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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 25727 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Lucci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 febbraio 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.6.21 e condanna l ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
23292/23) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha ritenuto che le patologie sofferte dalla ricorrente pur rilevanti, tuttavia non determinano una situazione di incapacità totale a svolgere gli atti quotidiani di vita o di totale disautonomia deambulatoria.
Invero, dagli stessi certificati prodotti dalla parte ricorrente emerge una situazione di instabilità posturale, di deficit della deambulazione, di limitata funzionalità degli arti superiori che unite ad una depressione significativa e una disabilità intellettiva di grado medio compromettono le capacità di una dignitosa conduzione di vita senza un necessario monitoraggio e aiuto.
Quantunque, dunque, la ricorrente mantenga astrattamente le capacità di condursi autonomamente poi in concreto in qualunque momento l'interagire della situazione fisica e psichica la espongono alla non autosufficienza rendendo necessario il controllo continuo e l'intervento al bisogno.
Per tutto quanto detto la domanda deve essere accolta sin dalla domanda amministrativa del maggio 2021.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' con distrazione. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Lucci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 febbraio 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.6.21 e condanna l ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
23292/23) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha ritenuto che le patologie sofferte dalla ricorrente pur rilevanti, tuttavia non determinano una situazione di incapacità totale a svolgere gli atti quotidiani di vita o di totale disautonomia deambulatoria.
Invero, dagli stessi certificati prodotti dalla parte ricorrente emerge una situazione di instabilità posturale, di deficit della deambulazione, di limitata funzionalità degli arti superiori che unite ad una depressione significativa e una disabilità intellettiva di grado medio compromettono le capacità di una dignitosa conduzione di vita senza un necessario monitoraggio e aiuto.
Quantunque, dunque, la ricorrente mantenga astrattamente le capacità di condursi autonomamente poi in concreto in qualunque momento l'interagire della situazione fisica e psichica la espongono alla non autosufficienza rendendo necessario il controllo continuo e l'intervento al bisogno.
Per tutto quanto detto la domanda deve essere accolta sin dalla domanda amministrativa del maggio 2021.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' con distrazione. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro