Art. 22. (Copertura finanziaria) 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalita' di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonche' con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati. 2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Versione
26 maggio 1989
26 maggio 1989
Giurisprudenza • 2
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