Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2121/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente
tra
Parte_1
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CACIOPPO
SALVATORE e SICUSO GIOVANNI
attore in riassunzione - appellante
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dell'Assessore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- società subentrata ad – Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'Avv. IMMORDINO GIOVANNI;
(C.F. ) contumace Parte_2 C.F._1
convenuti - appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “L , richiamando tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte nel Pt_1
corso del giudizio, insiste nella già rassegnate conclusioni e chiede spedirsi la
causa in decisione con l'accoglimento delle domande come svolte in atti ed Pt_1
oggi aggiornate (all.: attestato costo al 12.8.2024). Sul punto, richiamando la Pt_1
natura del credito del costo (credito di valore), si chiede la condanna dei Pt_1
convenuti all'importo di €. 752.458,61, pari al costo delle prestazioni come
aggiornato al 12.8.2024, già detratto l'acconto anticipato da E_
.”;
[...]
appellato : “conclude come da comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in atti e chiede che la causa venga posta in decisione.” appellata “insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e Controparte_2
domandato nella comparsa di costituzione nel giudizio riassunto e chiede che la
causa sia posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.12.2022, Parte_1
(di seguito, per brevità, ) ha convenuto in
[...] Pt_1
riassunzione , Parte_2 Controparte_5
e all'esito
[...] Controparte_2
della sentenza n. 31139/2022 della Corte di Cassazione, resa il 21.10.2022.
L'appellante in riassunzione ha sinteticamente riepilogato la vicenda processuale,
avviata a seguito di sinistro stradale, e con che aveva agito nei confronti Pt_1
dell'Assessorato Regione Sicilia agricoltura e foreste e di quali Parte_2
responsabili, esercitando il diritto di surroga per le poste erogate in favore del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 lavoratore infortunato . Disattesa la pretesa tanto in prime cure che Persona_1
in appello, e cassata la statuizione ultima, ha riassunto il giudizio Pt_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese nei precedenti giudizi.
Costituendosi, tanto l' Controparte_5
che hanno
[...] Controparte_2
contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto;
è rimasto Parte_2
invece contumace.
Senza incombenti istruttori, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, con ordinanza del 13 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale, iniziata in primo grado nel 2011, può riassumersi riportando – per esigenze di economia processuale – alcuni passi della statuizione della Suprema Corte: “In data 30
agosto 2009 si verificò, nel territorio del Comune di Siracusa, un tragico incidente
stradale tra la vettura condotta da sulla quale viaggiava come Parte_2
trasportato , entrambi dipendenti del Corpo forestale regionale, e Persona_1
la vettura sulla quale viaggiavano e . A causa Persona_2 Parte_3
dell'impatto questi ultimi persero la vita e riportò gravi postumi Persona_1
permanenti. A seguito di tale evento, l nazionale per la prevenzione
contro
Pt_1
gli infortuni sul lavoro riconobbe la natura di infortunio in itinere ed erogò una
rendita in favore del dipendente . Nel frattempo, la società Lloyd Persona_1
Italico, poi divenuta in qualità di assicuratrice della vettura Controparte_2
condotta dal chiese all ai sensi dell'art. 142 del codice delle Pt_2 Pt_1
assicurazioni, se avesse erogato prestazioni in favore del e l Per_1 Pt_1
comunicò di aver ammesso a tutela l'infortunio in questione. Successivamente, la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 società di assicurazioni rese noto all che aveva manifestato la sua volontà di Pt_1
agire in surroga, di non poter corrispondere l'intera somma che l'ente
previdenziale sosteneva di aver erogato al , a causa dell'incapienza del Per_1
massimale; e comunicò che, a seguito della ripartizione di questo ai sensi dell'art.
140 cod. assicurazioni, al sarebbe stata versata la somma di euro 395.000, Per_1
mentre per l sarebbe spettata la somma di euro 113.000, quale residuo Pt_1
massimale. In conseguenza di ciò, fu stipulata una transazione tra la società di
assicurazione e l in base alla quale quest'ultimo accettava la somma di euro Pt_1
113.000 a titolo di ripartizione del massimale, riservandosi però di agire, per le
eventuali differenze, nei confronti dell'Assessorato agricoltura e foreste della
regione siciliana, proprietaria del mezzo condotto dal 2. - Stipulato l'atto Pt_2
di transazione nei termini suindicati, l convenne in giudizio, davanti al Pt_1
Tribunale di Palermo, l'Assessorato agricoltura e foreste della regione siciliana e
quali responsabili dell'evento dannoso patito dal dipendente Parte_2
, chiedendo che fossero condannati, a titolo di surroga, al pagamento della Per_1
somma di euro 316.948,69, poi aggiornata in quella di euro 604.075,45 (nella
comparsa conclusionale del successivo giudizio di appello), corrispondente alle
somme erogate e alla rendita costituita in favore di , previa Persona_1
detrazione della somma di euro 113.000 versata dalla società di assicurazione
in base alla già indicata transazione. Si costituì in giudizio Controparte_2
l'assessorato convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, in base al rilievo per
cui l si sarebbe dovuto opporre alla ripartizione del massimale assicurativo Pt_1
da parte di il invece, rimase contumace. Il tribunale Controparte_2 Pt_2
rigettò la domanda … perché la somma corrisposta dall'assicuratore della
responsabilità civile autoveicoli in favore del , pari a complessivi euro Per_1
410.000, in violazione dell'art. 142 cod. assicurazioni, doveva ritenersi
integralmente satisfattiva delle pretese risarcitorie di quest'ultimo; per cui, non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 potendo il danneggiato vantare alcuna ulteriore ragione di credito verso i
responsabili del sinistro, veniva a mancare il presupposto stesso della surroga
esercitata dall'ente previdenziale. …La pronuncia è stata impugnata dall' e la Pt_1
Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 24 aprile 2019, ha rigettato il
gravame”, pur rivedendo la motivazione del primo giudice, “e ha condannato
l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado”. La Suprema Corte ha cassato quest'ultima sentenza, e previa rivisitazione delle diverse questioni in fatto e in diritto, ha affermato la persistenza dei diritto dell'assicuratore sociale alla
“surroga nei confronti del responsabile civile, in caso di incapienza del massimale,
a meno che il debitore, a carico del quale grava la relativa prova, trattandosi di
fatto impeditivo, non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero
massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni
da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi dell'art. 142 d.leg. 209/05.”, sottolineando poi che “nulla di tutto ciò risulta essere stato provato, posto che le indicazioni che
emergono dalla sentenza impugnata sono nel senso contrario, per cui il diritto di
surroga dell' non poteva essere negato.”. Pt_1
Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti di vale mera Controparte_6
denuntiatio litis atteso che non ha avanzato pretese nei confronti della Pt_1
compagnia assicurativa.
Passando al merito, ancora la Suprema Corte evidenzia che l'assicuratore sociale può agire nei confronti del responsabile del danno (ma non del suo assicuratore) ai sensi dell'art. 1916 c.c. per il rimborso delle prestazioni erogate e nei confronti dell'assicuratore del responsabile (ma non di quest'ultimo) ai sensi dell'art. 28,
comma 2, legge n. 990/1969, e che con l'esercizio del diritto di surrogazione si verifica la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dall'assicurato nei confronti del responsabile civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento che riguarda i danni alla persona in precedenza indennizzati. Dunque, con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con due limiti oggettivi: 1) non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è
stato a lui trasferito;
2) non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Ora, rispetto alla pretesa fatta valere da , qui ai sensi dell'art. 1916 c.c., Pt_1
adduce l'Assessorato la sussistenza di “evidente ed esclusivo concorso di colpa
dello stesso nella causazione del (presunto) danno del quale si reclama il Pt_1
risarcimento, sotto lo specifico profilo del mancato compiuto esercizio, da parte
dell'Ente previdenziale, del diritto di surroga attribuitogli dalla legge.”; specifica che “il presupposto per l'esercizio del diritto di surroga, anche oltre il massimale
assicurativo, nei confronti del responsabile civile, non è stato nel caso di specie
rispettato, nella misura in cui l' pur avendo inizialmente manifestato le Pt_1
proprie richieste alla compagnia assicurativa, ha poi rinunciato all'accantonamento delle somme obbligatoriamente imposto dalla legge,
limitandosi a prendere atto del diverso piano di riparto prospettato dalla
compagnia assicurativa. Il diritto di surroga è stato cioè soltanto inizialmente
esercitato dall'ente attore, che vi ha tuttavia poi rinunciato, omettendo di far rispettare l'obbligo di accantonamento.”
Tale affermazione dell'Assessorato, però, contrasta intanto con quanto statuito (e già in parte richiamato) dalla Suprema Corte, e cioè che “non risulta correttamente
applicato il principio secondo cui l'assicuratore sociale ha diritto alla surroga nei
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 confronti del responsabile civile, in caso di incapienza del massimale, a meno che
il debitore, a carico del quale grava la relativa prova, trattandosi di fatto
impeditivo, non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero
massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni
da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine
all'interpello a lui rivolto ai sensi dell'art. 142 d.leg. 209/05. Ed è evidente che, ove
sia stato lo scorretto comportamento del danneggiato a pregiudicare il diritto di
surrogazione, troverà applicazione la previsione dell'art. 142, 3° comma, ultimo
periodo, cod. assicurazioni. … - Nel caso in esame, però, nulla di tutto ciò risulta
essere stato provato, posto che le indicazioni che emergono dalla sentenza
impugnata sono nel senso contrario, per cui il diritto di surroga dell' non Pt_1
poteva essere negato.”; e precisando che “una volta esaurito il massimale, a
prescindere dalla sua corretta distribuzione, il surrogante manteneva comunque
intatto il suo diritto di rivolgere la propria pretesa nei confronti del danneggiante,
posto che la transazione stipulata tra l'odierno ricorrente e l'assicuratore
espressamente prevedeva la riserva di azione, per le eventuali ulteriori differenze,
nei confronti dell' proprietario del mezzo a bordo del quale Controparte_5
viaggiava il .”, così escludendo la sussistenza di responsabilità in capo Per_1
all'Ente qui appellante.
Vale considerare, poi, che del percorso che ha condotto a transigere, per Pt_1
parte del credito vantato (che, va ricordato, comprendeva la porzione per danno alla persona comunque spettante al danneggiato, su cui si dirà oltre), l'Assessorato era stato reso via via edotto: basti, ad esempio, avere riguardo alla lettera Pt_1
inoltrata all'Avvocatura di Siracusa il 6/7/2011, con attestazione del calcolo delle prestazioni in favore dell'infortunato; o, ancora, le altre diverse missive versate in copia da che danno conto degli esatti termini della transazione, comunicati Pt_1
pure all'Assessorato dall'assicuratore (cfr. da ultimo missiva di del CP_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 27/3/2011), senza che risultino contestazioni di sorta. Non può dirsi quindi, come prospettato dall'Assessorato, che quest'ultimo sia rimasto estraneo alle vicende transattive: che ben avrebbe potuto contestare, quantomeno segnalandoli, con riguardo ai profili di diretta rilevanza per la sua posizione.
Né la transazione intercorsa con l'assicuratore può avere comportato rinuncia di alla surroga: tale aspetto deve infatti ormai ritenersi superato alla luce della Pt_1
statuizione della Suprema Corte, laddove, si ribadisce, ha precisato che “il diritto di
surroga dell non poteva essere negato”, se non a fronte di un non corretto Pt_1
comportamento del danneggiato, del quale però, come anticipato, non vi è prova.
Lo stesso principio giurisprudenziale evocato dalla difesa dell' non CP_1
può che condurre al rigetto delle relative eccezioni: “secondo la costante
giurisprudenza in materia (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 6.09.2012 n. 14941 e
precedenti ivi richiamati) l'assicurato sociale, rimasto vittima di un infortunio sul
lavoro, nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente (con effetto liberatorio)
con il responsabile civile o con la sua società assicuratrice non può conseguire
dall' un (ulteriore) indennizzo dello stesso danno già in parte o per intero Pt_1
risarcito, se non nei limiti dell'eventuale differenza tra quanto ricevuto dal
responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall'istituto
previdenziale.”. Ebbene, sin dal primo grado del giudizio ha inteso chiedere Pt_1
(si preciserà meglio più avanti sul punto) quella parte del ristoro non coperto dall'assicuratore del responsabile civile - cioè, l' quale proprietario del CP_1
veicolo su cui viaggiava quale trasportato : di qui la riconducibilità della Per_1
fattispecie anche nell'alveo applicativo dell'art. 142 Cod. Assicurazioni -, consapevole dell'accordo transattivo, al quale ha peraltro preso parte, in essere tra l'assicuratore privato e . Quanto poi alla circostanza che solo parte del Per_1
massimale sia stato erogato in favore di quest'ultimo, detta diviene irrilevante nel momento in cui si considera che il sinistro ha provocato diverse vittime, con due
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 deceduti e pretese risarcitorie correlate dei diversi congiunti.
In definitiva, come peraltro emerge dalla statuizione della Suprema Corte a cui occorre dare seguito, dal quadro delineato, come detto, non emergono dati che consentano di ritenere scorretta la condotta del danneggiato, mentre risulta validamente esercitata, anche tramite la intercorsa transazione, la surroga ex art. 142 cod. ass. da parte di . Pt_1
E, ancora, a quella evocata 'scarsa attenzione' di rispetto ai criteri adottati Pt_1
per il riparto non fa seguito una concreta indicazione da parte dell'Assessorato su quali avrebbero dovuto essere questi criteri, atteso che invece, dal prospetto di ripartizione specifico versato sin dal primo grado del giudizio emerge il dettaglio delle singole poste offerte ai diversi aventi diritto, coerente con gli ordinari criteri tabellari (trattandosi di macrolesioni per e di perdita del rapporto parentale Per_1
per i due deceduti) applicabili al caso di specie. Né nella previsione di cui all'art. 142 Cod. Ass. può intravedersi, come pare prospettare l'Assessorato, una sorta di prededuzione in favore dell'assicuratore sociale rispetto ad altri danneggiati,
risultando previsto l'accantonamento chiaramente solo per la posizione del danneggiato che possa beneficiare della copertura dell'assicuratore sociale, e per le poste da questo liquidabili, dovendosi quindi disattendere le varie eccezioni, anche
ex art. 1227 c.c., prospettate dall'Ente regionale convenuto.
Sul quantum da accordare a , poi, valgano le seguenti considerazioni. Pt_1
Come anticipato, il subentro dell'assicuratore è operato “nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (art. 1916 c.c.); e “il diritto di rivalsa verso il responsabile civile dell'infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai
rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni
oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro
natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità con la
conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella
presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di
fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge” (cfr. Cass. 19 aprile
2019, n. 11114; Cass. 30 aprile 2010, n. 10525).
Ora, pur in presenza di contestazioni sull'an e sull'ammontare, da un lato, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda dell' , fondata sull'attestazione Pt_1
del direttore di sede la quale, in quanto atto amministrativo proveniente dalla P.A.,
è assistita da presunzione di legittimità, ai fini della prova dell'ammontare delle prestazioni assicurative erogate, comprensiva anche del maggior importo erogato in favore degli aventi diritto a seguito della rivalutazione delle rendite disposta per legge (cfr. Cass. 17 agosto 2021, n. 23056). La maggiorazione prospettata poi in corso di giudizio può essere chiesta senza limitazioni e senza necessità di proporre appello, trattandosi di una semplice precisazione del petitum, formulabile in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito (Cass. 11 maggio 2021, n. 12435), e rilevabile anche d'ufficio (Cass. 14 aprile 2003, n. 5909), con la precisazione che l'innalzamento del quantum della pretesa è stato considerato ammissibile anche nel giudizio rescissorio dopo l'annullamento disposto dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
30 agosto 2018, n. 21401).
Dunque, per la stima può accedersi al prospetto contenuto nella 'attestazione'
del 12/8/2024, versata da ultimo in uno alle note di precisazione delle Pt_1
conclusioni, con le notazioni che seguono, in ragione delle contestazioni mosse dall'Assessorato.
ED però, dal 'prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente' allegata da in uno al già richiamato Pt_1
attestato del 12/8/2024 si evince che è stata costituita rendita anche per il danno biologico (avendo l'infortunato patito danno alla persona stimato nel 54%), voce di danno che, come incontroverso tra le parti e documentato sin dal primo grado,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 ha avuto ristorata dall'assicuratore privato per ammontare complessivo di Per_1
€ 410.000,00, e in via transattiva ritenuto esaustivo con rinuncia a ogni altra pretesa. Tale ammontare, allora, deve ritenersi comprendere tutto quanto per danno non patrimoniale spettante al danneggiato secondo i noti criteri tabellari (cfr.
conteggio effettuato da in comparsa conclusionale, coerente con le tabelle di Pt_1
Milano 2014), atteso che andrebbe pure aumentato del quantum versato a , Pt_1
pari a 113.000,00, quale residuo del massimale.
Rispetto a tale voce, quindi, deve convenirsi che non possa esercitare la Pt_1
surroga nei confronti del responsabile civile, avendo appunto il relativo assicuratore provveduto a ristorarla anche oltre i limiti del differenziale, come già evidenziato.
Sul punto, vale rammentare che il danno biologico ristorato da (nel caso in Pt_1
esame, per macrolesioni, quindi avendo riguardo all'art. 38 del d.lvo 38/2000) e quello ristorato dal responsabile civile (e, per esso, dal suo assicuratore) possono in astratto avere contenuto diverso: tanto che la Suprema Corte ha precisato che “in
tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme
corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l ) devono essere detratte Pt_1
dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire
distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale
e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per
ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"),
bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre
dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche
tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.” (Cassazione civile sez. III
31/10/2023 n. 30293). Quest'ultima statuizione evidenzia pure - per quanto in questa sede di interesse – che “se l ha costituito in favore del danneggiato una Pt_1
rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del
danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per
danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale,
la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se
esistente; … d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale
e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso
potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale.”
Dunque, una volta provato che ha ricevuto, dall'assicuratore del Per_1
responsabile, l'ammontare di € 410.000,00, e che tale ammontare, sommato a quello corrisposto, seppur in via transattiva, dal medesimo assicuratore a (€ Pt_1
113.000,00), deve intendersi integrare tutto il danno alla persona, e non solo il cd.
danno differenziale – cioè, quello spettante al danneggiato oltre la copertura Pt_1
– il danno biologico ulteriore quello erogato, tramite rendita da (e pari per Pt_1
capitale a € 168.970,19: cfr. prospetto di calcolo prodotto), non può essere più
oggetto della pretesa venendo meno il presupposto della surroga.
Conclusivamente, l'ammontare al cui pagamento vanno condannati in solido
Controparte_7
[...]
è pari a € 583.488,42 (cioé € 752.458,61, con interessi, meno l'ammontare
[...]
del danno biologico per € 168.970,19); il tutto, oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo.
Venendo infine alle spese processuali: quel del primo grado del giudizio,
conclusosi con sentenza del Tribunale, possono compensarsi tra tutte le parti, stante la particolarità della vicenda e le questioni correlate.
Per quelle del (complessivo) gravame e del giudizio di legittimità deve considerarsi la soccombenza degli appellati, e può quindi disporsi la liquidazione seguente:
giudizio di legittimità: € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 introduttiva ed € 2.600,00 per la fase decisionale;
giudizi di appello (primo e secondo): € 3.200,00 per la fase di studio, € 2.750,00 per la fase introduttiva, € 3.700,00 per la fase istruttoria, ed € 3.800,00 per la fase decisionale;
al pagamento del totale di € 21.550,00, oltre spese anticipate e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie, vanno condannati conclusivamente gli appellati-convenuto in solido e . Possono infine compensarsi Pt_2 CP_1
quelle rispetto stante quanto detto sulla posizione di detta Controparte_2
parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti su rinvio della Suprema Corte di Cassazione, così
provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
Parte_1
con atto di citazione in riassunzione del 13/12/2022 avverso la sentenza n.
6221/2014 resa dal Tribunale di Palermo il 22/12/2014, e in parziale riforma di detta sentenza:
condanna in solido E Parte_2 [...]
Controparte_5
al pagamento in favore di di € 583.488,42, oltre
[...] Pt_1
interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo;
compensa le spese del primo grado del giudizio tra tutte le parti.
Condanna e Parte_2 [...]
Controparte_5
in solido al pagamento, in favore di , delle spese di lite
[...] Pt_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 del giudizio di appello (complessivamente inteso) e del giudizio di legittimità,
liquidate in complessivi € 21.550,00, oltre spese anticipate per i diversi giudizi, e oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie. Compensa le spese rispetto a
Controparte_2
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9
gennaio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14