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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 229 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1 con l'Avv. Luigi Fiorillo
[...]
Appellante
E
, con l'Avv. Raffaele Greco Controparte_1
Appellata
NONCHE'
Controparte_2
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. n. 8887/2023 pubblicata il 28.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per l'appellante: “che l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c. che espressamente si richiede, voglia, contrariis reiectis, per i motivi tutti analiticamente esposti ad integrale riforma della sentenza impugnata, respingere
1 le domande avanzate dalla dott.ssa con il ricorso introduttivo del Controparte_1
giudizio, con ogni consequenziale provvedimento e condannare la lavoratrice appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.”; per : “si chiede che la Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice Controparte_1
Unico del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed azione, voglia dichiarare la inammissibilità e, comunque, rigettare l'appello proposto e, in ogni caso, confermare integralmente la impugnata sentenza. Con vittoria di spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/03/22, e ritualmente notificato, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio l' e, sulla base delle analitiche allegazioni svolte in ricorso, Pt_1
aveva concluso chiedendo: “1) in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia della procedura di selezione con la quale l' Pt_1 ha proceduto al conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore della Direzione
<> dell' ; b) accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente Pt_1
al conferimento del predetto incarico dirigenziale, sulla base di tale procedura, e, per l'effetto:
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Pt_1
danno subito dalla ricorrente, per i titoli e nella misura precisati in narrativa, quantificabile in
Euro 328.796,46,oltre interessi e rivalutazione dal suo verificarsi e sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) nonché, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno alla Pt_1
professionalità subito dalla odierna ricorrente, quantificabile in Euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio, e per la determinazione della quale, in subordine, si chiede di essere ammessi a CTU.”.
L si era costituita in giudizio ed aveva concluso chiedendo rigettare il ricorso, con Pt_1
vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 20/10/22 il Tribunale di Roma aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con la controinteressata vincitrice della contestata selezione. Si era quindi tardivamente costituita in giudizio la controinteressata litisconsorte Controparte_2
chiedendo di rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Roma, previa istruttoria documentale, con la sentenza gravata ha accolto la domanda.
2 In sintesi, premessa la natura privatistica degli atti di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la disapplicabilità degli atti presupposti da parte del giudice ordinario ove lesivi di diritti soggettivi, il Tribunale ha rilevato che la delibera del collegio di Indirizzo
e Controllo n. 1/2020 del 23.1.2020 era carente di motivazione in quanto difettava ogni valutazione comparativa fra le due candidate, mentre sarebbe stato necessario esplicitare non soltanto le qualità del prescelto ma anche le ragioni di preferenza dello stesso rispetto agli altri, come da giurisprudenza di legittimità. E ciò, nonostante nell'avviso di selezione n.
8/2019 si fosse specificato che sarebbe stato attribuito valore precipuo all'esperienza ed al percorso professionale di ciascun candidato, come del resto prescriveva anche la Delibera quadro ARAN n. 2/2014 (che rinvia al “curriculum posseduto”) e lo stesso art. 19 del D.Lgs.
n. 165/2001.
Accertato, pertanto, un inadempimento contrattuale produttivo di danno risarcibile, il
Tribunale ha proceduto a valutare comparativamente i titoli delle due candidate ed in particolare quelli della peculiarmente numerosi e pregnanti in relazione CP_1 all'incarico da ricoprire, anche per la maggiore anzianità in posizione dirigenziale e per le più ampie esperienze in materia di contrattazione sindacale. Nonostante la valorizzazione della figura della controinteressata contenuta nelle difese dell'Amministrazione e della stessa
, il Tribunale ha ritenuto che avrebbe dovuto prevalere il profilo professionale della CP_2
in assenza di prova che l'Ente abbia tenuto in adeguata considerazione il suo CP_1
più corposo curriculum, né la circostanza che, dal 2014, la Direzione <> ha cambiato composizione in relazione alle U.O. interessate, per cui la vantava CP_1
una specifica esperienza nella contrattazione collettiva degli enti di cui alla l.n. 79/1975
(avendo lavorato presso l' che la non poteva vantare, né la circostanza che CP_3 CP_2
la aveva svolto di fatto le funzioni oggetto di selezione per lunghi periodi del CP_1
2018 in cui la direzione era rimasta vacante.
Da ciò il Tribunale ha fatto conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura selettiva e del conferimento dell'incarico alla convenuta , nonché il diritto della ricorrente al CP_2 conferimento dell'incarico, per cui ha riconosciuto alla stessa un risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance pari all'intera differenza tra il trattamento economico percepito quale dirigente di seconda fascia dell' (ente in cui era ritornata nel maggio CP_3
2021) e quello che avrebbe percepito nei tre anni di durata prevista dell'incarico di prima fascia, inclusa la retribuzione di posizione;
ma non anche la retribuzione di risultato che postula la definizione di obiettivi e la valutazione da parte degli organi di controllo interni
3 all'ente sull'apporto del dirigente in termini di produttività, elementi non quantificabili ex ante.
Parimenti è stata rigettata la domanda di risarcire un danno patrimoniale “alla carriera” in quanto genericamente allegato.
Il Tribunale ha dunque, conclusivamente, statuito quanto segue: “dichiara l'illegittimità della procedura selettiva impugnata e, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente al conferimento dell'incarico dirigenziale della direzione CONTRATTAZIONE 1 di , Pt_1 condanna l'ente convenuto al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla parte ricorrente liquidato nella somma pari ad euro 256.959,27, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 13.300,00, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e la parte convenuta .”. CP_2
L ha appellato la sentenza. Resiste la , pur Pt_1 CP_1 Controparte_2 avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, è rimasta contumace.
Dopo un rinvio determinato dalla tardiva costituzione dell'appellata, con concessione di termine ad entrambe le parti, su concorde richiesta, per il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa dai difensori delle parti costituite, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
ed è stata infine decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appellante, con un primo motivo di appello, richiama l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 al fine di sostenere che la fase dell'assegnazione di un incarico dirigenziale è disciplinata dai commi primo e primo-bis, erroneamente interpretati dalla sentenza oggetto di gravame.
Infatti il comma 1 stabilisce i criteri in base ai quali individuare il dirigente capace di svolgere l'incarico precisando che si debba tener conto “in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché
4 attinenti al conferimento dell'incarico.”. mentre il successivo comma 1-bis attiene alle modalità di conferimento e stabilisce che la valutazione del dirigente debba essere effettua mediante una procedura aperta ai vari dirigenti operanti nell'amministrazione, attivata mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, che definisca il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, in modo da consentire ai dirigenti interessati di manifestare l'interesse all'incarico, presentando la documentazione necessaria alla valutazione nel rispetto dei criteri prefissati dal citato comma 1, per poi attribuire l'incarico.
Da tanto, si legge nell'appello, si deduce che la procedura così descritta non configura una procedura concorsuale bensì meramente selettiva e senza necessità di comparare i candidati sulla base di titoli o prove, bensì solo di individuare il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dell'incarico, ferma la possibilità, per l'Amministrazione procedente, di autovincolarsi al rispetto di specifici criteri o snodi procedimentali: ma non è il caso di specie.
L'appellante ricorda che l'avviso di selezione conteneva il dettaglio delle funzioni dell'incarico da assegnare e i titoli di partecipazione, fra i quali una qualificata esperienza pluriennale che rivelasse una elevata conoscenza specialistica del lavoro pubblico e qualificate esperienze in attività di negoziazione di contratti collettivi di lavoro e di gestione delle relazioni sindacali;
e che dunque era evincibile il peso che sarebbe stato assegnato alle valutazioni annuali conseguite, l'ultima delle quali doveva essere espressamente indicata;
che sono state compilate schede riassuntive dei profili quanto agli elementi di interesse;
che la emergeva come dotata di una migliore valutazione della performance;
che il CP_2
Presidente dell' ha comparato le due figure, entrambe in possesso dei requisiti Pt_1
richiesti, nel documento di sintesi consegnato al Collegio di Indirizzo e Controllo, in cui ha dato atto che la aveva dimostrato maggiore capacità della nel CP_2 CP_1
raggiungimento degli obiettivi, criterio congruo e ragionevole che esprime, ad avviso dell'appellante, un corretto uso della discrezionalità tipica di questa attività. Il Collegio ha deliberato in conformità riportando la valutazione del Presidente e facendola propria.
Con un secondo e un terzo motivo di appello l' censura la sentenza per avere Pt_1
inammissibilmente sindacato nel merito una decisione di carattere discrezionale dell'Amministrazione, in assenza di indizi che questa sia stata arbitraria, discriminatoria, ritorsiva, manifestamente illogica o irrazionale, sostituendosi di fatto al datore di lavoro e nuovamente valutando competenze e capacità delle due candidate, senza tenere conto che:
5 - l'anzianità almeno quinquennale nella qualifica era un requisito di partecipazione minimo e non un criterio di preferenza;
- nel curriculum della non vi è traccia dello svolgimento di funzioni di CP_1
Direttore per assenza della titolare, né constano incarichi in tal senso, se non attribuzioni temporanee di compiti che hanno riguardato entrambe le candidate;
- la circostanza che la ricorrente avesse coordinato fino a 50 risorse umane in CP_3 non costituisce criterio indicato nell'avviso di selezione;
- nella “pesatura” delle diverse U.O., quella affidata alla (U.O. Relazioni CP_2
Sindacali) ha un peso maggiore di quella affidata alla (U.O. Stato CP_1
Agenzie), sebbene a fini valutativi sia stato considerato lo svolgimento di attività coerenti con quelle che caratterizzano l'incarico oggetto di conferimento;
- la era la candidata più idonea anche in forza di ulteriori elementi CP_2
(indicati nell'appello) non posseduti dalla CP_1
L'appellata ha replicato che, all'opposto, la propria maggiore qualificazione CP_1
deve ritenersi ormai pacifica ed accertata;
che non è possibile attribuire maggior peso alle note di valutazione interna, per natura di carattere soggettivo, rispetto agli elementi curriculari e professionali, oggettivi, e che in questo senso si è espressa anche l' che CP_4
la comparazione effettuata in sede giudiziale mira proprio a supplire alle carenze motivazionali del provvedimento impugnato;
che il documento all. 8 (vale a dire, la comunicazione del Presidente al Comitato di Indirizzo e Controllo) non può valere ad integrare, per relationem, la motivazione in quanto effettuata da organo diverso da quello procedente e costituisce mero atto interno che non dà atto delle differenze fra i due curriculum, definiti entrambi “elevati” e dunque, in definitiva, non dà atto della ragione della preferenza.
Ancora, l'appellata ha ricordato che l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 impone di tenere conto delle attitudini, delle competenze, delle esperienze, ciò che non è stato fatto;
mentre l'Avviso di selezione (all. 13) rinvia ai criteri di cui all'art. 12 del Regolamento di organizzazione dell' , il quale a sua volta rinvia alla “qualificata esperienza professionale”, criterio del Pt_1
tutto trascurato;
nonché alla delibera Quadro n. 2/2014, con conseguente autovincolo dell'Ente. Alla luce dei detti criteri emergerebbe con chiarezza che la era sì CP_2
qualificata per partecipare alla selezione, ma la era maggiormente qualificata CP_1 per essere destinataria dell'incarico.
6 Il tutto con ampi richiami a recente giurisprudenza di legittimità (prodotta anche all'udienza di discussione) che ha valutato in senso favorevole ai lavoratori le domande di alcuni candidati pretermessi nell'ambito di selezioni nelle quali la P.A. aveva omesso di valutare nel merito i loro profili professionali e si era limitata ad elencare le qualità del soggetto prescelto.
2.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Il quarto motivo di appello riguarda la quantificazione del danno e l'accoglimento dei primi tre ne determina l'assorbimento, dal momento che la sentenza del Tribunale di Roma deve essere radicalmente riformata.
Si concorda con la premessa del Tribunale, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non avesse fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione,
l'illegittimità della selezione richiederà una nuova valutazione.
Nel caso di specie, però, da un lato l'Ente aveva manifestato il criterio che aveva condotto a preferire la alla dall'altro lato, e a maggior ragione in quanto una CP_2 CP_1
motivazione sussisteva, si dissente dalla decisione del Tribunale di ritenere possibile un intervento valutativo sostitutivo del giudice (sia pure ai soli fini risarcitori), in quanto è sempre il datore di lavoro a dover procedere ad una nuova selezione, non vertendosi in una ipotesi di attività vincolata e non discrezionale” (Cass. civ., sez. lav., 24.9.15 n. 18972; cfr. anche nei medesimi termini Cass. civ., sez. lav., 14.4.08 n. 9814; Cass. civ., sez. lav., 18.6.14
n. 13867; Cass. civ., sez. lav., 2.2.18 n. 2603; Cass. civ., sez. lav., 9.3.21 n. 6485).
Trattasi di principi che si attagliano anche alla fattispecie in esame, in cui si controverte del conferimento di un incarico di funzione dirigenziale, oltretutto di livello generale.
Il sindacato del giudice ordinario va dunque diretto alla verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono improntare l'operato dell'Amministrazione, il che implica innanzitutto il controllo dell'esistenza del requisito motivazionale. Ed infatti la presenza di un'adeguata motivazione costituisce il primo ed imprescindibile elemento per
7 verificare la correttezza della scelta adottata;
con la precisazione che, laddove si tratti di effettuare una valutazione comparativa, il rispetto dell'obbligo di motivazione richiede non solo l'esplicitazione delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. Pertanto il giudice dovrà accertare che una motivazione vi sia, che essa esprima validamente i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, e che sia stata fatta corretta applicazione dei criteri utilizzati, nel senso che la loro osservanza porti effettivamente all'individuazione del candidato prescelto.
Qualora il giudice accerti una carenza motivazionale per qualcuna delle ragioni innanzi indicate, e, come nel caso in esame, si verta su una scelta discrezionale, e non vincolata, dell'Amministrazione, la conseguenza potrà essere solo quella di caducare la nomina illegittima imponendo all'Amministrazione una nuova valutazione, essendogli invece precluso di sostituirsi all'Amministrazione nella scelta.
Nel caso di specie, come si è anticipato, una motivazione a sostegno della scelta della dott.ssa sussiste. CP_2
Infatti la delibera del Collegio di Indirizzo e Controllo n. 1/2020 (all. 10 alla memoria difensiva di primo grado) recita: “preso atto della valutazione del Presidente ai sensi dell'art. 3 della Delibera quadro n. 2/2014, effettuata sulla base dell'istruttoria condotta dalla
Direzione studi, risorse e servizi, nella quale si evidenzia che il curriculum della dott.ssa
è complessivamente di livello elevato e pienamente in linea con le specifiche CP_2
competenze richieste e che la stessa ha conseguito valutazioni della performance individuale negli ultimi tre anni di attività dirigenziale svolta presso l' sempre nella fascia di Pt_1
eccellenza e con punteggi costantemente molto elevati evidenziando eccellenti capacità, competenze professionali ed attitudini, coprendo inoltre diverse posizioni e ruolo nell'ambito dell'Agenzia sia in materia di relazioni sindacali ed accordi quadro sia nell'attività contrattuale e di assistenza sui comparti, anche nella qualifica di funzionario e maturando una solida e consolidata esperienza ad ampio raggio.”.
A sua volta la ivi richiamata comunicazione del Presidente (all. 8 alla memoria difensiva di primo grado) reca il vero e proprio giudizio valutativo che il Collegio ha fatto proprio: ivi i profili delle due candidate vengono riassunti quanto a livello del curriculum (elevato per entrambe), esperienza pregressa (descritta in termini identici per entrambe) e vengono differenziati quanto alla valutazione dell'attività svolta nell'Ente, dal momento che:
8 - per la si legge: “Ha conseguito valutazioni della performance CP_1 individuale negli ultimi tre anni di attività dirigenziale svolta presso l' sempre Pt_1
nella fascia alta, evidenziando elevate capacità, competenze professionali ed attitudini. Ha coperto due posizioni dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia (una delle quali ad interim) entrambe relative all'attività contrattuale e di assistenza sui comparti, maturando un buon livello di esperienza.”;
- per la si legge: “Ha conseguito valutazioni della performance CP_2 individuale negli ultimi tre anni di attività dirigenziale svolta presso l' sempre Pt_1
nella fascia di eccellenza e con punteggi costantemente molto elevati, evidenziando eccellenti capacità, competenze professionali ed attitudini. Ha coperto diverse posizioni e ruoli nell'ambito dell'Agenzia, sia in materia di relazioni sindacali ed accordi quadro sia nell'attività contrattuale e di assistenza sui comparti, anche nella qualifica di funzionario, maturando una solida e consolidata esperienza ad ampio raggio.”.
La comunicazione del Presidente – che è titolare del potere di proposta sul punto e dunque non ha meri poteri istruttori o consulenziali - integra la delibera del Collegio di Indirizzo e
Controllo, che espressamente la richiama, e rende evidente che la è stata preferita CP_2
perché ha avuto migliori valutazioni della performance individuale negli ultimi tre anni e perché la sua esperienza nell'Ente è stata più variegata, non limitandosi all'attività
“contrattuale e di assistenza sui contratti” bensì estendendosi anche alle relazioni sindacali e agli accordi quadro, maturando una “solida e consolidata esperienza ad ampio raggio”, maggiore del “buon livello di esperienza” come ritenuto per la CP_1
Va dunque valutato se la motivazione addotta sia stata insufficiente o contraddittoria rispetto a criteri generali o a specifiche regole alle quali la PA si sia autovincolata: infatti va considerato che la Cassazione, da ultimo con pronuncia n. 8799/2017, ha sempre escluso la natura concorsuale delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali. Non è dunque necessaria la previsione della formale nomina di una commissione esaminatrice, e neppure la formazione di una griglia dei punteggi in relazione ai titoli prescritti e di una graduatoria finale di merito dei candidati;
in questi termini deve essere riconsiderata la procedimentalizzazione imposta nella selezione di cui si controverte nella quale la presa in carico della scelta da parte del Presidente proponente e del Collegio di Indirizzo e Controllo deliberante non equivale affatto alla costituzione di una Commissione esaminatrice in senso tecnico, né è stata prevista una particolare procedimentalizzazione (ad esempio, con
9 punteggi) di una scelta comparativa che resta sprovvista delle caratteristiche proprie della concorsualità e presenta evidenti e rilevanti margini di discrezionalità, fermo restando gli obblighi di condotta secondo buona fede e correttezza.
Nessuno degli atti richiamati dalla lavoratrice (Regolamento organizzativo all. 27 al ricorso,
Accordo quadro all. 28 al ricorso, Avviso di selezione all. 31, parere ANAC), infatti, ad onta dei generici richiami all'esperienza professionale e alla varietà delle attività svolte quali elementi da considerare – ma senza alcuna indicazione di preminenza – per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, vincolava l'Ente ad attribuire preminenza ai titoli che la ha dichiarato di vantare in misura maggiore. CP_1
La lettura dei richiamati atti, all'opposto, porta a concludere che l' era vincolata a Pt_1
criteri generali essenzialmente indicativi e non organizzati in un rigido ordine di priorità, come consentito dalla normativa primaria e nemmeno, in sé, specificamente contestato nel ricorso. Va rilevato incidentalmente, infatti, che l'appellata non aveva censurato il contenuto dell'Avviso di selezione né la genericità degli ivi esposti criteri, con la conseguenza che ne è inibito l'esame di legittimità. Ciò ovviamente non significa che la scelta, pur scaturita da un meccanismo non rigidamente concorsuale, si sottragga al rispetto delle regole di buona fede e correttezza di matrice codicistica e di buon andamento della P.A. ai sensi dell'articolo 97
Cost. e alla stessa osservanza dei criteri di massima, al cui rispetto l'Amministrazione si è autovincolata, per come esplicitati che comportano in ogni caso una valutazione ragionevole della complessiva idoneità dell'interessata a ricoprire il posto vacante: ma di tali criteri non è riscontrata violazione.
A questa stregua, la scelta di valorizzare la candidata che aveva offerto, negli ultimi tre anni, migliori performance individuali non è arbitraria né incongrua, anzi all'opposto ragionevole nell'ottica di una valutazione che non mira a individuare “il migliore” bensì “il più adatto” all'incarico da ricoprire nell'interesse dell'Ente. Lungi dall'essere un “criterio soggettivo”
(provenendo del resto da un “soggetto” appartenente alla stessa Amministrazione di cui è longa manus), il rilievo attribuito, a parità di altre condizioni, alla candidata con la performance migliore si appalesa ragionevole ed in stretta connessione con gli interessi dell'Ente conferente ad individuare una professionalità in grado di meglio svolgere l'incarico in questione.
Nemmeno può dirsi, obliterando la pregnanza di quanto indicato nella proposta del
Presidente e sulla scorta di pronunce di legittimità che riguardano fattispecie diverse, che in questo caso siano state solo esplicitate le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto
10 senza una vera e propria comparazione: è chiaro infatti che, a fronte di una sostanziale identità di giudizi su alcuni degli aspetti delle due candidature, la sia stata CP_1
scartata perché, rispetto alla : CP_2
- ha ottenuto inferiori valutazioni della performance individuale negli ultimi tre anni
- ha maturato una esperienza nell'Ente meno variegata ed in minor numero di settori ritenuti evidentemente di interesse per l'incarico da ricoprire.
Sarebbe, invero, questo sì, un vuoto formalismo negare che l' , nel valorizzare tali Pt_1
elementi, abbia effettivamente comparato le due professionalità solo perché manca una chiosa finale del tipo “e quindi X è da preferire ad Y”.
In presenza, dunque, di una motivazione, per quanto sintetica, va applicato il principio di cui al seguente passaggio motivazionale della pronuncia n. 17320/2022 della S.C.: “nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo, in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga, invece, almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro.”. Nello stesso senso, già Cass. n. 10567/2019.
Il Tribunale non si è attenuto a tali principi, poiché (ritenendo, erroneamente, del tutto assente la motivazione della scelta) ha opinato di sovrapporre alla valutazione dell' la Pt_1
propria: sia pure (sul punto, condivisibilmente) non già al fine di imporre il conferimento dell'incarico alla bensì al mero fine di quantificare la lesione di chance CP_1
sofferta dalla ricorrente e identificata con il 100% del differenziale retributivo (esclusa la retribuzione di risultato).
Conclusivamente si deve escludere che l'Amministrazione abbia violato la normativa primaria ovvero le disposizioni che si era data in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali, così come che abbia violato i criteri di lealtà e correttezza. Non risulta, di
11 conseguenza, neanche provato il danno da perdita di chance asseritamente sofferto dalla perché in difetto della individuazione di precisi e vincolanti criteri di scelta poi CP_1
non rispettati ed in difetto di violazione di criteri e obblighi generali anche di buona fede e correttezza, non è proprio possibile conoscere quale avrebbe potuto essere un diverso esito possibile della comparazione tra le candidate.
3.
L'appello, pertanto, va accolto e, in totale riforma della sentenza gravata, vanno respinte le originarie domande della allora ricorrente.
Le spese di lite del doppio grado meritano compensazione perché la lite presenta dubbiezza come evidenziato dal diverso esito del giudizio e dalla compresenza di non univoca giurisprudenza in punto di “adeguata e sufficiente motivazione” degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in Pt_1
data 2.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. n. 8887/2023 pubblicata il 28.11.2023 nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della gravata sentenza, respinge le originarie domande di;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite del doppio grado fra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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