempre regolarmente versato l'assegno di mantenimento per le figlie stabilito in sede di separazione e che esercitava l'attività di commercio ambulante, sua unica sua fonte di reddito, mentre la era casalinga. Tanto premesso, il ricorrente CP_1 chiedeva: «dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/01/2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 1, p.
I s. Sez. L, anno 2000, tra il Sig. e la SI.ra ; Parte_1 Controparte_1 determinare che: 1) La figlia minore , atteso che la primogenita Persona_2
è oramai maggiorenne, resterà affidata, in forma condivisa, ad Persona_1 entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. 2) La predetta figlia minore resterà ad abitare presso la casa coniugale con la madre, in Napoli, via Enrico Cosenz n. 26, che assumerà autonomamente le decisioni sulla vita ordinaria. Il padre è già residente in [...], alla piazza Enrico De Nicola n. 109. 3) A settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia , compatibilmente con le eSIenze di studio e di riposto della stessa, Per_2 nelle settimane in cui non trascorra il weekend presso di lui, il martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 20:00; a settimane alterne la figlia rimarrà dal padre dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica. 4) I genitori ad anni alterni trascorreranno con la figlia minore i giorni del compleanno ed onomastico. 5) Per le festività natalizie, , trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Per_2
2 alternativamente, con ciascuno dei genitori che concorderanno, di anno in anno, la suddivisione di tali giorni di festa compatibilmente con le rispettive eSIenze lavorative e/o personali. Allo stesso modo per le festività pasquali la predetta minore trascorrerà la domenica ovvero il lunedì in Albis con uno dei due genitori.
6) Per le ferie estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, Per_2 anche non consecutivi;
ugualmente farà la madre. Entro il giorno 30 del mese di maggio il SI. comunicherà alla NO il piano ferie. In ogni caso, Pt_1 CP_1 le parti siano reciprocamente obbligate a comunicare il luogo dove si recheranno che dovrà essere in territorio italiano. 7) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , resti in godimento alla stessa. 8) Ove una delle parti voglia, in futuro, CP_1 trasferire altrove il proprio domicilio, comunichi ogni eventuale suo successivo cambiamento di residenza all'altra parte. 9) Le parti diano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti per tutte le destinazioni consentite e prestino ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo. 10) Il SI. , allo stato venditore ambulante, versi alla Parte_1 SI.ra la somma di € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia CP_1 Per_2 così come già stabilito in sede di separazione consensuale;
il pagamento avverrà entro il giorno 2 di ogni mese, e la relativa somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 11) Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia , Per_1 che, oramai maggiorenne, è in grado di provvedere a se stessa in quanto è titolare di una attività commerciale ed ha anche lasciato la casa materna come risulta dal certificato di residenza allegato in atti. Nulla è dovuto, conformemente a quanto già stabilito in sede di separazione consensuale, a titolo di mantenimento personale alla SI.ra . 13) Il cd. Assegno Unico, ove dovuto, sarà incassato Controparte_1 dalla SI.ra . 14) Le spese straordinarie, preventivamente Controparte_1 concordate e documentate che, in via esemplificativa e non esaustiva, si indicano in spese mediche, di istruzione e per la pratica sportiva, esclusivamente nei confronti della figlia minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese voluttuarie dovranno essere preventivamente comunicate al SI. e da questi autorizzate al fine di ottenere da questi la Pt_1 corresponsione della quota del 50%; diversamente, cederanno a carico di chi le ha effettuate con esclusione di qualsivoglia rimborso.
3 Il tutto, con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.147/2022, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende». si costituiva il 2.6.2023, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma chiedendo di «valutare gli atti commissivi ed omissivi del SI. Pt_1
e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti della figlia … Indi: Confermare gli assegni di mantenimento Per_2 in favore delle figlie a rivalutati secondo indici Istat attribuendo Per_1 Per_2 quello per la figlia direttamente alla stessa oggi maggiore … - dichiarare Per_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero dello scioglimento del matrimonio); - ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
- disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre pronunciandoci sulla richiesta di decadenza del SI. dalla responsabilità Pt_1 genitoriale per i motivi di cui in premessa;
- confermare l'erogazione degli assegni di mantenimento in favore delle figlie e come stabilito nella Per_1 Per_2 sentenza di separazione maggiorati degli aumenti Istat intercorsi e mai riconosciuti;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento».
Contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso rappresentata, la resistente sosteneva che la casa coniugale in via Enrico Cosenz nr. 26 era stata acquistata dalla stessa, che nel corso del tempo il ricorrente non aveva provveduto al pagamento delle spese straordinarie e solo saltuariamente aveva versato quanto dovuto per il mantenimento delle figlie e che l' negli anni della separazione non aveva Pt_1 mai costruito un rapporto con le figlie, al contrario mostrandosi sempre indifferente e disinteressato ai bisogni affettivi ed economici delle stesse.
All'udienza presidenziale del 12.6.2023, fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente il Presidente, modificando le condizioni della separazione, disponeva l'affidamento esclusivo dell'unica figlia ancora minorenne ( ), Per_2 stante il disinteresse del padre e la conflittualità tra i genitori, alla madre;
inoltre revocava il contributo in capo al ricorrente nel mantenimento della figlia Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente indipendente, nominava il G.I. e rimetteva le parti innanzi al medesimo per l'istruttoria.
4 Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Scardinato il procedimento dal ruolo del magistrato titolare, temporaneamente esonerato dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, all'udienza del 12/06/2025 comparivano personalmente entrambe le parti.
La resistente rinunciava alla domanda di decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale, mentre quest'ultimo non si opponeva alla richiesta di affido superesclusivo della figlia minore ( ) alla madre, attesa l'età della Per_2 stessa e l'incontestata assenza di rapporti tra loro. Inoltre, entrambe le parti rinunciavano alle richieste istruttorie ed ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice disponeva in conformità.
Il 18.6.2025 il P.M. presso la Procura del Tribunale di Napoli chiedeva «che il
Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo della minore alla madre, nulla sul diritto di visita paterno tenuto conto dell'età della minore. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 400 (300 euro separazione anno 2012) oltre il 50% delle spese straordinarie».
La domanda principale è fondata e va pertanto accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovverosia la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 4.10.2012
(cfr. doc. nr. 3 ricorrente - Decreto di Omologa, Cronologico nr. 9106/2012 del
Tribunale di Napoli, con R.G. 14886/2012), d'uno con la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo anteriore alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio previsto dalla l.
55/2015; non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 l. nr. 74/1987, deve presumersi che essa sia perdurata ininterrottamente dalla separazione. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 nr. 2 let. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge nr. 74/1987 e dalla l. 55/2015 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c..
5 Venendo alle pronunce accessorie, premesso che la resistente ha rinunciato alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minore, occorre provvedere in ordine all'affidamento della stessa.
In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I,
17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n.
16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000,
e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib.
Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della
6 dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass. 18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
Nel caso di specie, stante l'età della minore (16 anni), l'assenza nel corso di tutti questi anni della figura paterna dalla vita della stessa – tra il padre e , come Per_2 riconosciuto dalle parti in udienza, non si è sostanzialmente mai creato alcun tipo di rapporto, essendo la convivenza tra i genitori cessata prima ancora della sua nascita e non avendo le parti coltivato il rapporto nel corso del tempo – si ritiene rispondente all'interesse della minore confermare l'affido esclusivo della stessa alla madre, già disposto in via provvisoria dal Presidente, anche considerato che l'affidamento condiviso in questa fase della crescita rischierebbe di essere pregiudizievole per la stessa. Del resto lo stesso ricorrente ha dichiarato di non opporsi a tale regime di affido della minore.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura della stessa. Inoltre, alla luce della totale assenza del padre dalla vita della figlia, ritiene il Collegio che sussistano
7 elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Conseguentemente, la minore ( ) resterà collocata in via prevalente presso Per_2 la madre, cui resta assegnata la casa famigliare, rimettendosi gli incontri tra il padre e al figlia alla volontà di quest'ultima.
In ordine agli aspetti economici, premesso che in sede di separazione fu concordato un assegno a titolo di contributo nel mantenimento di entrambe le figlie di € 600,00 (cfr. doc. nr. 3 ricorrente), tenuto conto del tempo trascorso rispetto all'epoca della separazione, con inevitabile incremento delle eSIenze di vita della ragazza, della valenza economica dei compiti di cura e assistenza della minore, sostanzialmente rimessi esclusivamente alla madre, si ritiene congruo quantificare in € 400,00 l'importo dell'assegno a carico del padre, da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data dal luglio 2026; inoltre, il ricorrente dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come indicate nel protocollo di intesa del Per_2
Tribunale di Napoli del 7.3.2018.
La ha altresì formulato domanda volta ad ottenere anche la contribuzione CP_1 del padre nel mantenimento della figlia maggiorenne, già revocata in via Per_1
8 provvisoria. Sul punto occorre rilevare il difetto di legittimazione attiva posto che, come dichiarato dalla resistente in udienza, la figlia non è più residente con lei;
senza considerare che la stessa ha aggiunto che ha studiato CP_1 Per_1 fino alla terza media e ora prende l'Assegno di Inclusione, aiuta mia sorella nel negozio di abbigliamento”, circostanze dalle quali si evince che la stessa è anche economicamente indipendente.
Non si è ritenuto di procedere all'ascolto della minore, per evitarne un eccessivo coinvolgimento nella conflittualità tra i genitori, tenuto conto che la pressocché totale mancanza di rapporti tra la stessa ed il padre è circostanza pacifica.
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a
Napoli il 4.1.2000 (atto nr. 1, parte I, s. Sez L Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• affida la figlia minore nata il [...], alla madre Per_2 [...]
disponendo che le decisioni di maggiore interesse per CP_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).;
• Conferma l'assegnazione a della casa Controparte_1 familiare nell'abitazione sita in Napoli alla via Enrico Cosenz nr. 26;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma Per_2 andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026;
• Pone a carico di le spese straordinarie per Parte_1 la figlia nella misura del 50%, come indicate nel protocollo Persona_2 di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
9 • Rigetta nel resto;
• Compensa le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l.
1.12.1970 nr. 898 e 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 20.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del (d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_2
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