Decreto cautelare 5 maggio 2023
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Decreto collegiale 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Pedrini e Michela Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la nota del 28 maggio 2025, con la quale il ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha presentato in data -OMISSIS-un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
2. La Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza con il provvedimento indicato in epigrafe, richiamando la condanna penale a carico del ricorrente (sentenza del Tribunale di Venezia n. -OMISSIS-), per i reati di cui agli artt.-OMISSIS-c.p..
3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, a detta del ricorrente, la Questura avrebbe omesso di valutare l’attuale assenza di pericolosità sociale del ricorrente medesimo, il consolidato percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia, comprovato da una stabile occupazione, e l’assenza di recidive, tant’è che egli aveva già presentato un’istanza di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p..
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto privo dell’indicazione del provvedimento impugnato e dell’Amministrazione intimata, nonché l’infondatezza del ricorso.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 259 del 25 maggio 2023 ha rigettato la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso, ma il ricorrente nel corso del giudizio ha riproposto la domanda cautelare, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., invocando la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2024, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo previsto dall’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, nonché il sopravvenuto provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 5 giugno 2024.
6. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 18 del 22 gennaio 2025 (non appellata) ha accolto la nuova domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
7. Il ricorrente con memoria del 27 maggio 2025 ha rappresentato che la Questura di -OMISSIS- ha rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (circostanza di cui v’è prova in atti), chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
8. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
9. Il Collegio deve preliminarmente farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a, ossia in ragione della mancata specificazione del provvedimento impugnato e dell’Amministrazione intimata che lo ha adottato.
L’eccezione è infondata, atteso che il tenore complessivo dell’atto introduttivo del giudizio consente di individuare l’oggetto della domanda e, in particolare, di comprendere quale sia l’atto impugnato, peraltro ritualmente allegato agli atti, e quale sia l’Autorità che lo ha emanato, fermo restando che la costituzione in giudizio della Difesa erariale ha sanato ogni eventuale vizio processuale, compresa l’omessa notifica del ricorso eccepita a verbale della camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
10. Passando al merito, come risulta dagli atti di causa l’Amministrazione resistente ha provveduto al rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente, così determinando il venire meno dell’interesse sostanziale alla decisione sulla domanda di annullamento.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
13. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente, stante la non manifesta infondatezza del ricorso come già evidenziato nell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, dev’essere definitivamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previa revoca del decreto della competente Commissione n. 40 del 29 maggio 2023, con cui il beneficio era stato negato. Difatti, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834) nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Revoca il decreto della competente Commissione n. 40 del 29 maggio 2023 e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.