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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 23.01.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1646/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Coppola
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 29 CCNL 2016-2018 comparto Sanità, art.9 CCNL integrativo 20/9/2001. Cumulabilità indennità ex art.44, c.12 CCNL dell'1/9/1995 confluito art.86, c.13 CCNL 2016-2018.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.803/24, pubblicata il 30.01.2024, che aveva rigettato le sue domande, con le quali, premesso di essere dipendente turnista dell' convenuta, CP_2
lamentava che nonostante avesse reso la sua prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, nel periodo compreso tra il dicembre 2017 e l'agosto 2022, non aveva ricevuto il compenso per l'attività nelle giornate festive infrasettimanali a lui spettanti in base all'art. 29 del
CCNL 2016/2018, chiedendo conseguentemente l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali e per l'effetto la condanna della resistente al CP_2
pagamento dell'importo di € 3.526,68 come da conteggi in atti.
L'appellante, producendo giurisprudenza di merito e di legittimità a sé favorevole, censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'errata applicazione della disciplina di legge e contrattuale relativa alla retribuzione dell'attività lavorativa svolta dai turnisti nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi;
e dell'errata valutazione in ordine alla prova sugli elementi costitutivi della domanda proposta in primo grado.
Si è costituita l' appellata che ha contestato in fatto e diritto la CP_2
fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
1.1 Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
1.2 In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.3 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene dei chiari motivi di censura avverso la sentenza di primo grado, che propongono al Giudice una diversa (e per quanto si dirà fondata) lettura giuridica della vicenda per cui è causa, mettendo anche la controparte nelle condizioni di controdedurre alle asserzioni di parte appellante.
2. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze rese in data 8 febbraio 2024 nei procedimenti contrassegnati dai nn. 1746/2023, 1747/2023, 1811/2023 Rg, rel. Napolitano, sentenze n.3484/2023 rel. Totaro;
n. 4111/2023 rel. Totaro;
4365/2023 rel.
, laddove hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza Per_1 ità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
3 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; scardinando, così, il principio secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, quest'ultimo inteso a disciplinare l'orario di lavoro ed il regime di riposi, mentre l'art. 44 è riferito al solo trattamento economico riguardante “particolari condizioni di lavoro” che, per la maggiore gravosità sono state ritenute meritevoli di compenso giornaliero (non orario) aggiuntivo (al pari del lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sicché sul piano logico non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra i due istituti.
2.1 Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' si muove lungo una direttrice ermeneutica ben CP_2 precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellante) i cui snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
3. Così richiamato il quadro normativo e contrattuale, è opportuno subito osservare come la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
4. Sulla base di questa premessa, passando ad esaminare congiuntamente i motivi di appello, vanno svolte – riprendendo l'autorevole impostazione della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto, a cui questa Corte presta convinto ossequio - le seguenti osservazioni che ne inducono all'accoglimento.
4.1 Invero, come riconosciuto dalla stessa Difesa dell'Azienda resistente, la clausola contrattuale della quale la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
4 4.2 La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
4.3 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
4.4 Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
5. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
5.1 Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
5.2 In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
5 6. In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
6.1 L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' resistente, atteso che il riposo fruito per il turno, in quanto non CP_2 connesso all ento dell'attività lavorativa nel festivo infrasettimanale non può considerarsi riconosciuto (neppure “in maniera accidentale”) in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non è solutorio.
7. A prescindere dalla contraddittorietà interna tra quanto dedotto dalla medesima Difesa dell' resistente (cfr §.
4.6 deduzione fatta propria dalla sentenza gravata), va CP_2 rile rimis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
7.1 Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
8 Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
9. Va ancora rilevato che l'art.9 della predetta fonte pattizia con la previsione secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”, non introduce un'ipotesi di
6 decadenza, ma un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art.1287 c.c., secondo cui – se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito – la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art.1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. In ogni caso anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale, ritiene questo Collegio, in ogni caso esaustiva e pertinente la soluzione data nei pregressi pronunciamenti richiamati nell'incipit motivazionale.
9.1 È del tutto evidente, invero che il cit. art.9 riferisca il termine solo all'esercizio dell'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i
“trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
10. Con riferimento al quantum dovuto, la Corte non può che prendere atto della elaborazione di conteggi analitici eseguita dalla parte attrice, sulla base degli importi desunti dalla fonte collettiva, tenuto però conto delle controdeduzioni “mirate” dell' solo parzialmente e marginalmente interferenti con i calcoli effettuati dal dipende in particolare relativamente al pagamento non contestato di euro 46,80 euro (busta paga di maggio 2019, con il codice 501 – straordinario festivo o notturno) per il giorno festivo 25 aprile 2019 e di euro 260,24 (nella busta paga di ottobre 2020, con il codice 501 – straordinario festivo o notturno) per il santo patrono, 19 settembre 2020; ne consegue che spetta all'appellante l'importo complessivo di euro 3.219,64 (=Euro 3.526,68-307,04) in luogo di quello richiesto di euro 3.526,68.
10.1 Quanto alla prescrizione dovrebbe qui essere sufficiente segnalare che il calcolo a ritroso del quinquennio risulta correttamente eseguito sulla base della documentata messa in mora del 27 aprile 2021, le rivendicazioni attoree muovendo dal dicembre del 2017.
11. In conclusione l'appello va accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza l' CP_2 va condannata a corrispondere all'originario ricorrente la somma di euro 35 riferimento al periodo dicembre 2017-agosto 2022.
7 12. Seguono gli accessori di Legge a decorrere dal 27 aprile 2021, giorno di formalizzazione della costituzione in mora, e fino al soddisfo.
12.1 Quanto agli accessori, sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
13. Atteso l'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento della domanda del ricorrente le spese del doppio grado di giudizio si compensano nella misura di un quinto, mentre per il resto seguono la soccombenza e vanno poste per il residuo a carico della appellata. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a percepire, per il Parte_1
periodo dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista a seguito delle prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
condanna, quindi,
l' convenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma di Euro CP_2
3.219,64, oltre accessori di Legge a decorrere dal 27 aprile 2021 e fino al soddisfo;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un quinto e per il residuo condanna l appellata a rifondere all'appellante, e per essa al CP_2
procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, già ridotte, che si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.022,40, per il primo grado ed €. 1.166,40, per il secondo grado, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge
Così deciso in Napoli in data 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 23.01.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1646/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Coppola
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 29 CCNL 2016-2018 comparto Sanità, art.9 CCNL integrativo 20/9/2001. Cumulabilità indennità ex art.44, c.12 CCNL dell'1/9/1995 confluito art.86, c.13 CCNL 2016-2018.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.803/24, pubblicata il 30.01.2024, che aveva rigettato le sue domande, con le quali, premesso di essere dipendente turnista dell' convenuta, CP_2
lamentava che nonostante avesse reso la sua prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, nel periodo compreso tra il dicembre 2017 e l'agosto 2022, non aveva ricevuto il compenso per l'attività nelle giornate festive infrasettimanali a lui spettanti in base all'art. 29 del
CCNL 2016/2018, chiedendo conseguentemente l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali e per l'effetto la condanna della resistente al CP_2
pagamento dell'importo di € 3.526,68 come da conteggi in atti.
L'appellante, producendo giurisprudenza di merito e di legittimità a sé favorevole, censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'errata applicazione della disciplina di legge e contrattuale relativa alla retribuzione dell'attività lavorativa svolta dai turnisti nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi;
e dell'errata valutazione in ordine alla prova sugli elementi costitutivi della domanda proposta in primo grado.
Si è costituita l' appellata che ha contestato in fatto e diritto la CP_2
fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
1.1 Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
1.2 In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
1.3 Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene dei chiari motivi di censura avverso la sentenza di primo grado, che propongono al Giudice una diversa (e per quanto si dirà fondata) lettura giuridica della vicenda per cui è causa, mettendo anche la controparte nelle condizioni di controdedurre alle asserzioni di parte appellante.
2. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze rese in data 8 febbraio 2024 nei procedimenti contrassegnati dai nn. 1746/2023, 1747/2023, 1811/2023 Rg, rel. Napolitano, sentenze n.3484/2023 rel. Totaro;
n. 4111/2023 rel. Totaro;
4365/2023 rel.
, laddove hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza Per_1 ità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
3 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; scardinando, così, il principio secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, quest'ultimo inteso a disciplinare l'orario di lavoro ed il regime di riposi, mentre l'art. 44 è riferito al solo trattamento economico riguardante “particolari condizioni di lavoro” che, per la maggiore gravosità sono state ritenute meritevoli di compenso giornaliero (non orario) aggiuntivo (al pari del lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sicché sul piano logico non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra i due istituti.
2.1 Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' si muove lungo una direttrice ermeneutica ben CP_2 precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellante) i cui snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
3. Così richiamato il quadro normativo e contrattuale, è opportuno subito osservare come la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
4. Sulla base di questa premessa, passando ad esaminare congiuntamente i motivi di appello, vanno svolte – riprendendo l'autorevole impostazione della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto, a cui questa Corte presta convinto ossequio - le seguenti osservazioni che ne inducono all'accoglimento.
4.1 Invero, come riconosciuto dalla stessa Difesa dell'Azienda resistente, la clausola contrattuale della quale la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
4 4.2 La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
4.3 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
4.4 Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
5. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
5.1 Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
5.2 In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
5 6. In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
6.1 L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' resistente, atteso che il riposo fruito per il turno, in quanto non CP_2 connesso all ento dell'attività lavorativa nel festivo infrasettimanale non può considerarsi riconosciuto (neppure “in maniera accidentale”) in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non è solutorio.
7. A prescindere dalla contraddittorietà interna tra quanto dedotto dalla medesima Difesa dell' resistente (cfr §.
4.6 deduzione fatta propria dalla sentenza gravata), va CP_2 rile rimis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
7.1 Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
8 Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
9. Va ancora rilevato che l'art.9 della predetta fonte pattizia con la previsione secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”, non introduce un'ipotesi di
6 decadenza, ma un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art.1287 c.c., secondo cui – se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito – la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art.1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. In ogni caso anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale, ritiene questo Collegio, in ogni caso esaustiva e pertinente la soluzione data nei pregressi pronunciamenti richiamati nell'incipit motivazionale.
9.1 È del tutto evidente, invero che il cit. art.9 riferisca il termine solo all'esercizio dell'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i
“trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
10. Con riferimento al quantum dovuto, la Corte non può che prendere atto della elaborazione di conteggi analitici eseguita dalla parte attrice, sulla base degli importi desunti dalla fonte collettiva, tenuto però conto delle controdeduzioni “mirate” dell' solo parzialmente e marginalmente interferenti con i calcoli effettuati dal dipende in particolare relativamente al pagamento non contestato di euro 46,80 euro (busta paga di maggio 2019, con il codice 501 – straordinario festivo o notturno) per il giorno festivo 25 aprile 2019 e di euro 260,24 (nella busta paga di ottobre 2020, con il codice 501 – straordinario festivo o notturno) per il santo patrono, 19 settembre 2020; ne consegue che spetta all'appellante l'importo complessivo di euro 3.219,64 (=Euro 3.526,68-307,04) in luogo di quello richiesto di euro 3.526,68.
10.1 Quanto alla prescrizione dovrebbe qui essere sufficiente segnalare che il calcolo a ritroso del quinquennio risulta correttamente eseguito sulla base della documentata messa in mora del 27 aprile 2021, le rivendicazioni attoree muovendo dal dicembre del 2017.
11. In conclusione l'appello va accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza l' CP_2 va condannata a corrispondere all'originario ricorrente la somma di euro 35 riferimento al periodo dicembre 2017-agosto 2022.
7 12. Seguono gli accessori di Legge a decorrere dal 27 aprile 2021, giorno di formalizzazione della costituzione in mora, e fino al soddisfo.
12.1 Quanto agli accessori, sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
13. Atteso l'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento della domanda del ricorrente le spese del doppio grado di giudizio si compensano nella misura di un quinto, mentre per il resto seguono la soccombenza e vanno poste per il residuo a carico della appellata. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a percepire, per il Parte_1
periodo dedotto in Giudizio, l'indennità compensativa prevista a seguito delle prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi infrasettimanali;
condanna, quindi,
l' convenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma di Euro CP_2
3.219,64, oltre accessori di Legge a decorrere dal 27 aprile 2021 e fino al soddisfo;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un quinto e per il residuo condanna l appellata a rifondere all'appellante, e per essa al CP_2
procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite, già ridotte, che si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.022,40, per il primo grado ed €. 1.166,40, per il secondo grado, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge
Così deciso in Napoli in data 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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