TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1672/2022
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Gianluca Rota in delega dell'Avv.
LA e DI il quale esprime perplessità sulla richiesta di chiarimento in funzione del criterio di ricostruzione operato dal consulente di carattere presuntivo, si rimette alle valutazioni del giudice in ordine all'eventuale chiarimento del CTU insistendo sulla domanda;
per parte opposta il dott. in delega dell'Avv. Alvaro, il quale Controparte_1 insisite per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi, in subordine chiede la rideterminazione nella misura indicata dal CTU.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 16/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come in atti, dall'Avv. Carmelita ALVARO (C.F.: – pec: CodiceFiscale_2
, con studio in Palmi alla via Poeta n. 93; Email_1
- Parte opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_2 delle Imprese di Roma ), per il tramite del suo Procuratore P.IVA_1 speciale, , in persona dell'Amministratore delegato e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, dott. Avv. Anna Maria Tacconelli, CP_4 rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Ida DI (C.F.:
- pec: ) e C.F._3 Email_2
RA LA (c.f. - pec: CodiceFiscale_4
, presso il cui studio, sito in Cosenza , via Email_3
Capoderose n. 3 è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 485/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 485/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore della società di importo pari ad € 9.605,71 - oltre Controparte_2 interessi sul capitale e spese del monitorio - per crediti da consumo di energia scaturenti da fattura di conguaglio n. 797370280230021 del 5.02.2021.
1.1. L'opponente eccepiva l'inesistenza e incertezza della pretesa creditoria, stante l'inidoneità del contatore ubicato presso l'utilizzatore a contabilizzare i consumi effettivi, essendo lo stesso compromesso da un guasto che ne impediva il corretto funzionamento.
Sosteneva che l'onere della prova del corretto funzionamento del contatore a carico del somministratore, come da copiosa giurisprudenza richiamata in atti.
L'attore contestava inoltre i criteri di contabilizzazione seguiti dalla società fornitrice, per aver effettuato una ricostruzione presuntiva dei consumi, in violazione dell'art. 6 della delibera A.E.E.G. n.229/2001, che consentiva la fatturazione sulla base di una stima presuntiva esclusivamente fra una lettura effettiva (o autolettura) e quella successiva, mentre, nella fattispecie, alcuna lettura (o autolettura) era mai stata fatta a causa del malfunzionamento del contatore. Deduceva inoltre l'abnormità dei consumi addebitati all'utilizzatore, in quanto eccessivi anche rispetto a quelli contabilizzati nelle precedenti fatture.
Insisteva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società convenuta alle spese e competenze di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio la società che contestava Controparte_5 il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La società convenuta deduceva che la fattura era stata emessa a titolo di conguaglio, dopo aver rilevato consumi superiori alle stime operate in precedenza. Evidenziava di aver diligentemente defalcato dal dovuto le somme estinte per intervenuta prescrizione.
Ribadiva la correttezza del proprio operato, siccome conforme alle prescrizioni
ARERA che consentono al somministratore di fatturare sulla base di stime, salvo poi emettere fatturare di conguaglio a debito o a credito dell'utente, una volta accertati i consumi effettivi.
La società convenuta evidenziava inoltre che la contabilizzazione dei consumi sulla base di criteri presuntivi era stata determinata dalla mancata comunicazione di autoletture da parte dell'utente, contestando l'eccepito malfunzionamento del contatore mai segnalato alla società in corso di rapporto, neppure in occasione della ricezione delle relative fatture. La società convenuta deduceva infine la mancata produzione, da parte dell'opponente, di prove idonee a vincere la presunzione di correttezza della lettura (contabilizzazione) dalla stessa operata, insistendo per la reiezione della spiegata opposizione.
3. In esito ad istruttoria documentale, esperita la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per discussione.
4. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito esplicati.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica inerenti al periodo settembre 2019 – febbraio 2021, quantificati in via presuntiva ed astratta sulla base di stime effettuate dalla società somministratrice.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore/opposto (attore in senso sostanziale) a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre
è a carico del debitore/opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, a dover fornire la prova del credito, con la precisazione che la fattura seppur registrata nella contabilità dell'emittente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati, l'ammontare del corrispettivo dovuto. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito utili elementi a ricostruire i consumi effettivi del periodo considerato, risultando dunque indimostrate l'esistenza e l'entità del credito azionato.
4.1. È invero circostanza pacifica e documentata in atti che la fattura oggetto di contestazione abbia applicato un conguaglio per consumi inerenti al periodo settembre 2019/febbraio 2021 sulla base di una stima meramente presuntiva, senza indicare i criteri applicati e gli elementi utilizzati per pervenire alla quantificazione contabilizzata in fattura, circostanza che ha reso necessaria la nomina di un consulente tecnico per la ricostruzione dei consumi.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in quanto supportata da puntuali riscontri di carattere tecnico e documentale, oltre che intrinsecamente ed estrinsecamente coerente e immune da vizi di carattere logico-argomentativo - ha smentito la stima operata dalla società somministratrice ritenendola eccessiva rispetto al dato storico dei consumi effettivi evincibili dalle fatture pregresse depositate in atti, nonché rispetto alla destinazione d'uso (agricola) del fondo servito, alle colture presenti ed agli utilizzatori elettrici riscontrati in sede di sopralluogo.
La circostanza del malfunzionamento del contatore risulta confermata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, il quale, in esito al sopralluogo ed esaminata la documentazione esibita dall'utente (verbale di intervento E-Distribuzione del
3.1.2023), ha certificato l'avvenuta sostituzione del gruppo di misura da parte del Distributore, in data successiva all'instaurazione del procedimento in oggetto1.
4.2. Sulla scorta delle evidenze documentali in atti (documentazione fiscale, dati statistici a corredo delle bollette precedenti, verbale di sostituzione contatore) e dell'esito dei sopralluoghi, il CTU ha ricostruito i consumi effettivi del periodo oggetto di contestazione mediante il metodo analitico, in funzione della tipologia della fornitura di energia, della destinazione d'uso (agricola) del fondo servito, delle colture presenti ed degli utilizzatori elettrici riscontrati, quantificandoli in complessivi 622 kWh, per un residuo debito a carico dell'utente di € 421,17 (622
x 0,68).
Tale criterio, anche in esito all'integrazione della discussione delle parti appare convincente e congruo, in ragione della circostanza che esso è stato compiuto avendo riguardo alle circostanze del caso concreto e non risultano proposti dalla parte creditrice rimedi alternativi suffragati da idonea documentazione a supporto, atteso che la ricostruzione proposta dalla parte creditrice non trova riscontro nell'utilizzo dei dati storici, relativi all'anno precedente a quello in corso.
5. In luce delle emergenze in atti l'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti sopra enunciati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e le spese di lite, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità della causa, seguono la soccombenza della parte creditrice che ha formulato una richiesta ampiamente superiore all'importo effettivamente dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti enunciati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 485/2022;
- condanna le opponenti al pagamento, in favore della Parte_2
della somma di € 421,17, quale residuo dei consumi relativi al
[...] periodo oggetto di contestazione;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., Controparte_2 al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto, e al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in €
118,50 per spese documentate ed € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 16/12/2026
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi CTU in atti “Lo stesso è stato evidentemente istallato previa sostituzione del dispositivo precedente di concezione più arcaica, così come rappresentato nella documentazione fotografica allegata all'Atto di citazione (cfr. all.2 all'Atto di citazione) che si riferisce alla medesima collocazione all'interno dello stesso gabbiotto porta contatore. Ciò conferma anche quanto dichiarato dall'opponete in sede di sopralluogo, ove è stato esibito (e consegnato in copia al C.T.U.) un verbale di sostituzione del vecchio contatore in data 3.1.2023 ad opera di E- Distribuzione (cfr. Allegato 1 -Verbale di sopralluogo). Da tale documento si evince che nella suddetta data, successiva all'iscrizione a ruolo della causa che ci occupa, il distributore del servizio elettrico si è recato presso il punto di fornitura del sig. (con gli stessi dati di Pt_1 cui alla bolletta in contestazione: contr. Fonte del Giudice SN - 88025 Maida, POD IT001E76882219, codice cliente 768822191) eseguendo la sostituzione del gruppo di misura a seguito di verifica”.
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1672/2022
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Gianluca Rota in delega dell'Avv.
LA e DI il quale esprime perplessità sulla richiesta di chiarimento in funzione del criterio di ricostruzione operato dal consulente di carattere presuntivo, si rimette alle valutazioni del giudice in ordine all'eventuale chiarimento del CTU insistendo sulla domanda;
per parte opposta il dott. in delega dell'Avv. Alvaro, il quale Controparte_1 insisite per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi, in subordine chiede la rideterminazione nella misura indicata dal CTU.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 16/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come in atti, dall'Avv. Carmelita ALVARO (C.F.: – pec: CodiceFiscale_2
, con studio in Palmi alla via Poeta n. 93; Email_1
- Parte opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_2 delle Imprese di Roma ), per il tramite del suo Procuratore P.IVA_1 speciale, , in persona dell'Amministratore delegato e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, dott. Avv. Anna Maria Tacconelli, CP_4 rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Ida DI (C.F.:
- pec: ) e C.F._3 Email_2
RA LA (c.f. - pec: CodiceFiscale_4
, presso il cui studio, sito in Cosenza , via Email_3
Capoderose n. 3 è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 485/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 485/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore della società di importo pari ad € 9.605,71 - oltre Controparte_2 interessi sul capitale e spese del monitorio - per crediti da consumo di energia scaturenti da fattura di conguaglio n. 797370280230021 del 5.02.2021.
1.1. L'opponente eccepiva l'inesistenza e incertezza della pretesa creditoria, stante l'inidoneità del contatore ubicato presso l'utilizzatore a contabilizzare i consumi effettivi, essendo lo stesso compromesso da un guasto che ne impediva il corretto funzionamento.
Sosteneva che l'onere della prova del corretto funzionamento del contatore a carico del somministratore, come da copiosa giurisprudenza richiamata in atti.
L'attore contestava inoltre i criteri di contabilizzazione seguiti dalla società fornitrice, per aver effettuato una ricostruzione presuntiva dei consumi, in violazione dell'art. 6 della delibera A.E.E.G. n.229/2001, che consentiva la fatturazione sulla base di una stima presuntiva esclusivamente fra una lettura effettiva (o autolettura) e quella successiva, mentre, nella fattispecie, alcuna lettura (o autolettura) era mai stata fatta a causa del malfunzionamento del contatore. Deduceva inoltre l'abnormità dei consumi addebitati all'utilizzatore, in quanto eccessivi anche rispetto a quelli contabilizzati nelle precedenti fatture.
Insisteva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società convenuta alle spese e competenze di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio la società che contestava Controparte_5 il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La società convenuta deduceva che la fattura era stata emessa a titolo di conguaglio, dopo aver rilevato consumi superiori alle stime operate in precedenza. Evidenziava di aver diligentemente defalcato dal dovuto le somme estinte per intervenuta prescrizione.
Ribadiva la correttezza del proprio operato, siccome conforme alle prescrizioni
ARERA che consentono al somministratore di fatturare sulla base di stime, salvo poi emettere fatturare di conguaglio a debito o a credito dell'utente, una volta accertati i consumi effettivi.
La società convenuta evidenziava inoltre che la contabilizzazione dei consumi sulla base di criteri presuntivi era stata determinata dalla mancata comunicazione di autoletture da parte dell'utente, contestando l'eccepito malfunzionamento del contatore mai segnalato alla società in corso di rapporto, neppure in occasione della ricezione delle relative fatture. La società convenuta deduceva infine la mancata produzione, da parte dell'opponente, di prove idonee a vincere la presunzione di correttezza della lettura (contabilizzazione) dalla stessa operata, insistendo per la reiezione della spiegata opposizione.
3. In esito ad istruttoria documentale, esperita la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per discussione.
4. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito esplicati.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica inerenti al periodo settembre 2019 – febbraio 2021, quantificati in via presuntiva ed astratta sulla base di stime effettuate dalla società somministratrice.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore/opposto (attore in senso sostanziale) a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre
è a carico del debitore/opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, a dover fornire la prova del credito, con la precisazione che la fattura seppur registrata nella contabilità dell'emittente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati, l'ammontare del corrispettivo dovuto. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito utili elementi a ricostruire i consumi effettivi del periodo considerato, risultando dunque indimostrate l'esistenza e l'entità del credito azionato.
4.1. È invero circostanza pacifica e documentata in atti che la fattura oggetto di contestazione abbia applicato un conguaglio per consumi inerenti al periodo settembre 2019/febbraio 2021 sulla base di una stima meramente presuntiva, senza indicare i criteri applicati e gli elementi utilizzati per pervenire alla quantificazione contabilizzata in fattura, circostanza che ha reso necessaria la nomina di un consulente tecnico per la ricostruzione dei consumi.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in quanto supportata da puntuali riscontri di carattere tecnico e documentale, oltre che intrinsecamente ed estrinsecamente coerente e immune da vizi di carattere logico-argomentativo - ha smentito la stima operata dalla società somministratrice ritenendola eccessiva rispetto al dato storico dei consumi effettivi evincibili dalle fatture pregresse depositate in atti, nonché rispetto alla destinazione d'uso (agricola) del fondo servito, alle colture presenti ed agli utilizzatori elettrici riscontrati in sede di sopralluogo.
La circostanza del malfunzionamento del contatore risulta confermata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, il quale, in esito al sopralluogo ed esaminata la documentazione esibita dall'utente (verbale di intervento E-Distribuzione del
3.1.2023), ha certificato l'avvenuta sostituzione del gruppo di misura da parte del Distributore, in data successiva all'instaurazione del procedimento in oggetto1.
4.2. Sulla scorta delle evidenze documentali in atti (documentazione fiscale, dati statistici a corredo delle bollette precedenti, verbale di sostituzione contatore) e dell'esito dei sopralluoghi, il CTU ha ricostruito i consumi effettivi del periodo oggetto di contestazione mediante il metodo analitico, in funzione della tipologia della fornitura di energia, della destinazione d'uso (agricola) del fondo servito, delle colture presenti ed degli utilizzatori elettrici riscontrati, quantificandoli in complessivi 622 kWh, per un residuo debito a carico dell'utente di € 421,17 (622
x 0,68).
Tale criterio, anche in esito all'integrazione della discussione delle parti appare convincente e congruo, in ragione della circostanza che esso è stato compiuto avendo riguardo alle circostanze del caso concreto e non risultano proposti dalla parte creditrice rimedi alternativi suffragati da idonea documentazione a supporto, atteso che la ricostruzione proposta dalla parte creditrice non trova riscontro nell'utilizzo dei dati storici, relativi all'anno precedente a quello in corso.
5. In luce delle emergenze in atti l'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti sopra enunciati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e le spese di lite, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità della causa, seguono la soccombenza della parte creditrice che ha formulato una richiesta ampiamente superiore all'importo effettivamente dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti enunciati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 485/2022;
- condanna le opponenti al pagamento, in favore della Parte_2
della somma di € 421,17, quale residuo dei consumi relativi al
[...] periodo oggetto di contestazione;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., Controparte_2 al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto, e al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in €
118,50 per spese documentate ed € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 16/12/2026
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi CTU in atti “Lo stesso è stato evidentemente istallato previa sostituzione del dispositivo precedente di concezione più arcaica, così come rappresentato nella documentazione fotografica allegata all'Atto di citazione (cfr. all.2 all'Atto di citazione) che si riferisce alla medesima collocazione all'interno dello stesso gabbiotto porta contatore. Ciò conferma anche quanto dichiarato dall'opponete in sede di sopralluogo, ove è stato esibito (e consegnato in copia al C.T.U.) un verbale di sostituzione del vecchio contatore in data 3.1.2023 ad opera di E- Distribuzione (cfr. Allegato 1 -Verbale di sopralluogo). Da tale documento si evince che nella suddetta data, successiva all'iscrizione a ruolo della causa che ci occupa, il distributore del servizio elettrico si è recato presso il punto di fornitura del sig. (con gli stessi dati di Pt_1 cui alla bolletta in contestazione: contr. Fonte del Giudice SN - 88025 Maida, POD IT001E76882219, codice cliente 768822191) eseguendo la sostituzione del gruppo di misura a seguito di verifica”.