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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/09/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 863/2025 V.G., promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Corso Italia nr. 11, e
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...], alla Parte_2 C.F._2
Via Malan Augusto n. 4, entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Malta n 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che li rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata come da atto separato allegato al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
-RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il difensore concludeva insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.8.2002, nel comune di Riesi, trascritto nel registro dello Stato Civile del comune al n. 26, anno 2002, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi omologata con decreto reso da questo Tribunale il 18.3.2022.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono anche le condizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 4 della L. 898/70 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia, il 26.7.2006, Per_1 maggiorenne ma economicamente ancora non indipendente rispetto alla quale le parti hanno inteso regolare i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo stabilito un contributo al suo mantenimento ed a carico del padre (in sede di separazione era previsto l'affidamento paritario senza contribuzione economica tra i genitori) nella misura di € 130,00 (e 150,00 successivamente, come precisato in ricorso), oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, avendo il padre provveduto a costituire, in fase di separazione, in favore della figlia minore un buono fruttifero dell'importo di € 5.000,00, presso Poste Italiane S.p.A., e con l'impegno di donare alla figlia l'immobile (di terza persona) che era stata sede della residenza familiare, provvedendo, per il resto, a regolare aspetti patrimoniali riguardanti i coniugi, di cui il Tribunale può prendere atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione deli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, con omologa delle relative condizioni.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.8.2002 in Riesi, tra e , come sopra generalizzati, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri del comune di Riesi al n. 26, serie A, parte II, anno 2002.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 15.5.2025.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Riesi di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 863/2025 V.G., promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Corso Italia nr. 11, e
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...], alla Parte_2 C.F._2
Via Malan Augusto n. 4, entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Malta n 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che li rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata come da atto separato allegato al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
-RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il difensore concludeva insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.8.2002, nel comune di Riesi, trascritto nel registro dello Stato Civile del comune al n. 26, anno 2002, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi omologata con decreto reso da questo Tribunale il 18.3.2022.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono anche le condizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 4 della L. 898/70 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia, il 26.7.2006, Per_1 maggiorenne ma economicamente ancora non indipendente rispetto alla quale le parti hanno inteso regolare i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo stabilito un contributo al suo mantenimento ed a carico del padre (in sede di separazione era previsto l'affidamento paritario senza contribuzione economica tra i genitori) nella misura di € 130,00 (e 150,00 successivamente, come precisato in ricorso), oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, avendo il padre provveduto a costituire, in fase di separazione, in favore della figlia minore un buono fruttifero dell'importo di € 5.000,00, presso Poste Italiane S.p.A., e con l'impegno di donare alla figlia l'immobile (di terza persona) che era stata sede della residenza familiare, provvedendo, per il resto, a regolare aspetti patrimoniali riguardanti i coniugi, di cui il Tribunale può prendere atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione deli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, con omologa delle relative condizioni.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.8.2002 in Riesi, tra e , come sopra generalizzati, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri del comune di Riesi al n. 26, serie A, parte II, anno 2002.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 15.5.2025.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Riesi di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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