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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 161 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 161 / 2023 promossa da:
(P.I. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1 Regionale pt, difesa dagli avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci, elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso
Vannucci, 96
APPELLANTE Contro
già (P. IVA , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 [...]
già , e Controparte_3 Controparte_4 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 p.t., difese dall'avv. Giancarlo Viti, elettivamente Controparte_4 domiciliate presso il difensore, in Perugia, Via Bartolo, 10
APPELLANTI INCIDENTALI e Contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Chiara Valentini, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, in Perugia, Piazza Italia, 11
APPELLANTE INCIDENTALE e Contro
in Controparte_7 Gestione Commissariale (P. IVA , in persona del Commissario P.IVA_5 Unico, difesa dall'avv. Roberto Galeazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Viale G. D'Annunzio (TR), 2
APPELLATA e Contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_6 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Paolo Tortorano, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Napoli, Via dei Mille, 40
APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 22 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 161/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia in data 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 4351/ 2017 da e Controparte_3 Controparte_1 CP_1 rispettivamente in qualità di proprietaria e di affittuaria di immobile colpito da evento alluvionale determinato dalla rottura degli argini del torrente CA nella notte tra il 05.01.2010 ed il 06.01.2010, avverso la convenuta contumace, per il danno cagionato dalla res in Parte_1 custodia, con condanna della custode al risarcimento del danno patrimoniale sofferto, rispettivamente, in ragione del deterioramento/distruzione dell'immobile e dei macchinari di proprietà di Controparte_3 nonché della distruzione dei beni custoditi nell'opificio e del blocco della produzione sofferti da e, per converso, rigettata la CP_1 domanda a medesimo titolo avanzata nei confronti della Controparte_6 e della Controparte_9 ritenuto il difetto della qualità di custodi in capo a quest'ultime.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque sollevata dalla dalla;
2) dell'erroneo accertamento Controparte_10 Controparte_7 delle concause dell'esondazione del 05 e 06.01.2010 e dell'omessa valutazione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche quali caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res
e l'evento di danno;
3) dell'erronea qualificazione della Parte_1 quale custode del torrente CA, nonostante la delega di funzioni previamente operata in favore della e della Controparte_6 P_ ; 4) dell'erroneo accertamento e liquidazione del danno
[...] patrimoniale, altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In data 15.05.2023 si sono ritualmente costituiti già CP_1
e già CP_2 Controparte_3 [...]
mediante comparsa di Controparte_11 costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione e domandando l'accertamento della responsabilità singolare ovvero solidale delle altre convenute in primo grado mediante appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
In data 04.05.2023 si è costituita mediante Controparte_8 comparsa di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione e reiterando le eccezioni di polizza già avanzate nel primo grado di giudizio.
In data 14.07.2023 si è costituita Controparte_7
in Gestione Commissariale, mediante comparsa Controparte_7
pagina 2 di 22 di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione.
In data 26.10.2023 si è costituita la mediante Controparte_6 comparsa di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione principale ed eccependo il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c., nonché contestando CP_6 l'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1 [...] ed eccependo in ogni caso la proposizione di appello Controparte_3 incidentale subordinato con riguardo al solo capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, pertanto, il CP_6 passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c. La CP_6 Controparte_6 ha, infine, proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_3 reiterando domanda condizionata di garanzia avverso
[...] [...]
Controparte_8
3. Con ordinanza del 18.05.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 19.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto, unitamente all'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1
limitatamente all'omesso accertamento della Controparte_3 responsabilità solidale ex artt. 2051 e 2055 c.c. delle convenute,
e unitamente alla già ritenuta Controparte_6 Controparte_7 custode L'appello incidentale subordinato proposto dalla Parte_1
è infondato e deve essere rigettato. Controparte_6 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il torrente CA non possa in alcun modo qualificarsi come opera idraulica, trattandosi di torrente naturale e, non già, di canale artificiale, ed ha conseguentemente escluso la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche (TRAP).
L'appellante asserisce che il torrente CA dovrebbe essere qualificato come opera idraulica di terza categoria ai sensi dell'art. 7, R.D. n.
523/1904, in quanto si tratterebbe di un corso creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi, asseritamente dotato di argini artificiali. Ebbene, la circostanza che il corso del torrente CA sia stato creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi e che vada conseguentemente inquadrato fra le opere idrauliche di terza categoria sulla base del R.D. n. 523/1904 risulta assolutamente smentita dalla
Relazione tecnica redatta dai Consulenti tecnici del Pubblico Ministero,
Prof. Geol. e Ing. nel procedimento n. Persona_1 Persona_2 3898/2011 R.G., depositata agli atti (all. 3 parte attrice). A tal proposito, giova premettersi che, correttamente, il Giudice di prime cure ha assunto tale Relazione a fondamento della propria decisione per pagina 3 di 22 l'esaustività della trattazione, l'aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie, la puntuale analisi della Consulenza tecnica di parte redatta dal Geom. per conto del Comitato della Valle del Persona_3 CA (all. 2 parte attrice), e la correttezza logico-giuridica delle valutazioni compiute. I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, inoltre, pur nominati dall'organo dell'accusa, compartecipano del diritto/dovere di ricercare anche fonti a favore dell'indagato incombente sul P.M. ai sensi dell'art. 358 c.p.p. (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 16458/2020). Le loro valutazioni, pertanto, ben possono essere utilizzate in sede civile, ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare prove raccolte nel giudizio penale quali elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (ex multis, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 12164/2021). Ebbene, i CC.TT.PP.MM. hanno puntualmente spiegato che “Il torrente CA nasce a 576 m s.l.m., sul monte Gaudiolo (in prossimità del Monte Tezio); scorre ad est del lago
per circa 30 km, con direzione prevalente Nord-Sud, per poi P_ confluire anch'esso nel Nestore come affluente di sinistra nei pressi dell'abitato di Pieve CA”. Il corso d'acqua nasce, dunque, in modo assolutamente naturale e non vi è prova alcuna che sia stato creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi. Né la mera circostanza che il CA abbia talora carattere pensile, scorrendo in un alveo che in alcuni punti si trova ad un'altezza superiore rispetto a quello del piano circostante, e che gli argini del fiume siano, pertanto, in alcuni punti sopraelevati è idonea a qualificare il torrente come opera idraulica suscettibile dell'apprezzamento discrezionale della P.A., non essendo stata fornita alcuna prova che tali argini abbiano natura artificiale e che l'esondazione che ha cagionato l'evento di danno lamentato dagli attori sia dipesa esattamente dalla rottura di argini artificiali. Peraltro, la copiosa documentazione fotografica allegata alla Relazione di parte redatta dal Consulente tecnico di parte, Geom. (all. 2 parte attrice) Persona_3 comprova che gli argini straripati in data 05 e 06.01.2010 non erano affatto sopraelevati rispetto al piano viabile né artificiali.
Conclusivamente, un torrente con fonte naturale e con argini assolutamente naturali (come emergente dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla Relazione di parte redatta dal Consulente tecnico di parte, Geom.
[...]
, all. 2 parte attrice), qual è il CA, non è un'opera idraulica Per_3 suscettibile di radicare la competenza del TRAP.
4.1 Parte appellante asserisce, inoltre, che la competenza del TRAP sarebbe, in ogni caso, radicata ogni qualvolta la domanda involga la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche.
Ebbene, recentemente, Cass. Sez. Un. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332, è intervenuta a risolvere l'ampio contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità circa la competenza del giudice ordinario ovvero del TRAP in materia di opere idrauliche, affermando il principio di diritto per cui: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del
Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate,
pagina 4 di 22 rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta". Ciò, in quanto, “Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati dall'opera idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta”. Come rilevato dalle medesime S.U., il punctum pruriens individuato dall'ordinanza interlocutoria consisteva nel contrasto giurisprudenziale insorto in ordine al differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell'ente proprietario o gestore dell'opera idraulica. La qualificazione della res come opera idraulica -esclusa nel caso di specie- costituiva, dunque, in ogni caso, presupposto indefettibile ai fini del radicamento della competenza del TRAP. Pertanto, in materia di risarcimento del danno variamente derivante da opere idrauliche si erano distinti due orientamenti giurisprudenziali: “Secondo il primo orientamento i meri comportamenti materiali non sono "scelte" della p.a.: i danni da essi causati, dunque, sono devoluti alla competenza del Tribunale ordinario”; “Per il secondo orientamento, anche i comportamenti materiali sarebbero espressione di una
"scelta" della p.a., e dunque anche i danni da essi derivati sono devoluti alla competenza del giudice specializzato”. La Corte di legittimità è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale che, in ogni caso, in ordine alla valutazione della competenza del giudice ordinario ovvero del
TRAP, presupponeva che la controversia avesse ad oggetto i danni cagionati da un'opera idraulica e, non già, meramente, da un torrente naturale. A riprova di ciò, appare utile espressamente richiamare le differenti pronunce emerse in seno al secondo orientamento di legittimità (favorevole alla competenza del TRAP) come prese in rassegna dall'ordinanza interlocutoria e variamente involgenti: “i) la domanda di danni da allagamento, causato dalla mancata manutenzione di una conduttura idrica
(17699/10); l) la domanda di danni da esondazione d'un corso d'acqua, causata dalla mancata di opere di irregimentazione (8722/11); m) la domanda di danni causati dall'esondazione di un fosso irriguo consortile per difetto di (172/12); n) la domanda di danni da cedimento strutturale d'un pavimento, causato dall'imbibizione del terreno circostante, dovuta a perdite d'una conduttura idrica (13357/12); o) la domanda di danni alle colture, causati dall'esondazione di canali, ascritta alla mancanza di manutenzione degli argini (16636/19; 4719/20)”. A ben vedere, tutte le ipotesi di riconoscimento della competenza del TRAP in seno alla giurisprudenza di legittimità hanno senz'altro riguardato condotte, omissive ovvero commissive della P.A., involgenti opere artificiali. Al contrario, la domanda di risarcimento di danni alle colture, causati dall'esondazione d'un fiume, ascritta alla mancanza di manutenzione degli argini (15284/17; 27207/20; 18197/21) ovvero la domanda di danni alla persona causati dal crollo di un muro, dovuto ad una esondazione provocata dalla mancata manutenzione dell'alveo naturale (10587/22) è stata pagina 5 di 22 senz'altro ascritta alla competenza del giudice ordinario. Pertanto, pur abbandonando il criterio discretivo involgente il differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell'ente proprietario o gestore dell'opera idraulica, in ossequio al principio di diritto espresso dalle recenti Sezioni Unite, ai fini del radicamento della competenza del TRAP, resta ferma il presupposto indefettibile che i danni siano derivati da un'opera idraulica, quale certamente non è un torrente naturale. La competenza del giudice ordinario nel singolo caso di specie dev'essere, dunque, riconosciuta pure successivamente all'intervento delle
S.U., in quanto - pur non attribuendosi alcun rilievo alla tipologia di condotta della P.A. considerata, sia essa commissiva ovvero omissiva, colposa o meno, in ossequio al principio di diritto dalle medesime affermato -, semplicemente, un fiume ovvero un torrente naturale non è un'opera idraulica. Da tanto consegue l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erroneo accertamento del nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e, peculiarmente, delle concause dello straripamento del torrente CA occorso in data 05 e 06.01.2010. A tal proposito, giova premettersi che, in materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto,
l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale pagina 6 di 22 autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass.
29/07/2016, n. 15761).
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della Consulenza tecnica svolta dai CC.TT.P.M. All'esito di analisi puntuale, completa ed esaustiva della documentazione disponibile – sostanzialmente coincidente con le prove documentali allegate al presente giudizio – e dei dati pluviometrici, nonché contraddistinta da piena correttezza logico-giuridica, i Consulenti del Pubblico Ministero hanno infatti ritenuto che: “In relazione agli eventi del 5 e 6 Gennaio 2010: 1)
Dall'esame della documentazione, dai sopralluoghi effettuati e dalla elaborazione dei dati acquisiti, si evince che sussiste coincidenza tra gli eventi di massima pioggia e l'esondazione stessa. Quindi si può affermare che la situazione del bacino contribuente alla formazione della piena sia di fatto vicino alla saturazione, così come si evince dagli eventi che hanno preceduto l'esondazione stessa (più giorni di pioggia che hanno di fatto annullato qualsiasi effetto moderatore d'invaso della terra); 2) La maggiore piovosità si è registrata durante la seconda fase dell'evento, cioè nelle date in cui si è verificata l'esondazione in esame;
3) La percentuale di pioggia caduta nei due giorni in cui si è verificata
l'esondazione oscilla, nei quattro pluviometri di riferimento, tra il
41,27% ed il 57,17%. Detti valori percentuali sottolineano, ancora una volta, l'eccezionalità dell'evento verificatosi nei giorni 5 e 6 Gennaio
2010; 4) Nonostante quanto riportato ai tre punti precedenti il T.CA, durante l'evento del 5 e 6 Gennaio 2010, ha raggiunto livelli di massimo idrometrico pari a 4,23 m. Questo livello è inferiore alla soglia di Pre-
Allarme di 0,07 m, ma è al di sotto della soglia di Esondazione di ben 1,27
m. Pertanto, l'esondazione del T.CA è imputabile certamente a delle concause;
5) Tra le principali cause (più volte segnalate in vari documenti, studi e relazioni) vi sono: - presenza lungo gli argini di tane di nutrie, istrici e volpi che hanno consentito l'infiltrazione delle acque ed il conseguente indebolimento degli argini;
- presenza di una folta vegetazione in alveo e lungo le sponde arginali (che di fatto ha ridotto la sezione di deflusso, la stessa usata per il calcolo delle varie soglie di rischio); -presenza di accumuli detritici sul fondo del corso d'acqua (che ha comportato un'ulteriore riduzione della sezione di deflusso); 6) La presenza di vegetazione in alveo e lungo le sponde, oltre alla citata riduzione di sezione, ha comportato un aumento della scabrezza idraulica al contorno, aumentando di conseguenza la resistenza al moto e riducendo la velocità di deflusso. L'aumento della scabrezza produce, a parità di portata, un innalzamento del livello dell'acqua, con conseguente aumento del rischio di esondazione. In conclusione: A) La non ordinarietà dell'evento meteorologico, legata soprattutto al valore di precipitazione cumulata per l'intero evento (che ha presentato valori superiori a 120 mm per la quasi totalità del territorio regionale), non ha direttamente determinato le condizioni che hanno portato all'esondazione del T. CA
(valori idrometrici di poco inferiori a quelli della soglia di Pre-Allarme, ma di molto inferiori a quelli della soglia di Esondazione). B) La causa
pagina 7 di 22 diretta dell'esondazione è da addebitarsi alla rottura spondale, causata da situazioni puntuali e dovuta sicuramente a varie cause (concause rilevanti), tra le quali le principali sono la presenza di tane di nutrie, istrici e volpi, la presenza di vegetazione in alveo e lungo le sponde, la presenza di materiale detritico depositatosi sul fondo. Queste concause hanno notevolmente contribuito a variare le sollecitazioni idrauliche e ad indebolire il sistema arginare, portandolo al collasso”. I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno, dunque, correttamente analizzato i dati pluviometrici;
verificato che le precipitazioni atmosferiche si sono contenute lievemente al di sotto della soglia di pre-allarme nonché notevolmente al di sotto della soglia di esondazione;
conseguentemente desunto che l'esondazione è imputabile ad ulteriori concause rispetto alle sole precipitazioni atmosferiche;
individuato le concause dell'esondazione nella riduzione della sezione di deflusso del torrente, a sua volta cagionata dalla presenza di eccessiva vegetazione in alveo e lungo le sponde arginali e dall'accumulo di detriti sul fondo del torrente, nonché nell'indebolimento degli argini a causa delle tane di nutrie, istrici e volpi, circostanze idonee a determinare una pericolosità intrinseca della res. Ebbene, l'asserzione dell'appellante, a mente della quale la presenza di vegetazione lungo l'argine non avrebbe costituito causa di pericolo, risulta espressamente smentita dalle valutazioni dei CC.TT.P.M., i quali hanno esaustivamente spiegato che “la riduzione di sezione ad opera della vegetazione presente in alveo e sulle sponde è da sempre una delle cause maggiori dell'aumento del livello di piena. La casistica di eventi simili, supportata da valutazioni di tipo scientifico, è vasta e riguarda molteplici casi presenti a livello nazionale e regionale. Nel nostro caso, inoltre, non è una coincidenza se in occasione dell'evento del gennaio 2010 la rottura dell'argine T. CA è avvenuta proprio in corrispondenza dei tratti per i quali era stata da più parti richiesta una tempestiva ed efficace manutenzione, in relazione sia alla presenza di fitta vegetazione in alveo e sulle sponde che alla presenza di tane di nutrie, istrici e volpi. Oltre alla significativa presenza di vegetazione in alveo e sulle sponde e di tane, anche quanto dichiarato in merito alla presenza di materiale alluvionale accumulatosi nell'alveo è veritiero, infatti
l'accumulo di detto materiale costituisce chiaramente una riduzione della sezione del corso d'acqua con conseguente aumento del rischio di alluvionamento. Dall'analisi della documentazione acquisita (carteggio tra le amministrazioni coinvolte) si evince che le cause di una potenziale rottura degli argini, imputabili ad una scarsa o mancata manutenzione degli stessi, erano state ben analizzate e valutate da tutte le amministrazioni coinvolte”. Anche con riguardo all'azione delle tane dei roditori, i
Consulenti del P.M. hanno chiarito che “dagli studi svolti è risultato evidente che le tane costituiscono certamente una via preferenziale all'infiltrazione idrica e, di conseguenza, di indebolimento degli argini.
[…] A fronte di questa problematica, sono molteplici le soluzioni adottabili per il loro contenimento. Nello specifico, la difesa degli argini può avvenire con l'installazione di reti metalliche. Questa
pagina 8 di 22 soluzione non è stata realizzata nel tratto in esame. La loro installazione avrebbe certamente contribuito in maniera efficace a limitare la vulnerabilità degli argini e di conseguenza il rischio di rottura in caso di portate idriche significative”. Né la segnalazione inoltrata alla da un residente della zona già in data 30.12.2005 (all. 9 Controparte_7 parte attrice), con la quale si richiedeva un sopralluogo urgente sull'argine del torrente, già ricostruito dopo il disastroso straripamento avvenuto nell'anno 2002, e si rappresentava che la precedente riparazione della parte interna con rete metallica fosse insufficiente a contenere l'azione erosiva di una piena, è idonea a comprovare la previa apposizione di reti metalliche – come invocato dall'appellante – risultando, al contrario, comprovato che l'esondazione del 05 e 06.01.2010 ha interessato argini diversi, non coperti da reti metalliche (come accertato dai
CC.TT.P.M.). Al contrario, siffatta segnalazione, come pure le ulteriori segnalazioni pervenute dai residenti della zona nonché dagli enti minori preposti alla custodia della res, comprovano chiaramente che la pericolosità intrinseca della res fosse ampiamente nota, prevedibile ed evitabile e che, ciononostante, la dovuta manutenzione della res sia avvenuta sempre in via straordinaria, successivamente alla verificazione di esondazioni. I CC.TT.P.M. hanno, infine, accertato il nesso di causalità fra l'esondazione ed i danni sofferti dagli insediamenti produttivi siti nella medesima zona, ritenendo verosimile la stima dei danni complessivamente effettuata dal Consulente tecnico di parte, Geom. Per_3
“anche in considerazione della presenza negli insediamenti di macchinari, materiali di magazzino, prodotti finiti pronti per la vendita”.
Conclusivamente, dunque, gli attori hanno correttamente provato che l'evento di danno si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res. Per converso, non risulta provata alcuna concausa sopravvenuta assorbente di per sé idonea a determinare l'evento di danno ed a recidere il nesso di causalità materiale quale caso fortuito.
5.2 A tal proposito, l'appellante si duole dell'omessa valutazione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche quali caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno. L'appellante evidenzia peculiarmente che, diversamente da quanto ritenuto dal Consulente tecnico di parte, Geom. i CC.TT.P.M. hanno Per_3 ritenuto che le precipitazioni atmosferiche del 05 e 06.01.2010 abbiano avuto carattere eccezionale, e che siano, dunque, idonee a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
Ebbene, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Corte di legittimità ha in più occasioni escluso l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni ordinari, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque pagina 9 di 22 meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro
Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n.
5877), la Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass.,
22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass.,
24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane
(v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). Pertanto, nel caso di allagamento di terreni per omessa cura e manutenzione dell'alveo del fiume a seguito di piogge abbondanti, va escluso il caso fortuito esimente la responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora si accerti che le piogge di carattere torrentizio siano state frequenti (in tal caso, infatti, aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano
'prevedibili' e non eccezionali, come tali non esimenti la responsabilità per danni da cose in custodia) ovvero in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni ordinari, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento. L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche, pertanto, possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cassazione civile sez. III, 24/09/2015, n. 18877).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, la medesima relazione dei CC.TT.P.M., avuto riguardo ai complessivi dati del fenomeno metereologico, comprova che il livello raggiunto dall'acqua fosse lievemente inferiore al limite di preallarme, ma notevolmente inferiore alla soglia di esondazione e conseguentemente che, per un verso, l'evento metereologico, per quanto non ordinario, non abbia assunto carattere di assoluta eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità né sia qualificabile come concausa autonoma assorbente da sola idonea a determinare l'evento di danno, e, per altro verso, che l'esondazione del torrente CA è ascrivibile a delle concause imputabili alle carenze di manutenzione del custode. La medesima relazione comprova, inoltre, che eventi del medesimo tipo, con dati pluviometrici sostanzialmente analoghi, si erano ripetuti in molteplici occasioni (già prima nel 2005, ben due nel solo 2010 e successivamente nel 2012), dovendosene, pertanto, escludere pagina 10 di 22 l'eccezionalità ed imprevedibilità. Infine, le ripetute segnalazioni di allarme da parte dei cittadini e delle stesse amministrazioni coinvolte
(all.ti 14,15,16,17,18 parte attrice) comprovano l'attualità del pericolo già prima delle precipitazioni atmosferiche, la notevole evoluzione del decorso causale in ragione della segnalata fragilità degli argini e della colonizzazione arborea, suscettibile di compiersi alla prima pioggia abbondante, e, conseguentemente, l'inidoneità delle precipitazioni atmosferiche ad assurgere a causa sopravvenuta assorbente autonomamente sufficiente a determinare l'evento di danno. In altri termini, non vi è nulla di eccezionale, imprevedibile ovvero di inevitabile in una pioggia, pur abbondantissima, intensa e persistente, che neppure raggiunga i livelli di pre-allarme e di esondazione e, ciononostante, determini lo straripamento di un torrente lasciato nella più totale incuria, il cui alveo sia già notevolmente ridotto dalla foltissima vegetazione cresciuta sul letto del torrente, i cui argini siano stati già ulteriormente indeboliti dalle colonie di nutrie ed altri animali ipogei che vi avevano edificato le proprie tane ed in relazione al quale gli abitanti della zona, la Provincia e la avevano già in svariate occasioni Controparte_7 evidenziato l'esigenza di un impellente intervento manutentivo, costituendo al contrario circostanza ampiamente prevedibile ed evitabile, astrattamente idonea a fondare un'imputazione di responsabilità non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma anche quale condotta gravemente negligente, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
6. Il terzo motivo d'impugnazione principale e l'appello incidentale subordinato proposto da e devono CP_1 Controparte_3 essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati e devono essere accolti. A tal proposito, occorre preliminarmente rigettarsi l'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c. come proposta Controparte_6 dalla medesima . La ha, infatti, espressamente CP_6 Parte_1 dedotto il difetto della propria qualità di custode per aver delegato le proprie funzioni alle altre convenute, ampiamente motivando circa la previa delega di funzioni in favore degli enti minori, che devono, dunque, essere qualificati come custodi della res. Del pari, gli appellanti incidentali subordinati, hanno espressamente richiesto la condanna singolare ovvero solidale delle altre convenute, ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., in caso di accoglimento dell'appello principale. Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato il difetto della qualità di custode in capo alla Provincia di Perugia.
6.1 Nel merito, ferma la sussistenza della qualità di custode di fiumi ed altri corsi d'acqua in capo alla e la conseguente responsabilità Pt_1 risarcitoria per i danni cagionati dallo straripamento di torrenti ex art. 2051 c.c., il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di accertare la concorrente qualità di custode in capo alla ed alla CP_6 P_
, rispettivamente in forza delle attribuzioni di competenza
[...]
pagina 11 di 22 effettuate mediante legge regionale n. 3/1999 e n. 30/2004, e la conseguente responsabilità solidale degli enti convenuti.
La giurisprudenza di legittimità a S.U. ha, infatti, già da tempo chiarito che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla Pt_1 delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito” (Cassazione civile sez. un. - 05/12/2011, n. 25928; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2022). Recentemente, inoltre, Cassazione civile sez. un., 22/07/2024, n. 20084, in materia di danni derivanti dall'omessa manutenzione di corsi d'acqua, ha affermato che “la qualità di custode ex art. 2051 c.c. deve essere riconosciuta alla in forza delle Pt_1 attribuzioni conferite con legge statale in materia di pulizia delle acque nonché, parallelamente, agli enti territoriali minori ovvero ai Consorzi di bonifica od alle Comunità Montane, esclusivamente in forza dell'attribuzione di funzioni e responsabilità in capo ai suddetti enti mediante legge regionale, indipendentemente dall'esercizio in concreto delle funzioni di custodia e manutenzione”. Peculiarmente, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la qualità di custode: in capo alla Pt_1 conformemente al consolidato indirizzo (Cassazione civile sez. un. -
05/12/2011, n. 25928; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2022) rilevando che
”La legge n. 183 del 1989 ha attribuito alle Regioni le funzioni inerenti la pulizia delle acque, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento, nonché la gestione e manutenzione delle opere degli impianti e la conservazione dei beni che, di certo, ha contenuto più ampio rispetto alla delega a sua volta trasferita dalla ai Comuni, secondo la L.R. n. 17 del 2000, art. CP_12 CP_12 17, ove vengono attribuite le funzioni di adozione di provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua. L'art. 24 della medesima legge regionale, riservando alla Regione ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo, introito e destinazione dei proventi, etc.), di intervento (realizzazione di opere) e di controllo (monitoraggio), non può quindi essere inteso nel senso di un trasferimento in blocco del potere di custodia, non potendo negarsi che permanga, in capo all'ente regionale, quel potere di controllo sulla res che fonda la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.”; che la qualità di custode deve essere riconosciuta anche agli enti territoriali minori
(Comuni; Province) ovvero ai Consorzi di bonifica (o Comunità montane), occorrendo meramente verificarsi che vi sia stata un'attribuzione normativa regionale di funzioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua al suddetto ente e che il corso d'acqua esondato rientri nelle attribuzioni del medesimo ente. Con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dei suddetti enti, le Sezioni Unite, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità difforme – che aveva al contrario preteso l'effettivo affidamento esclusivo della manutenzione agli enti minori ai fini del pagina 12 di 22 riconoscimento della loro qualità di custodi – ha affermato che “La soluzione del problema non può poi prescindere dalla disamina del contenuto delle leggi regionali, occorrendo verificare se le stesse comportino che i consorzi di bonifica siano stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua. […] Dalla lettura coordinata della normativa statale, della legge regionale citata e dell'intesa cui quest'ultima fa riferimento, come chiarito dalle S.U. (Cass S.U. 2018 n.
32730) deriva l'attribuzione ai consorzi di bonifica, da parte della , di quei compiti di manutenzione che rilevano nel caso CP_12 di specie. Si è, cioè, in presenza di un'espressa attribuzione di funzioni
e responsabilità dalla ai consorzi, che rende irrilevante Pt_1 verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno esercitato funzioni di custodia e manutenzione del corso d'acqua dalle esondazioni del quale è sorta l'odierna controversia. Pertanto, dall'appartenenza del corso
d'acqua al comprensorio di bonifica affidato al Consorzio e dal suo carattere di canale di bonifica deriva l'obbligo della sua manutenzione a carico del Consorzio e, dunque, la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti alla mancata manutenzione”.
6.2 Ebbene, facendo applicazione dei medesimi principi, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziare Parte_1 che il d.lgs. n. 112/1998, ha trasferito alle regioni la gestione dei beni del demanio idrico (art. 86), conferendo alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo"
(art. 51) nonché “ tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato” (art. 56). Da tanto consegue l'attribuzione della qualità di custode del demanio idrico alle regioni. La normativa primaria sopravvenuta ha confermato tale attribuzione alle regioni. Peculiarmente CP_1 l'art. 53 d.lgs. n. 152/2006 Ambiente) prevede che alla realizzazione della finalità di “assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” di cui al comma 1,
“concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione” (comma 3). L'art. 61 del medesimo T.U. Ambiente prevede, inoltre, che le regioni “ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
pagina 13 di 22 redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121; d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione”. Il suddetto quadro normativo comprova, dunque, chiaramente la sussistenza della qualità di custode di fiumi e altri corsi d'acqua in capo alla . Parte_1
6.3 Né può ritenersi che la si sia integralmente spogliata Parte_1 delle proprie competenze ed attribuzioni in favore della CP_6 [...]
ovvero della pur dovendosi riconoscere la CP_6 Controparte_7 concorrente qualità di custodi in capo ai medesimi enti in forza dell'attribuzione normativa di competenze e funzioni effettuata mediante legge regionale e dell'appartenenza del torrente CA all'ambito di attribuzione degli enti minori, conformemente all'orientamento delle
Sezioni Unite citate.
In particolare, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziarsi che già il legislatore statale Controparte_6 ha previsto che le province concorrono, secondo le rispettive competenze, nella realizzazione della finalità di “assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione”
(art. 53, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente). Ai sensi dell'art. 68, l.r. 3/1999 “
1. Sono [state] trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n.
112 del 1998 , e in particolare quelle relative: a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775 , nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 , ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora
pagina 14 di 22 questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua”. Pertanto, in virtù del trasferimento di funzioni di cui alla l.r. 3/1999, sono state attribuite alle province la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e il servizio di polizia idraulica e vigilanza delle acque. Nondimeno, l'art. 67 l.r. 3/1999 ha riservato alla “le funzioni amministrative relative: a) alla Parte_1 difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;
b) ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale, di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali regionali;
c) ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla L. 28 agosto 1989, n. 305 ; d) all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;
e) alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni”. Da tanto consegue la permanenza di funzioni di programmazione e coordinamento nonché di preminenti potestà decisionali in capo alla Se, dunque, la Pt_1 summenzionata normativa statale e regionale consente certamente di qualificare la convenuta come custode del torrente CA in CP_6 quanto ente preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, la permanenza di ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo), di intervento (realizzazione di opere), di controllo (monitoraggio) nonché di poteri di spesa in capo alla non Pt_1 consente di ritenere che la si sia integralmente privata della Pt_1 custodia della res in favore della e si sia Controparte_6 conseguentemente spogliata della propria qualità di custode.
6.4 Analogamente, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziarsi che già il legislatore statale ha Controparte_7 previsto che le Comunità Montane ed i Consorzi di bonifica concorrono, secondo le rispettive competenze, nella realizzazione della finalità di
“assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” (art. 53, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (T.U.
Ambiente). La l.r. 30/2004 ha classificato tutto il territorio regionale di bonifica, suddividendolo in sette ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica “Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale”, espressamente prevedendo che “nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-
Nestore»” (art. 4). La l.r. 30/2004 ha, inoltre, espressamente elencato le funzioni dei consorzi di bonifica, quali: “la regolazione dei corsi d'acqua di bonifica;
le opere di difesa idrogeologica;
le opere per la sistemazione
pagina 15 di 22 idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di bonifica;
ecc.)” di cui all'art. 5 e le funzioni di bonifica di cui all'art. 12 (tra le quali la progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica). Nondimeno, la medesima legge regionale n. 30/2004 ha previsto che “La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato " programma pluriennale", nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 .” (art. 8, comma 1); “1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato " piano di bonifica", individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all' articolo 2.
2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell' articolo 7 , e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione” art. 9, comma 1 e 2); “1. La eroga contributi ai Pt_1 consorzi di bonifica e [ ... ] [28] unioni speciali di comuni[29] per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all' articolo 19. 2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso: a) i contributi dei privati di cui all' articolo 7 ; b) i finanziamenti della di Pt_1 cui all' articolo 6 ; c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale
5 dicembre 1997, n. 43 , e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;
d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; e) i finanziamenti della , delle Pt_1 autorità di bacino, delle province [ ... ] [30] e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 12 ; f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall' articolo 5 ;
g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all' articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.
3. La può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi Pt_1 dell' articolo 7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma
pagina 16 di 22 attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie”. Se, dunque, la summenzionata normativa regionale consente certamente di qualificare la convenuta come custode del torrente CA in quanto ente Controparte_7 preposto alla manutenzione dello stesso – indipendentemente dal concreto esercizio di tale obbligo manutentivo e dal possesso di autonome risorse economiche a tal fine -, la permanenza di competenze di programmazione e controllo nonché di poteri di spesa in capo alla non Parte_1 consente di ritenere che la si sia integralmente privata della Pt_1 custodia della res e si sia conseguentemente spogliata della propria qualità di custode.
6.5 Inoltre, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, con motivazione da intendersi integralmente condivisa e richiamata dalla Corte
– pur dovendosi disattendere le conclusioni circa l'esclusiva qualità di custode in capo alla e, non già anche, in capo agli enti Parte_1 minori, alla luce delle summenzionate attribuzioni di competenza in loro favore mediante normativa regionale-, la Determina Dirigenziale della
Giunta Regionale n. 11294 del 22.12.2004, i provvedimenti della Giunta della n. 15 del 29.05.2008 e n. 240 del 18.12.2008, nonché Parte_1 il verbale di “somma urgenza” che la ha inviato alla Controparte_7
il 19.01.2006 e la delibera della Giunta della n. Pt_1 Controparte_7 329/2008 allegati agli atti del giudizio comprovano la persistenza di poteri di programmazione e di finanziamento in ambito idrico in capo alla e, conseguentemente, la persistenza della qualità di custode Parte_1 in capo alla anche successivamente alla L.R. 3/1999, con cui pure Pt_1 sono state attribuiti alle province la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua ed il servizio di polizia idraulica e vigilanza delle acque, nonché alla legge regionale n. 30/2004, con cui pure la Comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio
“Trasimeno-Medio Tevere-Nestore” è stata incaricata dell'esercizio delle Co funzioni in materia di bonifica nel territorio del Comune Perugia.
Benché, dunque, la abbia parzialmente delegato alla Parte_1 Provincia ed alla Comunità montana l'esercizio delle funzioni ad essa delegate con d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), permangono comunque in capo alla stessa i compiti di “tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo e risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” attribuitile dall'art. 53 d.lgs. n. 152/2006 nonché le competenze di volta in volta a sé riservate in sede di delega di funzioni mediante legge regionale. Da tanto consegue la permanenza dell'obbligo di custodia in capo alla Pt_1
. L'obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi
[...] danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, non viene meno in relazione agli analoghi obblighi e poteri che spettino ad altri soggetti, sicché le loro responsabilità verso i terzi, per un evento riconducibile al mancato esercizio di quei poteri nell'ambito delle rispettive sfere di azione, sono concorrenti. Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di pagina 17 di 22 responsabilità, che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, allorché quindi l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, e dove il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
6.6 Né può, infine, escludersi la qualità di custode in capo alla CP_6 ed alla - come invocato dalle convenute - in ragione del Controparte_7 difetto di poteri di spesa e di autonomo intervento ovvero dell'indisponibilità delle risorse economiche necessarie ad eseguire le opere manutentive e scongiurare l'evento di danno. Se, certamente, tali circostanze potrebbero avere astrattamente rilievo in sede di graduazione delle responsabilità interne dei condebitori solidali – graduazione nel presente giudizio inibita dall'omessa proposizione di domanda di regresso -
, come affermato da Cassazione civile sez. un., 22/07/2024, n.20084, infatti, la qualità di custode ex art. 2051 c.c. deve essere riconosciuta agli enti territoriali minori ovvero ai Consorzi di bonifica od alle
Comunità Montane, esclusivamente in forza dell'attribuzione di funzioni e responsabilità in capo ai suddetti enti mediante legge regionale,
“indipendentemente dall'esercizio in concreto delle funzioni di custodia e manutenzione”. Peraltro, già Cassazione civile sez. un. - 28/12/2020, n.
29656, in analoga ipotesi di esondazione, aveva affermato che la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa. Ordinariamente, infatti, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res
e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno
(Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). Il mero difetto di risorse economiche idonee a scongiurare la verificazione dell'evento di danno non è idoneo, dunque, né ad escludere la qualità di custode in capo agli enti convenuti – al contrario derivante dalla normativa statale (art. 53, comma 3, T.U. Ambiente) e regionale (l.r. 3/1999 e 30/2004) – né ad assurgere a caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
6.7 L'accoglimento del motivo d'appello principale e dell'appello incidentale subordinato è assorbente delle ulteriori doglianze degli pagina 18 di 22 appellanti incidentali in ordine all'omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della CP_6 Controparte_7
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il Giudice di prime cure – con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, da intendersi qui integralmente trascritta (capo 9 e
9.1., pagg. da 24 a 27 della sentenza di primo grado) – ha accertato i danni patrimoniali sofferti dalle attrici, avuto riguardo al complessivo accertamento della portata dell'esondazione compiuto dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero, alle testimonianze rese dai testi, e Testimone_1
dipendenti della alla massima Testimone_2 Controparte_4 d'esperienza per cui l'esondazione di un corso d'acqua è certamente idonea ad arrecare danno irreparabili ai beni mobili ed immobili che ne siano investiti, nonché alle Relazioni tecniche giurate prodotte dalle attrici
(docc. 20 e 21 parte attrice) ed all'allegato materiale fotografico. A tal proposito, benché la perizia giurata di parte non possa qualificarsi come autonomo elemento probatorio, essa può certamente assurgere ad elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice. Pertanto, correttamente, il
Giudice di prime cure ha valutato il summenzionato, complessivo, materiale probatorio ed accertato che, in conseguenza dell'esondazione del 05 e
06.01.2010, ha sofferto l'allagamento Controparte_3 dell'immobile di proprietà con ingenti danni al medesimo immobile, ai macchinari aziendali, alle attrezzature ed ai veicoli e che in conseguenza del medesimo allagamento, l'affittuaria d'azienda, ha CP_1 sofferto ingenti danni a prodotti semilavorati, prodotti finiti e magazzino nonché un fermo di produzione della durata di circa tre mesi.
7.1 Tanto premesso in punto di an, altresì correttamente il Giudice di prime cure ha liquidato il danno patrimoniale sofferto dalle attrici avendo riguardo – ferma l'impossibilità di disporre una Consulenza tecnica per la quantificazione del valore dei beni poiché tali beni aziendali sono stati prontamente smaltiti o sistemati onde garantire una rapida ripresa dell'attività d'impresa, configurandosi altrimenti un indebito aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno imputabile al medesimo creditore – alla documentazione fotografica, alle perizie giurate di stima ed alla documentazione commerciale (preventivi di riparazione) e contabile (fatture) allegati dalle attrici. A tal proposito, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non era necessaria la prova dell'effettivo esborso economico, risultando senz'altro provata la diminuzione del valore di scambio o di uso dei beni di proprietà delle attrici. Nel dettaglio, l'accertamento della consistenza del danno patrimoniale contenuto nelle perizie giurate allegate dall'attrice risulta assolutamente attendibile in quanto le perizie, redatte in epoca immediatamente successiva all'esondazione, espressamente indicano i singoli beni danneggiati, allegando per ciascuno documentazione fotografica comprovante marca, modello e numero di serie del bene danneggiato;
indicano chiaramente il valore attuale di ciascun bene, la percentuale di danneggiamento ed il valore residuo del bene, quantificando il danno nel differenziale fra i suddetti valori;
in nessun caso paventano costi di pagina 19 di 22 ripristino maggiori del valore di mercato del bene e, dunque, riparazioni antieconomiche.
7.2 Infine, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato equitativamente il danno da fermo di produzione. L'onere della prova di tale danno è stato, infatti, correttamente assolto dalle attrici all'esito dell'istruttoria orale nonché alla luce della massima di esperienza per cui a fenomeni di esondazione della portata di quello verificatosi nel caso di specie conseguono, certamente, ingenti danni immobiliari e mobiliari, che necessariamente determinano un fermo della produzione, imponendosi il previo ripristino della funzionalità dell'immobile, la riparazione dei macchinari, il riacquisto dei materiali grezzi ed ogni altro incombente propedeutico alla ripresa della produzione ed alla commercializzazione dei prodotti finiti. Fermo, dunque, l'assolvimento dell'onere della prova in punto di an, la liquidazione equitativa del danno è stata correttamente eseguita dal Giudice a fronte dell'impossibilità, per di CP_1 quantificare esattamente il detrimento patrimoniale derivante dal fermo di produzione. Tanto premesso, il motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato, con condanna delle custodi, ai sensi degli artt. 2051 e
2055 c.c., e Parte_1 Controparte_6 [...]
in Gestione Controparte_14 Commissariale, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, come liquidato dal Giudice di prime cure, in favore di Controparte_1
e CP_1 Controparte_3
8. Da ultimo, deve vagliarsi la domanda di garanzia svolta dalla CP_6 nei confronti dell'assicuratrice,
[...] Controparte_8 ed ivi riproposta mediante appello incidentale subordinato, che è infondata e deve essere rigettata.
A tal proposito, - ferma l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla manleva proposta dalla Compagnia Assicurativa ai sensi dell'art. 2952 c.c., risultando comprovato che l'assicurata ha tempestivamente denunciato all'assicuratore il sinistro non appena ha ricevuto la prima richiesta risarcitoria da parte degli attori –
l'eccezione di inoperatività della polizza proposta da
[...] è fondata e deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 4 Controparte_8 della polizza assicurativa n. 49407314, in ragione della quale la Provincia ha chiesto di essere manlevata, le parti contrattuali hanno, CP_6 infatti, espressamente convenuto che “L'assicurazione R.C.T. non comprende
i danni: l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere”. All'esito del presente grado di giudizio la CP_6 è stata condannata a ristorare, in solido con le altre custodi
[...] della res, i danni patrimoniali sofferti dalle attrici in seguito all'inondazione del 05 e 06.01.2010, evidentemente sottratti, per volontà delle parti, al rischio coperto dal contratto assicurativo. La CP_6
asserisce che “qualora venisse confermato in sentenza che le
[...] abbondanti piogge non sono da considerarsi quale causa esclusiva dell'evento e […] venisse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla la Compagnia sarebbe certamente chiamata a Controparte_6
pagina 20 di 22 manlevare l'Ente assicurato”. L'asserzione è radicalmente infondata.
L'esigenza di escludere siffatti danni dall'ambito di copertura della garanzia assicurativa presuppone, infatti, necessariamente che tali danni non derivino esclusivamente dalla calamità naturale ma siano a qualche titolo (nel caso di specie, in ragione delle accertate concause dell'evento) ascrivibili all'assicurato. Il fatto che siffatta inondazione sia dipesa non solo dalle abbondantissime piogge ma anche da ulteriori concause ascrivibili a difetto di manutenzione dell'alveo del fiume a cura della custode assicurata non può, dunque, in ogni caso comportare un'estensione della copertura assicurativa al di là della espressa comune volontà delle parti, sino a ricomprendervi la garanzia per danni oggettivamente derivanti da alluvione o inondazione, ancorché espressamente esclusi dall'art. 4 del regolamento contrattuale. In altri termini, con l'art. 4 del regolamento contrattuale i contraenti hanno inteso escludere dalla copertura assicurativa qualunque danno derivante da inondazioni e altre calamità naturali. Ne consegue che, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'inondazione e dall'imputabilità dell'inondazione all'assicurato a titolo di concausa (che peraltro è presupposto necessario ai fini della stessa possibilità e necessità di invocare la copertura assicurativa), tutti i danni da essa derivanti non possono intendersi ricompresi nel rischio assicurato in quanto “danni derivanti da inondazione”. L'accoglimento dell'eccezione è assorbente delle ulteriori eccezioni di polizza avanzate dall'appellata, Controparte_8
[...]
9. Tanto premesso, l'appello principale e l'appello incidentale subordinato proposto da e sono fondati, CP_1 Controparte_3 limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità solidale ex artt. 2051 e 2055 c.c. delle convenute, e Controparte_6 P_
. L'appello incidentale subordinato proposto dalla
[...] CP_6
è infondato e deve essere rigettato.
[...] 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite. L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale ed il perdurante riconoscimento della qualità di custode in capo alla giustificano la compensazione per la Parte_1 metà delle spese di lite del presente grado fra la la Parte_1 e la Le spese di lite in favore di Controparte_6 Controparte_7 e sono maggiorate del 10% in Controparte_3 CP_1 ragione della rappresentanza di più parti e, nondimeno, della sostanziale identità della loro posizione processuale.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale, accoglie l'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1 Controparte_3 rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP_15 CP_6
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 161/2023, emessa dal
[...]
pagina 21 di 22 Tribunale di Perugia in data 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 4351/ 2017:
1. Condanna la la e la Parte_1 Controparte_6 [...]
Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno
[...] patrimoniale, come liquidato dal Giudice di prime cure, in favore di e;
CP_1 Controparte_3
2. Condanna la e la Controparte_6 [...]
in Gestione Commissariale, in Controparte_14 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidate in € 14.239,00 Parte_1 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà;
3. Condanna la e la Controparte_6 [...]
in Gestione Commissariale, in Controparte_14 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e , CP_1 Controparte_3 liquidate in € 15.662,90 oltre accessori di legge, già operata una maggiorazione del 10% per la rappresentanza di più parti;
4. Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_6 del presente grado in favore di Controparte_8 liquidate in € 14.239,00, oltre accessori di legge;
5. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio fra le altre parti;
6. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico della CP_6
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 22 di 22
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 161 / 2023 promossa da:
(P.I. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1 Regionale pt, difesa dagli avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci, elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso
Vannucci, 96
APPELLANTE Contro
già (P. IVA , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 [...]
già , e Controparte_3 Controparte_4 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 p.t., difese dall'avv. Giancarlo Viti, elettivamente Controparte_4 domiciliate presso il difensore, in Perugia, Via Bartolo, 10
APPELLANTI INCIDENTALI e Contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Chiara Valentini, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, in Perugia, Piazza Italia, 11
APPELLANTE INCIDENTALE e Contro
in Controparte_7 Gestione Commissariale (P. IVA , in persona del Commissario P.IVA_5 Unico, difesa dall'avv. Roberto Galeazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Viale G. D'Annunzio (TR), 2
APPELLATA e Contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_6 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Paolo Tortorano, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Napoli, Via dei Mille, 40
APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 22 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 161/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia in data 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 4351/ 2017 da e Controparte_3 Controparte_1 CP_1 rispettivamente in qualità di proprietaria e di affittuaria di immobile colpito da evento alluvionale determinato dalla rottura degli argini del torrente CA nella notte tra il 05.01.2010 ed il 06.01.2010, avverso la convenuta contumace, per il danno cagionato dalla res in Parte_1 custodia, con condanna della custode al risarcimento del danno patrimoniale sofferto, rispettivamente, in ragione del deterioramento/distruzione dell'immobile e dei macchinari di proprietà di Controparte_3 nonché della distruzione dei beni custoditi nell'opificio e del blocco della produzione sofferti da e, per converso, rigettata la CP_1 domanda a medesimo titolo avanzata nei confronti della Controparte_6 e della Controparte_9 ritenuto il difetto della qualità di custodi in capo a quest'ultime.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque sollevata dalla dalla;
2) dell'erroneo accertamento Controparte_10 Controparte_7 delle concause dell'esondazione del 05 e 06.01.2010 e dell'omessa valutazione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche quali caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res
e l'evento di danno;
3) dell'erronea qualificazione della Parte_1 quale custode del torrente CA, nonostante la delega di funzioni previamente operata in favore della e della Controparte_6 P_ ; 4) dell'erroneo accertamento e liquidazione del danno
[...] patrimoniale, altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In data 15.05.2023 si sono ritualmente costituiti già CP_1
e già CP_2 Controparte_3 [...]
mediante comparsa di Controparte_11 costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione e domandando l'accertamento della responsabilità singolare ovvero solidale delle altre convenute in primo grado mediante appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
In data 04.05.2023 si è costituita mediante Controparte_8 comparsa di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione e reiterando le eccezioni di polizza già avanzate nel primo grado di giudizio.
In data 14.07.2023 si è costituita Controparte_7
in Gestione Commissariale, mediante comparsa Controparte_7
pagina 2 di 22 di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione.
In data 26.10.2023 si è costituita la mediante Controparte_6 comparsa di costituzione in appello, ivi integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione principale ed eccependo il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c., nonché contestando CP_6 l'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1 [...] ed eccependo in ogni caso la proposizione di appello Controparte_3 incidentale subordinato con riguardo al solo capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, pertanto, il CP_6 passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c. La CP_6 Controparte_6 ha, infine, proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_3 reiterando domanda condizionata di garanzia avverso
[...] [...]
Controparte_8
3. Con ordinanza del 18.05.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 19.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto, unitamente all'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1
limitatamente all'omesso accertamento della Controparte_3 responsabilità solidale ex artt. 2051 e 2055 c.c. delle convenute,
e unitamente alla già ritenuta Controparte_6 Controparte_7 custode L'appello incidentale subordinato proposto dalla Parte_1
è infondato e deve essere rigettato. Controparte_6 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il torrente CA non possa in alcun modo qualificarsi come opera idraulica, trattandosi di torrente naturale e, non già, di canale artificiale, ed ha conseguentemente escluso la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche (TRAP).
L'appellante asserisce che il torrente CA dovrebbe essere qualificato come opera idraulica di terza categoria ai sensi dell'art. 7, R.D. n.
523/1904, in quanto si tratterebbe di un corso creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi, asseritamente dotato di argini artificiali. Ebbene, la circostanza che il corso del torrente CA sia stato creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi e che vada conseguentemente inquadrato fra le opere idrauliche di terza categoria sulla base del R.D. n. 523/1904 risulta assolutamente smentita dalla
Relazione tecnica redatta dai Consulenti tecnici del Pubblico Ministero,
Prof. Geol. e Ing. nel procedimento n. Persona_1 Persona_2 3898/2011 R.G., depositata agli atti (all. 3 parte attrice). A tal proposito, giova premettersi che, correttamente, il Giudice di prime cure ha assunto tale Relazione a fondamento della propria decisione per pagina 3 di 22 l'esaustività della trattazione, l'aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie, la puntuale analisi della Consulenza tecnica di parte redatta dal Geom. per conto del Comitato della Valle del Persona_3 CA (all. 2 parte attrice), e la correttezza logico-giuridica delle valutazioni compiute. I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, inoltre, pur nominati dall'organo dell'accusa, compartecipano del diritto/dovere di ricercare anche fonti a favore dell'indagato incombente sul P.M. ai sensi dell'art. 358 c.p.p. (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 16458/2020). Le loro valutazioni, pertanto, ben possono essere utilizzate in sede civile, ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare prove raccolte nel giudizio penale quali elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (ex multis, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 12164/2021). Ebbene, i CC.TT.PP.MM. hanno puntualmente spiegato che “Il torrente CA nasce a 576 m s.l.m., sul monte Gaudiolo (in prossimità del Monte Tezio); scorre ad est del lago
per circa 30 km, con direzione prevalente Nord-Sud, per poi P_ confluire anch'esso nel Nestore come affluente di sinistra nei pressi dell'abitato di Pieve CA”. Il corso d'acqua nasce, dunque, in modo assolutamente naturale e non vi è prova alcuna che sia stato creato dall'uomo per bonificare il territorio delle paludi. Né la mera circostanza che il CA abbia talora carattere pensile, scorrendo in un alveo che in alcuni punti si trova ad un'altezza superiore rispetto a quello del piano circostante, e che gli argini del fiume siano, pertanto, in alcuni punti sopraelevati è idonea a qualificare il torrente come opera idraulica suscettibile dell'apprezzamento discrezionale della P.A., non essendo stata fornita alcuna prova che tali argini abbiano natura artificiale e che l'esondazione che ha cagionato l'evento di danno lamentato dagli attori sia dipesa esattamente dalla rottura di argini artificiali. Peraltro, la copiosa documentazione fotografica allegata alla Relazione di parte redatta dal Consulente tecnico di parte, Geom. (all. 2 parte attrice) Persona_3 comprova che gli argini straripati in data 05 e 06.01.2010 non erano affatto sopraelevati rispetto al piano viabile né artificiali.
Conclusivamente, un torrente con fonte naturale e con argini assolutamente naturali (come emergente dalla copiosa documentazione fotografica allegata alla Relazione di parte redatta dal Consulente tecnico di parte, Geom.
[...]
, all. 2 parte attrice), qual è il CA, non è un'opera idraulica Per_3 suscettibile di radicare la competenza del TRAP.
4.1 Parte appellante asserisce, inoltre, che la competenza del TRAP sarebbe, in ogni caso, radicata ogni qualvolta la domanda involga la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche.
Ebbene, recentemente, Cass. Sez. Un. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332, è intervenuta a risolvere l'ampio contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità circa la competenza del giudice ordinario ovvero del TRAP in materia di opere idrauliche, affermando il principio di diritto per cui: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del
Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate,
pagina 4 di 22 rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta". Ciò, in quanto, “Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati dall'opera idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta”. Come rilevato dalle medesime S.U., il punctum pruriens individuato dall'ordinanza interlocutoria consisteva nel contrasto giurisprudenziale insorto in ordine al differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell'ente proprietario o gestore dell'opera idraulica. La qualificazione della res come opera idraulica -esclusa nel caso di specie- costituiva, dunque, in ogni caso, presupposto indefettibile ai fini del radicamento della competenza del TRAP. Pertanto, in materia di risarcimento del danno variamente derivante da opere idrauliche si erano distinti due orientamenti giurisprudenziali: “Secondo il primo orientamento i meri comportamenti materiali non sono "scelte" della p.a.: i danni da essi causati, dunque, sono devoluti alla competenza del Tribunale ordinario”; “Per il secondo orientamento, anche i comportamenti materiali sarebbero espressione di una
"scelta" della p.a., e dunque anche i danni da essi derivati sono devoluti alla competenza del giudice specializzato”. La Corte di legittimità è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale che, in ogni caso, in ordine alla valutazione della competenza del giudice ordinario ovvero del
TRAP, presupponeva che la controversia avesse ad oggetto i danni cagionati da un'opera idraulica e, non già, meramente, da un torrente naturale. A riprova di ciò, appare utile espressamente richiamare le differenti pronunce emerse in seno al secondo orientamento di legittimità (favorevole alla competenza del TRAP) come prese in rassegna dall'ordinanza interlocutoria e variamente involgenti: “i) la domanda di danni da allagamento, causato dalla mancata manutenzione di una conduttura idrica
(17699/10); l) la domanda di danni da esondazione d'un corso d'acqua, causata dalla mancata di opere di irregimentazione (8722/11); m) la domanda di danni causati dall'esondazione di un fosso irriguo consortile per difetto di (172/12); n) la domanda di danni da cedimento strutturale d'un pavimento, causato dall'imbibizione del terreno circostante, dovuta a perdite d'una conduttura idrica (13357/12); o) la domanda di danni alle colture, causati dall'esondazione di canali, ascritta alla mancanza di manutenzione degli argini (16636/19; 4719/20)”. A ben vedere, tutte le ipotesi di riconoscimento della competenza del TRAP in seno alla giurisprudenza di legittimità hanno senz'altro riguardato condotte, omissive ovvero commissive della P.A., involgenti opere artificiali. Al contrario, la domanda di risarcimento di danni alle colture, causati dall'esondazione d'un fiume, ascritta alla mancanza di manutenzione degli argini (15284/17; 27207/20; 18197/21) ovvero la domanda di danni alla persona causati dal crollo di un muro, dovuto ad una esondazione provocata dalla mancata manutenzione dell'alveo naturale (10587/22) è stata pagina 5 di 22 senz'altro ascritta alla competenza del giudice ordinario. Pertanto, pur abbandonando il criterio discretivo involgente il differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell'ente proprietario o gestore dell'opera idraulica, in ossequio al principio di diritto espresso dalle recenti Sezioni Unite, ai fini del radicamento della competenza del TRAP, resta ferma il presupposto indefettibile che i danni siano derivati da un'opera idraulica, quale certamente non è un torrente naturale. La competenza del giudice ordinario nel singolo caso di specie dev'essere, dunque, riconosciuta pure successivamente all'intervento delle
S.U., in quanto - pur non attribuendosi alcun rilievo alla tipologia di condotta della P.A. considerata, sia essa commissiva ovvero omissiva, colposa o meno, in ossequio al principio di diritto dalle medesime affermato -, semplicemente, un fiume ovvero un torrente naturale non è un'opera idraulica. Da tanto consegue l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erroneo accertamento del nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e, peculiarmente, delle concause dello straripamento del torrente CA occorso in data 05 e 06.01.2010. A tal proposito, giova premettersi che, in materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto,
l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale pagina 6 di 22 autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass.
29/07/2016, n. 15761).
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della Consulenza tecnica svolta dai CC.TT.P.M. All'esito di analisi puntuale, completa ed esaustiva della documentazione disponibile – sostanzialmente coincidente con le prove documentali allegate al presente giudizio – e dei dati pluviometrici, nonché contraddistinta da piena correttezza logico-giuridica, i Consulenti del Pubblico Ministero hanno infatti ritenuto che: “In relazione agli eventi del 5 e 6 Gennaio 2010: 1)
Dall'esame della documentazione, dai sopralluoghi effettuati e dalla elaborazione dei dati acquisiti, si evince che sussiste coincidenza tra gli eventi di massima pioggia e l'esondazione stessa. Quindi si può affermare che la situazione del bacino contribuente alla formazione della piena sia di fatto vicino alla saturazione, così come si evince dagli eventi che hanno preceduto l'esondazione stessa (più giorni di pioggia che hanno di fatto annullato qualsiasi effetto moderatore d'invaso della terra); 2) La maggiore piovosità si è registrata durante la seconda fase dell'evento, cioè nelle date in cui si è verificata l'esondazione in esame;
3) La percentuale di pioggia caduta nei due giorni in cui si è verificata
l'esondazione oscilla, nei quattro pluviometri di riferimento, tra il
41,27% ed il 57,17%. Detti valori percentuali sottolineano, ancora una volta, l'eccezionalità dell'evento verificatosi nei giorni 5 e 6 Gennaio
2010; 4) Nonostante quanto riportato ai tre punti precedenti il T.CA, durante l'evento del 5 e 6 Gennaio 2010, ha raggiunto livelli di massimo idrometrico pari a 4,23 m. Questo livello è inferiore alla soglia di Pre-
Allarme di 0,07 m, ma è al di sotto della soglia di Esondazione di ben 1,27
m. Pertanto, l'esondazione del T.CA è imputabile certamente a delle concause;
5) Tra le principali cause (più volte segnalate in vari documenti, studi e relazioni) vi sono: - presenza lungo gli argini di tane di nutrie, istrici e volpi che hanno consentito l'infiltrazione delle acque ed il conseguente indebolimento degli argini;
- presenza di una folta vegetazione in alveo e lungo le sponde arginali (che di fatto ha ridotto la sezione di deflusso, la stessa usata per il calcolo delle varie soglie di rischio); -presenza di accumuli detritici sul fondo del corso d'acqua (che ha comportato un'ulteriore riduzione della sezione di deflusso); 6) La presenza di vegetazione in alveo e lungo le sponde, oltre alla citata riduzione di sezione, ha comportato un aumento della scabrezza idraulica al contorno, aumentando di conseguenza la resistenza al moto e riducendo la velocità di deflusso. L'aumento della scabrezza produce, a parità di portata, un innalzamento del livello dell'acqua, con conseguente aumento del rischio di esondazione. In conclusione: A) La non ordinarietà dell'evento meteorologico, legata soprattutto al valore di precipitazione cumulata per l'intero evento (che ha presentato valori superiori a 120 mm per la quasi totalità del territorio regionale), non ha direttamente determinato le condizioni che hanno portato all'esondazione del T. CA
(valori idrometrici di poco inferiori a quelli della soglia di Pre-Allarme, ma di molto inferiori a quelli della soglia di Esondazione). B) La causa
pagina 7 di 22 diretta dell'esondazione è da addebitarsi alla rottura spondale, causata da situazioni puntuali e dovuta sicuramente a varie cause (concause rilevanti), tra le quali le principali sono la presenza di tane di nutrie, istrici e volpi, la presenza di vegetazione in alveo e lungo le sponde, la presenza di materiale detritico depositatosi sul fondo. Queste concause hanno notevolmente contribuito a variare le sollecitazioni idrauliche e ad indebolire il sistema arginare, portandolo al collasso”. I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno, dunque, correttamente analizzato i dati pluviometrici;
verificato che le precipitazioni atmosferiche si sono contenute lievemente al di sotto della soglia di pre-allarme nonché notevolmente al di sotto della soglia di esondazione;
conseguentemente desunto che l'esondazione è imputabile ad ulteriori concause rispetto alle sole precipitazioni atmosferiche;
individuato le concause dell'esondazione nella riduzione della sezione di deflusso del torrente, a sua volta cagionata dalla presenza di eccessiva vegetazione in alveo e lungo le sponde arginali e dall'accumulo di detriti sul fondo del torrente, nonché nell'indebolimento degli argini a causa delle tane di nutrie, istrici e volpi, circostanze idonee a determinare una pericolosità intrinseca della res. Ebbene, l'asserzione dell'appellante, a mente della quale la presenza di vegetazione lungo l'argine non avrebbe costituito causa di pericolo, risulta espressamente smentita dalle valutazioni dei CC.TT.P.M., i quali hanno esaustivamente spiegato che “la riduzione di sezione ad opera della vegetazione presente in alveo e sulle sponde è da sempre una delle cause maggiori dell'aumento del livello di piena. La casistica di eventi simili, supportata da valutazioni di tipo scientifico, è vasta e riguarda molteplici casi presenti a livello nazionale e regionale. Nel nostro caso, inoltre, non è una coincidenza se in occasione dell'evento del gennaio 2010 la rottura dell'argine T. CA è avvenuta proprio in corrispondenza dei tratti per i quali era stata da più parti richiesta una tempestiva ed efficace manutenzione, in relazione sia alla presenza di fitta vegetazione in alveo e sulle sponde che alla presenza di tane di nutrie, istrici e volpi. Oltre alla significativa presenza di vegetazione in alveo e sulle sponde e di tane, anche quanto dichiarato in merito alla presenza di materiale alluvionale accumulatosi nell'alveo è veritiero, infatti
l'accumulo di detto materiale costituisce chiaramente una riduzione della sezione del corso d'acqua con conseguente aumento del rischio di alluvionamento. Dall'analisi della documentazione acquisita (carteggio tra le amministrazioni coinvolte) si evince che le cause di una potenziale rottura degli argini, imputabili ad una scarsa o mancata manutenzione degli stessi, erano state ben analizzate e valutate da tutte le amministrazioni coinvolte”. Anche con riguardo all'azione delle tane dei roditori, i
Consulenti del P.M. hanno chiarito che “dagli studi svolti è risultato evidente che le tane costituiscono certamente una via preferenziale all'infiltrazione idrica e, di conseguenza, di indebolimento degli argini.
[…] A fronte di questa problematica, sono molteplici le soluzioni adottabili per il loro contenimento. Nello specifico, la difesa degli argini può avvenire con l'installazione di reti metalliche. Questa
pagina 8 di 22 soluzione non è stata realizzata nel tratto in esame. La loro installazione avrebbe certamente contribuito in maniera efficace a limitare la vulnerabilità degli argini e di conseguenza il rischio di rottura in caso di portate idriche significative”. Né la segnalazione inoltrata alla da un residente della zona già in data 30.12.2005 (all. 9 Controparte_7 parte attrice), con la quale si richiedeva un sopralluogo urgente sull'argine del torrente, già ricostruito dopo il disastroso straripamento avvenuto nell'anno 2002, e si rappresentava che la precedente riparazione della parte interna con rete metallica fosse insufficiente a contenere l'azione erosiva di una piena, è idonea a comprovare la previa apposizione di reti metalliche – come invocato dall'appellante – risultando, al contrario, comprovato che l'esondazione del 05 e 06.01.2010 ha interessato argini diversi, non coperti da reti metalliche (come accertato dai
CC.TT.P.M.). Al contrario, siffatta segnalazione, come pure le ulteriori segnalazioni pervenute dai residenti della zona nonché dagli enti minori preposti alla custodia della res, comprovano chiaramente che la pericolosità intrinseca della res fosse ampiamente nota, prevedibile ed evitabile e che, ciononostante, la dovuta manutenzione della res sia avvenuta sempre in via straordinaria, successivamente alla verificazione di esondazioni. I CC.TT.P.M. hanno, infine, accertato il nesso di causalità fra l'esondazione ed i danni sofferti dagli insediamenti produttivi siti nella medesima zona, ritenendo verosimile la stima dei danni complessivamente effettuata dal Consulente tecnico di parte, Geom. Per_3
“anche in considerazione della presenza negli insediamenti di macchinari, materiali di magazzino, prodotti finiti pronti per la vendita”.
Conclusivamente, dunque, gli attori hanno correttamente provato che l'evento di danno si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res. Per converso, non risulta provata alcuna concausa sopravvenuta assorbente di per sé idonea a determinare l'evento di danno ed a recidere il nesso di causalità materiale quale caso fortuito.
5.2 A tal proposito, l'appellante si duole dell'omessa valutazione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche quali caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno. L'appellante evidenzia peculiarmente che, diversamente da quanto ritenuto dal Consulente tecnico di parte, Geom. i CC.TT.P.M. hanno Per_3 ritenuto che le precipitazioni atmosferiche del 05 e 06.01.2010 abbiano avuto carattere eccezionale, e che siano, dunque, idonee a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
Ebbene, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Corte di legittimità ha in più occasioni escluso l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni ordinari, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque pagina 9 di 22 meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro
Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n.
5877), la Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass.,
22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass.,
24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane
(v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). Pertanto, nel caso di allagamento di terreni per omessa cura e manutenzione dell'alveo del fiume a seguito di piogge abbondanti, va escluso il caso fortuito esimente la responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora si accerti che le piogge di carattere torrentizio siano state frequenti (in tal caso, infatti, aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano
'prevedibili' e non eccezionali, come tali non esimenti la responsabilità per danni da cose in custodia) ovvero in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni ordinari, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento. L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche, pertanto, possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cassazione civile sez. III, 24/09/2015, n. 18877).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, la medesima relazione dei CC.TT.P.M., avuto riguardo ai complessivi dati del fenomeno metereologico, comprova che il livello raggiunto dall'acqua fosse lievemente inferiore al limite di preallarme, ma notevolmente inferiore alla soglia di esondazione e conseguentemente che, per un verso, l'evento metereologico, per quanto non ordinario, non abbia assunto carattere di assoluta eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità né sia qualificabile come concausa autonoma assorbente da sola idonea a determinare l'evento di danno, e, per altro verso, che l'esondazione del torrente CA è ascrivibile a delle concause imputabili alle carenze di manutenzione del custode. La medesima relazione comprova, inoltre, che eventi del medesimo tipo, con dati pluviometrici sostanzialmente analoghi, si erano ripetuti in molteplici occasioni (già prima nel 2005, ben due nel solo 2010 e successivamente nel 2012), dovendosene, pertanto, escludere pagina 10 di 22 l'eccezionalità ed imprevedibilità. Infine, le ripetute segnalazioni di allarme da parte dei cittadini e delle stesse amministrazioni coinvolte
(all.ti 14,15,16,17,18 parte attrice) comprovano l'attualità del pericolo già prima delle precipitazioni atmosferiche, la notevole evoluzione del decorso causale in ragione della segnalata fragilità degli argini e della colonizzazione arborea, suscettibile di compiersi alla prima pioggia abbondante, e, conseguentemente, l'inidoneità delle precipitazioni atmosferiche ad assurgere a causa sopravvenuta assorbente autonomamente sufficiente a determinare l'evento di danno. In altri termini, non vi è nulla di eccezionale, imprevedibile ovvero di inevitabile in una pioggia, pur abbondantissima, intensa e persistente, che neppure raggiunga i livelli di pre-allarme e di esondazione e, ciononostante, determini lo straripamento di un torrente lasciato nella più totale incuria, il cui alveo sia già notevolmente ridotto dalla foltissima vegetazione cresciuta sul letto del torrente, i cui argini siano stati già ulteriormente indeboliti dalle colonie di nutrie ed altri animali ipogei che vi avevano edificato le proprie tane ed in relazione al quale gli abitanti della zona, la Provincia e la avevano già in svariate occasioni Controparte_7 evidenziato l'esigenza di un impellente intervento manutentivo, costituendo al contrario circostanza ampiamente prevedibile ed evitabile, astrattamente idonea a fondare un'imputazione di responsabilità non solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma anche quale condotta gravemente negligente, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
6. Il terzo motivo d'impugnazione principale e l'appello incidentale subordinato proposto da e devono CP_1 Controparte_3 essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati e devono essere accolti. A tal proposito, occorre preliminarmente rigettarsi l'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della ex art. 2051 c.c. come proposta Controparte_6 dalla medesima . La ha, infatti, espressamente CP_6 Parte_1 dedotto il difetto della propria qualità di custode per aver delegato le proprie funzioni alle altre convenute, ampiamente motivando circa la previa delega di funzioni in favore degli enti minori, che devono, dunque, essere qualificati come custodi della res. Del pari, gli appellanti incidentali subordinati, hanno espressamente richiesto la condanna singolare ovvero solidale delle altre convenute, ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., in caso di accoglimento dell'appello principale. Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato il difetto della qualità di custode in capo alla Provincia di Perugia.
6.1 Nel merito, ferma la sussistenza della qualità di custode di fiumi ed altri corsi d'acqua in capo alla e la conseguente responsabilità Pt_1 risarcitoria per i danni cagionati dallo straripamento di torrenti ex art. 2051 c.c., il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di accertare la concorrente qualità di custode in capo alla ed alla CP_6 P_
, rispettivamente in forza delle attribuzioni di competenza
[...]
pagina 11 di 22 effettuate mediante legge regionale n. 3/1999 e n. 30/2004, e la conseguente responsabilità solidale degli enti convenuti.
La giurisprudenza di legittimità a S.U. ha, infatti, già da tempo chiarito che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla Pt_1 delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito” (Cassazione civile sez. un. - 05/12/2011, n. 25928; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2022). Recentemente, inoltre, Cassazione civile sez. un., 22/07/2024, n. 20084, in materia di danni derivanti dall'omessa manutenzione di corsi d'acqua, ha affermato che “la qualità di custode ex art. 2051 c.c. deve essere riconosciuta alla in forza delle Pt_1 attribuzioni conferite con legge statale in materia di pulizia delle acque nonché, parallelamente, agli enti territoriali minori ovvero ai Consorzi di bonifica od alle Comunità Montane, esclusivamente in forza dell'attribuzione di funzioni e responsabilità in capo ai suddetti enti mediante legge regionale, indipendentemente dall'esercizio in concreto delle funzioni di custodia e manutenzione”. Peculiarmente, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la qualità di custode: in capo alla Pt_1 conformemente al consolidato indirizzo (Cassazione civile sez. un. -
05/12/2011, n. 25928; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2022) rilevando che
”La legge n. 183 del 1989 ha attribuito alle Regioni le funzioni inerenti la pulizia delle acque, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento, nonché la gestione e manutenzione delle opere degli impianti e la conservazione dei beni che, di certo, ha contenuto più ampio rispetto alla delega a sua volta trasferita dalla ai Comuni, secondo la L.R. n. 17 del 2000, art. CP_12 CP_12 17, ove vengono attribuite le funzioni di adozione di provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua. L'art. 24 della medesima legge regionale, riservando alla Regione ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo, introito e destinazione dei proventi, etc.), di intervento (realizzazione di opere) e di controllo (monitoraggio), non può quindi essere inteso nel senso di un trasferimento in blocco del potere di custodia, non potendo negarsi che permanga, in capo all'ente regionale, quel potere di controllo sulla res che fonda la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.”; che la qualità di custode deve essere riconosciuta anche agli enti territoriali minori
(Comuni; Province) ovvero ai Consorzi di bonifica (o Comunità montane), occorrendo meramente verificarsi che vi sia stata un'attribuzione normativa regionale di funzioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua al suddetto ente e che il corso d'acqua esondato rientri nelle attribuzioni del medesimo ente. Con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dei suddetti enti, le Sezioni Unite, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità difforme – che aveva al contrario preteso l'effettivo affidamento esclusivo della manutenzione agli enti minori ai fini del pagina 12 di 22 riconoscimento della loro qualità di custodi – ha affermato che “La soluzione del problema non può poi prescindere dalla disamina del contenuto delle leggi regionali, occorrendo verificare se le stesse comportino che i consorzi di bonifica siano stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua. […] Dalla lettura coordinata della normativa statale, della legge regionale citata e dell'intesa cui quest'ultima fa riferimento, come chiarito dalle S.U. (Cass S.U. 2018 n.
32730) deriva l'attribuzione ai consorzi di bonifica, da parte della , di quei compiti di manutenzione che rilevano nel caso CP_12 di specie. Si è, cioè, in presenza di un'espressa attribuzione di funzioni
e responsabilità dalla ai consorzi, che rende irrilevante Pt_1 verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno esercitato funzioni di custodia e manutenzione del corso d'acqua dalle esondazioni del quale è sorta l'odierna controversia. Pertanto, dall'appartenenza del corso
d'acqua al comprensorio di bonifica affidato al Consorzio e dal suo carattere di canale di bonifica deriva l'obbligo della sua manutenzione a carico del Consorzio e, dunque, la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti alla mancata manutenzione”.
6.2 Ebbene, facendo applicazione dei medesimi principi, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziare Parte_1 che il d.lgs. n. 112/1998, ha trasferito alle regioni la gestione dei beni del demanio idrico (art. 86), conferendo alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo"
(art. 51) nonché “ tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato” (art. 56). Da tanto consegue l'attribuzione della qualità di custode del demanio idrico alle regioni. La normativa primaria sopravvenuta ha confermato tale attribuzione alle regioni. Peculiarmente CP_1 l'art. 53 d.lgs. n. 152/2006 Ambiente) prevede che alla realizzazione della finalità di “assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” di cui al comma 1,
“concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione” (comma 3). L'art. 61 del medesimo T.U. Ambiente prevede, inoltre, che le regioni “ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
pagina 13 di 22 redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121; d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione”. Il suddetto quadro normativo comprova, dunque, chiaramente la sussistenza della qualità di custode di fiumi e altri corsi d'acqua in capo alla . Parte_1
6.3 Né può ritenersi che la si sia integralmente spogliata Parte_1 delle proprie competenze ed attribuzioni in favore della CP_6 [...]
ovvero della pur dovendosi riconoscere la CP_6 Controparte_7 concorrente qualità di custodi in capo ai medesimi enti in forza dell'attribuzione normativa di competenze e funzioni effettuata mediante legge regionale e dell'appartenenza del torrente CA all'ambito di attribuzione degli enti minori, conformemente all'orientamento delle
Sezioni Unite citate.
In particolare, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziarsi che già il legislatore statale Controparte_6 ha previsto che le province concorrono, secondo le rispettive competenze, nella realizzazione della finalità di “assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione”
(art. 53, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente). Ai sensi dell'art. 68, l.r. 3/1999 “
1. Sono [state] trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n.
112 del 1998 , e in particolare quelle relative: a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775 , nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 , ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora
pagina 14 di 22 questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua”. Pertanto, in virtù del trasferimento di funzioni di cui alla l.r. 3/1999, sono state attribuite alle province la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e il servizio di polizia idraulica e vigilanza delle acque. Nondimeno, l'art. 67 l.r. 3/1999 ha riservato alla “le funzioni amministrative relative: a) alla Parte_1 difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;
b) ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale, di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali regionali;
c) ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla L. 28 agosto 1989, n. 305 ; d) all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;
e) alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni”. Da tanto consegue la permanenza di funzioni di programmazione e coordinamento nonché di preminenti potestà decisionali in capo alla Se, dunque, la Pt_1 summenzionata normativa statale e regionale consente certamente di qualificare la convenuta come custode del torrente CA in CP_6 quanto ente preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, la permanenza di ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo), di intervento (realizzazione di opere), di controllo (monitoraggio) nonché di poteri di spesa in capo alla non Pt_1 consente di ritenere che la si sia integralmente privata della Pt_1 custodia della res in favore della e si sia Controparte_6 conseguentemente spogliata della propria qualità di custode.
6.4 Analogamente, con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della occorre evidenziarsi che già il legislatore statale ha Controparte_7 previsto che le Comunità Montane ed i Consorzi di bonifica concorrono, secondo le rispettive competenze, nella realizzazione della finalità di
“assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” (art. 53, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (T.U.
Ambiente). La l.r. 30/2004 ha classificato tutto il territorio regionale di bonifica, suddividendolo in sette ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica “Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale”, espressamente prevedendo che “nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-
Nestore»” (art. 4). La l.r. 30/2004 ha, inoltre, espressamente elencato le funzioni dei consorzi di bonifica, quali: “la regolazione dei corsi d'acqua di bonifica;
le opere di difesa idrogeologica;
le opere per la sistemazione
pagina 15 di 22 idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di bonifica;
ecc.)” di cui all'art. 5 e le funzioni di bonifica di cui all'art. 12 (tra le quali la progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica). Nondimeno, la medesima legge regionale n. 30/2004 ha previsto che “La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato " programma pluriennale", nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 .” (art. 8, comma 1); “1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato " piano di bonifica", individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all' articolo 2.
2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell' articolo 7 , e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione” art. 9, comma 1 e 2); “1. La eroga contributi ai Pt_1 consorzi di bonifica e [ ... ] [28] unioni speciali di comuni[29] per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all' articolo 19. 2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso: a) i contributi dei privati di cui all' articolo 7 ; b) i finanziamenti della di Pt_1 cui all' articolo 6 ; c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale
5 dicembre 1997, n. 43 , e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;
d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; e) i finanziamenti della , delle Pt_1 autorità di bacino, delle province [ ... ] [30] e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 12 ; f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall' articolo 5 ;
g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all' articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.
3. La può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi Pt_1 dell' articolo 7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma
pagina 16 di 22 attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie”. Se, dunque, la summenzionata normativa regionale consente certamente di qualificare la convenuta come custode del torrente CA in quanto ente Controparte_7 preposto alla manutenzione dello stesso – indipendentemente dal concreto esercizio di tale obbligo manutentivo e dal possesso di autonome risorse economiche a tal fine -, la permanenza di competenze di programmazione e controllo nonché di poteri di spesa in capo alla non Parte_1 consente di ritenere che la si sia integralmente privata della Pt_1 custodia della res e si sia conseguentemente spogliata della propria qualità di custode.
6.5 Inoltre, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, con motivazione da intendersi integralmente condivisa e richiamata dalla Corte
– pur dovendosi disattendere le conclusioni circa l'esclusiva qualità di custode in capo alla e, non già anche, in capo agli enti Parte_1 minori, alla luce delle summenzionate attribuzioni di competenza in loro favore mediante normativa regionale-, la Determina Dirigenziale della
Giunta Regionale n. 11294 del 22.12.2004, i provvedimenti della Giunta della n. 15 del 29.05.2008 e n. 240 del 18.12.2008, nonché Parte_1 il verbale di “somma urgenza” che la ha inviato alla Controparte_7
il 19.01.2006 e la delibera della Giunta della n. Pt_1 Controparte_7 329/2008 allegati agli atti del giudizio comprovano la persistenza di poteri di programmazione e di finanziamento in ambito idrico in capo alla e, conseguentemente, la persistenza della qualità di custode Parte_1 in capo alla anche successivamente alla L.R. 3/1999, con cui pure Pt_1 sono state attribuiti alle province la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua ed il servizio di polizia idraulica e vigilanza delle acque, nonché alla legge regionale n. 30/2004, con cui pure la Comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio
“Trasimeno-Medio Tevere-Nestore” è stata incaricata dell'esercizio delle Co funzioni in materia di bonifica nel territorio del Comune Perugia.
Benché, dunque, la abbia parzialmente delegato alla Parte_1 Provincia ed alla Comunità montana l'esercizio delle funzioni ad essa delegate con d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), permangono comunque in capo alla stessa i compiti di “tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo e risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione” attribuitile dall'art. 53 d.lgs. n. 152/2006 nonché le competenze di volta in volta a sé riservate in sede di delega di funzioni mediante legge regionale. Da tanto consegue la permanenza dell'obbligo di custodia in capo alla Pt_1
. L'obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi
[...] danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, non viene meno in relazione agli analoghi obblighi e poteri che spettino ad altri soggetti, sicché le loro responsabilità verso i terzi, per un evento riconducibile al mancato esercizio di quei poteri nell'ambito delle rispettive sfere di azione, sono concorrenti. Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di pagina 17 di 22 responsabilità, che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, allorché quindi l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, e dove il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
6.6 Né può, infine, escludersi la qualità di custode in capo alla CP_6 ed alla - come invocato dalle convenute - in ragione del Controparte_7 difetto di poteri di spesa e di autonomo intervento ovvero dell'indisponibilità delle risorse economiche necessarie ad eseguire le opere manutentive e scongiurare l'evento di danno. Se, certamente, tali circostanze potrebbero avere astrattamente rilievo in sede di graduazione delle responsabilità interne dei condebitori solidali – graduazione nel presente giudizio inibita dall'omessa proposizione di domanda di regresso -
, come affermato da Cassazione civile sez. un., 22/07/2024, n.20084, infatti, la qualità di custode ex art. 2051 c.c. deve essere riconosciuta agli enti territoriali minori ovvero ai Consorzi di bonifica od alle
Comunità Montane, esclusivamente in forza dell'attribuzione di funzioni e responsabilità in capo ai suddetti enti mediante legge regionale,
“indipendentemente dall'esercizio in concreto delle funzioni di custodia e manutenzione”. Peraltro, già Cassazione civile sez. un. - 28/12/2020, n.
29656, in analoga ipotesi di esondazione, aveva affermato che la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa. Ordinariamente, infatti, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res
e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno
(Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). Il mero difetto di risorse economiche idonee a scongiurare la verificazione dell'evento di danno non è idoneo, dunque, né ad escludere la qualità di custode in capo agli enti convenuti – al contrario derivante dalla normativa statale (art. 53, comma 3, T.U. Ambiente) e regionale (l.r. 3/1999 e 30/2004) – né ad assurgere a caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
6.7 L'accoglimento del motivo d'appello principale e dell'appello incidentale subordinato è assorbente delle ulteriori doglianze degli pagina 18 di 22 appellanti incidentali in ordine all'omesso accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della CP_6 Controparte_7
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il Giudice di prime cure – con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, da intendersi qui integralmente trascritta (capo 9 e
9.1., pagg. da 24 a 27 della sentenza di primo grado) – ha accertato i danni patrimoniali sofferti dalle attrici, avuto riguardo al complessivo accertamento della portata dell'esondazione compiuto dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero, alle testimonianze rese dai testi, e Testimone_1
dipendenti della alla massima Testimone_2 Controparte_4 d'esperienza per cui l'esondazione di un corso d'acqua è certamente idonea ad arrecare danno irreparabili ai beni mobili ed immobili che ne siano investiti, nonché alle Relazioni tecniche giurate prodotte dalle attrici
(docc. 20 e 21 parte attrice) ed all'allegato materiale fotografico. A tal proposito, benché la perizia giurata di parte non possa qualificarsi come autonomo elemento probatorio, essa può certamente assurgere ad elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice. Pertanto, correttamente, il
Giudice di prime cure ha valutato il summenzionato, complessivo, materiale probatorio ed accertato che, in conseguenza dell'esondazione del 05 e
06.01.2010, ha sofferto l'allagamento Controparte_3 dell'immobile di proprietà con ingenti danni al medesimo immobile, ai macchinari aziendali, alle attrezzature ed ai veicoli e che in conseguenza del medesimo allagamento, l'affittuaria d'azienda, ha CP_1 sofferto ingenti danni a prodotti semilavorati, prodotti finiti e magazzino nonché un fermo di produzione della durata di circa tre mesi.
7.1 Tanto premesso in punto di an, altresì correttamente il Giudice di prime cure ha liquidato il danno patrimoniale sofferto dalle attrici avendo riguardo – ferma l'impossibilità di disporre una Consulenza tecnica per la quantificazione del valore dei beni poiché tali beni aziendali sono stati prontamente smaltiti o sistemati onde garantire una rapida ripresa dell'attività d'impresa, configurandosi altrimenti un indebito aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno imputabile al medesimo creditore – alla documentazione fotografica, alle perizie giurate di stima ed alla documentazione commerciale (preventivi di riparazione) e contabile (fatture) allegati dalle attrici. A tal proposito, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, non era necessaria la prova dell'effettivo esborso economico, risultando senz'altro provata la diminuzione del valore di scambio o di uso dei beni di proprietà delle attrici. Nel dettaglio, l'accertamento della consistenza del danno patrimoniale contenuto nelle perizie giurate allegate dall'attrice risulta assolutamente attendibile in quanto le perizie, redatte in epoca immediatamente successiva all'esondazione, espressamente indicano i singoli beni danneggiati, allegando per ciascuno documentazione fotografica comprovante marca, modello e numero di serie del bene danneggiato;
indicano chiaramente il valore attuale di ciascun bene, la percentuale di danneggiamento ed il valore residuo del bene, quantificando il danno nel differenziale fra i suddetti valori;
in nessun caso paventano costi di pagina 19 di 22 ripristino maggiori del valore di mercato del bene e, dunque, riparazioni antieconomiche.
7.2 Infine, correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato equitativamente il danno da fermo di produzione. L'onere della prova di tale danno è stato, infatti, correttamente assolto dalle attrici all'esito dell'istruttoria orale nonché alla luce della massima di esperienza per cui a fenomeni di esondazione della portata di quello verificatosi nel caso di specie conseguono, certamente, ingenti danni immobiliari e mobiliari, che necessariamente determinano un fermo della produzione, imponendosi il previo ripristino della funzionalità dell'immobile, la riparazione dei macchinari, il riacquisto dei materiali grezzi ed ogni altro incombente propedeutico alla ripresa della produzione ed alla commercializzazione dei prodotti finiti. Fermo, dunque, l'assolvimento dell'onere della prova in punto di an, la liquidazione equitativa del danno è stata correttamente eseguita dal Giudice a fronte dell'impossibilità, per di CP_1 quantificare esattamente il detrimento patrimoniale derivante dal fermo di produzione. Tanto premesso, il motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato, con condanna delle custodi, ai sensi degli artt. 2051 e
2055 c.c., e Parte_1 Controparte_6 [...]
in Gestione Controparte_14 Commissariale, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, come liquidato dal Giudice di prime cure, in favore di Controparte_1
e CP_1 Controparte_3
8. Da ultimo, deve vagliarsi la domanda di garanzia svolta dalla CP_6 nei confronti dell'assicuratrice,
[...] Controparte_8 ed ivi riproposta mediante appello incidentale subordinato, che è infondata e deve essere rigettata.
A tal proposito, - ferma l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla manleva proposta dalla Compagnia Assicurativa ai sensi dell'art. 2952 c.c., risultando comprovato che l'assicurata ha tempestivamente denunciato all'assicuratore il sinistro non appena ha ricevuto la prima richiesta risarcitoria da parte degli attori –
l'eccezione di inoperatività della polizza proposta da
[...] è fondata e deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 4 Controparte_8 della polizza assicurativa n. 49407314, in ragione della quale la Provincia ha chiesto di essere manlevata, le parti contrattuali hanno, CP_6 infatti, espressamente convenuto che “L'assicurazione R.C.T. non comprende
i danni: l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere”. All'esito del presente grado di giudizio la CP_6 è stata condannata a ristorare, in solido con le altre custodi
[...] della res, i danni patrimoniali sofferti dalle attrici in seguito all'inondazione del 05 e 06.01.2010, evidentemente sottratti, per volontà delle parti, al rischio coperto dal contratto assicurativo. La CP_6
asserisce che “qualora venisse confermato in sentenza che le
[...] abbondanti piogge non sono da considerarsi quale causa esclusiva dell'evento e […] venisse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla la Compagnia sarebbe certamente chiamata a Controparte_6
pagina 20 di 22 manlevare l'Ente assicurato”. L'asserzione è radicalmente infondata.
L'esigenza di escludere siffatti danni dall'ambito di copertura della garanzia assicurativa presuppone, infatti, necessariamente che tali danni non derivino esclusivamente dalla calamità naturale ma siano a qualche titolo (nel caso di specie, in ragione delle accertate concause dell'evento) ascrivibili all'assicurato. Il fatto che siffatta inondazione sia dipesa non solo dalle abbondantissime piogge ma anche da ulteriori concause ascrivibili a difetto di manutenzione dell'alveo del fiume a cura della custode assicurata non può, dunque, in ogni caso comportare un'estensione della copertura assicurativa al di là della espressa comune volontà delle parti, sino a ricomprendervi la garanzia per danni oggettivamente derivanti da alluvione o inondazione, ancorché espressamente esclusi dall'art. 4 del regolamento contrattuale. In altri termini, con l'art. 4 del regolamento contrattuale i contraenti hanno inteso escludere dalla copertura assicurativa qualunque danno derivante da inondazioni e altre calamità naturali. Ne consegue che, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'inondazione e dall'imputabilità dell'inondazione all'assicurato a titolo di concausa (che peraltro è presupposto necessario ai fini della stessa possibilità e necessità di invocare la copertura assicurativa), tutti i danni da essa derivanti non possono intendersi ricompresi nel rischio assicurato in quanto “danni derivanti da inondazione”. L'accoglimento dell'eccezione è assorbente delle ulteriori eccezioni di polizza avanzate dall'appellata, Controparte_8
[...]
9. Tanto premesso, l'appello principale e l'appello incidentale subordinato proposto da e sono fondati, CP_1 Controparte_3 limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità solidale ex artt. 2051 e 2055 c.c. delle convenute, e Controparte_6 P_
. L'appello incidentale subordinato proposto dalla
[...] CP_6
è infondato e deve essere rigettato.
[...] 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite. L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale ed il perdurante riconoscimento della qualità di custode in capo alla giustificano la compensazione per la Parte_1 metà delle spese di lite del presente grado fra la la Parte_1 e la Le spese di lite in favore di Controparte_6 Controparte_7 e sono maggiorate del 10% in Controparte_3 CP_1 ragione della rappresentanza di più parti e, nondimeno, della sostanziale identità della loro posizione processuale.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale, accoglie l'appello incidentale subordinato proposto da e CP_1 Controparte_3 rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP_15 CP_6
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 161/2023, emessa dal
[...]
pagina 21 di 22 Tribunale di Perugia in data 23.01.2023, pubblicata il 25.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 4351/ 2017:
1. Condanna la la e la Parte_1 Controparte_6 [...]
Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno
[...] patrimoniale, come liquidato dal Giudice di prime cure, in favore di e;
CP_1 Controparte_3
2. Condanna la e la Controparte_6 [...]
in Gestione Commissariale, in Controparte_14 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidate in € 14.239,00 Parte_1 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà;
3. Condanna la e la Controparte_6 [...]
in Gestione Commissariale, in Controparte_14 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e , CP_1 Controparte_3 liquidate in € 15.662,90 oltre accessori di legge, già operata una maggiorazione del 10% per la rappresentanza di più parti;
4. Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_6 del presente grado in favore di Controparte_8 liquidate in € 14.239,00, oltre accessori di legge;
5. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio fra le altre parti;
6. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico della CP_6
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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