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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2024, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 1931 /2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 1931/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PASQUALE GUARIGLIA, presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce del ricorso;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli AVV.TI ANNA Controparte_1 C.F._2
FERRERI e GERARDINA GIORDANO (rinunciatari con istanza del 22.10.2019) presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria di costituzione
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 30.03.2016, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di
[...] scioglimento del matrimonio civile celebrato con la coniuge , in Nocera Controparte_1
Superiore il 30.08.1975 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del pagina 1 di 6 predetto Comune, anno 1975, parte II, serie A n. 122), dal quale nascevano due figli, ( il 11.08.1976 ed il 19.10.1978, maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2 indipendenti), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011, quando veniva dichiarata separazione giudiziale con sentenza n. 16/2015, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
si costituiva, concordando con la richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento stabilito come da separazione giudiziale da € 300,00 ad € 600,00, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute e difficoltà lavorative.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 13.02.2017, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
A seguito del deposito di memorie integrative, il giudizio veniva rinviato stante la pendenza di trattative per bonario componimento che, tuttavia, non veniva raggiunto e l'attività istruttoria, non si concretizzava per l'assenza di richieste di prova costituenda, risultando agli atti solo i documenti depositati dalle parti.
In data 22.10.2019 i difensori della resistente depositavano rinuncia al Controparte_1 mandato.
Conseguentemente, la causa perveniva all'udienza del 28.02.2024, ove era riservata al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di legge ex art.190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per la comparsa conclusionale e venti giorni per le memorie di replica.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, giudizialmente con sentenza n.16/2015, munita di attestazione di non proposto appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta. pagina 2 di 6
Domanda riconvenzionale: l'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: pagina 3 di 6 “ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non più a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio pagina 4 di 6 comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Tanto chiarito, la domanda riconvenzionale di parte resistente volta ad ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 come da separazione giudiziale statuita con sentenza n.16/2015 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore va accolta e qualificata, in primo luogo ed in relazione al giudizio in corso, quale domanda di corresponsione dell'assegno divorzile (per l'evidente ragione che, a be vedere, l'aumento del quantum presuppone la debenza sotto il profilo dell'an); la stessa, tuttavia, va rigettata, quanto all'aumento, per le seguenti ragioni.
Parte resistente non ha, infatti, fornito elementi probatori a sostegno della propria domanda riconvenzionale e a seguito di rinuncia al mandato da parte dei propri difensori non ha nominato altro difensore. Conseguentemente, non ricorrono, nel caso di specie, elementi sopravvenuti tali da indurre ad accogliere la chiesta modifica.
Pertanto,vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, ancorché con le modifiche come riportate in parte dispositiva all'uopo, peraltro, anche valorizzando le richieste conclusive, sul punto formulate dal ricorrente;
questi, infatti, da ultimo anche con la comparsa conclusionale, chiede confermarsi l'assegno di euro 300,00, in tal sede riqualificato quale assegno divorzile, da riconoscersi a controparte.
Sulle spese processuali Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto, al riguardo, della richiesta di conferma dell'assegno, nella misura di euro 300,00, come previsto dalla precedente separazione, proprio dalla parte tenuta a corrisponderlo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Superiore il 30.08.1975 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1975, parte II, serie A n. 122);
- pagina 5 di 6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- pone a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00, da corrispondersi entro
[...] il giorno 5 di ogni mese tramite vaglia postale, bonifico bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT come di legge;
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 1931/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PASQUALE GUARIGLIA, presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce del ricorso;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli AVV.TI ANNA Controparte_1 C.F._2
FERRERI e GERARDINA GIORDANO (rinunciatari con istanza del 22.10.2019) presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria di costituzione
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 30.03.2016, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di
[...] scioglimento del matrimonio civile celebrato con la coniuge , in Nocera Controparte_1
Superiore il 30.08.1975 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del pagina 1 di 6 predetto Comune, anno 1975, parte II, serie A n. 122), dal quale nascevano due figli, ( il 11.08.1976 ed il 19.10.1978, maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2 indipendenti), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011, quando veniva dichiarata separazione giudiziale con sentenza n. 16/2015, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
si costituiva, concordando con la richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento stabilito come da separazione giudiziale da € 300,00 ad € 600,00, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute e difficoltà lavorative.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 13.02.2017, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
A seguito del deposito di memorie integrative, il giudizio veniva rinviato stante la pendenza di trattative per bonario componimento che, tuttavia, non veniva raggiunto e l'attività istruttoria, non si concretizzava per l'assenza di richieste di prova costituenda, risultando agli atti solo i documenti depositati dalle parti.
In data 22.10.2019 i difensori della resistente depositavano rinuncia al Controparte_1 mandato.
Conseguentemente, la causa perveniva all'udienza del 28.02.2024, ove era riservata al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di legge ex art.190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per la comparsa conclusionale e venti giorni per le memorie di replica.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, giudizialmente con sentenza n.16/2015, munita di attestazione di non proposto appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta. pagina 2 di 6
Domanda riconvenzionale: l'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: pagina 3 di 6 “ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non più a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio pagina 4 di 6 comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Tanto chiarito, la domanda riconvenzionale di parte resistente volta ad ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 come da separazione giudiziale statuita con sentenza n.16/2015 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore va accolta e qualificata, in primo luogo ed in relazione al giudizio in corso, quale domanda di corresponsione dell'assegno divorzile (per l'evidente ragione che, a be vedere, l'aumento del quantum presuppone la debenza sotto il profilo dell'an); la stessa, tuttavia, va rigettata, quanto all'aumento, per le seguenti ragioni.
Parte resistente non ha, infatti, fornito elementi probatori a sostegno della propria domanda riconvenzionale e a seguito di rinuncia al mandato da parte dei propri difensori non ha nominato altro difensore. Conseguentemente, non ricorrono, nel caso di specie, elementi sopravvenuti tali da indurre ad accogliere la chiesta modifica.
Pertanto,vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, ancorché con le modifiche come riportate in parte dispositiva all'uopo, peraltro, anche valorizzando le richieste conclusive, sul punto formulate dal ricorrente;
questi, infatti, da ultimo anche con la comparsa conclusionale, chiede confermarsi l'assegno di euro 300,00, in tal sede riqualificato quale assegno divorzile, da riconoscersi a controparte.
Sulle spese processuali Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto, al riguardo, della richiesta di conferma dell'assegno, nella misura di euro 300,00, come previsto dalla precedente separazione, proprio dalla parte tenuta a corrisponderlo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Superiore il 30.08.1975 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1975, parte II, serie A n. 122);
- pagina 5 di 6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- pone a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00, da corrispondersi entro
[...] il giorno 5 di ogni mese tramite vaglia postale, bonifico bancario o postale, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT come di legge;
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo
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