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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1900/2020
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Leonardo Masi,
[...]
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Consigliere delegato e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Firenze Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Sergio Paparo, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze, n. 2476/2019
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinte:
2 - nel merito, in sede rescindente, dichiarare ammissibile ed accogliere il ricorso per revocazione proposto;
3 - nel merito, in sede rescissoria: con riferimento al procedimento introitato dalla con Controparte_1
ricorso ex art. 447 bis c.p.c. di fronte al Tribunale di Prato e rubricato al n. RG
6487/2017: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della dichiarazione negoziale di disdetta del contratto di locazione contenuta nella raccomandata presuntivamente spedita agli indirizzi del destinatario del 20.04.2016 sottoscritto in data 14.10.2005 (e successivo addendum) tra la società Controparte_1
e la società , per i motivi meglio esposti in narrativa, e per Controparte_2
l'effetto dichiarare rinnovato automaticamente il contratto di locazione in essere tra le medesime parti del presente giudizio (con le modifiche di cui al relativo addendum) per un ulteriore sessennio, ovvero fino al 30.09.2023 alle condizioni originariamente pattuite
e meglio definite nel contratto in questa sede prodotto;
- con riferimento al procedimento di opposizione alla licenza per finita locazione rubricato al n. R.G. 6736/2017 del
Tribunale di Prato e riunito alla causa R.G. 6487/2017: rigettare, in ogni caso, l'avversa richiesta di convalida di licenza per finita locazione per la data indicata in via principale del 30 settembre 2017, per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta in opposizione alla licenza per finita locazione ed in atti di causa, essendo fondata
l'opposizione su ampia prova scritta e sussistendo il suindicato rapporto di pregiudizialità
– dipendenza con la causa ex art. 447-bis c.p.c. preventivamente introitata dalla odierna opponente, nonché con il giudizio per querela di falso introitato con atto di citazione notificato in data 24/05/2017, di cui sopra si è detto;
In ipotesi, convalidare - in via riconvenzionale occorrendo - l'intimata licenza per la data del 30 settembre 2023. 4 - In ipotesi di ravvisata necessità di attività istruttoria, rimettere la causa all'istruttore ai sensi dell'art. 402, comma 2, cpc. 5 – Disporre la restituzione di quanto corrisposto da
a in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella Controparte_1 CP_2
d'appello revocata a titolo di spese legali ed oneri accessori. Con vittoria di onorari dei giudizi riuniti di primo grado, del giudizio d'appello e del presente giudizio di revocazione”. b) in ipotesi di ravvisata necessità di attività istruttoria, affinché sia rimessa la causa all'istruttore, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., con conseguente ammissione dei mezzi di prova indicati da nell'atto di citazione per la Controparte_1 revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3) c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di
2 Firenze, Seconda Sezione Civile, III Collegio, n. 2476/2019, come già riportato nell'atto di citazione, con conclusioni che si ritrascrivono: “In via istruttoria si fa istanza: - affinché vengano ammessi: (i) tutti i capitoli di prova, da 1) a 5) di cui al ricorso ex art.
447 bis c.p.c. (doc. C) del 13.4.2017; (ii) la prova per interpello del legale rappresentante della sempre capitolata con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (doc. C) del CP_2
13.4.2017; - affinché vengano ammessi: (i) tutti i capitoli di prova, da 1) a 12) di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento per convalida di sfratto
R.G. 6736/2017 (doc. D) del 24.5.2017; (ii) la prova per interpello del legale rappresentante della di cui alla comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata nel procedimento per convalida di sfratto R.G. 6736/2017 (doc. D) del
24.5.2017; - affinché: (i) venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed in ipotesi, ex art. 213 c.p.c. richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione, di cui alla memoria istruttoria autorizzata del 22.1.2018 (doc. E), con particolare riferimento all'originale della delega al ritiro del 29.4.2020 che si è qui prodotta come doc. 7; (ii) vengano ammessi tutti i capitoli di prova, da 1) a 19) di cui alla memoria istruttoria autorizzata del 22.1.2018 (doc. E) del 22.1.2018; (iii) venga ammessa la prova per interpello del legale rappresentante della di cui alla memoria istruttoria CP_2 autorizzata del 22.1.2018 (doc. E) del 22.1.2018”.
Per la parte convenuta in revocazione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
NEL MERITO ▪ in tesi, rigettare l'impugnazione per revocazione proposta da
[...]
avverso la sentenza 2476/2019 della Corte di Appello di Firenze;
▪ in ipotesi, CP_1
confermare comunque la decisione contenuta nella sentenza numero 1325/2018 del
Tribunale di Firenze, rigettando le domande avanzate da e Controparte_1
dichiarando che il contratto di locazione inter partes si è risolto per intervenuta scadenza alla data del 30/09/2017, in seguito a regolare disdetta. IN OGNI CASO ▪ condannare alla refusione di spese e competenze anche del presente grado di Controparte_1
giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA ED OCCORRENDO (i) ammettersi PROVA PER TESTI in ordine sulla seguente circostanza: - DCV che in data 19/04/16 verso le ore 17.30 circa, il Rag. ha telefonato al sig. anticipandogli il contenuto della CP_3 Controparte_1
raccomandata spedita il giorno successivo;
si indica come testimone: Testimone_1
c/o , Via Tornabuoni 2, Firenze;
(ii) ammettersi Controparte_2
INTERROGATORIO FORMALE del signor quale legale rappresentante Controparte_1
di sul seguente capitolo: - DCV che in data 19/04/16 verso le ore Controparte_1
17.30 circa, il Rag. La contattò telefonicamente e Le anticipò il contenuto della CP_3 raccomandata che avrebbe inviato alla s.r.l. il giorno successivo”. Controparte_1
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 (di Controparte_1
seguito: ha proposto impugnazione per revocazione avverso la sentenza n. n. CP_1
2476/2019 della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
1.1) Nel contesto di tale atto, ha anzitutto ripercorso i tratti salienti del CP_1
contenzioso in oggetto, esponendo che:
• (di seguito: aveva concesso in Controparte_2 CP_2
locazione a con contratto del 14.10.2005, un immobile sito in Firenze, CP_1
Via Roma, n. 2/r-4/r;
• la durata del contratto era stata stabilita in sei anni, rinnovabili per altri sei, salvo disdetta da far pervenire almeno 12 mesi prima della scadenza (originaria o rinnovata);
• dopo un primo rinnovo (con nuova scadenza al 30.9.2017), aveva CP_1 confidato nell'ulteriore rinnovo del contratto in questione, non avendo ricevuto disdette entro il 30.9.2016;
• tuttavia, con raccomandata del 16.3.2017, aveva comunicato la CP_2 propria intenzione di locare l'immobile a terzi, a decorrere dal 30.9.2017, e, a tale proposito, aveva fatto riferimento:
o ad una comunicazione di disdetta asseritamente inviata con raccomandata in data 20.4.2016 (e ricevuta in data 29.4.2016) alla precedente sede legale di (sita in OS, Via Marconi, 134 presso lo studio del dott. CP_1
Adriano SA), da cui tuttavia si era trasferita proprio in data CP_1
20.4.2016 (presso la nuova sede sempre sita in OS, ma in Via delle
Medaglie d'Oro, n. 106);
o ad un'ulteriore comunicazione, in questo caso con raccomandata recapitata il 21.4.2016, all'indirizzo della sede operativa e amministrativa di CP_1
(in Prato, Via Caserta 35), anche se in tal caso l'indirizzo cui la raccomandata era stata inviata era a Prato, Via Caserta n. 5, dove era stata ritirata da tale (soggetto sconosciuto a;
Persona_1 CP_1
• a fronte di ciò, aveva proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. volto ad CP_1
accertare la nullità o comunque invalidità di tale disdetta, in quanto nessuna delle due comunicazioni poteva ritenersi idonea ad aver messo la stessa a CP_1
conoscenza della disdetta stessa;
tale causa, poi, era stata riunita a quella generata dall'intimazione di sfratto per finita locazione, notificata da a CP_2
sulla scorta del dedotto mancato rinnovo della locazione in oggetto;
a CP_1
4 fondamento delle proprie difese, aveva altresì dedotto (per quanto in CP_1
questa sede specificamente interessa) che il dott. SA non era legittimato al ritiro della corrispondenza inviata alla stessa non disponendo di una valida CP_1
delega in tal senso;
in tale prospettiva, peraltro, la stessa aveva proposto CP_1
querela di falso in ordine alle le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. spedite da a medesima il 20.4.2016. CP_2 CP_1
• con sentenza 1325/2018 il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso presentato da ed accolto l'intimazione di sfratto di in particolare CP_1 CP_2
rilevando che:
o la disdetta inviata in data 20.4.2016 all'indirizzo di in OS, Via CP_1
Marconi, 134, era stata correttamente inviata e doveva ritenersi conosciuta dal destinatario ex art. 1335 c.c.;
o la richiesta di trasferimento della sede legale era stata presentata nella stessa data in cui era stata inviata la disdetta, sì che aveva ignorato CP_2
in buona fede tale circostanza;
o avrebbe dovuto curare, anche dopo il trasferimento della sede, il CP_1
ritiro della corrispondenza inviata al vecchio indirizzo;
o era irrilevante che il dott. SA non avesse comunicato a la CP_1
corrispondenza pervenuta;
o era irrilevante il giudizio sulla querela di falso proposta contro le sottoscrizioni apposte sulla cartolina di ricevimento della raccomandata in questione, dal momento che il dott. SA non aveva più rapporti (al momento della sottoscrizione in questione) con CP_1
• nei confronti di tale sentenza era stato dunque proposto appello da parte di CP_1
adducendo tra l'altro (sempre nella prospettiva che rileva ai fini della presente causa) che:
o la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. implicava che l'atto fosse pervenuto all'indirizzo effettivo del destinatario;
o l'atto era stato ritirato da soggetto non legittimato;
o non sussisteva alcun obbligo di di curare la ricezione della CP_1
corrispondenza inviata al vecchio indirizzo;
• con sentenza n. 2476/2019 (impugnata nella presente sede) la Corte d'Appello aveva respinto il gravame, in particolare rilevando che:
o al momento dell'invio della raccomandata del 20.4.2016, CP_2
non poteva sapere che, quella stessa mattina, aveva trasferito la CP_1
propria sede legale;
5 o il fatto che avesse consegnato la raccomandata al dott. SA CP_4 implicava poi che quest'ultimo fosse stato individuato come soggetto abilitato al ritiro;
o era priva di rilievo la questione della falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina della raccomandata, atteso che l'atto era stato inviato all'indirizzo corretto e ciò era sufficiente a determinare l'insorgenza della presunzione ex art. 1335 c.c.;
o non aveva provato l'interruzione del rapporto con il dott. SA e CP_1
quindi era irrilevante anche la tematica dei reclami proposti dalla stessa nei confronti di;
CP_1 CP_4
o non aveva provato l'impossibilità di essere, senza sua colpa, CP_1 nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto inviato.
• nei confronti di tale ultima sentenza, aveva quindi proposto ricorso per CP_1
Cassazione.
1.2) All'esito di tale ricostruzione, ha dunque esposto che “...l'intero CP_1
contenzioso ruota sulla circostanza che il Dott. Adriano SA il 29.4.2016 avrebbe ritirato, munito di legittimazione a farlo, il plico raccomandato contenente la disdetta dal contratto di locazione del 14.10.2005 che ha spedito dall'ufficio postale di CP_2
Firenze il 20.4.2016 presso Viale Maroni, 134”.
Con riferimento a tale circostanza, ha poi fatto presente che: CP_1
− Poste Italiane Spa, con e-mail del 14.10.2020 ha trasmesso a (oltre tre anni CP_1
dopo la prima richiesta) sia la copia della delega al ritiro della raccomandata n.
4860 14928493504-7 gli addetti dello sportello postale di Parte_1
OS avevano consegnato al dott. SA il plico raccomandato predetto, sia
“...un estratto del registro delle lettere raccomandate del giorno, ove si è la dizione vergata a mano “ verosimilmente apposta dall'addetto Controparte_1 all'ufficio postale”;
− la sottoscrizione apposta sulla predetta delega al ritiro, a nome Controparte_1
risulta platealmente falsa, come appurato da un consulente appositamente incaricato ed analogamente falsa (ove intesa come apposta non dall'addetto dell'ufficio ma dal soggetto che si era presentato come delegato) quella sul registro raccomandate;
− viene in ogni caso disconosciuta la sottoscrizione in questione (sia nella delega al ritiro che nel registro raccomandate);
6 − “E' quindi dimostrato che il Sig. Adriano SA si è presentato all'ufficio postale di
OS il 29.4.2020 munito di delega falsa, quindi in assenza di titolo legittimante al ritiro della raccomandata n. 4860 14928493504-7”;
− è stata comunque instaurata un'autonoma causa per querela di falso concernente la delega in oggetto.
1.3) ha ribadito come la delega al ritiro in oggetto, caratterizzata dalla CP_1
falsità della firma ivi apposta, rivesta carattere dirimente nella presente causa, così integrandosi il carattere della “decisività” del documento rinvenuto dopo la sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., dal momento che l'accertamento della falsità in questione conduce a ritenere il dott. SA privo della legittimazione al ritiro dell'atto.
Dunque, “La rilevata falsità della delega al ritiro e quindi l'assenza di investitura alcuna in capo al Dott. Adriano SA con riferimento alla corrispondenza indirizzata a ha anche l'effetto di imporre la revisione dell'ulteriore affermazione che Controparte_1
si legge nella revocanda sentenza per cui avrebbe omesso di fornire la Controparte_1 prova dell'interruzione del rapporto con il Dott. Adriano SA. Infatti, la prova dell'interruzione di qualsivoglia rapporto con il Dott. Adriano SA è a questo punto resa evidente dall'assenza di qualsivoglia autentica delega al ritiro della corrispondenza indirizzata a alla quale – quindi – null'altro adempimento può essere Controparte_1 richiesto”.
1.3.1) Dalla falsità in questione derivava anche che:
− si era trovata senza alcuna sua colpa nell'impossibilità di avere cognizione CP_1 dell'atto comunicato;
− non vi era stata alcuna rituale ricezione di tale atto;
− l'inesistenza di una valida delega al ritiro degli atti da parte del dott. SA escludeva “...che il recapito del plico presso la sede del suo studio di Viale
Marconi, 134 potesse costituire un “indirizzo” rilevante ex art. 1335 c.c., inteso come sfera di dominio in capo al destinatario dell'atto ricettizio”.
1.4) Infine, ha anche esposto come il documento sia stato formato prima CP_1
della sentenza oggetto di impugnazione ma sia stato rinvenuto dopo, con impossibilità di produrlo in un momento antecedente.
1.5) Sussistendo i presupposti per il positivo superamento della fase rescindente, ha quindi esposto come, sul piano rescissorio, si dovesse pervenire CP_1 all'accoglimento dell'appello respinto con la sentenza impugnata nella presente sede.
7 Una volta preso atto di quanto già sopra esposto, doveva infatti concludersi nel senso che non era mai pervenuta a alcuna valida disdetta del contratto di CP_1
locazione, con conseguente rinnovazione del contratto stesso.
Sulla base di tali rilievi, dunque, ha chiesto che la Corte, in riforma della CP_1
impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo in via preliminare la sospensione del processo – ex art. 295 c.p.c. – in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso.
2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le argomentazioni e le CP_2 richieste di chiedendo il rigetto di tutte le domande di quest'ultima. CP_1
2.1) ha in particolare allegato che: CP_2
− oltre alla raccomanda inviata a OS (ed oggetto delle argomentazioni di
, la stessa aveva inviato la disdetta del contratto di CP_1 CP_2 locazione anche mediante altra raccomandata, in questo caso all'indirizzo della sede operativa posta in Prato e che, pur avendo le parti discusso in ordine alla validità o meno di tale comunicazione, il relativo profilo era rimasto assorbito
(nelle decisioni del Tribunale di Firenze e della Corte d'Appello di Firenze) per effetto della ritenuta validità della comunicazione effettuata a OS;
− dovendosi ritenere valida, tuttavia, anche la comunicazione a Prato, in ogni caso l'eventuale accertamento in ordine alla delega in base alla quale era stata curata la ricezione del plico a OS non poteva incidere sul fatto che la comunicazione effettuata a Prato aveva comunque avuto l'effetto di informare il conduttore della disdetta del contratto.
3) Originariamente assegnato ad altra Sezione di questa Corte d'Appello, il presente giudizio è stato sospeso con provvedimento del 14.12.2021 in attesa della definizione della causa relativa alla querela di falso presentata avanti al Tribunale di
Firenze.
3.1) Conclusasi tale causa, il giudizio è stato riassunto da con ricorso del CP_1
28.6.2023, con cui sono state tra l'altro contestate le difese di (negando CP_2 validità anche alla comunicazione tramite raccomandata effettuata all'indirizzo di Prato) ed è stato esposto come il giudizio sulla querela di falso si fosse concluso con la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta sulla delega al ritiro presentata all'ufficio postale di OS (“dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'atto di delega al dott. Adriano SA per il ritiro della raccomandata n. 14928493504-
7, in quanto non vergata di pugno dal sig. né a lui riconducibile;
- Controparte_1 dichiara altresì la falsità dell'intero atto di delega oggetto di querela per i medesimi motivi;
- dichiara inoltre la falsità della sottoscrizione “ e la non Controparte_1
8 riconducibilità a quest'ultimo dell'ulteriore indicazione “SA IA, come risultanti dall'estratto del Registro delle Raccomandate, in relazione alla racc. n. 14928493504-7, non presentando le stesse corrispondenza con la grafia del come da conclusioni CP_1
peritali; - dispone la menzione della presente sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c.”), con la precisazione che tale sentenza non era stata oggetto di impugnazione ed era passata in giudicato il 29.5.2023.
3.2) Nel giudizio riassunto si è nuovamente costituita tra l'altro CP_2
esponendo come, nelle more della sospensione, fosse stata resa dalla Corte di Cassazione
l'ordinanza n. 2116/2023 del 21.7.2023, a definizione dell'impugnazione proposta da nei confronti della stessa sentenza della Corte d'Appello di Firenze oggetto del CP_1
presente giudizio di revocazione.
3.2.1) Con tale pronuncia la Corte di Cassazione aveva respinto l'impugnazione di in particolare respingendo anche il secondo motivo di ricorso dedotto dalla stessa CP_1
attinente proprio alle conseguenze da trarre dalla prospettata falsità della CP_1 sottoscrizione apposta sulla delega utilizzata per il ritiro del plico presso l'ufficio postale di OS.
Sul punto, la Suprema Corte aveva in particolare ritenuto che “...deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la presso la sede indicata dal mittente conservasse o meno un'effettiva Controparte_1
legittimazione al compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioni che risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestione e di controllo della stessa . Controparte_1
3.3) La causa è stata infine discussa all'udienza del 21.5.2025.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'impugnazione per revocazione proposta da non possa trovare accoglimento. CP_1
4.1) Va infatti rilevato come l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2116/2023 del 21.7.2023 incida in modo determinante sulla decisione da assumere nella presente sede.
4.1.1) Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti, anzitutto, respinto il primo motivo di gravame, ritenendo che la comunicazione della disdetta effettuata all'indirizzo in OS di era stata validamente effettuata anche se tale indirizzo CP_1 era stato mutato la stessa mattina dell'invio della comunicazione, e quindi, nel respingere il secondo motivo di gravame, ha poi esposto che:
− “...una volta rilevato come la comunicazione della disdetta inviata dalla società locatrice ebbe effettivamente a pervenire all'indirizzo della Controparte_1
ne deriva, quale logica conseguenza, la piena operatività della presunzione di
9 conoscenza di tale comunicazione in conformità alle indicazioni di cui all'art.
1335 c.c.”;
− “al riguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la presso la sede indicata dal Controparte_1 mittente conservasse o meno un'effettiva legittimazione al compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioni che risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestione e di controllo della stessa Controparte_1
alla cui responsabilità devono, di conseguenza, ragionevolmente ascriversi tutti gli effetti di una gestione eventualmente inefficiente, o non adeguatamente o sufficientemente partecipata ai terzi (siano essi le controparti contrattuali o gli uffici postali competenti allo smistamento e al rilascio della corrispondenza), di tali relazioni o rapporti”.
4.2.2) La questione concernente la falsità o meno del documento in questione non risulta dunque dirimente ai fini della decisione della presente causa atteso che, per espressa indicazione della Suprema Corte ritenuta del tutto condivisibile da questo collegio, tale aspetto deve invece ritenersi sostanzialmente irrilevante, nei termini sopra indicati nella menzionata ordinanza n. 2116/2023 del 21.7.2023.
Ne consegue il venir meno del presupposto della “decisività” del documento in questione e, per l'effetto, dell'infondatezza dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
4.3) Tale conclusione non muta quand'anche si ritenga di diversamente qualificare, in forza del tralaticio principio per cui “iura novit curia”, l'impugnazione proposta da e concludere a tal fine che, in base al tenore delle allegazioni, argomentazioni e CP_1 domande svolte da debba farsi riferimento all'art. 395, n. 2 (relativo all'ipotesi CP_1
“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”), piuttosto che al n. 3 di tale norma (concernente l'ipotesi “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”).
Anche in tal caso, infatti, la prova riconosciuta come falsa non risulta (all'esito conclusivo del terzo grado di giudizio) quella suscettibile di essere posta a fondamento della conclusione contestata, essendo invece al contrario definitivamente statuita la sua irrilevanza.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte impugnate e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
10 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza della Corte d'Appello Controparte_1
di Firenze, n. 2476/2019, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Controparte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1900/2020
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Leonardo Masi,
[...]
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Consigliere delegato e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Firenze Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Sergio Paparo, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze, n. 2476/2019
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinte:
2 - nel merito, in sede rescindente, dichiarare ammissibile ed accogliere il ricorso per revocazione proposto;
3 - nel merito, in sede rescissoria: con riferimento al procedimento introitato dalla con Controparte_1
ricorso ex art. 447 bis c.p.c. di fronte al Tribunale di Prato e rubricato al n. RG
6487/2017: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della dichiarazione negoziale di disdetta del contratto di locazione contenuta nella raccomandata presuntivamente spedita agli indirizzi del destinatario del 20.04.2016 sottoscritto in data 14.10.2005 (e successivo addendum) tra la società Controparte_1
e la società , per i motivi meglio esposti in narrativa, e per Controparte_2
l'effetto dichiarare rinnovato automaticamente il contratto di locazione in essere tra le medesime parti del presente giudizio (con le modifiche di cui al relativo addendum) per un ulteriore sessennio, ovvero fino al 30.09.2023 alle condizioni originariamente pattuite
e meglio definite nel contratto in questa sede prodotto;
- con riferimento al procedimento di opposizione alla licenza per finita locazione rubricato al n. R.G. 6736/2017 del
Tribunale di Prato e riunito alla causa R.G. 6487/2017: rigettare, in ogni caso, l'avversa richiesta di convalida di licenza per finita locazione per la data indicata in via principale del 30 settembre 2017, per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta in opposizione alla licenza per finita locazione ed in atti di causa, essendo fondata
l'opposizione su ampia prova scritta e sussistendo il suindicato rapporto di pregiudizialità
– dipendenza con la causa ex art. 447-bis c.p.c. preventivamente introitata dalla odierna opponente, nonché con il giudizio per querela di falso introitato con atto di citazione notificato in data 24/05/2017, di cui sopra si è detto;
In ipotesi, convalidare - in via riconvenzionale occorrendo - l'intimata licenza per la data del 30 settembre 2023. 4 - In ipotesi di ravvisata necessità di attività istruttoria, rimettere la causa all'istruttore ai sensi dell'art. 402, comma 2, cpc. 5 – Disporre la restituzione di quanto corrisposto da
a in esecuzione della sentenza di primo grado e di quella Controparte_1 CP_2
d'appello revocata a titolo di spese legali ed oneri accessori. Con vittoria di onorari dei giudizi riuniti di primo grado, del giudizio d'appello e del presente giudizio di revocazione”. b) in ipotesi di ravvisata necessità di attività istruttoria, affinché sia rimessa la causa all'istruttore, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., con conseguente ammissione dei mezzi di prova indicati da nell'atto di citazione per la Controparte_1 revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3) c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di
2 Firenze, Seconda Sezione Civile, III Collegio, n. 2476/2019, come già riportato nell'atto di citazione, con conclusioni che si ritrascrivono: “In via istruttoria si fa istanza: - affinché vengano ammessi: (i) tutti i capitoli di prova, da 1) a 5) di cui al ricorso ex art.
447 bis c.p.c. (doc. C) del 13.4.2017; (ii) la prova per interpello del legale rappresentante della sempre capitolata con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (doc. C) del CP_2
13.4.2017; - affinché vengano ammessi: (i) tutti i capitoli di prova, da 1) a 12) di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento per convalida di sfratto
R.G. 6736/2017 (doc. D) del 24.5.2017; (ii) la prova per interpello del legale rappresentante della di cui alla comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata nel procedimento per convalida di sfratto R.G. 6736/2017 (doc. D) del
24.5.2017; - affinché: (i) venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed in ipotesi, ex art. 213 c.p.c. richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione, di cui alla memoria istruttoria autorizzata del 22.1.2018 (doc. E), con particolare riferimento all'originale della delega al ritiro del 29.4.2020 che si è qui prodotta come doc. 7; (ii) vengano ammessi tutti i capitoli di prova, da 1) a 19) di cui alla memoria istruttoria autorizzata del 22.1.2018 (doc. E) del 22.1.2018; (iii) venga ammessa la prova per interpello del legale rappresentante della di cui alla memoria istruttoria CP_2 autorizzata del 22.1.2018 (doc. E) del 22.1.2018”.
Per la parte convenuta in revocazione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
NEL MERITO ▪ in tesi, rigettare l'impugnazione per revocazione proposta da
[...]
avverso la sentenza 2476/2019 della Corte di Appello di Firenze;
▪ in ipotesi, CP_1
confermare comunque la decisione contenuta nella sentenza numero 1325/2018 del
Tribunale di Firenze, rigettando le domande avanzate da e Controparte_1
dichiarando che il contratto di locazione inter partes si è risolto per intervenuta scadenza alla data del 30/09/2017, in seguito a regolare disdetta. IN OGNI CASO ▪ condannare alla refusione di spese e competenze anche del presente grado di Controparte_1
giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA ED OCCORRENDO (i) ammettersi PROVA PER TESTI in ordine sulla seguente circostanza: - DCV che in data 19/04/16 verso le ore 17.30 circa, il Rag. ha telefonato al sig. anticipandogli il contenuto della CP_3 Controparte_1
raccomandata spedita il giorno successivo;
si indica come testimone: Testimone_1
c/o , Via Tornabuoni 2, Firenze;
(ii) ammettersi Controparte_2
INTERROGATORIO FORMALE del signor quale legale rappresentante Controparte_1
di sul seguente capitolo: - DCV che in data 19/04/16 verso le ore Controparte_1
17.30 circa, il Rag. La contattò telefonicamente e Le anticipò il contenuto della CP_3 raccomandata che avrebbe inviato alla s.r.l. il giorno successivo”. Controparte_1
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 (di Controparte_1
seguito: ha proposto impugnazione per revocazione avverso la sentenza n. n. CP_1
2476/2019 della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
1.1) Nel contesto di tale atto, ha anzitutto ripercorso i tratti salienti del CP_1
contenzioso in oggetto, esponendo che:
• (di seguito: aveva concesso in Controparte_2 CP_2
locazione a con contratto del 14.10.2005, un immobile sito in Firenze, CP_1
Via Roma, n. 2/r-4/r;
• la durata del contratto era stata stabilita in sei anni, rinnovabili per altri sei, salvo disdetta da far pervenire almeno 12 mesi prima della scadenza (originaria o rinnovata);
• dopo un primo rinnovo (con nuova scadenza al 30.9.2017), aveva CP_1 confidato nell'ulteriore rinnovo del contratto in questione, non avendo ricevuto disdette entro il 30.9.2016;
• tuttavia, con raccomandata del 16.3.2017, aveva comunicato la CP_2 propria intenzione di locare l'immobile a terzi, a decorrere dal 30.9.2017, e, a tale proposito, aveva fatto riferimento:
o ad una comunicazione di disdetta asseritamente inviata con raccomandata in data 20.4.2016 (e ricevuta in data 29.4.2016) alla precedente sede legale di (sita in OS, Via Marconi, 134 presso lo studio del dott. CP_1
Adriano SA), da cui tuttavia si era trasferita proprio in data CP_1
20.4.2016 (presso la nuova sede sempre sita in OS, ma in Via delle
Medaglie d'Oro, n. 106);
o ad un'ulteriore comunicazione, in questo caso con raccomandata recapitata il 21.4.2016, all'indirizzo della sede operativa e amministrativa di CP_1
(in Prato, Via Caserta 35), anche se in tal caso l'indirizzo cui la raccomandata era stata inviata era a Prato, Via Caserta n. 5, dove era stata ritirata da tale (soggetto sconosciuto a;
Persona_1 CP_1
• a fronte di ciò, aveva proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. volto ad CP_1
accertare la nullità o comunque invalidità di tale disdetta, in quanto nessuna delle due comunicazioni poteva ritenersi idonea ad aver messo la stessa a CP_1
conoscenza della disdetta stessa;
tale causa, poi, era stata riunita a quella generata dall'intimazione di sfratto per finita locazione, notificata da a CP_2
sulla scorta del dedotto mancato rinnovo della locazione in oggetto;
a CP_1
4 fondamento delle proprie difese, aveva altresì dedotto (per quanto in CP_1
questa sede specificamente interessa) che il dott. SA non era legittimato al ritiro della corrispondenza inviata alla stessa non disponendo di una valida CP_1
delega in tal senso;
in tale prospettiva, peraltro, la stessa aveva proposto CP_1
querela di falso in ordine alle le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. spedite da a medesima il 20.4.2016. CP_2 CP_1
• con sentenza 1325/2018 il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso presentato da ed accolto l'intimazione di sfratto di in particolare CP_1 CP_2
rilevando che:
o la disdetta inviata in data 20.4.2016 all'indirizzo di in OS, Via CP_1
Marconi, 134, era stata correttamente inviata e doveva ritenersi conosciuta dal destinatario ex art. 1335 c.c.;
o la richiesta di trasferimento della sede legale era stata presentata nella stessa data in cui era stata inviata la disdetta, sì che aveva ignorato CP_2
in buona fede tale circostanza;
o avrebbe dovuto curare, anche dopo il trasferimento della sede, il CP_1
ritiro della corrispondenza inviata al vecchio indirizzo;
o era irrilevante che il dott. SA non avesse comunicato a la CP_1
corrispondenza pervenuta;
o era irrilevante il giudizio sulla querela di falso proposta contro le sottoscrizioni apposte sulla cartolina di ricevimento della raccomandata in questione, dal momento che il dott. SA non aveva più rapporti (al momento della sottoscrizione in questione) con CP_1
• nei confronti di tale sentenza era stato dunque proposto appello da parte di CP_1
adducendo tra l'altro (sempre nella prospettiva che rileva ai fini della presente causa) che:
o la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. implicava che l'atto fosse pervenuto all'indirizzo effettivo del destinatario;
o l'atto era stato ritirato da soggetto non legittimato;
o non sussisteva alcun obbligo di di curare la ricezione della CP_1
corrispondenza inviata al vecchio indirizzo;
• con sentenza n. 2476/2019 (impugnata nella presente sede) la Corte d'Appello aveva respinto il gravame, in particolare rilevando che:
o al momento dell'invio della raccomandata del 20.4.2016, CP_2
non poteva sapere che, quella stessa mattina, aveva trasferito la CP_1
propria sede legale;
5 o il fatto che avesse consegnato la raccomandata al dott. SA CP_4 implicava poi che quest'ultimo fosse stato individuato come soggetto abilitato al ritiro;
o era priva di rilievo la questione della falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina della raccomandata, atteso che l'atto era stato inviato all'indirizzo corretto e ciò era sufficiente a determinare l'insorgenza della presunzione ex art. 1335 c.c.;
o non aveva provato l'interruzione del rapporto con il dott. SA e CP_1
quindi era irrilevante anche la tematica dei reclami proposti dalla stessa nei confronti di;
CP_1 CP_4
o non aveva provato l'impossibilità di essere, senza sua colpa, CP_1 nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto inviato.
• nei confronti di tale ultima sentenza, aveva quindi proposto ricorso per CP_1
Cassazione.
1.2) All'esito di tale ricostruzione, ha dunque esposto che “...l'intero CP_1
contenzioso ruota sulla circostanza che il Dott. Adriano SA il 29.4.2016 avrebbe ritirato, munito di legittimazione a farlo, il plico raccomandato contenente la disdetta dal contratto di locazione del 14.10.2005 che ha spedito dall'ufficio postale di CP_2
Firenze il 20.4.2016 presso Viale Maroni, 134”.
Con riferimento a tale circostanza, ha poi fatto presente che: CP_1
− Poste Italiane Spa, con e-mail del 14.10.2020 ha trasmesso a (oltre tre anni CP_1
dopo la prima richiesta) sia la copia della delega al ritiro della raccomandata n.
4860 14928493504-7 gli addetti dello sportello postale di Parte_1
OS avevano consegnato al dott. SA il plico raccomandato predetto, sia
“...un estratto del registro delle lettere raccomandate del giorno, ove si è la dizione vergata a mano “ verosimilmente apposta dall'addetto Controparte_1 all'ufficio postale”;
− la sottoscrizione apposta sulla predetta delega al ritiro, a nome Controparte_1
risulta platealmente falsa, come appurato da un consulente appositamente incaricato ed analogamente falsa (ove intesa come apposta non dall'addetto dell'ufficio ma dal soggetto che si era presentato come delegato) quella sul registro raccomandate;
− viene in ogni caso disconosciuta la sottoscrizione in questione (sia nella delega al ritiro che nel registro raccomandate);
6 − “E' quindi dimostrato che il Sig. Adriano SA si è presentato all'ufficio postale di
OS il 29.4.2020 munito di delega falsa, quindi in assenza di titolo legittimante al ritiro della raccomandata n. 4860 14928493504-7”;
− è stata comunque instaurata un'autonoma causa per querela di falso concernente la delega in oggetto.
1.3) ha ribadito come la delega al ritiro in oggetto, caratterizzata dalla CP_1
falsità della firma ivi apposta, rivesta carattere dirimente nella presente causa, così integrandosi il carattere della “decisività” del documento rinvenuto dopo la sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., dal momento che l'accertamento della falsità in questione conduce a ritenere il dott. SA privo della legittimazione al ritiro dell'atto.
Dunque, “La rilevata falsità della delega al ritiro e quindi l'assenza di investitura alcuna in capo al Dott. Adriano SA con riferimento alla corrispondenza indirizzata a ha anche l'effetto di imporre la revisione dell'ulteriore affermazione che Controparte_1
si legge nella revocanda sentenza per cui avrebbe omesso di fornire la Controparte_1 prova dell'interruzione del rapporto con il Dott. Adriano SA. Infatti, la prova dell'interruzione di qualsivoglia rapporto con il Dott. Adriano SA è a questo punto resa evidente dall'assenza di qualsivoglia autentica delega al ritiro della corrispondenza indirizzata a alla quale – quindi – null'altro adempimento può essere Controparte_1 richiesto”.
1.3.1) Dalla falsità in questione derivava anche che:
− si era trovata senza alcuna sua colpa nell'impossibilità di avere cognizione CP_1 dell'atto comunicato;
− non vi era stata alcuna rituale ricezione di tale atto;
− l'inesistenza di una valida delega al ritiro degli atti da parte del dott. SA escludeva “...che il recapito del plico presso la sede del suo studio di Viale
Marconi, 134 potesse costituire un “indirizzo” rilevante ex art. 1335 c.c., inteso come sfera di dominio in capo al destinatario dell'atto ricettizio”.
1.4) Infine, ha anche esposto come il documento sia stato formato prima CP_1
della sentenza oggetto di impugnazione ma sia stato rinvenuto dopo, con impossibilità di produrlo in un momento antecedente.
1.5) Sussistendo i presupposti per il positivo superamento della fase rescindente, ha quindi esposto come, sul piano rescissorio, si dovesse pervenire CP_1 all'accoglimento dell'appello respinto con la sentenza impugnata nella presente sede.
7 Una volta preso atto di quanto già sopra esposto, doveva infatti concludersi nel senso che non era mai pervenuta a alcuna valida disdetta del contratto di CP_1
locazione, con conseguente rinnovazione del contratto stesso.
Sulla base di tali rilievi, dunque, ha chiesto che la Corte, in riforma della CP_1
impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo in via preliminare la sospensione del processo – ex art. 295 c.p.c. – in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso.
2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le argomentazioni e le CP_2 richieste di chiedendo il rigetto di tutte le domande di quest'ultima. CP_1
2.1) ha in particolare allegato che: CP_2
− oltre alla raccomanda inviata a OS (ed oggetto delle argomentazioni di
, la stessa aveva inviato la disdetta del contratto di CP_1 CP_2 locazione anche mediante altra raccomandata, in questo caso all'indirizzo della sede operativa posta in Prato e che, pur avendo le parti discusso in ordine alla validità o meno di tale comunicazione, il relativo profilo era rimasto assorbito
(nelle decisioni del Tribunale di Firenze e della Corte d'Appello di Firenze) per effetto della ritenuta validità della comunicazione effettuata a OS;
− dovendosi ritenere valida, tuttavia, anche la comunicazione a Prato, in ogni caso l'eventuale accertamento in ordine alla delega in base alla quale era stata curata la ricezione del plico a OS non poteva incidere sul fatto che la comunicazione effettuata a Prato aveva comunque avuto l'effetto di informare il conduttore della disdetta del contratto.
3) Originariamente assegnato ad altra Sezione di questa Corte d'Appello, il presente giudizio è stato sospeso con provvedimento del 14.12.2021 in attesa della definizione della causa relativa alla querela di falso presentata avanti al Tribunale di
Firenze.
3.1) Conclusasi tale causa, il giudizio è stato riassunto da con ricorso del CP_1
28.6.2023, con cui sono state tra l'altro contestate le difese di (negando CP_2 validità anche alla comunicazione tramite raccomandata effettuata all'indirizzo di Prato) ed è stato esposto come il giudizio sulla querela di falso si fosse concluso con la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta sulla delega al ritiro presentata all'ufficio postale di OS (“dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'atto di delega al dott. Adriano SA per il ritiro della raccomandata n. 14928493504-
7, in quanto non vergata di pugno dal sig. né a lui riconducibile;
- Controparte_1 dichiara altresì la falsità dell'intero atto di delega oggetto di querela per i medesimi motivi;
- dichiara inoltre la falsità della sottoscrizione “ e la non Controparte_1
8 riconducibilità a quest'ultimo dell'ulteriore indicazione “SA IA, come risultanti dall'estratto del Registro delle Raccomandate, in relazione alla racc. n. 14928493504-7, non presentando le stesse corrispondenza con la grafia del come da conclusioni CP_1
peritali; - dispone la menzione della presente sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c.”), con la precisazione che tale sentenza non era stata oggetto di impugnazione ed era passata in giudicato il 29.5.2023.
3.2) Nel giudizio riassunto si è nuovamente costituita tra l'altro CP_2
esponendo come, nelle more della sospensione, fosse stata resa dalla Corte di Cassazione
l'ordinanza n. 2116/2023 del 21.7.2023, a definizione dell'impugnazione proposta da nei confronti della stessa sentenza della Corte d'Appello di Firenze oggetto del CP_1
presente giudizio di revocazione.
3.2.1) Con tale pronuncia la Corte di Cassazione aveva respinto l'impugnazione di in particolare respingendo anche il secondo motivo di ricorso dedotto dalla stessa CP_1
attinente proprio alle conseguenze da trarre dalla prospettata falsità della CP_1 sottoscrizione apposta sulla delega utilizzata per il ritiro del plico presso l'ufficio postale di OS.
Sul punto, la Suprema Corte aveva in particolare ritenuto che “...deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la presso la sede indicata dal mittente conservasse o meno un'effettiva Controparte_1
legittimazione al compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioni che risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestione e di controllo della stessa . Controparte_1
3.3) La causa è stata infine discussa all'udienza del 21.5.2025.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'impugnazione per revocazione proposta da non possa trovare accoglimento. CP_1
4.1) Va infatti rilevato come l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2116/2023 del 21.7.2023 incida in modo determinante sulla decisione da assumere nella presente sede.
4.1.1) Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti, anzitutto, respinto il primo motivo di gravame, ritenendo che la comunicazione della disdetta effettuata all'indirizzo in OS di era stata validamente effettuata anche se tale indirizzo CP_1 era stato mutato la stessa mattina dell'invio della comunicazione, e quindi, nel respingere il secondo motivo di gravame, ha poi esposto che:
− “...una volta rilevato come la comunicazione della disdetta inviata dalla società locatrice ebbe effettivamente a pervenire all'indirizzo della Controparte_1
ne deriva, quale logica conseguenza, la piena operatività della presunzione di
9 conoscenza di tale comunicazione in conformità alle indicazioni di cui all'art.
1335 c.c.”;
− “al riguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvide a ritirare il plico per la presso la sede indicata dal Controparte_1 mittente conservasse o meno un'effettiva legittimazione al compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioni che risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestione e di controllo della stessa Controparte_1
alla cui responsabilità devono, di conseguenza, ragionevolmente ascriversi tutti gli effetti di una gestione eventualmente inefficiente, o non adeguatamente o sufficientemente partecipata ai terzi (siano essi le controparti contrattuali o gli uffici postali competenti allo smistamento e al rilascio della corrispondenza), di tali relazioni o rapporti”.
4.2.2) La questione concernente la falsità o meno del documento in questione non risulta dunque dirimente ai fini della decisione della presente causa atteso che, per espressa indicazione della Suprema Corte ritenuta del tutto condivisibile da questo collegio, tale aspetto deve invece ritenersi sostanzialmente irrilevante, nei termini sopra indicati nella menzionata ordinanza n. 2116/2023 del 21.7.2023.
Ne consegue il venir meno del presupposto della “decisività” del documento in questione e, per l'effetto, dell'infondatezza dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
4.3) Tale conclusione non muta quand'anche si ritenga di diversamente qualificare, in forza del tralaticio principio per cui “iura novit curia”, l'impugnazione proposta da e concludere a tal fine che, in base al tenore delle allegazioni, argomentazioni e CP_1 domande svolte da debba farsi riferimento all'art. 395, n. 2 (relativo all'ipotesi CP_1
“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”), piuttosto che al n. 3 di tale norma (concernente l'ipotesi “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”).
Anche in tal caso, infatti, la prova riconosciuta come falsa non risulta (all'esito conclusivo del terzo grado di giudizio) quella suscettibile di essere posta a fondamento della conclusione contestata, essendo invece al contrario definitivamente statuita la sua irrilevanza.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte impugnate e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
10 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza della Corte d'Appello Controparte_1
di Firenze, n. 2476/2019, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Controparte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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