Accoglimento
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06396/2025REG.PROV.COLL.
N. 09685/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9685 del 2024, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio, Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di SA, non costituito in giudizio;
Soc. Cooperativa NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda) n. 01424/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. Cooperativa NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Consolazio anche in delega di Imparato e Lanocita anche in delega di Corradino e Lanocita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di SA ha accolto il ricorso proposto dalla Società Cooperativa “Andrea NI” contro la Regione Campania per l’annullamento del provvedimento adottato con nota prot. n. 122191 del 7 marzo 2024, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione alla trasformazione del regime di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, agevolata e finanziata, da permanente a termine.
1.1. Nella sentenza si premette che:
- la società cooperativa ricorrente ha agito in via principale per l’annullamento di detta nota e, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in merito alla menzionata istanza del 5 marzo 2024, prot. n.117602, ove la gravata nota regionale del 7 marzo 2024, prot. n. 122191, fosse da intendersi meramente dilatoria e soprassessoria;
- gli alloggi di ERP controversi erano stati realizzati dalla Cooperativa in SA, località San Leonardo e località Fuorni, a fronte di un finanziamento regionale erogato nella misura di € 1.890.000,00;
- l’istanza del 5 marzo 2024, prot. n. 117602, era stata denegata essenzialmente in base al rilievo che l’autorizzazione con essa richiesta avrebbe comportato l’abbassamento della destinazione delle risorse riservate alla realizzazione di alloggi di ERP in regime locativo permanente al di sotto della soglia minima del 55% fissata dall’art. 2, comma 1, del d.m. n. 2523 del 27 febbraio 2001 (recante il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato“20.000 abitazioni in affitto”), e, in mancanza di modifica di tale previsione regolamentare, avrebbe, comportato, quindi, la revoca di tutti finanziamenti conseguiti dalla Regione Campania in funzione del “ concorso per la concessione di contributi a favore di attuatori legittimati al recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania da concedere in locazione permanente e/o a termine a canone convenzionato ” (bandito con DGRC n.957 del 21 marzo 2003);
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) essa confliggerebbe con gli artt. 18 della l. n. 179/1992 e 7, comma 8, della l. r. Campania n. 1/2009, nonché col disposto del D.D. della Regione Campania n. 41 del 25 settembre 2015, i quali consentirebbero l’invocata trasformazione, da permanente a termine, del regime locativo degli alloggi di ERP assegnati; b) ove dilatoria e soprassessoria, la stessa confliggerebbe con l’obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
1.2. Il tribunale - dato atto della costituzione in resistenza della Regione Campania - ha richiamato gli articoli 18, comma 1, della legge n. 179 del 1992 e 7, commi 8 e 11, della legge della Regione Campania n. 1 del 2009, ricavandone la conclusione che “ le richiamate disposizioni legislative riconoscono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa la possibilità di convertire in rapporto dominicale il rapporto di godimento o di locazione degli alloggi assegnati ai propri soci, previo rimborso dei contributi erogati ” e che era in linea con le dette disposizioni il d.d. della Regione Campania n. 41 del 25 settembre 2015, del quale si dirà nel prosieguo.
1.3. Ha quindi ritenuto che:
- detto “indirizzo ermeneutico- applicativo” non fosse confliggente con la disciplina dettata dall’art. 3 della legge n. 21 dell’8 febbraio 2001, interpretata come disciplina che “ si limita a prevedere l’istituzione di un programma sperimentale finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di ERP ”;
- nel contempo, l’art. 2, comma 1, del d.m. n. 2523 del 27 dicembre 2001, “ a differenza di quanto inferito dalla Regione Campania, non sanziona con la “revoca del finanziamento assegnato” (così l’esibita relazione del 15 maggio 2024, prot. n. 242303, a cura del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania – Staff Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative –Qualità dell’architettura) l’inosservanza della soglia minima del 55% fissata per le risorse finanziarie riservate alla realizzazione di alloggi di ERP in regime di locazione permanente ”;
- detto d.m. non potrebbe essere interpretato nel senso di sottendere implicitamente una simile comminatoria, sia per l’interpretazione letterale sia per il principio di gerarchia delle fonti, non potendo una regola organizzativo-programmatoria di rango secondario “ neutralizzare una prerogativa espressamente riconosciuta da disposizioni legislative di rango primario (artt. 18, comma 1, della l. n. 179/1992 e 7, comma 8, della l. r. Campania n. 1/2009) alle cooperative edilizie a beneficio degli assegnatari degli alloggi di ERP ”.
1.4. Accolta perciò la domanda principale ed annullata la nota del 7 marzo 2024, prot. n. 122191, con assorbimento della subordinata, le spese processuali sono state compensate.
2. La Regione Campania ha proposto appello con due motivi.
2.1. La Cooperativa “Andrea NI” si è costituita per resistere all’appello.
2.2. All’udienza del 29 maggio 2025 il ricorso è stato discusso e assegnato a sentenza.
3. I motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo motivo ( Violazione e falsa applicazione di legge (art. 18, 1° co. L. n. 179/1992 – art. 3, co.2 L. 08/02/2001 n. 21; art. 2, co.1° DM n. 2523 del 27/12/2001 ) – Erronea applicazione di legge – Travisamento dei fatti ) la Regione appellante, ribadendo quanto affermato nel provvedimento impugnato, sostiene che le norme nazionali e regionali invocate dalla Cooperativa e ritenute applicabili dal T.a.r., così come il d.d. n. 41 del 2015, non avrebbero alcun rilievo in relazione alla vicenda per cui è causa, trattandosi di disciplina volta a regolare ben altra fattispecie.
Quella oggetto di causa sarebbe infatti regolata esclusivamente dalla legge n. 21/2001 riguardante alloggi da destinare a locazione.
La sentenza sarebbe perciò viziata da non conformità a legge per travisamento dei fatti ed erronea e falsa applicazione di legge.
3.2. Col secondo motivo ( Violazione e falsa applicazione di legge (art. 18, 1° co. L. n. 179/1992 – art. 3, co.2 L. 08/02/2001 n. 21; art. 2, co.1° DM n. 2523 del 27/02/2001) – Motivazione apparente e perplessa (art. 88 cpa erronea sussunzione dei fatti in riferimento alla richiamata normativa) la Regione appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ostative all’accoglimento della pretesa dalla Cooperativa le norme sottese alla nota prot. n. 122191 del 7 marzo 2024.
Per contro, l’appellante evidenzia che:
- il bando di concorso col quale è stata data attuazione alla legge regionale n. 21/2001, prevedeva all’art. 3 una speciale ripartizione del finanziamento, in base alla tipologia delle locazioni, tra locazione c.d. permanente (55% delle risorse complessive) e locazione c.d. con proprietà differita (45% delle risorse complessive);
- il successivo art. 4 stabiliva le differenti percentuali di finanziamento (da assegnare a ciascun concorrente) rispetto al costo del singolo intervento;
- sulla base di dette disposizioni del bando la Cooperativa NI era stata destinataria di un finanziamento pari al 50%;
- la sanzione della revoca del finanziamento, richiamata nel provvedimento impugnato, non riguardava il soggetto privato attuatore, ma la Regione destinataria del finanziamento statale, nelle ipotesi in cui non avesse rispettato le percentuali di ripartizione dei fondi di cui all’art. 2, co. 1, del d.m. 27 dicembre 2001.
3.2.1. L’appellante sostiene quindi l’erroneità della sentenza, sia per aver errato nell’interpretazione della normativa applicabile, sia per avere imputato alla difesa regionale uno “stravolgimento” dei basilari canoni ermeneutici sulla gerarchia delle fonti.
Afferma che invece l’amministrazione regionale avrebbe dato piena attuazione al dettato normativo statale di cui alla legge n. 21/2001 ed al d.m. 27 dicembre 2001 n. 2523 con l’adozione del bando pubblicato sul BURC n. 17 del 22 aprile 2003 e con i successivi decreti dirigenziali di concessione del contributo in favore della Cooperativa NI e che il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza della cooperativa perché nel caso dei programmi costruttivi finanziati ai sensi della legge n. 21/2001 il nulla osta alla trasformazione del regime di locazione da “permanente” a “termine” deve essere rilasciato (alle Regioni) dal Ministero con apposito decreto. Pertanto, diversamente da quanto affermato in sentenza, la nota impugnata non conterrebbe alcuna “previsione sanzionatoria” nei confronti della ricorrente.
3.2.2. A corollario di quanto esposto la Regione appellante espone che, a seguito di richieste di alcune cooperative, tra le quali anche la ricorrente, la Regione Campania e la Regione Veneto hanno portato la questione all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni, la quale, con ordine del giorno del 19 aprile 2018, ha impegnato il Governo ad un intervento di modifica del d.m. 27 dicembre 2001, anche in virtù della nota prot. n. 13310 del 22 dicembre 2017; che, con quest’ultima nota il Ministero dei Trasporti ha comunicato, su parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, che non vi erano impedimenti di carattere legislativo alla modifica richiesta; che con successivo ordine del giorno del 14 settembre 2022 la Conferenza Stato-Regioni ha di nuovo chiesto un tavolo tecnico sulla questione, senza ottenere riscontro.
Dato quanto fin qui esposto, la Regione Campania ribadisce di essere, allo stato, nell’impossibilità di accogliere le richieste del tenore di quella della Cooperativa ricorrente in assenza di un intervento statale di modifica delle norme regolatrici della fattispecie.
4. I motivi sono fondati.
4.1. Invertendo l’iter argomentativo del giudice di primo grado - quindi anche l’ordine dei motivi - appare dirimente prendere le mosse dalla normativa statale e regionale che regola la fattispecie oggetto di giudizio.
4.1.1. In primo luogo, trova applicazione la legge statale 8 febbraio 2001, n. 21 ( Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione ), il cui art. 3 ( Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo ) – peraltro per intero riportato nella sentenza gravata – stabilisce quanto segue:
“ 1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. 2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti») ”.
Tale disciplina effettivamente prevede “ l’istituzione di un programma sperimentale finalizzato ad incrementare l’offerta di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di ERP ”, come detto in sentenza; tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., la norma richiamata non si “limita” a fissare la ratio legis , ma individua l’ambito applicativo della disciplina, da ritenersi speciale rispetto a tutte le altre che pure regolano la realizzazione e la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tale disciplina è delineata sia nella menzionata legge statale n. 21/2001, che nel d.m. 27 dicembre 2001 n. 2523 (denominato “ 20.000 abitazioni in affitto ”) che – in attuazione del citato art. 3, comma 4 - definisce “ le modalità di applicazione ed erogazione del finanziamento ”.
In particolare, l’art. 1, comma 1, di tale decreto ministeriale ribadisce la finalità dell’intervento programmato in ambito nazionale, prevedendo che << Il programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato "20.000 abitazioni in affitto", è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili. >> e, in correlazione, stabilisce all’art. 2, tra l’altro che << Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo di lire cinquanta miliardi, e all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore - sono destinate all'attuazione di un programma sperimentale di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle regioni e comunque non inferiore a otto anni. In ogni caso, non meno del cinquantacinque per cento delle risorse è finalizzato alla locazione permanente e non più del quindici per cento alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni. >>.
Gli articoli successivi regolano di conseguenza: la ripartizione delle risorse ed il dimensionamento del contributo a carico dello Stato nei confronti di ciascuna Regione (art. 3); l’individuazione dei soggetti proponenti che possano accedere al contributo (art. 4); i criteri e le modalità di predisposizione dei Piani operativi da parte di ciascuna Regione (art. 5); i contenuti dei Piani operativi regionali (art.6); le modalità di attuazione degli interventi da parte delle Regioni (art. 7); i poteri sostitutivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 8); l’attività di monitoraggio sulla realizzazione dei Piani operativi da parte delle Regioni affidata alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative (art. 9).
All’evidenza si tratta di una disciplina statale completa, alla cui attuazione sono state demandate le Regioni.
4.1.2. La Giunta della Regione Campania ha dato seguito alla disciplina statale mediante l’indizione del “ bando di concorso per la concessione di contributi a favore di Attuatori legittimati al recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania da concedere in locazione permanente e/o a canone convenzionato ”, pubblicato sul BUR n. 17 del 22 aprile 2003.
Il bando distingue gli interventi per tipologia di locazione e sulla base della tipologia prevede - in linea con la normativa statale - la ripartizione dei finanziamenti e l’entità del contributo erogabile a ciascun soggetto attuatore.
La Cooperativa NI ha partecipato al bando per interventi finalizzati alla locazione permanente ed è stata destinataria di un finanziamento pari al 50% del costo dell’intervento.
4.1.3. Come dedotto dalla difesa regionale, e come presupposto dal provvedimento regionale impugnato, la normativa anzidetta non consente alle Regioni di autorizzare in via autonoma la modifica dell’intervento ammesso a contributo.
Tale interpretazione del regime del finanziamento in oggetto s’impone, in particolare, in base alle previsioni del d.m. del 27 dicembre 2001 per le quali le risorse assegnate dal Ministero risultano fissate nella misura non superiore al 55% per la realizzazione di alloggi a locazione permanente e nella misura non superiore al 15% per la realizzazione di alloggi a locazione a termine, di modo che – avendo la Regione Campania impegnato col bando de quo le risorse messe a sua disposizione dal Ministero per ciascuna tipologia di locazione – l’autorizzazione alla trasformazione del regime di locazione da permanente a termine avrebbe come effetto inevitabile la modifica di detta ripartizione del finanziamento. In base alla normativa sopra richiamata, si tratta di una modifica non consentita appunto alle Regioni.
4.1.4. Giova precisare che non si intende attribuire preminenza rispetto alle norme della legge statale al decreto ministeriale. In proposito, è errata l’affermazione del T.a.r. secondo cui detta interpretazione farebbe prevalere sulla legge una “ regola organizzativo – programmatoria di rango secondario, afferente alla distribuzione delle risorse finanziarie erogabili dallo Stato alle Regioni in conformità alla prefissata proporzione tra le differenti tipologie di regime locativo ”.
All’opposto, il percorso argomentativo di cui sopra, posto a fondamento della nota di diniego impugnata e della difesa regionale, si basa, non solo sul richiamato decreto ministeriale, ma anche e soprattutto sulla legge 8 febbraio 2001, n. 21, del quale il decreto è attuativo.
4.2. Va ribadito che, come detto sopra, quest’ultima legge ha dettato una normativa speciale per gli interventi di edilizia residenziale da realizzare con le risorse statali ivi contemplate.
Tale normativa è distinta ed autonoma rispetto alla normativa di cui alla legge del 17 febbraio 1992, n. 179.
4.2.1. Relativamente a quest’ultima, è sufficiente osservare che -come dedotto dalla Regione Campania col primo motivo di appello - la stessa ha un ambito di applicazione differente, riguardando gli alloggi agevolati da destinare alla locazione permanente o temporanea realizzati prima della sua entrata in vigore, comunque assoggettati ad un diverso regime.
La legge n. 179 del 1992 non può essere ritenuta applicabile solo perché richiamata dall’art. 7 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto il richiamo è da intendersi fatto ai soli fini della modalità di restituzione dei finanziamenti assegnati in caso di modifica del rapporto di locazione.
4.3. Piuttosto va ritenuto che sia dotata di propria, autonoma rilevanza la legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009 ), pure richiamata dalla Cooperativa ricorrente e ritenuta applicabile dal primo giudice.
In effetti, l’art. 7 ( Fondo regionale per l’edilizia pubblica ), ai commi 8 e 9, disciplina una fattispecie di trasformazione in rapporto dominicale del rapporto di godimento o di locazione degli alloggi assegnati ai soci da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, prevedendo che:
<< 8. Le cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi da assegnare in uso, godimento o locazione ai propri soci possono chiedere al comune l’autorizzazione a cedere, in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che hanno già ottenuto l’assegnazione in uso, godimento o locazione.
9. L’autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata dal comune su istanza del legale rappresentante pro tempore della cooperativa, previa conforme delibera approvata a maggioranza dei due terzi dall’assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita. >>.
Ed in effetti “in linea” con queste disposizioni è il d.d. della Regione Campania n. 41 del 25 settembre 2015, richiamato nella sentenza gravata nella parte in cui dispone che « Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno usufruito di contributi in conto capitale concessi prima della entrata in vigore della legge regionale n. 1/2009 in virtù di bandi di concorso che prevedevano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare sia in locazione permanente che in locazione a termine con proprietà differita, possono chiedere che il regime della locazione permanente sia trasformato in locazione a termine con proprietà differita, previo rimborso a favore della Regione della differenza fra i contributi erogati e quelli di cui avrebbe fruito del caso in cui la cooperativa avesse realizzato alloggi da assegnare in locazione a termine con proprietà differita ».
Tuttavia, anche ritenendo applicabile tali previsioni regionali alla fattispecie de qua , regolata comunque dalla legge n. 21/2001 e dal decreto attuativo n. 2523/2001, va tenuto presente quanto disposto dallo stesso art. 7 della legge regionale n. 1/2009, comma 11.
Questo comma prevede infatti che “ Se gli alloggi sono stati realizzati con l’acquisizione del contributo della Regione o di altri enti pubblici, l’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta regionale o degli altri enti pubblici finanziatori, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179, anche in ordine al recupero dei contributi concessi. ”.
In correlazione allora con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento (appunto la detta legge n. 21/2001), per rilasciare l’autorizzazione alla conversione richiesta dalla Cooperativa NI la Regione Campania avrebbe dovuto ricevere il nulla osta del Ministero finanziatore.
Le vicende esposte nell’atto di appello in merito ai rapporti intercorsi tra quest’ultimo e la Conferenza Stato-Regioni danno conto dell’iniziativa intrapresa a tale fine da parte anche della Regione Campania. Tuttavia, essendo la stessa rimasta senza esito, l’autorizzazione richiesta dalla Cooperativa non avrebbe potuto essere rilasciata, non essendo utile allo scopo il solo parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato, richiamato nella memoria della Cooperativa appellata.
5. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso della Società Cooperativa “Andrea NI”.
5.1. Considerata la novità delle questioni poste dalla normativa applicabile, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto dalla Società Cooperativa “Andrea NI”.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO