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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 504/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], CF. elett.te dom.ta in Ischia alla via C.F._1
Fasolara n. 4 presso lo studio dell'Avv. Domenico Puca ( ; fax C.F._2
081.3331902, pec: , che la rappr.ta e difende giusto Email_1 mandato in calce al ricorso di primo grado espressamente esteso alla seguente fase, (comunicazioni a mezzo pec: fax 081.3331902) Email_1
=Appellante-appellata incidentale
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) ai sensi della procura generale alle liti C.F._3 per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, con indirizzo PEC t Email_2
= Appellato-appellante incidentale
1 Nonché
= Appellato Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.3.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione contro la sentenza n. 6966/2023 pubbl. il 13/12/2023 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione NASPI, di cui alla nota del 28.10.2020, con compensazione delle spese. CP_1
Ha rilevato preliminarmente che il Tribunale aveva indicato come controparte del giudizio solo l' omettendo del tutto di considerare l'altra parte chiamata in CP_1 giudizio, cioè la ditta nei confronti della quale la ricorrente aveva CP_2 chiesto la condanna alle spese, in quanto ritenuta la principale responsabile del provvedimento adottato dall' Ha chiesto preliminarmente dichiararsi la CP_1 contumacia della ditta in primo grado.
Con il secondo motivo, ha eccepito l'omessa pronuncia su un capo di domanda, in quanto nel ricorso introduttivo di primo grado era stato chiesto anche condannarsi l' a corrispondere i ratei residui di Naspi, essendo la rimasta CP_1 Pt_1 disoccupata per un periodo di complessivi giorni 595. L' aveva pagato detta CP_1 prestazione fino al giorno 30.09.2020, di modo che alla parte appellante spettavano le ulteriori somme fino al 26.05.2021, essendo rimasta disoccupata fino a tale data come risulta dall'estratto contributivo avente data 01.06.2021. CP_1
Infine ha censurato con plurime argomentazioni la pronuncia del Tribunale laddove, con sintetica motivazione, aveva ritenuto di compensare le spese di lite per “Le ragioni della decisione e l'attività difensiva svolta…”. Ha provveduto anche ad elaborare il calcolo per la liquidazione delle spese di primo grado, avuto riguardo al valore della causa.
Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza, accogliersi le domande tutte spiegate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Ha proposto quindi impugnazione incidentale, rilevando che la decisione del Tribunale si è fondata su una mera “presunzione” dei fatti dedotti dalla , piuttosto che Pt_1 sulla prova rigorosa degli stessi: ha rilevato che la non era riuscita a Pt_1 dimostrare con documentazione di data certa che la cessazione del rapporto di lavoro non era avvenuta per una sua scelta volontaria (con le dimissioni che risultavano comunicate all' , ma per licenziamento. Ha richiamato: il modello EMENS di CP_1
DICEMBRE 2019 inviato dal datore di lavoro all' in cui era stata CP_2 CP_1 indicata la data di fine lavoro al 10.12.2019 e la causa di cessazione del rapporto con il codice 1B, che corrisponde a (come da prospetto illustrativo reperibile Per_2 in internet pure depositato); il modello UNILAV Lavoro n.0506319229434762 del 10 dicembre 2019 - documento unificato utilizzato dai datori di lavoro per comunicare
2 obbligatoriamente e contemporaneamente al Centro per l'Impiego, all'Ispettorato del Lavoro, all' ed gli eventi relativi ai rapporti di lavoro, come assunzioni, CP_1 CP_3 cessazioni, trasformazioni e proroghe - nel quale lo stesso datore di lavoro aveva indicato sempre il 10.12.2019 come data di cessazione del lavoro e come causa di cessazione le DIMISSIONI. Le stesse evidenze risultavano poi dall'estratto contributivo in cui era indicata quale data di cessazione 10.12.2019 invece di quella dichiarata dalla nella domanda per la Naspi. Ha concluso chiedendo rigettare l'appello Pt_1 avversario, o in via subordinata limitare il periodo dei ratei richiesti come indicato nei motivi, con vittoria di spese;
accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata dichiarando legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito contestato a
, con vittoria di spese del doppio grado. Parte_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, è stato disposto un rinvio per consentire all' di depositare la prova della notifica CP_1 dell'impugnazione incidentale;
quindi all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – sulla scorta delle note di parte appellante, nulla avendo prodotto l' - CP_1 la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della che, Controparte_2 sia in primo grado che nel presente, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituita.
2. L'appello incidentale è improcedibile.
Manca la prova della notifica alle controparti: nonostante la concessione di un termine allo scopo, l' nulla ha documentato né ha prodotto note per CP_1 rappresentare giustificazioni al fine di chiedere una remissione in termini.
“Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all'udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016 (Rv. 638397 - 01); Cass. sez. L, Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 - Rv. 672227 – 01: “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
Con riguardo all'impugnazione incidentale, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui 3 “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
3.Nel merito, deve premettersi che la 'nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)' è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con 'la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione' e 'con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015'.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita 'ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione';
Al co. 2 del citato art. 3 si precisa che la Naspi 'è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.'.
All'art. 5 si dispone che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
L'articolo 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs.vo 181/2000 così delinea lo “c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Nel ricorso di primo grado la aveva agito sul presupposto della risoluzione Pt_1 del rapporto, asseritamente avvenuta in data 09.10.2019 allorché il datore di lavoro aveva chiesto la sottoscrizione di lettera di licenziamento, sia pure senza consegnarne copia alla lavoratrice. In considerazione anche del fatto di aver ricevuto - in data 15.10.2019 - dall'ex datore di lavoro un bonifico con la causale Saldo Tfr, la ricorrente aveva presentato la domanda di NaSpi: nel presente giudizio
4 dunque, sul presupposto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro con la ditta , ha contestato la pretesa dell' di ripetizione di CP_2 CP_1 indebito ed ha rivendicato anche l'erogazione della prestazione per il periodo successivo, a decorrere dal giorno 30.09.2020 e fino al 26.05.2021.
Il Giudice ha disatteso le difese dell' che aveva contestato il requisito CP_1 normativo, rilevando che - alla data di presentazione della domanda amministrativa, 9.10.2019 - la ricorrente non era disoccupata, ma occupata presso senza soluzione di continuità, e non era stata licenziata il CP_2
31.8.2019, ma si era dimessa volontariamente in data 11.12.2019. Con la gravata sentenza era stata accolta la doglianza della ricorrente, ritenendo che “deve presumersi che la cessazione del rapporto sia avvenuta per decisione datoriale, con conseguente ravvisabilità nella specie del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione”.
In questo grado, per effetto dell'improcedibilità del gravame incidentale, la pronuncia di parziale accoglimento è ormai coperta da giudicato.
Deve delibarsi quindi la domanda sulla quale il Tribunale non si è pronunciato, di condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi per il periodo successivo al contestato indebito, dal giorno 30.09.2020 e fino al 26.05.2021.
Al riguardo viene in applicazione l'effetto espansivo del giudicato interno già formatosi, atteso che il Giudice di primo grado ha concluso “per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato dall'Istituto in ragione della ritenuta insussistenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione”.
Il presupposto della presente domanda – in relazione alla quale si lamenta l'omessa pronuncia – è il medesimo che ha costituito l'oggetto della determinazione del Tribunale, sia pur con riguardo al solo periodo di indebito, e cioè la cessazione del rapporto per cause non dipendenti dalla volontà della lavoratrice.
L'accertamento già compiuto relativamente ad un punto fondamentale comune ad entrambe le domande forma la premessa logica indispensabile anche della statuizione invocata in questa sede, ad emenda dell'omessa pronuncia in primo grado.
Sulla causa dello stato di disoccupazione – reputata involontaria- si è quindi formato il giudicato: l'accertamento svolto dal Giudice non può essere rimesso in discussione in questa sede in difetto di notifica del gravame incidentale.
“Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (V. C, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 Rv. 663150 - 01).
5 Nella fattispecie deve rilevarsi che nessun mutamento della situazione – di fatto e/o di diritto – è intervenuto nel periodo successivo al contestato indebito.
4.L' ha eccepito il difetto di domanda amministrativa, laddove risulta in atti CP_1 che la stessa era stata presentata il 9.10.2019. Nella comunicazione del 30 ottobre si legge infatti che la domanda di indennità di disoccupazione NASpI N. 6113831800134 (2019/946626), presentata in data 09/10/2019, E' STATA ACCOLTA con decorrenza dal 10/10/2019.
L' ha rilevato infine che, anche a voler considerare utile la sola domanda CP_1 amministrativa del 9.10.2019 ed involontaria la causa di risoluzione del rapporto, la durata della Naspi dovrebbe essere limitata alle 56,5 settimane dalla domanda amministrativa (all'incirca altri 3 mesi), cioè al massimo fino a DICEMBRE 2019, quanto la Naspi può essere concessa per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, ed ai fini del calcolo della durata non possono essere computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Al riguardo deve osservarsi che alcuna motivazione in tal senso si evince dalla comunicazione di indebito, recante la seguente dicitura “Indennita' NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge. Assenza dello stato di disoccupazione”, senza alcun riferimento al superamento di un limite quantitativo-temporale dell'erogazione e ad un conseguente errore di calcolo.
Nella comunicazione originaria - già più sopra citata - di accoglimento è precisato che l'indennità poteva essere corrisposta “per il seguente numero di giorni 595, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che Lei può far valere negli ultimi quattro anni”. Quindi a tale limite ci si deve attenere: e la domanda di parte risulta in questi termini correttamente formulata.
Pertanto deve riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire della prestazione condannandosi l' al pagamento dei ratei maturati per il titolo di causa con CP_1 decorrenza dal 30.9.2020 e fino al 26.5.2021.
Da quanto sopra esposto consegue, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei dovuti per il titolo di causa (NAsPi) con decorrenza dal 30.9.2020 fino al 26.5.2021, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti per il titolo di causa CP_1
(NAsPi) con decorrenza dal 30.9.2020 e fino al 26.5.2021, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
6 dichiara improcedibile l'appello incidentale dell' ; CP_1 dà atto, con riguardo all'appello incidentale, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.865,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione avv. Domenico Puca anticipatario.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 504/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], CF. elett.te dom.ta in Ischia alla via C.F._1
Fasolara n. 4 presso lo studio dell'Avv. Domenico Puca ( ; fax C.F._2
081.3331902, pec: , che la rappr.ta e difende giusto Email_1 mandato in calce al ricorso di primo grado espressamente esteso alla seguente fase, (comunicazioni a mezzo pec: fax 081.3331902) Email_1
=Appellante-appellata incidentale
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) ai sensi della procura generale alle liti C.F._3 per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, con indirizzo PEC t Email_2
= Appellato-appellante incidentale
1 Nonché
= Appellato Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.3.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione contro la sentenza n. 6966/2023 pubbl. il 13/12/2023 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione NASPI, di cui alla nota del 28.10.2020, con compensazione delle spese. CP_1
Ha rilevato preliminarmente che il Tribunale aveva indicato come controparte del giudizio solo l' omettendo del tutto di considerare l'altra parte chiamata in CP_1 giudizio, cioè la ditta nei confronti della quale la ricorrente aveva CP_2 chiesto la condanna alle spese, in quanto ritenuta la principale responsabile del provvedimento adottato dall' Ha chiesto preliminarmente dichiararsi la CP_1 contumacia della ditta in primo grado.
Con il secondo motivo, ha eccepito l'omessa pronuncia su un capo di domanda, in quanto nel ricorso introduttivo di primo grado era stato chiesto anche condannarsi l' a corrispondere i ratei residui di Naspi, essendo la rimasta CP_1 Pt_1 disoccupata per un periodo di complessivi giorni 595. L' aveva pagato detta CP_1 prestazione fino al giorno 30.09.2020, di modo che alla parte appellante spettavano le ulteriori somme fino al 26.05.2021, essendo rimasta disoccupata fino a tale data come risulta dall'estratto contributivo avente data 01.06.2021. CP_1
Infine ha censurato con plurime argomentazioni la pronuncia del Tribunale laddove, con sintetica motivazione, aveva ritenuto di compensare le spese di lite per “Le ragioni della decisione e l'attività difensiva svolta…”. Ha provveduto anche ad elaborare il calcolo per la liquidazione delle spese di primo grado, avuto riguardo al valore della causa.
Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza, accogliersi le domande tutte spiegate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Ha proposto quindi impugnazione incidentale, rilevando che la decisione del Tribunale si è fondata su una mera “presunzione” dei fatti dedotti dalla , piuttosto che Pt_1 sulla prova rigorosa degli stessi: ha rilevato che la non era riuscita a Pt_1 dimostrare con documentazione di data certa che la cessazione del rapporto di lavoro non era avvenuta per una sua scelta volontaria (con le dimissioni che risultavano comunicate all' , ma per licenziamento. Ha richiamato: il modello EMENS di CP_1
DICEMBRE 2019 inviato dal datore di lavoro all' in cui era stata CP_2 CP_1 indicata la data di fine lavoro al 10.12.2019 e la causa di cessazione del rapporto con il codice 1B, che corrisponde a (come da prospetto illustrativo reperibile Per_2 in internet pure depositato); il modello UNILAV Lavoro n.0506319229434762 del 10 dicembre 2019 - documento unificato utilizzato dai datori di lavoro per comunicare
2 obbligatoriamente e contemporaneamente al Centro per l'Impiego, all'Ispettorato del Lavoro, all' ed gli eventi relativi ai rapporti di lavoro, come assunzioni, CP_1 CP_3 cessazioni, trasformazioni e proroghe - nel quale lo stesso datore di lavoro aveva indicato sempre il 10.12.2019 come data di cessazione del lavoro e come causa di cessazione le DIMISSIONI. Le stesse evidenze risultavano poi dall'estratto contributivo in cui era indicata quale data di cessazione 10.12.2019 invece di quella dichiarata dalla nella domanda per la Naspi. Ha concluso chiedendo rigettare l'appello Pt_1 avversario, o in via subordinata limitare il periodo dei ratei richiesti come indicato nei motivi, con vittoria di spese;
accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata dichiarando legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito contestato a
, con vittoria di spese del doppio grado. Parte_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, è stato disposto un rinvio per consentire all' di depositare la prova della notifica CP_1 dell'impugnazione incidentale;
quindi all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – sulla scorta delle note di parte appellante, nulla avendo prodotto l' - CP_1 la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della che, Controparte_2 sia in primo grado che nel presente, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituita.
2. L'appello incidentale è improcedibile.
Manca la prova della notifica alle controparti: nonostante la concessione di un termine allo scopo, l' nulla ha documentato né ha prodotto note per CP_1 rappresentare giustificazioni al fine di chiedere una remissione in termini.
“Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all'udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016 (Rv. 638397 - 01); Cass. sez. L, Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 - Rv. 672227 – 01: “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
Con riguardo all'impugnazione incidentale, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui 3 “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
3.Nel merito, deve premettersi che la 'nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)' è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con 'la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione' e 'con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015'.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita 'ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione';
Al co. 2 del citato art. 3 si precisa che la Naspi 'è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.'.
All'art. 5 si dispone che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
L'articolo 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs.vo 181/2000 così delinea lo “c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Nel ricorso di primo grado la aveva agito sul presupposto della risoluzione Pt_1 del rapporto, asseritamente avvenuta in data 09.10.2019 allorché il datore di lavoro aveva chiesto la sottoscrizione di lettera di licenziamento, sia pure senza consegnarne copia alla lavoratrice. In considerazione anche del fatto di aver ricevuto - in data 15.10.2019 - dall'ex datore di lavoro un bonifico con la causale Saldo Tfr, la ricorrente aveva presentato la domanda di NaSpi: nel presente giudizio
4 dunque, sul presupposto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro con la ditta , ha contestato la pretesa dell' di ripetizione di CP_2 CP_1 indebito ed ha rivendicato anche l'erogazione della prestazione per il periodo successivo, a decorrere dal giorno 30.09.2020 e fino al 26.05.2021.
Il Giudice ha disatteso le difese dell' che aveva contestato il requisito CP_1 normativo, rilevando che - alla data di presentazione della domanda amministrativa, 9.10.2019 - la ricorrente non era disoccupata, ma occupata presso senza soluzione di continuità, e non era stata licenziata il CP_2
31.8.2019, ma si era dimessa volontariamente in data 11.12.2019. Con la gravata sentenza era stata accolta la doglianza della ricorrente, ritenendo che “deve presumersi che la cessazione del rapporto sia avvenuta per decisione datoriale, con conseguente ravvisabilità nella specie del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione”.
In questo grado, per effetto dell'improcedibilità del gravame incidentale, la pronuncia di parziale accoglimento è ormai coperta da giudicato.
Deve delibarsi quindi la domanda sulla quale il Tribunale non si è pronunciato, di condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi per il periodo successivo al contestato indebito, dal giorno 30.09.2020 e fino al 26.05.2021.
Al riguardo viene in applicazione l'effetto espansivo del giudicato interno già formatosi, atteso che il Giudice di primo grado ha concluso “per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato dall'Istituto in ragione della ritenuta insussistenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione”.
Il presupposto della presente domanda – in relazione alla quale si lamenta l'omessa pronuncia – è il medesimo che ha costituito l'oggetto della determinazione del Tribunale, sia pur con riguardo al solo periodo di indebito, e cioè la cessazione del rapporto per cause non dipendenti dalla volontà della lavoratrice.
L'accertamento già compiuto relativamente ad un punto fondamentale comune ad entrambe le domande forma la premessa logica indispensabile anche della statuizione invocata in questa sede, ad emenda dell'omessa pronuncia in primo grado.
Sulla causa dello stato di disoccupazione – reputata involontaria- si è quindi formato il giudicato: l'accertamento svolto dal Giudice non può essere rimesso in discussione in questa sede in difetto di notifica del gravame incidentale.
“Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (V. C, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 Rv. 663150 - 01).
5 Nella fattispecie deve rilevarsi che nessun mutamento della situazione – di fatto e/o di diritto – è intervenuto nel periodo successivo al contestato indebito.
4.L' ha eccepito il difetto di domanda amministrativa, laddove risulta in atti CP_1 che la stessa era stata presentata il 9.10.2019. Nella comunicazione del 30 ottobre si legge infatti che la domanda di indennità di disoccupazione NASpI N. 6113831800134 (2019/946626), presentata in data 09/10/2019, E' STATA ACCOLTA con decorrenza dal 10/10/2019.
L' ha rilevato infine che, anche a voler considerare utile la sola domanda CP_1 amministrativa del 9.10.2019 ed involontaria la causa di risoluzione del rapporto, la durata della Naspi dovrebbe essere limitata alle 56,5 settimane dalla domanda amministrativa (all'incirca altri 3 mesi), cioè al massimo fino a DICEMBRE 2019, quanto la Naspi può essere concessa per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, ed ai fini del calcolo della durata non possono essere computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Al riguardo deve osservarsi che alcuna motivazione in tal senso si evince dalla comunicazione di indebito, recante la seguente dicitura “Indennita' NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge. Assenza dello stato di disoccupazione”, senza alcun riferimento al superamento di un limite quantitativo-temporale dell'erogazione e ad un conseguente errore di calcolo.
Nella comunicazione originaria - già più sopra citata - di accoglimento è precisato che l'indennità poteva essere corrisposta “per il seguente numero di giorni 595, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che Lei può far valere negli ultimi quattro anni”. Quindi a tale limite ci si deve attenere: e la domanda di parte risulta in questi termini correttamente formulata.
Pertanto deve riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire della prestazione condannandosi l' al pagamento dei ratei maturati per il titolo di causa con CP_1 decorrenza dal 30.9.2020 e fino al 26.5.2021.
Da quanto sopra esposto consegue, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei dovuti per il titolo di causa (NAsPi) con decorrenza dal 30.9.2020 fino al 26.5.2021, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti per il titolo di causa CP_1
(NAsPi) con decorrenza dal 30.9.2020 e fino al 26.5.2021, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
6 dichiara improcedibile l'appello incidentale dell' ; CP_1 dà atto, con riguardo all'appello incidentale, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.865,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione avv. Domenico Puca anticipatario.
Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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