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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 07 dicembre
2023) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2518/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to dall' Avv.to Pasquale Parte_1
Biondi e con questi elett.te domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to Prof. Angelo Abignente con cui CP_2
elett.te domicilia in Mercogliano, alla via Sibilia n.3, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, la parte in epigrafe, dipendente della resistente con mansioni di Capo Operatori di cui al ha chiesto di Organizzazione_1 accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
(DPI), e per l'effetto, di condannare la resistente al risarcimento del danno maturato da agosto 2011 a luglio 2021 per la somma di €#6.141,46#
(seimilacentoquarantuno,46). Parte resistente si è costituita. La domanda va accolta nei limiti indicati.
Il D. lgs n.81 del 2008 all'art.74, abrogando il precedente art. 40 del D.lgs.
n. 626 del 1994, ne ha ricalcato il testo, stabilendo che: “1. Per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.
Il successivo art.76 co.2, relativo ai requisiti dei D.P.I., così dispone: “I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adottati all'utilizzatore secondo le sue necessità.”
L'art. 77, definendo, poi, gli obblighi del datore di lavoro, sancisce: “1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
2 una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori
DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI…”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa, veniva a contatto con sostanze tali da determinare un rischio chimico, sia pur basso, nonché un rischio di esposizione ad agenti biologici.
Tale rischio trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che
Contr la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti e non nocive”.
Risultano, poi, dirimenti le prove testimoniali acquisite innanzi al Tribunale di Santa Maria Capa Vetere in data 18.04.2023, laddove il ricorrente ha
3 dichiarato: “…La nostra squadra di lavoro si occupa di controllo e piccola manutenzione dei binari, nonché di manutenzione straordinaria in caso di necessità. La maggior parte del lavoro si svolge all'esterno, sulla linea ferroviaria, perché il nostro compito principale è quello di effettuare i controlli programmati su base periodica, per lo più divisi per tratta, e di intervenire con la piccola manutenzione lì dove serve, dalla lubrificazione allo stringimento degli organi di attacco dei deviatoi. Confermo che la massa vestiaria e la strumentazione che ci viene fornita dal datore di lavoro
è quella elencata al punto 18 del ricorso che mi viene letta dal giudice, ma preciso che l'unico indumento ad alta visibilità è il gilet, e poi non abbiamo una tuta antipioggia. Confermo che ciascuno di noi provvede in autonomia al lavaggio domestico degli indumenti di lavoro, che recano il logo aziendale, almeno una volta a settimana, anche se per determinate lavorazioni ci sarebbe bisogno di lavarli più spesso. Confermo che gli strumenti di lavoro che ho elencato prima ci vengono consegnati come DPI, qualche volta ci viene consegnato anche tutto insieme, cioè anche gli indumenti insieme al resto dell'equipaggiamento di lavoro. A questo proposito, preciso che per la strumentazione di lavoro abbiamo delle scorte di magazzino, per cui se ad esempio si rompono o diventano inutilizzabili i guanti o le scarpe, chiediamo al nostro capo tecnico la sostituzione per la quale firmiamo una scheda di consegna. Gli indumenti di lavoro invece ci vengono forniti con una periodicità variabile, a discrezione del datore di lavoro. Le tute monouso le utilizziamo raramente, ad esempio solo per qualche lavoro in officina, prima le usavamo anche per il taglio dell'erba che però adesso non rientra più nelle nostre mansioni. Non sono utilizzabili sulla linea perché sostanzialmente sono un impedimento ai movimenti, inoltre in estate sui binari la temperatura molto elevata non consente di indossare una tuta di plastica al di sopra degli indumenti di lavoro, e poi dovremmo comunque indossare sulla tuta il gilet ad alta visibilità altrimenti non saremmo in sicurezza, inoltre sono molto facilmente infiammabili.
Preciso che se è già preventivato un intervento manutentivo per il quale si sa
4 che ci sporcheremo particolarmente, allora in quel caso usiamo anche la tuta monouso. È capitato più volte che la tuta monouso si sia strappata subito. Le sostanze con cui entriamo sempre in contatto sono per lo più olii e grasso, come anche terriccio e vernici. Anch'io ho un analogo contenzioso con il datore di lavoro”.
Da tali dichiarazioni emerge che il ricorrente svolgeva attività lavorativa all'aperto, entrando costantemente in contatto con olii, lubrificanti e grasso, oltre che terriccio e vernici.
A ciò si aggiunga che l'unico indumento ad alta visibilità viene individuato nel gilet, e che le tute monouso in dotazione, composte da materiale facilmente infiammabile e deteriorabile, non si prestavano ad essere utilizzate sulla linea ferroviaria in quanto non idonee a segnalare la presenza del lavoratore in situazioni di pericolo.
Sul punto, va rimarcato che la differenza tra i DPI e gli ordinari indumenti di lavoro risiede nella idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi con l'espletamento della prestazione lavorativa, in relazione alle modalità di tempo e di luogo in cui il lavoratore deve operare.
Il legislatore non opera una elencazione tassativa dei dispositivi di protezione, sicché la nozione di D.P.I. non deve essere intesa in senso restrittivo, ed in specie non limitata alle sole attrezzature create per la protezione di specifici rischi della salute, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva volta a limitare o ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, dovendo intendersi quali uno degli strumenti attraverso i quali il datore di lavoro assolve l'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.
Da ultimo, la Suprema Corte da ultimo con Ordinanza n. 18656/2023 ha affermato che: “La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi
5 attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro;
nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 e degli articoli 15 e ss. del Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e s.m.i..” (nello stesso senso Cass. 10128/2023).
Ne consegue, pertanto, che la massa vestiaria indicata in ricorso costituisce dispositivo di protezione individuale in ragione della finalità protettiva, e pertanto, trattandosi di D.P.I., si concretizza altresì l'obbligo del datore di lavoro di porre in essere tutte le misure necessarie per mantenerlo in efficienza e garantirne le condizioni igieniche, e ciò mediante la manutenzione, le riparazioni, le sostituzioni ed anche il lavaggio e l'igienizzazione, onde garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta, va accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., non ha pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale.
6 Ne discende che, operando il termine ordinario, la prescrizione risulta essere stata validamente interrotta con la notifica del ricorso gerarchico dello
06.08.2021.
In ordine al quantum, per la cui liquidazione si ritiene possibile ricorrere alla valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226c.c., il Tribunale ritiene non condivisibile la quantificazione operata da parte ricorrente di €#1,20# a lavaggio, tenuto conto che non va considerato il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice, la quale, verosimilmente, è stata utilizzata anche per il lavaggio di altri capi oltre a quelli destinati all'attività lavorativa, così come appare sovrastimato un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio.
Pertanto, a parere del Tribunale, il danno patito va stimato nella misura di un terzo dell'importo calcolato dal ricorrente, tenendo conto di una frequenza di lavaggio di DPI di due volte a settimana, in mancanza anche di precise disposizioni di legge sulla cadenza temporale con cui il datore di lavoro è tenuto a provvedervi.
La resistente va condannata al pagamento a favore di Parte_1
della somma di €#2.047,21# (duemilaquarantasette,21) per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ne appare adeguata la compensazione integrale, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2518/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
nei confronti di ogni
[...] Controparte_1 CP_1
contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, condanna
[...]
al risarcimento dei danni a favore Controparte_1
di derivati dalla omessa manutenzione dei DPI, nella Parte_1
misura equitativa di €#2.047,21# (duemilaquarantasette,21) per il periodo da
7 agosto 2011 a luglio 2021, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Avellino, 08 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 07 dicembre
2023) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2518/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to dall' Avv.to Pasquale Parte_1
Biondi e con questi elett.te domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to Prof. Angelo Abignente con cui CP_2
elett.te domicilia in Mercogliano, alla via Sibilia n.3, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, la parte in epigrafe, dipendente della resistente con mansioni di Capo Operatori di cui al ha chiesto di Organizzazione_1 accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
(DPI), e per l'effetto, di condannare la resistente al risarcimento del danno maturato da agosto 2011 a luglio 2021 per la somma di €#6.141,46#
(seimilacentoquarantuno,46). Parte resistente si è costituita. La domanda va accolta nei limiti indicati.
Il D. lgs n.81 del 2008 all'art.74, abrogando il precedente art. 40 del D.lgs.
n. 626 del 1994, ne ha ricalcato il testo, stabilendo che: “1. Per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.
Il successivo art.76 co.2, relativo ai requisiti dei D.P.I., così dispone: “I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adottati all'utilizzatore secondo le sue necessità.”
L'art. 77, definendo, poi, gli obblighi del datore di lavoro, sancisce: “1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
2 una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori
DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI…”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa, veniva a contatto con sostanze tali da determinare un rischio chimico, sia pur basso, nonché un rischio di esposizione ad agenti biologici.
Tale rischio trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che
Contr la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti e non nocive”.
Risultano, poi, dirimenti le prove testimoniali acquisite innanzi al Tribunale di Santa Maria Capa Vetere in data 18.04.2023, laddove il ricorrente ha
3 dichiarato: “…La nostra squadra di lavoro si occupa di controllo e piccola manutenzione dei binari, nonché di manutenzione straordinaria in caso di necessità. La maggior parte del lavoro si svolge all'esterno, sulla linea ferroviaria, perché il nostro compito principale è quello di effettuare i controlli programmati su base periodica, per lo più divisi per tratta, e di intervenire con la piccola manutenzione lì dove serve, dalla lubrificazione allo stringimento degli organi di attacco dei deviatoi. Confermo che la massa vestiaria e la strumentazione che ci viene fornita dal datore di lavoro
è quella elencata al punto 18 del ricorso che mi viene letta dal giudice, ma preciso che l'unico indumento ad alta visibilità è il gilet, e poi non abbiamo una tuta antipioggia. Confermo che ciascuno di noi provvede in autonomia al lavaggio domestico degli indumenti di lavoro, che recano il logo aziendale, almeno una volta a settimana, anche se per determinate lavorazioni ci sarebbe bisogno di lavarli più spesso. Confermo che gli strumenti di lavoro che ho elencato prima ci vengono consegnati come DPI, qualche volta ci viene consegnato anche tutto insieme, cioè anche gli indumenti insieme al resto dell'equipaggiamento di lavoro. A questo proposito, preciso che per la strumentazione di lavoro abbiamo delle scorte di magazzino, per cui se ad esempio si rompono o diventano inutilizzabili i guanti o le scarpe, chiediamo al nostro capo tecnico la sostituzione per la quale firmiamo una scheda di consegna. Gli indumenti di lavoro invece ci vengono forniti con una periodicità variabile, a discrezione del datore di lavoro. Le tute monouso le utilizziamo raramente, ad esempio solo per qualche lavoro in officina, prima le usavamo anche per il taglio dell'erba che però adesso non rientra più nelle nostre mansioni. Non sono utilizzabili sulla linea perché sostanzialmente sono un impedimento ai movimenti, inoltre in estate sui binari la temperatura molto elevata non consente di indossare una tuta di plastica al di sopra degli indumenti di lavoro, e poi dovremmo comunque indossare sulla tuta il gilet ad alta visibilità altrimenti non saremmo in sicurezza, inoltre sono molto facilmente infiammabili.
Preciso che se è già preventivato un intervento manutentivo per il quale si sa
4 che ci sporcheremo particolarmente, allora in quel caso usiamo anche la tuta monouso. È capitato più volte che la tuta monouso si sia strappata subito. Le sostanze con cui entriamo sempre in contatto sono per lo più olii e grasso, come anche terriccio e vernici. Anch'io ho un analogo contenzioso con il datore di lavoro”.
Da tali dichiarazioni emerge che il ricorrente svolgeva attività lavorativa all'aperto, entrando costantemente in contatto con olii, lubrificanti e grasso, oltre che terriccio e vernici.
A ciò si aggiunga che l'unico indumento ad alta visibilità viene individuato nel gilet, e che le tute monouso in dotazione, composte da materiale facilmente infiammabile e deteriorabile, non si prestavano ad essere utilizzate sulla linea ferroviaria in quanto non idonee a segnalare la presenza del lavoratore in situazioni di pericolo.
Sul punto, va rimarcato che la differenza tra i DPI e gli ordinari indumenti di lavoro risiede nella idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi con l'espletamento della prestazione lavorativa, in relazione alle modalità di tempo e di luogo in cui il lavoratore deve operare.
Il legislatore non opera una elencazione tassativa dei dispositivi di protezione, sicché la nozione di D.P.I. non deve essere intesa in senso restrittivo, ed in specie non limitata alle sole attrezzature create per la protezione di specifici rischi della salute, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva volta a limitare o ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, dovendo intendersi quali uno degli strumenti attraverso i quali il datore di lavoro assolve l'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.
Da ultimo, la Suprema Corte da ultimo con Ordinanza n. 18656/2023 ha affermato che: “La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi
5 attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro;
nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 e degli articoli 15 e ss. del Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e s.m.i..” (nello stesso senso Cass. 10128/2023).
Ne consegue, pertanto, che la massa vestiaria indicata in ricorso costituisce dispositivo di protezione individuale in ragione della finalità protettiva, e pertanto, trattandosi di D.P.I., si concretizza altresì l'obbligo del datore di lavoro di porre in essere tutte le misure necessarie per mantenerlo in efficienza e garantirne le condizioni igieniche, e ciò mediante la manutenzione, le riparazioni, le sostituzioni ed anche il lavaggio e l'igienizzazione, onde garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta, va accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., non ha pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale.
6 Ne discende che, operando il termine ordinario, la prescrizione risulta essere stata validamente interrotta con la notifica del ricorso gerarchico dello
06.08.2021.
In ordine al quantum, per la cui liquidazione si ritiene possibile ricorrere alla valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226c.c., il Tribunale ritiene non condivisibile la quantificazione operata da parte ricorrente di €#1,20# a lavaggio, tenuto conto che non va considerato il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice, la quale, verosimilmente, è stata utilizzata anche per il lavaggio di altri capi oltre a quelli destinati all'attività lavorativa, così come appare sovrastimato un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio.
Pertanto, a parere del Tribunale, il danno patito va stimato nella misura di un terzo dell'importo calcolato dal ricorrente, tenendo conto di una frequenza di lavaggio di DPI di due volte a settimana, in mancanza anche di precise disposizioni di legge sulla cadenza temporale con cui il datore di lavoro è tenuto a provvedervi.
La resistente va condannata al pagamento a favore di Parte_1
della somma di €#2.047,21# (duemilaquarantasette,21) per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ne appare adeguata la compensazione integrale, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2518/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
nei confronti di ogni
[...] Controparte_1 CP_1
contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, condanna
[...]
al risarcimento dei danni a favore Controparte_1
di derivati dalla omessa manutenzione dei DPI, nella Parte_1
misura equitativa di €#2.047,21# (duemilaquarantasette,21) per il periodo da
7 agosto 2011 a luglio 2021, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Avellino, 08 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8