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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17152/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 17152/2017 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GAETANO GRANOZZI;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elett. dom. in CATANIA (CT), Controparte_2
Piazza Trento n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TEODORO PRIVITERA;
APPELLATO
(C.F. ), nata a [...] il [...], res. in CP_3 C.F._2
AT, via Capo Passero 121;
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in AT, via S. CP_4 C.F._3
Salomone Marino 53;
APPELLATI CONTUMACI
Con provvedimento del 19.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 11.10.2017, proponeva appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 1871/2017, depositata il 12.09.2017, emessa dal Giudice di Pace di AT, che condannava, in pagina 1 di 7 solido, e al pagamento della somma di € 8.905,49 in favore di CP_3 Controparte_1
, oltre gli interessi legali dalla data dell'evento e sino al soddisfo, a titolo di Controparte_2
risarcimento per il patito danno patrimoniale, biologico e morale.
Premetteva che in data 15.02.2009, alle ore 09:00 circa, , mentre era alla guida del Controparte_2
proprio motociclo Yamaha T Max tg. CJ26956, di sua proprietà, con la passeggera a Parte_1 bordo, percorreva il viale Mario Rapisardi di AT e veniva tamponato dall'autoveicolo Renault
Modus tg. CV227RN, condotto da (assicurato in prossimità del Bar Anastasi. CP_4 CP_5
In seguito al sinistro, il mezzo Yamaha subiva danni materiali, mentre riportava Controparte_2 danni fisici, per i quali si recava al pronto soccorso dell'Ospedale “Garibaldi” di AT, dove il sanitario di turno refertava “contusione emitorace sinistro spalla sinistra ginocchio sinistro” e poneva una diagnosi di giorni 30 s.c. Per tali danni, il deduceva di aver diffidato l' CP_2 CP_5
successivamente la conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di AT, domandando il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale per il complessivo importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento e sino al soddisfo, nonché rivalutazione monetaria.
Si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di contraddittorio nei confronti di CP_5
(proprietaria dell'autovettura Renault Modus tg. CV227RN e responsabile civile), CP_3 nonché la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno al mezzo, essendo decorso il termine biennale. In ordine alla dinamica e all'an debeatur, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava di dichiarare il concorso di colpa dell'attore.
Con l'appello avanzato lamenta che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi in CP_5 merito all'eccezione del difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo
Renault Modus tg. CV227RN, condotto da non avendo il mai fornito prova CP_4 CP_2
documentale della titolarità di detto veicolo in capo ad al momento del sinistro. CP_3
Ed ancora, eccepiva la prescrizione biennale della domanda di risarcimento del danno materiale del
, essendosi il sinistro verificato in data 15.02.2009; lamentava, altresì, l'erroneità della CP_2
sentenza di primo grado ove il Giudice di Pace aveva ritenuto interrotto il termine prescrizionale biennale, ex art. 2947 c.c., affermando che risultavano depositate in atti comunicazioni datate il
10.11.2009, il 18.07.2011, il 03.04.2013 e il 19.02.2015.
L'odierno appellante censurava anche la ricostruzione dei fatti e degli elementi su cui si fondava la sentenza gravata, motivando che il Giudice di Pace avesse errato a ritenere provata la dinamica del sinistro offerta dal e fondando il proprio convincimento sulla prova testimoniale, sulla CP_2
condotta processuale della (non costituitasi in giudizio, sebbene regolarmente citata), sul CP_3 certificato di ricovero presso il pronto soccorso “Garibaldi” di AT (non avendo il Giudice indicato pagina 2 di 7 gli elementi ricavabili dal predetto certificato sostenne della propria motivazione) e sulle conclusioni della C.T.U.; evidenziava, pertanto, la carenza di prova della dinamica del sinistro, del nesso di causalità e della responsabilità del convenuto. Infine, lamentava l'erroneità della sentenza per avere il
Giudice di Pace ritenuto provata l'esistenza dei danni, la loro quantificazione e la loro riconducibilità al sinistro, a fronte di una valutazione del C.T.U. di incompatibilità circa la gravità dei danni con la dinamica del sinistro. Pertanto, l'odierno appellante, in via principale e nel merito, domandava di: «a)
Accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio nei confronti del responsabile civile, proprietario del mezzo antagonista, pertanto, dichiarare nulla la sentenza di primo grado. b) Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno al mezzo. c) Rigettare la domanda del IU in quanto infondata, sia in riferimento all'an che al quantum, non supportata da alcuna prova per i motivi tutti sinora esposti o, in subordine, valutare il concorso di colpa della controparte ai sensi dell'art. 2054 c.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. d) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva , domandando la conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Controparte_2 il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'appellato e, infine, la condanna della compagnia alla refusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
e sebbene regolarmente citati, non si costituivano e vanno pertanto CP_3 CP_4
dichiarati contumaci.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023. Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20.09.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va anzitutto rigettata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietaria del veicolo al momento del sinistro, come risulta chiaramente dal certificato CP_3
cronologico PRA allegato in atti, stante che, sia nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace che nel presente giudizio, è stata regolarmente citata e non si è costituita;
pertanto, non può che essere dichiarata contumace.
Va, altresì, rigettato il motivo di gravame inerente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale ex art. 2947, comma 2, c.c., posto che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il sinistro risale al 15.02.2009 e sono state riscontrate note di costituzione in mora ricevute dall'odierna pagina 3 di 7 appellante, a mezzo posta, nelle date infrabiennali del 10.11.2009, del 18.07.2011, del 03.04.2013 e del
19.02.2015.
Nel merito, premesso che la contumacia non costituisce elemento di prova, va rilevato che alla luce delle risultanze istruttorie, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dal CP_2
nel corso del procedimento di primo grado.
Va anzitutto preso in considerazione il verbale di Pronto Soccorso n. 2009007384 del 15.02.2009, che riporta «Dati anamnestici INC STRADALE CONTUSIONE EMITORACE Controparte_6
» e «
[...] Controparte_7
».
[...] CP_8
Assume altresì rilevo la testimonianza del teste che riferiva: «ADR: Ho assistito Testimone_1 all'incidente perché ero nei pressi poiché all'epoca avevo vicino un negozio di abbigliamento. ADR. Il punto d'urto della Renault è l'anteriore destro. L'auto ha riportato pochi danni. La motocicletta a seguito della caduta fecendo perno sul marciapiede si è ribaltata. A bordo della moto vi era un uomo e una donna. Nella macchina vi era un uomo di nazionalità straniera, presumo nordafricano. L'auto era di colore blu scuro, mentre la moto era di colore blu. A seguito della caduta il ragazzo accusava dolori più della donna. Venivano entrambi accompagnati da una macchina presumo al pronto Soccorso».
Tali dichiarazioni appaiono intrinsicamente coerenti e precise, nonchè riscontrate dagli ulteriori elementi probatori emersi.
Infatti, va considerata la C.T.U. tecnica che attesta che «I danni riscontrati sul motociclo sono compatibili per tipologia e ubicazione con la dinamica del sinistro sopra esposta, ma non sono compatibili “in termini di gravità”, in considerazione della presunta bassa velocità d'urto». Ed ancora, il C.T.U. riscontra che «i danni causati dall'urto diretto hanno interessato la marmitta, parafango post. e il fianchetto lat. Dx, mentre i danni da caduta sulla parte laterale destra e sinistra hanno interessato: il parafango ant., il cupolino, il parabrezza i retrovisori Dx e Sx, il fanale ant. il manubrio ecc..» e che «I danni ubicati nella parte ant. del motociclo evidenziano la tipologia d'urto contro ostacolo fisso, probabilmente il marciapiede, mentre i danni da caduta a terra rilevati sulla parte laterale destra e laterale sinistra si sovrappongono a danni preesistenti provocati sia da urto contro ostacolo fisso, sia a danni da abrasione presumibilmente conseguenti a caduta a terra del motociclo sulla sede stradale».
Appare evidente, quindi, che il c.t.u. ha affermato la compatibilità dei danni al mezzo con la dinamica riferita, in relazione agli ulteriori danni subiti, tenuto conto dell'entità della caduta del motociclo a seguito dell'urto con altri ostacoli, come dallo stesso specificato.
pagina 4 di 7 In punto di diritto, va osservato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «Nella materia del risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale» (Cassazione civile sez. VI,
03/02/2023, n. 3398).
Nel caso in oggetto, parte appellante non ha fornito la suddetta prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte non imputabile al conducente dell'autoveicolo assicurato.
Sicchè, la sentenza impugnata non appare censurabile avendo esaustivamente posto a fondamento della propria decisione gli elementi probatori raccolti, e risultando, quindi provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo in oggetto nella causazione del sinistro per cui è causa.
In merito al quantum debeatur, per quanto attiene al pregiudizio biologico, non essendo stata esperita
C.T.U. medico-legale, si conferma la quantificazione del danno così come indicata nella sentenza impugnata, essendo fondata sulle risultanze del medico legale nominato in sede stragiudiziale dalla stessa compagnia assicuratrice, che è addivenuto alla seguente quantificazione: ITP al 75% per gg. 20,
ITP al 50% per gg. 10, ITP al 25% per ulteriori gg. 10 ed invalidità permanente pari al 3%.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/05, c.d. “Codice delle Assicurazioni”, va confermato il risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, nel complessivo importo di € 3.300,00 per invalidità temporanea ed € 2.400,00 per invalidità permanente.
Deve invece accogliersi il motivo di appello con riguardo alla errata liquidazione del danno morale, in quanto, in punto di diritto, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), «purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento » (Cass. Civ., n. 339/2016). Nella specie, nulla è stato allegato, né provato con riferimento alla concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, né sotto il profilo della cd. personalizzazione del danno. Sicché, sotto tale profilo ha errato il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda sotto tale profilo.
pagina 5 di 7 Diversamente deve rigettarsi il motivo di impugnazione con riguardo alla quantificazione del danno materiale, poiché le censure avanzate alla c.t.u. appaiono generiche ed imprecise, avendo il c.t.u. compiutamente risposto alle osservazioni di parte appellante con riguardo alla quantificazione ed alla sussistenza di danni non riferibili al sinistro in oggetto.
Sicchè, in definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, parte appellante, in solido con , CP_3
deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale pari alla differenza tra la somma indicata nella sentenza impugnata ed il danno morale quantificato in euro 825,00, e cioè complessivamente euro 8.080,49 (8.905,49 – 825,00).
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico alla data del sinistro, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Stante la parziale soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata costituitasi, e si liquidano nella misura di due terzi, comprensive del primo grado, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione delle tabelle n. 1 e 2 allegate al D.M.
n. 55/2014, nei valori medi, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, nella presente fase senza attività istruttoria, e vanno liquidate nella misura di € 3.657,96 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, previa dichiarazione di contumacia di e in parziale accoglimento del proposto appello ed in CP_3 CP_4
riforma della impugnata sentenza n. 1871/2017 depositata il 12.09.2017, emessa dal Giudice di Pace di
AT:
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t., e , in Controparte_1 CP_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di Controparte_2
pagina 6 di 7 €8.080,49 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva e sul coacervo come sopra quantificato con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata costituitasi, liquidate nella complessiva somma di € 3.657,96 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in AT, il 01.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 17152/2017 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GAETANO GRANOZZI;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elett. dom. in CATANIA (CT), Controparte_2
Piazza Trento n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TEODORO PRIVITERA;
APPELLATO
(C.F. ), nata a [...] il [...], res. in CP_3 C.F._2
AT, via Capo Passero 121;
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in AT, via S. CP_4 C.F._3
Salomone Marino 53;
APPELLATI CONTUMACI
Con provvedimento del 19.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 11.10.2017, proponeva appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 1871/2017, depositata il 12.09.2017, emessa dal Giudice di Pace di AT, che condannava, in pagina 1 di 7 solido, e al pagamento della somma di € 8.905,49 in favore di CP_3 Controparte_1
, oltre gli interessi legali dalla data dell'evento e sino al soddisfo, a titolo di Controparte_2
risarcimento per il patito danno patrimoniale, biologico e morale.
Premetteva che in data 15.02.2009, alle ore 09:00 circa, , mentre era alla guida del Controparte_2
proprio motociclo Yamaha T Max tg. CJ26956, di sua proprietà, con la passeggera a Parte_1 bordo, percorreva il viale Mario Rapisardi di AT e veniva tamponato dall'autoveicolo Renault
Modus tg. CV227RN, condotto da (assicurato in prossimità del Bar Anastasi. CP_4 CP_5
In seguito al sinistro, il mezzo Yamaha subiva danni materiali, mentre riportava Controparte_2 danni fisici, per i quali si recava al pronto soccorso dell'Ospedale “Garibaldi” di AT, dove il sanitario di turno refertava “contusione emitorace sinistro spalla sinistra ginocchio sinistro” e poneva una diagnosi di giorni 30 s.c. Per tali danni, il deduceva di aver diffidato l' CP_2 CP_5
successivamente la conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di AT, domandando il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale per il complessivo importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento e sino al soddisfo, nonché rivalutazione monetaria.
Si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di contraddittorio nei confronti di CP_5
(proprietaria dell'autovettura Renault Modus tg. CV227RN e responsabile civile), CP_3 nonché la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno al mezzo, essendo decorso il termine biennale. In ordine alla dinamica e all'an debeatur, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava di dichiarare il concorso di colpa dell'attore.
Con l'appello avanzato lamenta che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi in CP_5 merito all'eccezione del difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo
Renault Modus tg. CV227RN, condotto da non avendo il mai fornito prova CP_4 CP_2
documentale della titolarità di detto veicolo in capo ad al momento del sinistro. CP_3
Ed ancora, eccepiva la prescrizione biennale della domanda di risarcimento del danno materiale del
, essendosi il sinistro verificato in data 15.02.2009; lamentava, altresì, l'erroneità della CP_2
sentenza di primo grado ove il Giudice di Pace aveva ritenuto interrotto il termine prescrizionale biennale, ex art. 2947 c.c., affermando che risultavano depositate in atti comunicazioni datate il
10.11.2009, il 18.07.2011, il 03.04.2013 e il 19.02.2015.
L'odierno appellante censurava anche la ricostruzione dei fatti e degli elementi su cui si fondava la sentenza gravata, motivando che il Giudice di Pace avesse errato a ritenere provata la dinamica del sinistro offerta dal e fondando il proprio convincimento sulla prova testimoniale, sulla CP_2
condotta processuale della (non costituitasi in giudizio, sebbene regolarmente citata), sul CP_3 certificato di ricovero presso il pronto soccorso “Garibaldi” di AT (non avendo il Giudice indicato pagina 2 di 7 gli elementi ricavabili dal predetto certificato sostenne della propria motivazione) e sulle conclusioni della C.T.U.; evidenziava, pertanto, la carenza di prova della dinamica del sinistro, del nesso di causalità e della responsabilità del convenuto. Infine, lamentava l'erroneità della sentenza per avere il
Giudice di Pace ritenuto provata l'esistenza dei danni, la loro quantificazione e la loro riconducibilità al sinistro, a fronte di una valutazione del C.T.U. di incompatibilità circa la gravità dei danni con la dinamica del sinistro. Pertanto, l'odierno appellante, in via principale e nel merito, domandava di: «a)
Accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio nei confronti del responsabile civile, proprietario del mezzo antagonista, pertanto, dichiarare nulla la sentenza di primo grado. b) Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno al mezzo. c) Rigettare la domanda del IU in quanto infondata, sia in riferimento all'an che al quantum, non supportata da alcuna prova per i motivi tutti sinora esposti o, in subordine, valutare il concorso di colpa della controparte ai sensi dell'art. 2054 c.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. d) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Si costituiva , domandando la conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Controparte_2 il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'appellato e, infine, la condanna della compagnia alla refusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
e sebbene regolarmente citati, non si costituivano e vanno pertanto CP_3 CP_4
dichiarati contumaci.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.11.2023. Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20.09.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va anzitutto rigettata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietaria del veicolo al momento del sinistro, come risulta chiaramente dal certificato CP_3
cronologico PRA allegato in atti, stante che, sia nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace che nel presente giudizio, è stata regolarmente citata e non si è costituita;
pertanto, non può che essere dichiarata contumace.
Va, altresì, rigettato il motivo di gravame inerente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale ex art. 2947, comma 2, c.c., posto che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il sinistro risale al 15.02.2009 e sono state riscontrate note di costituzione in mora ricevute dall'odierna pagina 3 di 7 appellante, a mezzo posta, nelle date infrabiennali del 10.11.2009, del 18.07.2011, del 03.04.2013 e del
19.02.2015.
Nel merito, premesso che la contumacia non costituisce elemento di prova, va rilevato che alla luce delle risultanze istruttorie, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dal CP_2
nel corso del procedimento di primo grado.
Va anzitutto preso in considerazione il verbale di Pronto Soccorso n. 2009007384 del 15.02.2009, che riporta «Dati anamnestici INC STRADALE CONTUSIONE EMITORACE Controparte_6
» e «
[...] Controparte_7
».
[...] CP_8
Assume altresì rilevo la testimonianza del teste che riferiva: «ADR: Ho assistito Testimone_1 all'incidente perché ero nei pressi poiché all'epoca avevo vicino un negozio di abbigliamento. ADR. Il punto d'urto della Renault è l'anteriore destro. L'auto ha riportato pochi danni. La motocicletta a seguito della caduta fecendo perno sul marciapiede si è ribaltata. A bordo della moto vi era un uomo e una donna. Nella macchina vi era un uomo di nazionalità straniera, presumo nordafricano. L'auto era di colore blu scuro, mentre la moto era di colore blu. A seguito della caduta il ragazzo accusava dolori più della donna. Venivano entrambi accompagnati da una macchina presumo al pronto Soccorso».
Tali dichiarazioni appaiono intrinsicamente coerenti e precise, nonchè riscontrate dagli ulteriori elementi probatori emersi.
Infatti, va considerata la C.T.U. tecnica che attesta che «I danni riscontrati sul motociclo sono compatibili per tipologia e ubicazione con la dinamica del sinistro sopra esposta, ma non sono compatibili “in termini di gravità”, in considerazione della presunta bassa velocità d'urto». Ed ancora, il C.T.U. riscontra che «i danni causati dall'urto diretto hanno interessato la marmitta, parafango post. e il fianchetto lat. Dx, mentre i danni da caduta sulla parte laterale destra e sinistra hanno interessato: il parafango ant., il cupolino, il parabrezza i retrovisori Dx e Sx, il fanale ant. il manubrio ecc..» e che «I danni ubicati nella parte ant. del motociclo evidenziano la tipologia d'urto contro ostacolo fisso, probabilmente il marciapiede, mentre i danni da caduta a terra rilevati sulla parte laterale destra e laterale sinistra si sovrappongono a danni preesistenti provocati sia da urto contro ostacolo fisso, sia a danni da abrasione presumibilmente conseguenti a caduta a terra del motociclo sulla sede stradale».
Appare evidente, quindi, che il c.t.u. ha affermato la compatibilità dei danni al mezzo con la dinamica riferita, in relazione agli ulteriori danni subiti, tenuto conto dell'entità della caduta del motociclo a seguito dell'urto con altri ostacoli, come dallo stesso specificato.
pagina 4 di 7 In punto di diritto, va osservato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «Nella materia del risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale» (Cassazione civile sez. VI,
03/02/2023, n. 3398).
Nel caso in oggetto, parte appellante non ha fornito la suddetta prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte non imputabile al conducente dell'autoveicolo assicurato.
Sicchè, la sentenza impugnata non appare censurabile avendo esaustivamente posto a fondamento della propria decisione gli elementi probatori raccolti, e risultando, quindi provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo in oggetto nella causazione del sinistro per cui è causa.
In merito al quantum debeatur, per quanto attiene al pregiudizio biologico, non essendo stata esperita
C.T.U. medico-legale, si conferma la quantificazione del danno così come indicata nella sentenza impugnata, essendo fondata sulle risultanze del medico legale nominato in sede stragiudiziale dalla stessa compagnia assicuratrice, che è addivenuto alla seguente quantificazione: ITP al 75% per gg. 20,
ITP al 50% per gg. 10, ITP al 25% per ulteriori gg. 10 ed invalidità permanente pari al 3%.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/05, c.d. “Codice delle Assicurazioni”, va confermato il risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, nel complessivo importo di € 3.300,00 per invalidità temporanea ed € 2.400,00 per invalidità permanente.
Deve invece accogliersi il motivo di appello con riguardo alla errata liquidazione del danno morale, in quanto, in punto di diritto, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), «purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento » (Cass. Civ., n. 339/2016). Nella specie, nulla è stato allegato, né provato con riferimento alla concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, né sotto il profilo della cd. personalizzazione del danno. Sicché, sotto tale profilo ha errato il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda sotto tale profilo.
pagina 5 di 7 Diversamente deve rigettarsi il motivo di impugnazione con riguardo alla quantificazione del danno materiale, poiché le censure avanzate alla c.t.u. appaiono generiche ed imprecise, avendo il c.t.u. compiutamente risposto alle osservazioni di parte appellante con riguardo alla quantificazione ed alla sussistenza di danni non riferibili al sinistro in oggetto.
Sicchè, in definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, parte appellante, in solido con , CP_3
deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale pari alla differenza tra la somma indicata nella sentenza impugnata ed il danno morale quantificato in euro 825,00, e cioè complessivamente euro 8.080,49 (8.905,49 – 825,00).
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico alla data del sinistro, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno così come liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Su tali somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Stante la parziale soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata costituitasi, e si liquidano nella misura di due terzi, comprensive del primo grado, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione delle tabelle n. 1 e 2 allegate al D.M.
n. 55/2014, nei valori medi, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, nella presente fase senza attività istruttoria, e vanno liquidate nella misura di € 3.657,96 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, previa dichiarazione di contumacia di e in parziale accoglimento del proposto appello ed in CP_3 CP_4
riforma della impugnata sentenza n. 1871/2017 depositata il 12.09.2017, emessa dal Giudice di Pace di
AT:
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t., e , in Controparte_1 CP_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di Controparte_2
pagina 6 di 7 €8.080,49 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva e sul coacervo come sopra quantificato con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata costituitasi, liquidate nella complessiva somma di € 3.657,96 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in AT, il 01.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
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