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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 407/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
COOPERATIVA TRA Controparte_1 Parte_2
[...]
RESISTENTE con la chiamata in causa di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Fabbri per parte ricorrente, e l'avv. Melandri per la resistente. È presente altresì l'avv. Arginelli per Unipol.
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Fabbri si riporta alle proprie note chiedendo l'accoglimento del ricorso. Evidenzia che il doc. 2, depositato da , è illeggibile. CP_3
L'avv. Melandri segnala che lo stesso documento è stato depositato anche con la propria comparsa di costituzione, al doc. 7.
Per il resto, le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 12 Al termine della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 407/2022 promossa da:
, (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
FABBRI
RICORRENTE contro
TRA Controparte_4 Parte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA
[...] P.IVA_1
MELANDRI
RESISTENTE con la chiamata in causa di
c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MATTEO ARGINELLI.
TERZA CHIAMATA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
pagina 3 di 12 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
, premettendo di aver lavorato quale operaia dipendente di addetta alla Parte_1 CP_1
lavorazione delle carni presso uno stabilimento sito in Gatteo, ha convenuto in giudizio la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito di un CP_1
infortunio lavorativo asseritamente subito il 28.02.2020.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il giorno del sinistro, intorno alle 17.30, mentre stava svolgendo le proprie mansioni di addetta al confezionamento del pollame presso una postazione dove si trovava un'apposita macchina utensile dotata di cassetti che si aprivano automaticamente dai quali doveva prelevare la carne lavorata per inserirla nei vassoi, uno dei cassetti contenenti la carne si sarebbe aperto automaticamente mentre la lavoratrice aveva la mano in prossimità del cassetto e di conseguenza la sua mano avrebbe urtato contro il cassetto. La ricorrente avrebbe provato immediatamente dolore alla mano ma, sottovalutando il fatto, aveva proseguito il proprio turno. Dopo alcune ore e sempre durante il turno, la lavoratrice si sarebbe accorta che la mano si stava inscurendo, in particolare in corrispondenza del terzo e del quarto dito, e quindi, si era recata presso l'ufficio del personale per segnalare l'accaduto, senza però trovare nessuno. La ricorrente quindi avrebbe proseguito il turno nonostante il dolore e nonostante l'impossibilità di segnalare l'accaduto, e, concluso il turno, si era recata presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Cesenatico ove, all'esito degli accertamenti medici di p.s., era stata posta la diagnosi di “Contusione del dito della mano sinistra. Tendinite del polso sinistro. Artralgia della spalla sinistra” ed il personale di p.s.
CP_ aveva aperto la pratica di infortunio con sospensione dell'attività lavorativa protrattasi, con
CP_ vari rinnovi, a tutto il 15.11.2021. All'esito del periodo di malattia, aveva costituito una rendita a favore della ricorrente, riconoscendo una limitazione funzionale della spalla sinistra e una sindrome dolorosa cronica con grado del 16%.
Cessato il periodo di malattia, all'esito della visita medica per la verifica della idoneità lavorativa pagina 4 di 12 compiuta dal medico incaricato dal datore di lavoro, il quale aveva segnalato l'inidoneità della lavoratrice alla prosecuzione nelle mansioni precedentemente svolte, il datore di lavoro non aveva rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato.
La ricorrente quindi ha promosso il presente giudizio nei confronti dell'ex datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento di tutti i vari danni patiti in conseguenza del sinistro (inabilità temporanea, danno biologico differenziale, danno non patrimoniale da personalizzazione, danno esistenziale alla vita di relazione, danno da perdita della capacità lavorativa specifica e danno patrimoniale emergente) quantificati in complessivi € 115.122,17.
La ricorrente ha affermato la responsabilità del datore di lavoro rispetto al sinistro occorsole sulla base di quanto previsto dall'art. 2087 c.c. e dalle specifiche disposizioni di cui al d. lgs. 81/2008, e, in particolare, la ricorrente ha lamentato l'omessa adozione di misure di sicurezza tali da impedire il sinistro occorso, l'assenza di personale a cui rivolgersi per segnalare tanto l'infortunio che eventuali malfunzionamenti dei macchinari.
In via istruttoria la ricorrente ha chiesto disporsi CTU medico legale in ordine alle lesioni da lei riportate e alla loro riconducibilità al sinistro lavorativo.
Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, contestando integralmente la pretesa di CP_1
parte ricorrente, tanto in punto di fatto che di diritto, e chiedendo preliminarmente la chiamata in garanzia della propria assicuratrice Controparte_2
Il datore di lavoro, in particolare, ha contestato radicalmente la dinamica dell'infortunio riferita dalla ricorrente, essendo quest'ultimo avvenuto per fatto della ricorrente medesima che avrebbe urtato il cassetto, rilevando inoltre come per un verso, la ricorrente fosse stata regolarmente formata circa i rischi della mansione e le misure e cautele necessarie, e deducendo, per altro verso, che il macchinario era privo di difetti ed era dotato di tutte le protezioni necessarie. Il datore di lavoro quindi ha contestato l'esistenza dei danni lamentati, la loro quantificazione e, in ogni caso, la loro imputabilità al datore di lavoro, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e in denegata ipotesi di condanna, la manleva da parte di nei limiti di polizza. Controparte_2
pagina 5 di 12 La terza chiamata si è costituita in giudizio, aderendo sostanzialmente Controparte_2
alle difese di , chiedendo quindi l'integrale rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi, la CP_1
manleva in favore del datore di lavoro nei limiti di operatività della polizza.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale alle udienze del 25.01.23 e del 12.03.24 e mediante acquisizione di documentazione presso ed all'esito della discussione delle parti è CP_3
stata posta in decisione all'odierna udienza dell'1.04.2025.
2.
All'esito del giudizio, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'infondatezza del ricorso deriva dalla mancata prova di una responsabilità datoriale in ordine al sinistro, che risulta piuttosto riferibile ad un fatto esclusivo della ricorrente medesima.
La lavoratrice, nel fornire la descrizione della dinamica del sinistro, ha affermato in ricorso (pag.
2): “…Il giorno 28.02.2020 la SI. ra , alle ore 17.00 – 17.30, era intenta all'espletamento Parte_1
delle mansioni sopra indicate, secondo il turno assegnatole, quando, mentre si trovava alla propria postazione, uno dei cassetti contenenti la carne da confezionare si apriva automaticamente e velocemente innanzi alla stessa proprio mentre aveva la mano sinistra protesa verso il macchinario andando ad urtare contro detto cassetto…”.
Dall'urto della mano sinistra contro il cassetto della macchina utensile presso la quale era addetta, sarebbero discese le lesioni all'arto poi riscontrate dalla documentazione medica di pronto soccorso.
Da tale descrizione della dinamica si evince che era la mano della ricorrente che andava a urtare il cassetto che si era aperto, e non viceversa.
Tale descrizione dell'evento, collima sostanzialmente con la descrizione dell'evento fornita proprio dalla ricorrente a in data 7.4.2020 (cfr. doc. 34 di parte ricorrente): “Al reparto CP_3
vassoi dove lavoravo, ho urtato involontariamente la mano sinistra contro il cassetto, non dando molto peso all'accaduto, continuai a lavorare…prendevo il petto dai cassetti per invassoiare”.
In quest'ultima descrizione, più prossima all'epoca del sinistro, l'evento risulta sempre provocato pagina 6 di 12 dalla condotta della ricorrente, che con la propria mano va a urtare, senza alcuna ragione, il cassetto della macchina. Non viene fatto alcun cenno ad imprevisti ed irregolari movimenti o malfunzionamenti della macchina.
SInificativamente, la stessa ricorrente non ha indotto in giudizio alcun testimone che potesse fornire una corretta e precisa descrizione dei fatti, nonostante risulti che il giorno del sinistro erano presenti, nelle sue vicinanze, altre dipendenti addette alle medesime mansioni (cfr. doc. 11 resistente).
I testi di parte resistente e della terza chiamata hanno per contro reso dichiarazioni significative.
La teste (ud. del 12.03.24) ha dichiarato: “lavoro per dal 2016. Conosco la sig.ra Tes_1 CP_1
lavorava con me. Dell'incidente posso dire che stavamo facendo i vassoi del petto, ero lì con lei. Non ho Pt_1
visto la scena. Credo ci fossero 5 cassetti, io stavo all'inizio lei alla fine. Eravamo distanti 2 – 3 metri. Non ho visto cosa è successo. Tra me e la signora non c'era nessuno. 5 cassetti li seguivamo in due. Io non lavoro nel reparto da 3 anni per cui non ricordo benissimo. Lì per lì la signora non ha detto niente, ha continuato a lavorare.
I giorni successivi quelli della sicurezza mi hanno chiesto se sapessi dell'infortunio e io ho detto di no. Non so come si sarebbe fatta male, so vicino ai cassetti del petto ma non so nello specifico. Per me non è possibile farsi male facendo quell'attività però dipende da persona a persona. …Ognuna di noi seguiva due cassetti. Dopo l'infortunio non ho visto più la non è più venuta a lavorare”. Pt_1
La teste (ud. del 13.03.24) ha dichiarato: “lavoro per dal 2015. La Testimone_2 CP_1
signora lavorava alla linea petto, io giro diverse linee e a volte lavoravo lì. Facevamo il pomeriggio. Io sono Pt_1
macchinista, non sto in linea con le altre donne. Io non ho visto niente e non mi ha detto niente. Non mi sono accorta di nulla di strano. Ho saputo che si era fatta male qualche giorno dopo, c'era questa voce che girava. Io non
l'ho più vista a lavorare. Io di mio non ho visto niente e lei nemmeno ha detto niente…Non l'ho vista allontanarsi dalla linea durante il turno, parlavamo come tutti i colleghi ma non eravamo amiche. Fuori dal lavoro non avevamo confidenza. Non so se avesse amiche. Se qualcuno si fa male deve segnalarlo al capo reparto, poi da lì si va in infermeria. Il capo reparto c'è sempre, per forza…non ricordo se sono venuti a chiedermi qualcosa sull'infortunio i giorni seguenti.”.
pagina 7 di 12 Il teste (ud. del 25.10.23), ha dichiarato: “sono dipendente dal 2015. La Testimone_3 CP_1
l'ho sentita varie volte per telefono perché sono SPP. Io all'infortunio non ero presente perché sono in Pt_1
ufficio. L'ho sentita dopo al telefono. La al telefono il giorno dopo che mi ha portato il certificato e mi ha Pt_1
detto che aveva sbattuto contro il cassetto di un macchinario e si era fatta male. e Tes_1 Tes_2
– due colleghe – non hanno visto niente. La era in invassoiamento del petto. Non lavora da sola,
[...] Pt_1
le colleghe sono ad un metro di distanza oppure di fronte però c'è un macchinario nel mezzo quindi non si vede. Le due colleghe me le ha indicate la ricorrente quindi credo che fossero lì. Mi hanno detto che non hanno visto nulla. Il rapporto di infortunio l'ho redatto io, sulla base della telefonata della signora e sulle testimonianze. La signora ha completato il turno e non ha detto nulla, nemmeno al preposto. Le due colleghe lavorano ancora presso CP_1
La velocità del nastro e le modalità di apertura del cassetto sono preimpostate, i dipendenti non devono toccare il nastro, inseriscono il prodotto una volta che si è apre il cassetto. Non c'è possibilità di aumentare la velocità del nastro o di aprire i cassetti in modo diverso. Io non so se è possibile che ci sia stato un malfunzionamento, non ho mai ricevuto segnalazioni. Io lavoro dalle 8 alle 17, è il mio solito orario. Non sono in reparto.”
Il teste (ud. del 25.10.23) ha dichiarato: “sono responsabile del reparto fettine per Testimone_4
CAFAR. Prima ero responsabile al reparto “petto”. Conosco la ricorrente, ero di turno quella sera e non ho visto nulla di strano e non mi è stato comunicato niente. Dopo qualche giorno, mi è stato comunicato che aveva dichiarato un infortunio sul lavoro. Non si può intervenire sull'apertura del cassetto o sulla velocità del nastro. I pezzi viaggiano sul nastro trasportatore e in base alla lavorazione viene impostato il numero di pezzi che può ricevere ogni cassetto. La macchina si apre dopo che ha ricevuto il numero di pezzi impostati, si apre il cassetto ed esce dal suo alloggiamento. Dal cassetto aperto l'operaio prende i petti da mettere nel vassoio. Il cassetto si chiude quando io do l'ok per chiuderlo, altrimenti rimane aperto. Il cassetto si apre verso l'operatore. Il cassetto si apre a distanza dall'operatore, non sbatte sul petto né in faccia. Il cassetto si apre a 30/40 cm dal lavoratore.
Quando si apre il cassetto cambia la luce che diventa verde, non c'è però un segnale sonoro. La luce diventa verde quando si apre, mi sembra di sì, però non è un avvertimento, si apre quando è pieno. Il giorno dell'infortunio il turno era al pomeriggio, io c'ero però non ricordo l'orario specifico. Ci sono 5 operatori, ogni operatore ha uno o due cassetti. Non ricordo se c'era una produzione straordinaria, credo che le operaie fossero distanti 30/40 cm tra di
pagina 8 di 12 loro. Io essendo preposto giro tra gli operai. Ho fatto un giro, mi ricordo della e ricordo che c'erano delle Pt_1
colleghe ma non ricordo chi fossero.”.
Le dichiarazioni dei testi - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni sufficientemente precise della vicenda, prive di contraddizioni e tra loro concordanti, e risultano essi stessi privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità – devono essere valorizzate ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Risulta quindi dimostrato che il giorno del sinistro la ricorrente non si lamentò di nulla né con le colleghe e presenti a poca distanza da lei (le quali seppero da terze persone del Tes_1 Tes_2
presunto sinistro a distanza di alcuni giorni) né con il collega caporeparto, pure presente, Tes_4
né abbandonò la postazione come da lei riferito per ottenere un primo soccorso. Nessuna delle colleghe, inoltre, ha assistito ad alcun tipo di sinistro né ha percepito alcuna alterazione nell'ordinaria attività lavorativa, nonostante la prossimità alla postazione occupata dalla ricorrente. Occorre, infine, dare atto - come riferito dal sig. , responsabile del servizio Tes_3
di prevenzione e protezione - che fu proprio la ricorrente, in sede di indagini interne post- infortunio, ad indicare le due colleghe quali testimoni dell'asserito infortunio (cfr. anche doc. 11 resistente).
Sulla base di tali elementi emersi dall'istruttoria, in uno con la produzione documentale offerta, e sulla base delle allegazioni delle parti, in difetto di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, non risulta dimostrata l'imputabilità del sinistro ad inadempimenti datoriali, dovendo invece esso imputarsi unicamente ad un comportamento della lavoratrice.
Difatti, in base alla descrizione del sinistro fornita dalla stessa ricorrente in sede (doc. 34 CP_3
ricorrente), sia in base a quella da lei riferita al datore di lavoro (nella persona del teste , Tes_3
come da deposizione sopra richiamata e come da doc. 11 resistente) l'evento lesivo risulta avvenuto per il fatto esclusivo di , la quale ha urtato, a suo dire Pt_1
involontariamente/accidentalmente, con la mano sinistra un cassetto della macchina utensile.
pagina 9 di 12 Solo in sede di ricorso giudiziale, a circa due anni di distanza dal fatto, la ricorrente ha dedotto per la prima volta che l'urto della mano contro il cassetto fosse connesso al funzionamento della macchina alla quale era addetta, la quale, a detta della ricorrente, funzionava “…ordinariamente…”
a una velocità “…ingente e non adeguata” e che “uno dei cassetti…si apriva automaticamente e velocemente”.
Tali ultime allegazioni, introdotte per la prima volta solo in sede giudiziale e del tutto omesse nei resoconti stragiudiziali, risultano irrilevanti, se pur prima facie suggestive, prima che indimostrate.
Difatti, anche qualora dimostrate, tali circostanze non comporterebbero una responsabilità datoriale, posto che non descrivono alcun comportamento inadempiente del datore di lavoro né assumono una qualche rilevanza causale rispetto al fatto in difetto di prova – ed ancor prima di allegazione – di un funzionamento anomalo, imprevisto o improvviso della macchina, tale per cui la mano della lavoratrice sarebbe stata attinta dal cassetto. Né è stato allegato - e nemmeno dimostrato - che il datore di lavoro abbia introdotto nuove modalità o abbia modificato i ritmi di lavorazione tali per cui la lavoratrice si sarebbe trovata impreparata ai cambiamenti, ragion per cui la sua mano poteva essersi venuta a trovare in una posizione non dovuta.
Al contrario, proprio dalla descrizione compiuta dalla ricorrente si evince che la macchina stava lavorando secondo la modalità ordinaria. Né risulta allegata una difficoltà della lavoratrice a sostenere i ritmi di lavorazione, dovendosi inoltre considerare al riguardo tanto il fatto che, immediatamente dopo l'infortunio, la lavoratrice ha proseguito senza particolari difficoltà il proprio turno (durato circa altre cinque ore, addirittura con circa 20 minuti di straordinario), comportamento che risulterebbe difficilmente conciliabile con una supposta difficolta “a tenere il ritmo-macchina”, per di più in condizione di menomazione fisica, quanto il fatto che la lavoratrice non era certo nuova alla tipologia di lavorazione, visto che, come risulta dallo stesso ricorso, ella svolgeva quelle mansioni già da oltre due anni senza aver mai lamentato difficoltà e problematiche di sorta (cfr. punto 1 del ricorso e relativo doc. 1).
La certificazione medica prodotta in atti dalla ricorrente non è stata in grado di fornire elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, dovendosi considerare peraltro che essa è stata formata pagina 10 di 12 da personale medico non intervenuto né in loco né nell'immediatezza del sinistro, che ha ricevuto la descrizione dell'evento dalla ricorrente stessa.
Stante la mancata dimostrazione della riferibilità causale dell'evento a condotte datoriali ed essendo invece emersa l'imputabilità del sinistro (urto della mano sinistra contro il cassetto) al fatto esclusivo della lavoratrice, l'accertamento circa l'adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione a favore della lavoratrice adottate dal datore di lavoro risulta superfluo.
Posto che l'art. 2087 c.c., invocato dalla ricorrente quale titolo di responsabilità datoriale, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, occorre tenere presente che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24742/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che il danno subito è derivato dall'attività lavorativa svolta in un ambiente di lavoro nocivo. È emerso, al contrario, che il danno si è verificato esclusivamente per una sua condotta, da lei stessa definita involontaria, del tutto priva di giustificazione e non richiesta dalla mansione lavorativa.
Ciò esclude in radice che il datore possa essere ritenuto responsabile del denunciato infortunio e delle sue conseguenze ai sensi dell'art. 2087 c.c.. e, pertanto, la pretesa della ricorrente nei confronti del datore di lavoro deve essere integralmente respinta.
3.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e considerata la , vengono poste integralmente a carico di parte ricorrente, risultata soccombente, e pagina 11 di 12 a favore tanto della parte resistente quanto della terza chiamata, avuto riguardo al principio di causalità della chiamata in causa (è infatti la ricorrente che con la propria domanda ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia di la quale, in ipotesi di accoglimento del ricorso CP_2
sarebbe stata condannata alla manleva a favore del datore di lavoro, cfr. da ultimo Cass. Civ. ord.
n. 10364/2023).
La liquidazione delle spese di lite avviene facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (valori minimi in ragione della non complessità della causa, scaglione di riferimento indeterminato).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere a le spese legali del Parte_1 Controparte_5
presente procedimento che si liquidano in complessivi € 4.629,00 per compensi ed € 379,50 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese legali Parte_1 Controparte_2
del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 4.629,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 1/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 407/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
COOPERATIVA TRA Controparte_1 Parte_2
[...]
RESISTENTE con la chiamata in causa di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Fabbri per parte ricorrente, e l'avv. Melandri per la resistente. È presente altresì l'avv. Arginelli per Unipol.
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Fabbri si riporta alle proprie note chiedendo l'accoglimento del ricorso. Evidenzia che il doc. 2, depositato da , è illeggibile. CP_3
L'avv. Melandri segnala che lo stesso documento è stato depositato anche con la propria comparsa di costituzione, al doc. 7.
Per il resto, le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 12 Al termine della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 407/2022 promossa da:
, (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
FABBRI
RICORRENTE contro
TRA Controparte_4 Parte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA
[...] P.IVA_1
MELANDRI
RESISTENTE con la chiamata in causa di
c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MATTEO ARGINELLI.
TERZA CHIAMATA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
pagina 3 di 12 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
, premettendo di aver lavorato quale operaia dipendente di addetta alla Parte_1 CP_1
lavorazione delle carni presso uno stabilimento sito in Gatteo, ha convenuto in giudizio la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito di un CP_1
infortunio lavorativo asseritamente subito il 28.02.2020.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il giorno del sinistro, intorno alle 17.30, mentre stava svolgendo le proprie mansioni di addetta al confezionamento del pollame presso una postazione dove si trovava un'apposita macchina utensile dotata di cassetti che si aprivano automaticamente dai quali doveva prelevare la carne lavorata per inserirla nei vassoi, uno dei cassetti contenenti la carne si sarebbe aperto automaticamente mentre la lavoratrice aveva la mano in prossimità del cassetto e di conseguenza la sua mano avrebbe urtato contro il cassetto. La ricorrente avrebbe provato immediatamente dolore alla mano ma, sottovalutando il fatto, aveva proseguito il proprio turno. Dopo alcune ore e sempre durante il turno, la lavoratrice si sarebbe accorta che la mano si stava inscurendo, in particolare in corrispondenza del terzo e del quarto dito, e quindi, si era recata presso l'ufficio del personale per segnalare l'accaduto, senza però trovare nessuno. La ricorrente quindi avrebbe proseguito il turno nonostante il dolore e nonostante l'impossibilità di segnalare l'accaduto, e, concluso il turno, si era recata presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Cesenatico ove, all'esito degli accertamenti medici di p.s., era stata posta la diagnosi di “Contusione del dito della mano sinistra. Tendinite del polso sinistro. Artralgia della spalla sinistra” ed il personale di p.s.
CP_ aveva aperto la pratica di infortunio con sospensione dell'attività lavorativa protrattasi, con
CP_ vari rinnovi, a tutto il 15.11.2021. All'esito del periodo di malattia, aveva costituito una rendita a favore della ricorrente, riconoscendo una limitazione funzionale della spalla sinistra e una sindrome dolorosa cronica con grado del 16%.
Cessato il periodo di malattia, all'esito della visita medica per la verifica della idoneità lavorativa pagina 4 di 12 compiuta dal medico incaricato dal datore di lavoro, il quale aveva segnalato l'inidoneità della lavoratrice alla prosecuzione nelle mansioni precedentemente svolte, il datore di lavoro non aveva rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato.
La ricorrente quindi ha promosso il presente giudizio nei confronti dell'ex datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento di tutti i vari danni patiti in conseguenza del sinistro (inabilità temporanea, danno biologico differenziale, danno non patrimoniale da personalizzazione, danno esistenziale alla vita di relazione, danno da perdita della capacità lavorativa specifica e danno patrimoniale emergente) quantificati in complessivi € 115.122,17.
La ricorrente ha affermato la responsabilità del datore di lavoro rispetto al sinistro occorsole sulla base di quanto previsto dall'art. 2087 c.c. e dalle specifiche disposizioni di cui al d. lgs. 81/2008, e, in particolare, la ricorrente ha lamentato l'omessa adozione di misure di sicurezza tali da impedire il sinistro occorso, l'assenza di personale a cui rivolgersi per segnalare tanto l'infortunio che eventuali malfunzionamenti dei macchinari.
In via istruttoria la ricorrente ha chiesto disporsi CTU medico legale in ordine alle lesioni da lei riportate e alla loro riconducibilità al sinistro lavorativo.
Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, contestando integralmente la pretesa di CP_1
parte ricorrente, tanto in punto di fatto che di diritto, e chiedendo preliminarmente la chiamata in garanzia della propria assicuratrice Controparte_2
Il datore di lavoro, in particolare, ha contestato radicalmente la dinamica dell'infortunio riferita dalla ricorrente, essendo quest'ultimo avvenuto per fatto della ricorrente medesima che avrebbe urtato il cassetto, rilevando inoltre come per un verso, la ricorrente fosse stata regolarmente formata circa i rischi della mansione e le misure e cautele necessarie, e deducendo, per altro verso, che il macchinario era privo di difetti ed era dotato di tutte le protezioni necessarie. Il datore di lavoro quindi ha contestato l'esistenza dei danni lamentati, la loro quantificazione e, in ogni caso, la loro imputabilità al datore di lavoro, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e in denegata ipotesi di condanna, la manleva da parte di nei limiti di polizza. Controparte_2
pagina 5 di 12 La terza chiamata si è costituita in giudizio, aderendo sostanzialmente Controparte_2
alle difese di , chiedendo quindi l'integrale rigetto del ricorso e, in denegata ipotesi, la CP_1
manleva in favore del datore di lavoro nei limiti di operatività della polizza.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale alle udienze del 25.01.23 e del 12.03.24 e mediante acquisizione di documentazione presso ed all'esito della discussione delle parti è CP_3
stata posta in decisione all'odierna udienza dell'1.04.2025.
2.
All'esito del giudizio, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'infondatezza del ricorso deriva dalla mancata prova di una responsabilità datoriale in ordine al sinistro, che risulta piuttosto riferibile ad un fatto esclusivo della ricorrente medesima.
La lavoratrice, nel fornire la descrizione della dinamica del sinistro, ha affermato in ricorso (pag.
2): “…Il giorno 28.02.2020 la SI. ra , alle ore 17.00 – 17.30, era intenta all'espletamento Parte_1
delle mansioni sopra indicate, secondo il turno assegnatole, quando, mentre si trovava alla propria postazione, uno dei cassetti contenenti la carne da confezionare si apriva automaticamente e velocemente innanzi alla stessa proprio mentre aveva la mano sinistra protesa verso il macchinario andando ad urtare contro detto cassetto…”.
Dall'urto della mano sinistra contro il cassetto della macchina utensile presso la quale era addetta, sarebbero discese le lesioni all'arto poi riscontrate dalla documentazione medica di pronto soccorso.
Da tale descrizione della dinamica si evince che era la mano della ricorrente che andava a urtare il cassetto che si era aperto, e non viceversa.
Tale descrizione dell'evento, collima sostanzialmente con la descrizione dell'evento fornita proprio dalla ricorrente a in data 7.4.2020 (cfr. doc. 34 di parte ricorrente): “Al reparto CP_3
vassoi dove lavoravo, ho urtato involontariamente la mano sinistra contro il cassetto, non dando molto peso all'accaduto, continuai a lavorare…prendevo il petto dai cassetti per invassoiare”.
In quest'ultima descrizione, più prossima all'epoca del sinistro, l'evento risulta sempre provocato pagina 6 di 12 dalla condotta della ricorrente, che con la propria mano va a urtare, senza alcuna ragione, il cassetto della macchina. Non viene fatto alcun cenno ad imprevisti ed irregolari movimenti o malfunzionamenti della macchina.
SInificativamente, la stessa ricorrente non ha indotto in giudizio alcun testimone che potesse fornire una corretta e precisa descrizione dei fatti, nonostante risulti che il giorno del sinistro erano presenti, nelle sue vicinanze, altre dipendenti addette alle medesime mansioni (cfr. doc. 11 resistente).
I testi di parte resistente e della terza chiamata hanno per contro reso dichiarazioni significative.
La teste (ud. del 12.03.24) ha dichiarato: “lavoro per dal 2016. Conosco la sig.ra Tes_1 CP_1
lavorava con me. Dell'incidente posso dire che stavamo facendo i vassoi del petto, ero lì con lei. Non ho Pt_1
visto la scena. Credo ci fossero 5 cassetti, io stavo all'inizio lei alla fine. Eravamo distanti 2 – 3 metri. Non ho visto cosa è successo. Tra me e la signora non c'era nessuno. 5 cassetti li seguivamo in due. Io non lavoro nel reparto da 3 anni per cui non ricordo benissimo. Lì per lì la signora non ha detto niente, ha continuato a lavorare.
I giorni successivi quelli della sicurezza mi hanno chiesto se sapessi dell'infortunio e io ho detto di no. Non so come si sarebbe fatta male, so vicino ai cassetti del petto ma non so nello specifico. Per me non è possibile farsi male facendo quell'attività però dipende da persona a persona. …Ognuna di noi seguiva due cassetti. Dopo l'infortunio non ho visto più la non è più venuta a lavorare”. Pt_1
La teste (ud. del 13.03.24) ha dichiarato: “lavoro per dal 2015. La Testimone_2 CP_1
signora lavorava alla linea petto, io giro diverse linee e a volte lavoravo lì. Facevamo il pomeriggio. Io sono Pt_1
macchinista, non sto in linea con le altre donne. Io non ho visto niente e non mi ha detto niente. Non mi sono accorta di nulla di strano. Ho saputo che si era fatta male qualche giorno dopo, c'era questa voce che girava. Io non
l'ho più vista a lavorare. Io di mio non ho visto niente e lei nemmeno ha detto niente…Non l'ho vista allontanarsi dalla linea durante il turno, parlavamo come tutti i colleghi ma non eravamo amiche. Fuori dal lavoro non avevamo confidenza. Non so se avesse amiche. Se qualcuno si fa male deve segnalarlo al capo reparto, poi da lì si va in infermeria. Il capo reparto c'è sempre, per forza…non ricordo se sono venuti a chiedermi qualcosa sull'infortunio i giorni seguenti.”.
pagina 7 di 12 Il teste (ud. del 25.10.23), ha dichiarato: “sono dipendente dal 2015. La Testimone_3 CP_1
l'ho sentita varie volte per telefono perché sono SPP. Io all'infortunio non ero presente perché sono in Pt_1
ufficio. L'ho sentita dopo al telefono. La al telefono il giorno dopo che mi ha portato il certificato e mi ha Pt_1
detto che aveva sbattuto contro il cassetto di un macchinario e si era fatta male. e Tes_1 Tes_2
– due colleghe – non hanno visto niente. La era in invassoiamento del petto. Non lavora da sola,
[...] Pt_1
le colleghe sono ad un metro di distanza oppure di fronte però c'è un macchinario nel mezzo quindi non si vede. Le due colleghe me le ha indicate la ricorrente quindi credo che fossero lì. Mi hanno detto che non hanno visto nulla. Il rapporto di infortunio l'ho redatto io, sulla base della telefonata della signora e sulle testimonianze. La signora ha completato il turno e non ha detto nulla, nemmeno al preposto. Le due colleghe lavorano ancora presso CP_1
La velocità del nastro e le modalità di apertura del cassetto sono preimpostate, i dipendenti non devono toccare il nastro, inseriscono il prodotto una volta che si è apre il cassetto. Non c'è possibilità di aumentare la velocità del nastro o di aprire i cassetti in modo diverso. Io non so se è possibile che ci sia stato un malfunzionamento, non ho mai ricevuto segnalazioni. Io lavoro dalle 8 alle 17, è il mio solito orario. Non sono in reparto.”
Il teste (ud. del 25.10.23) ha dichiarato: “sono responsabile del reparto fettine per Testimone_4
CAFAR. Prima ero responsabile al reparto “petto”. Conosco la ricorrente, ero di turno quella sera e non ho visto nulla di strano e non mi è stato comunicato niente. Dopo qualche giorno, mi è stato comunicato che aveva dichiarato un infortunio sul lavoro. Non si può intervenire sull'apertura del cassetto o sulla velocità del nastro. I pezzi viaggiano sul nastro trasportatore e in base alla lavorazione viene impostato il numero di pezzi che può ricevere ogni cassetto. La macchina si apre dopo che ha ricevuto il numero di pezzi impostati, si apre il cassetto ed esce dal suo alloggiamento. Dal cassetto aperto l'operaio prende i petti da mettere nel vassoio. Il cassetto si chiude quando io do l'ok per chiuderlo, altrimenti rimane aperto. Il cassetto si apre verso l'operatore. Il cassetto si apre a distanza dall'operatore, non sbatte sul petto né in faccia. Il cassetto si apre a 30/40 cm dal lavoratore.
Quando si apre il cassetto cambia la luce che diventa verde, non c'è però un segnale sonoro. La luce diventa verde quando si apre, mi sembra di sì, però non è un avvertimento, si apre quando è pieno. Il giorno dell'infortunio il turno era al pomeriggio, io c'ero però non ricordo l'orario specifico. Ci sono 5 operatori, ogni operatore ha uno o due cassetti. Non ricordo se c'era una produzione straordinaria, credo che le operaie fossero distanti 30/40 cm tra di
pagina 8 di 12 loro. Io essendo preposto giro tra gli operai. Ho fatto un giro, mi ricordo della e ricordo che c'erano delle Pt_1
colleghe ma non ricordo chi fossero.”.
Le dichiarazioni dei testi - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni sufficientemente precise della vicenda, prive di contraddizioni e tra loro concordanti, e risultano essi stessi privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità – devono essere valorizzate ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Risulta quindi dimostrato che il giorno del sinistro la ricorrente non si lamentò di nulla né con le colleghe e presenti a poca distanza da lei (le quali seppero da terze persone del Tes_1 Tes_2
presunto sinistro a distanza di alcuni giorni) né con il collega caporeparto, pure presente, Tes_4
né abbandonò la postazione come da lei riferito per ottenere un primo soccorso. Nessuna delle colleghe, inoltre, ha assistito ad alcun tipo di sinistro né ha percepito alcuna alterazione nell'ordinaria attività lavorativa, nonostante la prossimità alla postazione occupata dalla ricorrente. Occorre, infine, dare atto - come riferito dal sig. , responsabile del servizio Tes_3
di prevenzione e protezione - che fu proprio la ricorrente, in sede di indagini interne post- infortunio, ad indicare le due colleghe quali testimoni dell'asserito infortunio (cfr. anche doc. 11 resistente).
Sulla base di tali elementi emersi dall'istruttoria, in uno con la produzione documentale offerta, e sulla base delle allegazioni delle parti, in difetto di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, non risulta dimostrata l'imputabilità del sinistro ad inadempimenti datoriali, dovendo invece esso imputarsi unicamente ad un comportamento della lavoratrice.
Difatti, in base alla descrizione del sinistro fornita dalla stessa ricorrente in sede (doc. 34 CP_3
ricorrente), sia in base a quella da lei riferita al datore di lavoro (nella persona del teste , Tes_3
come da deposizione sopra richiamata e come da doc. 11 resistente) l'evento lesivo risulta avvenuto per il fatto esclusivo di , la quale ha urtato, a suo dire Pt_1
involontariamente/accidentalmente, con la mano sinistra un cassetto della macchina utensile.
pagina 9 di 12 Solo in sede di ricorso giudiziale, a circa due anni di distanza dal fatto, la ricorrente ha dedotto per la prima volta che l'urto della mano contro il cassetto fosse connesso al funzionamento della macchina alla quale era addetta, la quale, a detta della ricorrente, funzionava “…ordinariamente…”
a una velocità “…ingente e non adeguata” e che “uno dei cassetti…si apriva automaticamente e velocemente”.
Tali ultime allegazioni, introdotte per la prima volta solo in sede giudiziale e del tutto omesse nei resoconti stragiudiziali, risultano irrilevanti, se pur prima facie suggestive, prima che indimostrate.
Difatti, anche qualora dimostrate, tali circostanze non comporterebbero una responsabilità datoriale, posto che non descrivono alcun comportamento inadempiente del datore di lavoro né assumono una qualche rilevanza causale rispetto al fatto in difetto di prova – ed ancor prima di allegazione – di un funzionamento anomalo, imprevisto o improvviso della macchina, tale per cui la mano della lavoratrice sarebbe stata attinta dal cassetto. Né è stato allegato - e nemmeno dimostrato - che il datore di lavoro abbia introdotto nuove modalità o abbia modificato i ritmi di lavorazione tali per cui la lavoratrice si sarebbe trovata impreparata ai cambiamenti, ragion per cui la sua mano poteva essersi venuta a trovare in una posizione non dovuta.
Al contrario, proprio dalla descrizione compiuta dalla ricorrente si evince che la macchina stava lavorando secondo la modalità ordinaria. Né risulta allegata una difficoltà della lavoratrice a sostenere i ritmi di lavorazione, dovendosi inoltre considerare al riguardo tanto il fatto che, immediatamente dopo l'infortunio, la lavoratrice ha proseguito senza particolari difficoltà il proprio turno (durato circa altre cinque ore, addirittura con circa 20 minuti di straordinario), comportamento che risulterebbe difficilmente conciliabile con una supposta difficolta “a tenere il ritmo-macchina”, per di più in condizione di menomazione fisica, quanto il fatto che la lavoratrice non era certo nuova alla tipologia di lavorazione, visto che, come risulta dallo stesso ricorso, ella svolgeva quelle mansioni già da oltre due anni senza aver mai lamentato difficoltà e problematiche di sorta (cfr. punto 1 del ricorso e relativo doc. 1).
La certificazione medica prodotta in atti dalla ricorrente non è stata in grado di fornire elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, dovendosi considerare peraltro che essa è stata formata pagina 10 di 12 da personale medico non intervenuto né in loco né nell'immediatezza del sinistro, che ha ricevuto la descrizione dell'evento dalla ricorrente stessa.
Stante la mancata dimostrazione della riferibilità causale dell'evento a condotte datoriali ed essendo invece emersa l'imputabilità del sinistro (urto della mano sinistra contro il cassetto) al fatto esclusivo della lavoratrice, l'accertamento circa l'adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione a favore della lavoratrice adottate dal datore di lavoro risulta superfluo.
Posto che l'art. 2087 c.c., invocato dalla ricorrente quale titolo di responsabilità datoriale, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, occorre tenere presente che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24742/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che il danno subito è derivato dall'attività lavorativa svolta in un ambiente di lavoro nocivo. È emerso, al contrario, che il danno si è verificato esclusivamente per una sua condotta, da lei stessa definita involontaria, del tutto priva di giustificazione e non richiesta dalla mansione lavorativa.
Ciò esclude in radice che il datore possa essere ritenuto responsabile del denunciato infortunio e delle sue conseguenze ai sensi dell'art. 2087 c.c.. e, pertanto, la pretesa della ricorrente nei confronti del datore di lavoro deve essere integralmente respinta.
3.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e considerata la , vengono poste integralmente a carico di parte ricorrente, risultata soccombente, e pagina 11 di 12 a favore tanto della parte resistente quanto della terza chiamata, avuto riguardo al principio di causalità della chiamata in causa (è infatti la ricorrente che con la propria domanda ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia di la quale, in ipotesi di accoglimento del ricorso CP_2
sarebbe stata condannata alla manleva a favore del datore di lavoro, cfr. da ultimo Cass. Civ. ord.
n. 10364/2023).
La liquidazione delle spese di lite avviene facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (valori minimi in ragione della non complessità della causa, scaglione di riferimento indeterminato).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere a le spese legali del Parte_1 Controparte_5
presente procedimento che si liquidano in complessivi € 4.629,00 per compensi ed € 379,50 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese legali Parte_1 Controparte_2
del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 4.629,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 1/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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