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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5882 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di po- Controparte_1 sta elettronica certificata (p.e.c.: Email_1 dell'avv. Armida Alba Campolongo (cod. fisc.: ), che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende per procura alle liti giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 4.6.2025;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- Parte_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Che- lini n. 5, presso lo studio dell'avv. Filippo Paolelli, che la rappresenta e di- fende per procura generale alle liti a rogito del notaio di Persona_1
Verona del 20.09.2010 Rep. n. 67729 Racc. 18737, in atti;
-appellata –
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “In via preliminare: Parte_1
- si sollecita il rilievo officioso del difetto della legittimazione/titolarità della posizione soggettiva attiva del diritto di credito della e per Controparte_2 essa della mandataria per omessa prova del contratto di Parte_3 cessione/per omessa cessione, e
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018 con condanna della
[...]
e per essa della mandataria alla restituzione in CP_2 Parte_3 favore del della somma di Euro 2.527.180,07, pagata in Parte_1 esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via principale:
- accertare e dichiarare legittima ed ammissibile l'opposizione ex art. 645
c.p.c. spiegata avverso la predetta ingiunzione n. 3021/2018 e, pertanto, ac- certare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 37, comma 2, l. 865/1971 al caso di specie e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito azionato nei confronti del da Parte_1 controparte e reso oggetto dell'opposto D.I. n. 3021/2018;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile l'art. 37, comma
2, l. 865/1971, accertare e dichiarare l'insussistenza di solidarietà tra la e il e, per l'effetto, accertare e dichia- Controparte_3 Parte_1 rare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito azionato nei con- fronti del da controparte e reso oggetto dell'opposto D.I. Parte_1
n. 3021/2018;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018,
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2 2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018 in quanto l'asserito credito è infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di cita- zione in appello a firma del Prof. Avv. Francesco Di Ciommo e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore a firma dello scrivente Avv. Armida Alba Campolongo,
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e qui contestata, ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse re- spingere l'odierno appello, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dal per non aver potuto quest'ultimo insi- Parte_1 nuarsi al passivo del fallimento della e comunque colti- Controparte_3 vare il proprio eventuale credito nei confronti di tale società, a causa del comportamento tenuto da parte convenuta dal 2001 a (quanto meno) il 2016 e meglio descritto nell'atto di citazione in appello a firma del Prof. Avv. Fran- cesco Di Ciommo.
In ogni caso:
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'ipoteca volontaria del 29.12.1992, iscritta al n. 1066 di formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri e dell'ipoteca volontaria del 28.11.1994, iscritta al n. 813 di forma- lità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri, entrambe iscritte illegittimamente sugli immobili di proprietà del di per Pt_1 Pt_1 le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello a firma del Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, ed in particolare perché costituite sul diritto di proprietà invece che sul diritto di superficie riguardanti i fondi su cui è causa,
e per l'effetto dichiarare le suddette iscrizioni ipotecarie nulle, illegittime, inef- ficaci e comunque da cancellare presso la, ed a cura della, Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. 3 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'Amministrazione Comunale”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, (…) Controparte_2
- Nel merito, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in di- ritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi del grado.”.
FATTO E DIRITTO
1. Il ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso dal Tribunale di Velletri in data
20.12.2018, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla e Controparte_2 per essa alla mandataria la somma di € 2.101.140,00, oltre Parte_4 interessi al tasso legale sulla sorte capitale dal 14.12.2001 al soddisfo e spese del procedimento monitorio, deducendo come il Comune ingiunto fosse subentrato, ai sensi dell'art. 37, co. 2, della legge 22.10.1971, n. 865, nei debiti della nei cui confronti era stata deliberata la Controparte_3 revoca dalla Convenzione successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa.
In particolare, l'opponente ha allegato:
- di avere sottoscritto, in data 29.5.1987, con la
[...] una Convenzione ai sensi dell'art. 35 della Controparte_4 legge n. 865/1971, con la quale concesse a detta società il diritto di super- ficie sul terreno sito in , località Colle Mazzone o Cento Cappelle, Pt_1 finalizzato alla realizzazione di un complesso immobiliare di edilizia econo- mica e popolare, nonché di opere di urbanizzazione, aree attrezzate per l'in- tero comparto, di una scuola elementare, di una palestra e del collettore fo- gnario;
- successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 136 del
30.6.1989, l'Amministrazione comunale cedette il diritto di superficie sul medesimo terreno alla la quale subentrò nei diritti e Controparte_3 obblighi della con liberazione di quest'ultima dalle obbliga- Controparte_4 zioni originariamente assunte con la Convenzione nei confronti del
[...]
; Parte_1
4 - la Banca di Roma S.p.A. concesse due mutui fondiari alla CP_3
il primo, in data 21.12.1992 (rep. n. 10523), per la complessiva somma
[...] di Lire 14.000.000.000 (successivamente ridotta a Lire 13.142.000.000), ammortizzabile in 15 anni (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte del procedi- mento monitorio); e il secondo, in data 24.11.1994 (rep. n. 13541), per la complessiva somma di Lire 2.300.000.000, ammortizzabile in 15 anni, (v. doc. n. 24 del di parte del procedimento fascicolo);
- a garanzia dei suddetti mutui vennero iscritte due ipoteche volontarie, la prima in data 29.12.1992 per la somma di Lire 42.000.000.000 e la se- conda in data 28.11.1994 per la somma di Lire 6.900.000.000, in favore del suddetto istituto di credito e contro la indicata quale Controparte_3
“unica proprietaria” dei terreni dati in garanzia;
- con sentenza n. 203/2001 del 13.12.2001 il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento della con conseguente risoluzione dei con- Controparte_3 tratti di mutuo sopra indicati;
- la Banca mutuante si insinuò passivo del Fallimento della CP_3 per i crediti nascenti dai due contratti suddetti;
[...]
- con delibera n. 51 del 30.10.2003 il revocò la Conven- Parte_1 zione stipulata con la società fallita, ai sensi dell'art. 10, co. 10 e 11, della stessa;
E, dunque, ha chiesto: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'interve- nuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti dalla
[...]
ii) in via principale, di revocare o annullare o dichiarare nullo CP_5
o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa della iii) in via subordinata, di condannare quest'ul- Controparte_2 tima al risarcimento del danno patito dal per non avere potuto insi- Pt_1 nuare al passivo del Fallimento della il proprio credito (a Controparte_3 titolo di regresso) nei confronti della società fallita;
iv) in ogni caso, accertare la nullità delle ipoteche illegittimamente iscritte sugli immobili di proprietà del Pt_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione la per essa la Controparte_2 mandataria che ha concluso per il rigetto dell'opposizione ex Parte_4 art 645 c.p.c. e di tutte le domande proposte dal perché Parte_1 infondate o prescritte. 5 Con sentenza n. 1402/2020 emessa in data 8.10.2020 il Tribunale di Vel- letri, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal e, per l'effetto, ha confermato il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso in data 20.12.2018, condannando l'opponente a pagare le spese di lite all'opposta.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il
, con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
9.11.2020, svolgendo i motivi di seguito indicati e chiedendo, altresì, la so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., che è stata rigettata da questa Corte con ordinanza as- sunta in data 21.9.2021.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_2 la mandataria (denominazione assunta dalla , Parte_2 Parte_4 che ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione proposta e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il ha provveduto al pagamento integrale della somma di Parte_1
€ 2.527.180,07, con salvezza del contenzioso in essere e diritto di ripeti- zione, come ha allegato e documentato con la comparsa conclusionale de- positata in data 10.9.2025 (v. All. G).
3. Con l'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 4.6.2025, il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 [...]
deducendo che “La pretesa creditoria fatta valere in giudizio CP_5 si fonda, secondo quanto dedotto dalla controparte, su una presunta cessione del credito operata dalla in favore della , di Parte_4 Controparte_2 cui però non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio.
L'eccezione deve essere disattesa.
3.1. Preliminarmente, si deve rilevare come, in verità, l'opponente non svolge alcuna contestazione in ordine al difetto di legittimazione di parte appellata, ma piuttosto – come correttamente deve essere qualificata la suddetta ecce- zione, sollevata per la prima volta in sede di appello – in ordine alla titolarità del rapporto di credito dedotto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814). In particolare, il deduce come non vi sia prova Parte_1 della cessione del credito azionato in sede monitoria dalla alla Parte_4 sua mandante, la Controparte_2
6 La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non costitui- sce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) non solo non aveva l'onere di provarne la fondatezza, mentre era onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'es- serne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471). Ciò determina che l'eccezione possa essere svolta dalla parte in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.8.2018, n. 20721).
3.2. Nel caso in esame, la mancanza di prova della titolarità del rapporto controverso in capo alla non è stata dedotta dal Controparte_2 Parte_1
nel giudizio di primo grado, ma – come si è detto – nel presente
[...] grado di giudizio, e peraltro soltanto con la comparsa conclusionale
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata conte- stata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'o- nere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo spe- cifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 27.12.2023, n. 36088). Infatti, tale parte rimette in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.4.2009, n. 8389; Cass. civ., Sez. L,
1°.9.2003, n. 12740; Cass. civ., Sez. I, 29.9.1999, n. 10790).
Di contro, nel caso in esame il si è limitato a rilevare che Parte_1
“nessuna prova concreta dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa è stata fornita dalla parte appellata. In particolare, non è stato prodotto il con- tratto di cessione, né altra documentazione idonea a dimostrare che il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti”. E che “Non è dato rinvenire, infatti, alcuna prova specifica dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito in capo all'odierna appellata che, dunque, non ha fornito la prova della legittimazione attiva/titolarità della posizione soggettiva attiva del di- ritto di credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo n. 3021/2018”.
Parte appellante parte dall'errato presupposto che, anche nel presente grado di giudizio e sebbene nel primo grado la titolarità del diritto di credito risul- tasse pacifica, “Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere,
7 spettava all'odierna appellata l'onere di provare compiutamente la propria titolarità soggettiva (ex art. 2967c.c.)”.
4. I primi quattro motivi di appello, riassunti di seguito, possono essere esa- minati congiuntamente, in quanto le questioni poste dagli stessi sono stret- tamente connesse.
4.1. Con il primo motivo di appello il censura la decisione Parte_1 impugnata laddove il Tribunale di Velletri ha ritenuto - trascrivendo integral- mente la prima e la terza memoria istruttoria di parte appellata - che “il su- bentro del disciplinato dall'art. 37 della L. 865/1971, costituisca un Pt_1 effetto legale automatico della revoca della concessione”; e che, pertanto, “il Comune subentrante e l'originario mutuatario siano tenuti in solido nei con- fronti dell'Ente erogante il mutuo”. In particolare, parte appellante deduce che
“è mancata, nel caso di specie, qualsivoglia attività interpretativa da parte del Giudice”, il quale, condividendo la tesi di parte appellata, ha erronea- mente ritenuto che “l'art. 37 della legge n. 865/1971 configurasse una sorta di accollo ex lege non implicante la liberazione dell'originaria” sebbene la Convenzione del 29.5.1987 non faccia alcun riferimento a tale meccanismo di “subentro”.
Secondo il , dovrebbe escludersi che l'Amministrazione Parte_1 comunale sia obbligata in quanto subentrata nel rapporto obbligatorio di cui era titolare la società fallita, e quindi che sia obbligata al pagamento dei mutui concessi alla società fallita dall'istituto di credito. Anzi, il fatto che quest'ultimo abbia “contrattato con il la cessione del cre- Parte_1 dito vantato dalla stessa nei confronti della fallita è una Controparte_3 circostanza INCOCILIABILE” con la qualifica di debitore in capo all'odierno appellate. Parte appellante deduce, altresì, che la Banca non avrebbe mai fatto menzione, se non con la diffida stragiudiziale 31.10.2016, di detto subentro e che, pertanto, “controparte ha artatamente e capziosamente fatto ricorso all'art. 37, II comma, della L. n. 865/1971” con lo scopo di evitare l'intervenuta prescrizione del credito.
Parte appellante osserva, inoltre, che, nel caso di specie, non sarebbe inte- grato né un accollo né un'espromissione né una surroga legale, ma una no- vazione del rapporto soggettivo dal lato passivo, con liberazione del debi- tore originario, atteso che l'art. 37 suddetto potrebbe, tutt'al più,
8 determinare una sostituzione dell'originario mutuatario con l'ente appellante, ovvero una sorta di “successione ex lege”. E ciò sostiene all'evidente fine di ritenere prescritto il diritto di credito nei suoi confronti da parte dell'odierna appellata, non sussistendo solidarietà tra la precedente obbligata, la
[...]
e il Comune “subentrato”. CP_3
4.2. Con il secondo motivo di appello, infatti, si deduce l'erroneità della sen- tenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri ha ritenuto applicabili al caso di specie gli artt. 1310 e 2945 c.c. Secondo l'appellante, infatti, non sussistendo alcuna solidarietà tra la (dichia- Controparte_3 rata fallita) e il , il diritto di credito della Banca nei con- Parte_1 fronti di quest'ultimo dovrebbe intendersi prescritto.
Più nello specifico, il deduce che “ non ha mai esercitato il Pt_1 Pt_3 suo diritto di credito nei confronti dell'Ente appellante prima del 30.10.2016, avendo continuato ad escutere il patrimonio della ; e che, Controparte_3 almeno sino al 31.10.2016 (data della prima diffida), non ha mai compiuto atti idonei ad interrompere il termine decennale di prescrizione. Né potreb- bero intendersi tali - secondo parte appellante - le missive e gli accordi in- tercorsi tra le parti nel periodo che va dall'anno 2011 all'anno 2012, stante il principio di tassatività degli atti interruttivi di cui all'art. 2943 c.c.
4.3. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione appellata per omessa pronuncia in ordine alle eccezioni proposte dal Pt_1 Parte_1 per abusiva concessione del credito e all'eccezione di invalidità delle ipote- che volontarie iscritte illegittimamente sugli immobili di proprietà dello stesso.
Parte appellante deduce, infatti, che la concessione abusiva del credito si dovrebbe ritenere provata dalle seguenti circostanze: a) la Banca avrebbe continuato ad erogare il finanziamento sino al 1999/2000, sebbene l'ese- cuzione dei lavori da parte della fosse stata interrotta Controparte_3 cinque anni prima dalla dichiarazione di fallimento, avvenuta nell'anno 2001; b) la Banca avrebbe illegittimamente iscritto ipoteche su immobili oggetto di diritto di superficie della ma di proprietà del Comune di Controparte_3
; c) dopo il fallimento e sino all'anno 2013 l'istituto di credito avrebbe Pt_1 acconsentito alla restrizione delle ipoteche e alla vendita degli immobili da parte del a danno del Parte_5 Pt_1
9 4.4. Con il quarto motivo di appello il contesta la sen- Parte_1 tenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie, avanzate dall'ente nel primo grado di giudizio, “poiché avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, ovvero conte- nenti valutazioni e/o giudizi anche di natura tecnica, ovvero mere allegazioni difensive e/o irrilevanti ai fini del decidere”.
In particolare, parte appellante deduce che “la prova testimoniale articolata dal con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ha la sua Pt_1 rilevanza proprio perché, nonostante la documentazione prodotta in atti, con- troparte ha attribuito al contenuto di detti documenti una valenza probatoria differente”.
5. Non è fondata la censura – svolta nell'ambito del primo motivo di appello
– con cui il appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza Pt_1 impugnata per avere trascritto integralmente gran parte della prima e della terza memoria istruttoria di parte appellata.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, e come rileva la stessa parte appellante peraltro, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità esposi- tive (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 6.10.2022, n.29028; Cass. civ., Sez. VI-2, 7.11.2016, n. 22562; Cass. civ., Sez. V, 8.5.2015, n. 9334; Cass. civ., S.U.
16.1.2015, n. 642).
Secondo l'odierno appellante, tuttavia, nel caso in esame non sarebbe pos- sibile ritenere che “le ragioni della decisione risultino chiaramente e inequi- vocabilmente riconducibili al Giudice stesso”, e ciò in quanto “manca del tutto una valutazione autonoma e imparziale delle questioni giuridiche sollevate”.
Ciò nondimeno, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra ripotato, non è possibile escludere una valutazione da parte del giudice di prime cure delle argomentazioni addotte da parte ap- pellata, e fatte proprie anche letteralmente, una volta che siano riportate
10 nella motivazione della decisione e che “le ragioni della decisione (…) risul- tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo univoco ed esaustivo”, come non è contestato sia avvenuto nel caso in esame. Come ha chiarito la Suprema Corte, non sussiste alcun vulnus all'imparzialità del giudice, dedotta da parte appellante, per avere lo stesso motivato la propria decisione riproducendo il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi.
In ogni caso, anche qualora la sentenza di primo grado fosse nulla per difetto di motivazione, come sostanzialmente deduce parte appellante, questo non determinerebbe di per sé il rigetto delle domande proposte dall'odierna ap- pellata con il ricorso ex art. 633 c.p.c., e quindi l'accoglimento dell'impugna- zione proposta, ma piuttosto imporrebbe a questo giudicante di pronunciare sulle domande proposte, fornendo quella motivazione che non si rinverrebbe nella decisione di primo grado.
6. Sempre nello svolgere il primo motivo di appello, il Parte_1 deduce che “Dalla lettura delle disposizioni contenute nella Convenzione, dunque, facilmente si evince che alcun riferimento e/o richiamo viene effet- tuato al meccanismo del 'subentro' ex art. 37, comma 2, della Legge n. 865/1971”.
Di contro, l'applicazione al caso in esame della disciplina di cui alla legge n.
865/1971 si evince da quanto previsto dall'Atto di Convenzione per la ces- sione del diritto di superficie dall'Amministrazione comunale alla CP_4
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio),
[...] la quale richiama espressamente detta disciplina nel titolo, segnatamente negli artt. 3, 9 e 11. In particolare, la prima disposizione fa riferimento all'art. 35 della legge n. 865/1971, prevedendo che “La realizzazione delle opere di urbanizzazione, in quanto eseguite direttamente dal Concessionario, ai sensi dell'art. 35 comma B, punto b della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è disciplinata dal successivo articolo 6”.
Come disposto dall'art. 37, co. 2, della legge n. 865/1971, “In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, l'ente che ha concesso il diritto di superficie subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanzia- mento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della
11 presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detti istituti”.
7. Neanche merita accoglimento la deduzione di parte appellante secondo cui l'art. 37 della legge n. 865/1971 “ha inteso disporre la sostituzione dell'originario mutuatario con l'ente nei relativi rapporti e non, dunque, l'af- fiancamento di quest'ultimo al primo”. Invero, tale disposizione non contem- pla la liberazione dei debitori originari e, pertanto, l'utilizzo del termine “su- bentro” – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – non può essere interpretato come manifestazione di un'intenzione legislativa in tal senso.
In mancanza di un'espressa previsione legislativa di liberazione del debitore originario, la liberazione del debitore originario richiede sempre un atto esplicito del creditore, che può essere legale o convenzionale, ma mai tacito: infatti, in assenza di tale consenso il creditore sarebbe esposto al rischio di compromissione della propria garanzia patrimoniale. Ne consegue che, al più, nel caso di specie può configurarsi un accollo di tipo cumulativo, avente carattere esterno ma non liberatorio, che comporta quindi l'instaurarsi di una responsabilità solidale, sia pure di natura sussidiaria (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 12.4.2024, n. 9982; Cass. civ., Sez. L, ord. 24.4.2020, n. 8166; Cass. civ., Sez. L, 21.10.1995, n. 10968).
In sostanza, la normativa speciale – che tiene conto del profilo pubblicistico sia delle opere realizzate, sia degli esborsi avvenuti (con agevolazioni che ricadono, come oneri, a carico di enti pubblici) – ha creato un accollo sussi- diario a favore del terzo, vale a dire la banca creditrice, così tutelandola an- che in caso del venir meno del presupposto di quel finanziamento (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11.4. 2000, n. 4604), vale a dire l'Atto di Convenzione. Di con- seguenza, l'accollo opera automaticamente e, non essendo previsto alcun beneficio di preventiva escussione, la Banca creditrice era legittimata ad agire nei confronti di tutti i debitori solidali, trattandosi di obbligazioni tra loro scindibili e autonomamente azionabili.
8. Trattandosi, dunque, di obbligazione solidale, nessuna prescrizione può intendersi maturata, diversamente da quanto eccepito dall'originario oppo- nente.
12 La presentazione in data 29.7.2002 da parte appellata dell'istanza di insi- nuazione al passivo fallimentare della (v. doc. n. 3 fasci- Controparte_3 colo monitorio di parte appellata), che è equiparabile a una domanda giudi- ziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 5.1.2024, n. 324), determina, ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti per- manenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (aperta circa otto mesi prima con la dichiarazione del fallimento di quest'ultima da parte del Tribu- nale di Latina con sentenza n. 203 del 13.12.2001), anche nei confronti dell'obbligato in solido con il fallito, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c. Infatti, nel caso di solidarietà tra più obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'interru- zione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei sog- getti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'ob- bligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene in- ciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr.
Cass. civ., S.U., 27.4.2022, n. 13143).
9. La Suprema Corte ha precisato che la condotta illecita qualificata come "concessione abusiva di credito", si configura quando il finanziatore concede o continua a concedere credito in modo incauto a un imprenditore in stato di insolvenza o comunque in una situazione di crisi conclamata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 30.6.2021, n. 18610). Tale condotta viola l'obbligo di valu- tare con prudenza la concessione del credito, soprattutto nei confronti di soggetti in difficoltà economica.
L'erogazione abusiva del credito, se effettuata con dolo o colpa, e quindi con imprudenza o negligenza, a favore di un'impresa in grave difficoltà econo- mica e senza prospettive concrete di risanamento, integra un illecito da parte del finanziatore, il quale è obbligato a risarcire il danno derivante dall'aggra- vamento del dissesto, causato dalla continuazione dell'attività imprendito- riale. Per quanto riguarda l'onere della prova, ai fini della configurabilità della responsabilità del finanziatore, deve essere provata: a) la condotta violativa delle regole bancarie, con dolo o colpa, intesa come imprudenza, negligenza 13 o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; b) il danno-evento, rappresentato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita;
c) il danno-conseguenza, ovvero l'aggravamento del dissesto;
d) il rapporto di causalità tra i danni derivanti dalla condotta del finanziatore e l'aggravamento del dissesto stesso.
10. Ciò osservato, quello che assume rilevanza – invero, in via del tutto as- sorbente – ai fini del presente giudizio è che una tale responsabilità della Banca non potrebbe comunque riverberarsi in termini di invalidità del vincolo negoziale, ma sarebbe fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'originario stipulante (nel caso di specie, la o – me- Controparte_3 glio – il Fallimento di tale società).
Ad ogni buon conto, ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, ne- gligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento. Al fine di consentire tale verifica, dunque, il Parte_1 avrebbe dovuto allegare specificamente le circostanze del caso concreto, in- dicando con precisione gli elementi da cui evincere la situazione di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa al momento della concessione dei finan- ziamenti, tale da non lasciare ragionevolmente presumere ex ante la sussi- stenza di prospettive di risanamento.
Di contro, nel caso di specie, la prova necessaria (dolo o colpa dell'istituto bancario, nesso causale tra finanziamento illecito e fittizio mantenimento in vita dell'impresa) non è stata fornita e pertanto la domanda deve essere ri- gettata. L'opponente, infatti, non ha indicato i suddetti elementi neppure a livello assertivo, omettendo, a fortiori, di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori elementi, il solo fatto che la dichia- razione di fallimento della società debitrice è intervenuta a distanza di circa trenta mesi dall'ultima erogazione di credito del 24.6.1999 non è idoneo ad affermare la responsabilità dell'ente creditizio opposto. Responsabilità che – si ripete – in ogni caso non è stata azionata dall'odierno appellante, il quale ha piuttosto dedotto l'invalidità del rapporto obbligatorio, e quindi
14 l'insussistenza dell'obbligazione azionata in sede monitoria dall'appellata; e, soprattutto, che avrebbe potuto azionare la Curatela della CP_3
[...]
11. Nell'ambito del terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado per avere ritenuto che “la banca ha iscritto ipoteche a proprio favore su beni (quelli su cui è causa) di 'piena proprietà' del pur essendo Pt_1 consapevole che il non aveva mai concesso tali ipoteche e che la Pt_1
(…) era titolare di un mero diritto di superficie”. E, conseguen- CP_3 temente, per avere disatteso la domanda dell'originaria opponente volta a far accertare e dichiarare la nullità delle ipoteche iscritte dalla Banca su beni immobili di sua proprietà.
Al riguardo si deve osservare che, “in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto” (così Cass. civ., Sez. I, ord.
26.7.2023, n. 22534, con cui la Suprema Corte ha escluso che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia, comunque risultante dal titolo, rien- trasse tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. e che la sua mancanza im- plicasse la nullità della nota o la necessità della rettifica). “Anche con riguardo all'ipoteca trova infatti applicazione il principio, già affermato da questa Corte in tema di espropriazione forzata immobiliare, secondo il quale «è valido, an- che se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola pro- prietà superficiaria in capo al debitore» (Cass. n. 6576/2013)”.
Contrariamente rispetto a quanto ritenuto da parte appellante, allora, l'indi- cazione del diritto reale oggetto di garanzia, risultante dal titolo, non rientra tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. L'eventuale erroneità dell'indica- zione di tale diritto nella nota di iscrizione, dunque, non può indurre gli effetti disciplinati dall'art. 2841 c.c., né quanto all'invalidità della nota, né in ordine alla necessità di rettifica.
15 Ne consegue che, nel caso in esame, non determina alcuna invalidità dell'iscrizione ipotecaria nei confronti della l'errata indi- Controparte_3 cazione del diritto reale di cui era titolare quest'ultima e su cui è stata pre- stata la garanzia, e segnatamente l'errata indicazione del diritto di proprietà, e non di quello di superficie.
12. Parimenti infondata è la doglianza di parte appellante secondo cui “giova altresì considerare un ulteriore aspetto a proposito dell'illegittimità delle iscri- zioni ipotecarie in contestazione, concernente l'inespropriabilità dei beni in questione”. Il deduce - in buona sostanza - che, secondo Parte_1 il dettato dell'art. 35 della legge n. 865/1971, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167/1962, fanno parte del patrimonio in- disponibile del ma tale circostanza non appare certamente suffi- Pt_1 ciente per affermare l'impignorabilità del diritto di superficie ceduto alla
Controparte_3
L'art. 828, co. 2, c.c., nel dettare la disciplina generale dei beni patrimoniali degli enti territoriali, non pone un vincolo di inalienabilità assoluta dei beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, ma stabilisce piuttosto che que- sti “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi sta- biliti dalle leggi che li riguardano”. Attraverso le convenzioni disciplinate dall'art. 35 della legge n. 865/1971, dunque, il legittimamente tra- Pt_1 sferisce i diritti previsti dalla medesima norma a soggetti di diritto privato per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare e, così facendo, li sottrae anche al regime di impignorabilità che prima li connotava.
Le convenzioni ai sensi dell'art. 35 cit., d'altra parte, possono avere per og- getto sia la concessione del diritto di superficie sull'area, come nel caso in esame, sia il trasferimento della piena proprietà di tale area. Tale attitudine ha trovato conferma sia nella disciplina dettata dall'art. 10-ter del d.l. 13.8.1975, n. 376 (“Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche”) sia nel successivo d.l. 23.1.1982, n. 9 (“Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”), convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 94, il quale, all'art. 5, co. 15, ha stabilito che “Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dell'art. 10 ter del
d.l. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella l. 16 ottobre
16 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono valida- mente iscritte, in deroga al comma 1° dell'art. 2822 c.c., dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisi- zione da parte del comune delle aree oggetto della convenzione”.
13. Quanto, poi, alla deduzione per cui “la banca ha provveduto a rinnovare le due iscrizioni ipotecarie l'una del 29.12.1992 e l'altra del 28.11.1994, ri- spettivamente in data 19.12.2012 e in data 27.07.2015 (cfr doc.19 fascicolo di primo grado), quest'ultima ben oltre il termine ventennale di scadenza!!”, si deve considerare come l'odierna appellante abbia domandato, nel pro- porre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso dal
Tribunale di Velletri in data 20.12.2018, che fosse accertata e dichiarata la nullità delle ipoteche illegittimamente iscritte sugli immobili di proprietà del
E, parimenti, nel proporre appello insiste perché, in riforma della Pt_1 sentenza di primo grado, questo giudicante accerti l'invalidità di tali iscrizioni ipotecarie.
La tardiva rinnovazione dell'ipoteca iscritta non determina, tuttavia, l'invali- dità dell'iscrizione ipotecaria, e invero neanche della rinnovazione della stessa. Piuttosto, in caso di mancata rinnovazione o di mancata tempestiva rinnovazione l'ipoteca iscritta, legittimamente, diviene inefficace, come espressamente previsto dall'art. 2847 c.c. Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. il non ha domandato, tuttavia, la dichiarazione Parte_1 di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria iscritta in data 28.11.1994.
14. Con il quarto motivo di appello si censura la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado della prova testimoniale articolata da parte opponente ritenendola inammissibile “poiché avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, ovvero contenenti valutazioni e/o giudizi anche di natura tecnica, ovvero mere allegazioni difensive e/o irrilevanti ai fini del decidere”. In particolare, l'appellante deduce che “la prova testimoniale arti- colata dal con la memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. ha la sua Pt_1 rilevanza proprio perché, nonostante la documentazione prodotta in atti, con- troparte ha attribuito al contenuto di detti documenti una valenza probatoria differente”.
17 Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, con ordinanza in data 11.2.2020, che la prova testimoniale avesse ad oggetto circostanze da pro- varsi documentalmente o, comunque, mere allegazioni irrilevanti ai fini del decidere. In altri termini, i fatti oggetto di prova erano stati provati mediante la produzione documentale effettuata dalle parti, senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, e ciò in ragione dei profili squisitamente giuridici posti alla base della decisione.
Peraltro, a fronte di tale motivazione l'appellante si è limitato a dedurre che la prova testimoniale “ha la sua rilevanza” senza indicare le ragioni poste a fondamento di quanto allegato.
Il , mediante l'escussione quale testimone dell'ex Sindaco, Parte_1
, dell'allora vice Sindaco, , dell'allora Testimone_1 Testimone_2
Assessore al Patrimonio, dell'allora Assessore al Bilan- Testimone_3 cio, dott. , del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Persona_2 [...]
e del legale che ha assistito il nella fase Persona_3 Parte_1 stragiudiziale e nei giudizi nei confronti del Controparte_6
l'avv. Roberto Ficcardi, intendeva provare gli intercorsi negoziati inter-
[...] correnti tra l'istituto di credito e il per la cessione di Parte_1 credito nei confronti della anche per la cancellazione Controparte_3 delle ipoteche iscritte sulle proprietà immobiliari. In particolare, parte appel- lante intende dimostrare che – come dedotto a pag. 19 dell'atto di citazione in appello – “il fatto che UN (oggi ) abbia contrattato con il Pt_3
la cessione del credito vantato dalla stessa nei confronti Parte_1 della fallita è una circostanza sicuramente INCONCIALI- Controparte_3
, dal punto di vista oggettivo e sostanziale (e, pertanto, non da quello Pt_6 soggettivo come vorrebbe far credere l'avversaria), con l'asserita sussistenza, in capo alla stessa Amministrazione, di una sua presunta responsabilità per il pagamento del mutui indicati nel ricorso monitorio a titolo di 'subentro' ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 865/1971, che, di conseguenza, deve esclu- dersi”. Si tratta, tuttavia, di una circostanza che non rileva ai fini della pre- sente decisione, considerato che - come già si è osservato esaminando il primo motivo di appello - l'applicazione della disciplina di cui alla legge n.
865/1971 è reso palese dall' Atto di Convenzione per la cessione del diritto di superficie (v. doc. n. 4 fascicolo del primo grado di giudizio di parte ap- pellante). 18 15. Nel proporre appello il non ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado per avere disatteso la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
nei confronti dell'odierna appellata perché “la condotta te- Parte_7 nuta dall'Istituto di credito ha, di fatto, impedito al di insinuarsi al Pt_1 passivo del fallimento della per le somme che eventual- Controparte_3 mente la Banca avrebbe potuto vantare nei confronti dell'Ente in ragione del presunto subentro ex art. 37 L. 865/1971”. Soltanto con la memoria conclu- sionale depositata in data 10.9.2015 l'appellante deduce che la CP_2 [...]
“in evidente violazione dei principi di buona fede e correttezza, ha infatti CP_2 perseguito per oltre quindici anni l'escussione del proprio (preteso) credito esclusivamente nei confronti della salvo poi — solo nel Controparte_3
2016, dopo il fallimento delle trattative relative alla cessione del credito al Comune finalizzate alla cancellazione delle ipoteche — rivolgersi a quest'ul- timo, senza tuttavia rinunciare all'insinuazione al passivo del fallimento”.
La censura è stata tardivamente svolta, e quindi è inammissibile.
Questo giudicante non può non osservare, tuttavia, che - a prescindere da ogni altra considerazione, pure possibile – il , obbligato Parte_1 in solido ma – come si è detto – in via sussidiaria rispetto all'obbligata prin- cipale fallita, seppure abbia visto sorgere la propria obbligazione con la re- voca della dalla Convenzione, e quindi dal Controparte_3
30.10.2003 non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del de- bito garantito e, pertanto, la sua ammissione al passivo potrà avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore originario (cfr., seppure con riguardo al fideius- sore, Cass. civ., Sez. I, 6.3.2025, n. 5964), e quindi – nel caso in esame – della o, qualora questa non abbia chiesto l'annotazione Controparte_2 della cessione allo stato passivo, della cedente Banca di Roma S.p.A., che ha presentato domanda di ammissione al passivo: v. doc. n. 3 del fascicolo del procedimento monitorio).
16. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1402/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione mo- nocratica, in data 08.10.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
19 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
1402/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 8.10.2020; condanna il a rimborsare alla e per Parte_1 Controparte_2 essa alla mandataria le spese del presente grado di giudizio, Parte_2 che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario MO EN Thellung de Courtelary
20
(cod. fisc.: ), in persona del rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di po- Controparte_1 sta elettronica certificata (p.e.c.: Email_1 dell'avv. Armida Alba Campolongo (cod. fisc.: ), che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende per procura alle liti giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 4.6.2025;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappre- Parte_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Che- lini n. 5, presso lo studio dell'avv. Filippo Paolelli, che la rappresenta e di- fende per procura generale alle liti a rogito del notaio di Persona_1
Verona del 20.09.2010 Rep. n. 67729 Racc. 18737, in atti;
-appellata –
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “In via preliminare: Parte_1
- si sollecita il rilievo officioso del difetto della legittimazione/titolarità della posizione soggettiva attiva del diritto di credito della e per Controparte_2 essa della mandataria per omessa prova del contratto di Parte_3 cessione/per omessa cessione, e
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018 con condanna della
[...]
e per essa della mandataria alla restituzione in CP_2 Parte_3 favore del della somma di Euro 2.527.180,07, pagata in Parte_1 esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via principale:
- accertare e dichiarare legittima ed ammissibile l'opposizione ex art. 645
c.p.c. spiegata avverso la predetta ingiunzione n. 3021/2018 e, pertanto, ac- certare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 37, comma 2, l. 865/1971 al caso di specie e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito azionato nei confronti del da Parte_1 controparte e reso oggetto dell'opposto D.I. n. 3021/2018;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile l'art. 37, comma
2, l. 865/1971, accertare e dichiarare l'insussistenza di solidarietà tra la e il e, per l'effetto, accertare e dichia- Controparte_3 Parte_1 rare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito azionato nei con- fronti del da controparte e reso oggetto dell'opposto D.I. Parte_1
n. 3021/2018;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018,
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2 2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2018 in quanto l'asserito credito è infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di cita- zione in appello a firma del Prof. Avv. Francesco Di Ciommo e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore a firma dello scrivente Avv. Armida Alba Campolongo,
- con condanna della e per essa della mandataria Controparte_2 Parte_3 alla restituzione in favore del della somma di Euro
[...] Parte_1
2.527.180,07, pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1402/2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e qui contestata, ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse re- spingere l'odierno appello, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dal per non aver potuto quest'ultimo insi- Parte_1 nuarsi al passivo del fallimento della e comunque colti- Controparte_3 vare il proprio eventuale credito nei confronti di tale società, a causa del comportamento tenuto da parte convenuta dal 2001 a (quanto meno) il 2016 e meglio descritto nell'atto di citazione in appello a firma del Prof. Avv. Fran- cesco Di Ciommo.
In ogni caso:
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'ipoteca volontaria del 29.12.1992, iscritta al n. 1066 di formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri e dell'ipoteca volontaria del 28.11.1994, iscritta al n. 813 di forma- lità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri, entrambe iscritte illegittimamente sugli immobili di proprietà del di per Pt_1 Pt_1 le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello a firma del Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, ed in particolare perché costituite sul diritto di proprietà invece che sul diritto di superficie riguardanti i fondi su cui è causa,
e per l'effetto dichiarare le suddette iscrizioni ipotecarie nulle, illegittime, inef- ficaci e comunque da cancellare presso la, ed a cura della, Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. 3 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'Amministrazione Comunale”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, (…) Controparte_2
- Nel merito, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in di- ritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi del grado.”.
FATTO E DIRITTO
1. Il ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso dal Tribunale di Velletri in data
20.12.2018, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla e Controparte_2 per essa alla mandataria la somma di € 2.101.140,00, oltre Parte_4 interessi al tasso legale sulla sorte capitale dal 14.12.2001 al soddisfo e spese del procedimento monitorio, deducendo come il Comune ingiunto fosse subentrato, ai sensi dell'art. 37, co. 2, della legge 22.10.1971, n. 865, nei debiti della nei cui confronti era stata deliberata la Controparte_3 revoca dalla Convenzione successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa.
In particolare, l'opponente ha allegato:
- di avere sottoscritto, in data 29.5.1987, con la
[...] una Convenzione ai sensi dell'art. 35 della Controparte_4 legge n. 865/1971, con la quale concesse a detta società il diritto di super- ficie sul terreno sito in , località Colle Mazzone o Cento Cappelle, Pt_1 finalizzato alla realizzazione di un complesso immobiliare di edilizia econo- mica e popolare, nonché di opere di urbanizzazione, aree attrezzate per l'in- tero comparto, di una scuola elementare, di una palestra e del collettore fo- gnario;
- successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 136 del
30.6.1989, l'Amministrazione comunale cedette il diritto di superficie sul medesimo terreno alla la quale subentrò nei diritti e Controparte_3 obblighi della con liberazione di quest'ultima dalle obbliga- Controparte_4 zioni originariamente assunte con la Convenzione nei confronti del
[...]
; Parte_1
4 - la Banca di Roma S.p.A. concesse due mutui fondiari alla CP_3
il primo, in data 21.12.1992 (rep. n. 10523), per la complessiva somma
[...] di Lire 14.000.000.000 (successivamente ridotta a Lire 13.142.000.000), ammortizzabile in 15 anni (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte del procedi- mento monitorio); e il secondo, in data 24.11.1994 (rep. n. 13541), per la complessiva somma di Lire 2.300.000.000, ammortizzabile in 15 anni, (v. doc. n. 24 del di parte del procedimento fascicolo);
- a garanzia dei suddetti mutui vennero iscritte due ipoteche volontarie, la prima in data 29.12.1992 per la somma di Lire 42.000.000.000 e la se- conda in data 28.11.1994 per la somma di Lire 6.900.000.000, in favore del suddetto istituto di credito e contro la indicata quale Controparte_3
“unica proprietaria” dei terreni dati in garanzia;
- con sentenza n. 203/2001 del 13.12.2001 il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento della con conseguente risoluzione dei con- Controparte_3 tratti di mutuo sopra indicati;
- la Banca mutuante si insinuò passivo del Fallimento della CP_3 per i crediti nascenti dai due contratti suddetti;
[...]
- con delibera n. 51 del 30.10.2003 il revocò la Conven- Parte_1 zione stipulata con la società fallita, ai sensi dell'art. 10, co. 10 e 11, della stessa;
E, dunque, ha chiesto: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'interve- nuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti dalla
[...]
ii) in via principale, di revocare o annullare o dichiarare nullo CP_5
o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa della iii) in via subordinata, di condannare quest'ul- Controparte_2 tima al risarcimento del danno patito dal per non avere potuto insi- Pt_1 nuare al passivo del Fallimento della il proprio credito (a Controparte_3 titolo di regresso) nei confronti della società fallita;
iv) in ogni caso, accertare la nullità delle ipoteche illegittimamente iscritte sugli immobili di proprietà del Pt_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione la per essa la Controparte_2 mandataria che ha concluso per il rigetto dell'opposizione ex Parte_4 art 645 c.p.c. e di tutte le domande proposte dal perché Parte_1 infondate o prescritte. 5 Con sentenza n. 1402/2020 emessa in data 8.10.2020 il Tribunale di Vel- letri, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal e, per l'effetto, ha confermato il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso in data 20.12.2018, condannando l'opponente a pagare le spese di lite all'opposta.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il
, con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
9.11.2020, svolgendo i motivi di seguito indicati e chiedendo, altresì, la so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., che è stata rigettata da questa Corte con ordinanza as- sunta in data 21.9.2021.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_2 la mandataria (denominazione assunta dalla , Parte_2 Parte_4 che ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione proposta e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il ha provveduto al pagamento integrale della somma di Parte_1
€ 2.527.180,07, con salvezza del contenzioso in essere e diritto di ripeti- zione, come ha allegato e documentato con la comparsa conclusionale de- positata in data 10.9.2025 (v. All. G).
3. Con l'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 4.6.2025, il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 [...]
deducendo che “La pretesa creditoria fatta valere in giudizio CP_5 si fonda, secondo quanto dedotto dalla controparte, su una presunta cessione del credito operata dalla in favore della , di Parte_4 Controparte_2 cui però non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio.
L'eccezione deve essere disattesa.
3.1. Preliminarmente, si deve rilevare come, in verità, l'opponente non svolge alcuna contestazione in ordine al difetto di legittimazione di parte appellata, ma piuttosto – come correttamente deve essere qualificata la suddetta ecce- zione, sollevata per la prima volta in sede di appello – in ordine alla titolarità del rapporto di credito dedotto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814). In particolare, il deduce come non vi sia prova Parte_1 della cessione del credito azionato in sede monitoria dalla alla Parte_4 sua mandante, la Controparte_2
6 La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non costitui- sce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) non solo non aveva l'onere di provarne la fondatezza, mentre era onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'es- serne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471). Ciò determina che l'eccezione possa essere svolta dalla parte in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.8.2018, n. 20721).
3.2. Nel caso in esame, la mancanza di prova della titolarità del rapporto controverso in capo alla non è stata dedotta dal Controparte_2 Parte_1
nel giudizio di primo grado, ma – come si è detto – nel presente
[...] grado di giudizio, e peraltro soltanto con la comparsa conclusionale
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata conte- stata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'o- nere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo spe- cifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 27.12.2023, n. 36088). Infatti, tale parte rimette in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.4.2009, n. 8389; Cass. civ., Sez. L,
1°.9.2003, n. 12740; Cass. civ., Sez. I, 29.9.1999, n. 10790).
Di contro, nel caso in esame il si è limitato a rilevare che Parte_1
“nessuna prova concreta dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa è stata fornita dalla parte appellata. In particolare, non è stato prodotto il con- tratto di cessione, né altra documentazione idonea a dimostrare che il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti”. E che “Non è dato rinvenire, infatti, alcuna prova specifica dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito in capo all'odierna appellata che, dunque, non ha fornito la prova della legittimazione attiva/titolarità della posizione soggettiva attiva del di- ritto di credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo n. 3021/2018”.
Parte appellante parte dall'errato presupposto che, anche nel presente grado di giudizio e sebbene nel primo grado la titolarità del diritto di credito risul- tasse pacifica, “Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere,
7 spettava all'odierna appellata l'onere di provare compiutamente la propria titolarità soggettiva (ex art. 2967c.c.)”.
4. I primi quattro motivi di appello, riassunti di seguito, possono essere esa- minati congiuntamente, in quanto le questioni poste dagli stessi sono stret- tamente connesse.
4.1. Con il primo motivo di appello il censura la decisione Parte_1 impugnata laddove il Tribunale di Velletri ha ritenuto - trascrivendo integral- mente la prima e la terza memoria istruttoria di parte appellata - che “il su- bentro del disciplinato dall'art. 37 della L. 865/1971, costituisca un Pt_1 effetto legale automatico della revoca della concessione”; e che, pertanto, “il Comune subentrante e l'originario mutuatario siano tenuti in solido nei con- fronti dell'Ente erogante il mutuo”. In particolare, parte appellante deduce che
“è mancata, nel caso di specie, qualsivoglia attività interpretativa da parte del Giudice”, il quale, condividendo la tesi di parte appellata, ha erronea- mente ritenuto che “l'art. 37 della legge n. 865/1971 configurasse una sorta di accollo ex lege non implicante la liberazione dell'originaria” sebbene la Convenzione del 29.5.1987 non faccia alcun riferimento a tale meccanismo di “subentro”.
Secondo il , dovrebbe escludersi che l'Amministrazione Parte_1 comunale sia obbligata in quanto subentrata nel rapporto obbligatorio di cui era titolare la società fallita, e quindi che sia obbligata al pagamento dei mutui concessi alla società fallita dall'istituto di credito. Anzi, il fatto che quest'ultimo abbia “contrattato con il la cessione del cre- Parte_1 dito vantato dalla stessa nei confronti della fallita è una Controparte_3 circostanza INCOCILIABILE” con la qualifica di debitore in capo all'odierno appellate. Parte appellante deduce, altresì, che la Banca non avrebbe mai fatto menzione, se non con la diffida stragiudiziale 31.10.2016, di detto subentro e che, pertanto, “controparte ha artatamente e capziosamente fatto ricorso all'art. 37, II comma, della L. n. 865/1971” con lo scopo di evitare l'intervenuta prescrizione del credito.
Parte appellante osserva, inoltre, che, nel caso di specie, non sarebbe inte- grato né un accollo né un'espromissione né una surroga legale, ma una no- vazione del rapporto soggettivo dal lato passivo, con liberazione del debi- tore originario, atteso che l'art. 37 suddetto potrebbe, tutt'al più,
8 determinare una sostituzione dell'originario mutuatario con l'ente appellante, ovvero una sorta di “successione ex lege”. E ciò sostiene all'evidente fine di ritenere prescritto il diritto di credito nei suoi confronti da parte dell'odierna appellata, non sussistendo solidarietà tra la precedente obbligata, la
[...]
e il Comune “subentrato”. CP_3
4.2. Con il secondo motivo di appello, infatti, si deduce l'erroneità della sen- tenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri ha ritenuto applicabili al caso di specie gli artt. 1310 e 2945 c.c. Secondo l'appellante, infatti, non sussistendo alcuna solidarietà tra la (dichia- Controparte_3 rata fallita) e il , il diritto di credito della Banca nei con- Parte_1 fronti di quest'ultimo dovrebbe intendersi prescritto.
Più nello specifico, il deduce che “ non ha mai esercitato il Pt_1 Pt_3 suo diritto di credito nei confronti dell'Ente appellante prima del 30.10.2016, avendo continuato ad escutere il patrimonio della ; e che, Controparte_3 almeno sino al 31.10.2016 (data della prima diffida), non ha mai compiuto atti idonei ad interrompere il termine decennale di prescrizione. Né potreb- bero intendersi tali - secondo parte appellante - le missive e gli accordi in- tercorsi tra le parti nel periodo che va dall'anno 2011 all'anno 2012, stante il principio di tassatività degli atti interruttivi di cui all'art. 2943 c.c.
4.3. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione appellata per omessa pronuncia in ordine alle eccezioni proposte dal Pt_1 Parte_1 per abusiva concessione del credito e all'eccezione di invalidità delle ipote- che volontarie iscritte illegittimamente sugli immobili di proprietà dello stesso.
Parte appellante deduce, infatti, che la concessione abusiva del credito si dovrebbe ritenere provata dalle seguenti circostanze: a) la Banca avrebbe continuato ad erogare il finanziamento sino al 1999/2000, sebbene l'ese- cuzione dei lavori da parte della fosse stata interrotta Controparte_3 cinque anni prima dalla dichiarazione di fallimento, avvenuta nell'anno 2001; b) la Banca avrebbe illegittimamente iscritto ipoteche su immobili oggetto di diritto di superficie della ma di proprietà del Comune di Controparte_3
; c) dopo il fallimento e sino all'anno 2013 l'istituto di credito avrebbe Pt_1 acconsentito alla restrizione delle ipoteche e alla vendita degli immobili da parte del a danno del Parte_5 Pt_1
9 4.4. Con il quarto motivo di appello il contesta la sen- Parte_1 tenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie, avanzate dall'ente nel primo grado di giudizio, “poiché avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, ovvero conte- nenti valutazioni e/o giudizi anche di natura tecnica, ovvero mere allegazioni difensive e/o irrilevanti ai fini del decidere”.
In particolare, parte appellante deduce che “la prova testimoniale articolata dal con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ha la sua Pt_1 rilevanza proprio perché, nonostante la documentazione prodotta in atti, con- troparte ha attribuito al contenuto di detti documenti una valenza probatoria differente”.
5. Non è fondata la censura – svolta nell'ambito del primo motivo di appello
– con cui il appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza Pt_1 impugnata per avere trascritto integralmente gran parte della prima e della terza memoria istruttoria di parte appellata.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, e come rileva la stessa parte appellante peraltro, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità esposi- tive (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 6.10.2022, n.29028; Cass. civ., Sez. VI-2, 7.11.2016, n. 22562; Cass. civ., Sez. V, 8.5.2015, n. 9334; Cass. civ., S.U.
16.1.2015, n. 642).
Secondo l'odierno appellante, tuttavia, nel caso in esame non sarebbe pos- sibile ritenere che “le ragioni della decisione risultino chiaramente e inequi- vocabilmente riconducibili al Giudice stesso”, e ciò in quanto “manca del tutto una valutazione autonoma e imparziale delle questioni giuridiche sollevate”.
Ciò nondimeno, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra ripotato, non è possibile escludere una valutazione da parte del giudice di prime cure delle argomentazioni addotte da parte ap- pellata, e fatte proprie anche letteralmente, una volta che siano riportate
10 nella motivazione della decisione e che “le ragioni della decisione (…) risul- tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo univoco ed esaustivo”, come non è contestato sia avvenuto nel caso in esame. Come ha chiarito la Suprema Corte, non sussiste alcun vulnus all'imparzialità del giudice, dedotta da parte appellante, per avere lo stesso motivato la propria decisione riproducendo il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi.
In ogni caso, anche qualora la sentenza di primo grado fosse nulla per difetto di motivazione, come sostanzialmente deduce parte appellante, questo non determinerebbe di per sé il rigetto delle domande proposte dall'odierna ap- pellata con il ricorso ex art. 633 c.p.c., e quindi l'accoglimento dell'impugna- zione proposta, ma piuttosto imporrebbe a questo giudicante di pronunciare sulle domande proposte, fornendo quella motivazione che non si rinverrebbe nella decisione di primo grado.
6. Sempre nello svolgere il primo motivo di appello, il Parte_1 deduce che “Dalla lettura delle disposizioni contenute nella Convenzione, dunque, facilmente si evince che alcun riferimento e/o richiamo viene effet- tuato al meccanismo del 'subentro' ex art. 37, comma 2, della Legge n. 865/1971”.
Di contro, l'applicazione al caso in esame della disciplina di cui alla legge n.
865/1971 si evince da quanto previsto dall'Atto di Convenzione per la ces- sione del diritto di superficie dall'Amministrazione comunale alla CP_4
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio),
[...] la quale richiama espressamente detta disciplina nel titolo, segnatamente negli artt. 3, 9 e 11. In particolare, la prima disposizione fa riferimento all'art. 35 della legge n. 865/1971, prevedendo che “La realizzazione delle opere di urbanizzazione, in quanto eseguite direttamente dal Concessionario, ai sensi dell'art. 35 comma B, punto b della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è disciplinata dal successivo articolo 6”.
Come disposto dall'art. 37, co. 2, della legge n. 865/1971, “In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, l'ente che ha concesso il diritto di superficie subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanzia- mento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della
11 presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detti istituti”.
7. Neanche merita accoglimento la deduzione di parte appellante secondo cui l'art. 37 della legge n. 865/1971 “ha inteso disporre la sostituzione dell'originario mutuatario con l'ente nei relativi rapporti e non, dunque, l'af- fiancamento di quest'ultimo al primo”. Invero, tale disposizione non contem- pla la liberazione dei debitori originari e, pertanto, l'utilizzo del termine “su- bentro” – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – non può essere interpretato come manifestazione di un'intenzione legislativa in tal senso.
In mancanza di un'espressa previsione legislativa di liberazione del debitore originario, la liberazione del debitore originario richiede sempre un atto esplicito del creditore, che può essere legale o convenzionale, ma mai tacito: infatti, in assenza di tale consenso il creditore sarebbe esposto al rischio di compromissione della propria garanzia patrimoniale. Ne consegue che, al più, nel caso di specie può configurarsi un accollo di tipo cumulativo, avente carattere esterno ma non liberatorio, che comporta quindi l'instaurarsi di una responsabilità solidale, sia pure di natura sussidiaria (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 12.4.2024, n. 9982; Cass. civ., Sez. L, ord. 24.4.2020, n. 8166; Cass. civ., Sez. L, 21.10.1995, n. 10968).
In sostanza, la normativa speciale – che tiene conto del profilo pubblicistico sia delle opere realizzate, sia degli esborsi avvenuti (con agevolazioni che ricadono, come oneri, a carico di enti pubblici) – ha creato un accollo sussi- diario a favore del terzo, vale a dire la banca creditrice, così tutelandola an- che in caso del venir meno del presupposto di quel finanziamento (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11.4. 2000, n. 4604), vale a dire l'Atto di Convenzione. Di con- seguenza, l'accollo opera automaticamente e, non essendo previsto alcun beneficio di preventiva escussione, la Banca creditrice era legittimata ad agire nei confronti di tutti i debitori solidali, trattandosi di obbligazioni tra loro scindibili e autonomamente azionabili.
8. Trattandosi, dunque, di obbligazione solidale, nessuna prescrizione può intendersi maturata, diversamente da quanto eccepito dall'originario oppo- nente.
12 La presentazione in data 29.7.2002 da parte appellata dell'istanza di insi- nuazione al passivo fallimentare della (v. doc. n. 3 fasci- Controparte_3 colo monitorio di parte appellata), che è equiparabile a una domanda giudi- ziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 5.1.2024, n. 324), determina, ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti per- manenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (aperta circa otto mesi prima con la dichiarazione del fallimento di quest'ultima da parte del Tribu- nale di Latina con sentenza n. 203 del 13.12.2001), anche nei confronti dell'obbligato in solido con il fallito, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c. Infatti, nel caso di solidarietà tra più obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'interru- zione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei sog- getti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'ob- bligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene in- ciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr.
Cass. civ., S.U., 27.4.2022, n. 13143).
9. La Suprema Corte ha precisato che la condotta illecita qualificata come "concessione abusiva di credito", si configura quando il finanziatore concede o continua a concedere credito in modo incauto a un imprenditore in stato di insolvenza o comunque in una situazione di crisi conclamata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 30.6.2021, n. 18610). Tale condotta viola l'obbligo di valu- tare con prudenza la concessione del credito, soprattutto nei confronti di soggetti in difficoltà economica.
L'erogazione abusiva del credito, se effettuata con dolo o colpa, e quindi con imprudenza o negligenza, a favore di un'impresa in grave difficoltà econo- mica e senza prospettive concrete di risanamento, integra un illecito da parte del finanziatore, il quale è obbligato a risarcire il danno derivante dall'aggra- vamento del dissesto, causato dalla continuazione dell'attività imprendito- riale. Per quanto riguarda l'onere della prova, ai fini della configurabilità della responsabilità del finanziatore, deve essere provata: a) la condotta violativa delle regole bancarie, con dolo o colpa, intesa come imprudenza, negligenza 13 o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; b) il danno-evento, rappresentato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita;
c) il danno-conseguenza, ovvero l'aggravamento del dissesto;
d) il rapporto di causalità tra i danni derivanti dalla condotta del finanziatore e l'aggravamento del dissesto stesso.
10. Ciò osservato, quello che assume rilevanza – invero, in via del tutto as- sorbente – ai fini del presente giudizio è che una tale responsabilità della Banca non potrebbe comunque riverberarsi in termini di invalidità del vincolo negoziale, ma sarebbe fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'originario stipulante (nel caso di specie, la o – me- Controparte_3 glio – il Fallimento di tale società).
Ad ogni buon conto, ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, ne- gligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento. Al fine di consentire tale verifica, dunque, il Parte_1 avrebbe dovuto allegare specificamente le circostanze del caso concreto, in- dicando con precisione gli elementi da cui evincere la situazione di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa al momento della concessione dei finan- ziamenti, tale da non lasciare ragionevolmente presumere ex ante la sussi- stenza di prospettive di risanamento.
Di contro, nel caso di specie, la prova necessaria (dolo o colpa dell'istituto bancario, nesso causale tra finanziamento illecito e fittizio mantenimento in vita dell'impresa) non è stata fornita e pertanto la domanda deve essere ri- gettata. L'opponente, infatti, non ha indicato i suddetti elementi neppure a livello assertivo, omettendo, a fortiori, di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori elementi, il solo fatto che la dichia- razione di fallimento della società debitrice è intervenuta a distanza di circa trenta mesi dall'ultima erogazione di credito del 24.6.1999 non è idoneo ad affermare la responsabilità dell'ente creditizio opposto. Responsabilità che – si ripete – in ogni caso non è stata azionata dall'odierno appellante, il quale ha piuttosto dedotto l'invalidità del rapporto obbligatorio, e quindi
14 l'insussistenza dell'obbligazione azionata in sede monitoria dall'appellata; e, soprattutto, che avrebbe potuto azionare la Curatela della CP_3
[...]
11. Nell'ambito del terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado per avere ritenuto che “la banca ha iscritto ipoteche a proprio favore su beni (quelli su cui è causa) di 'piena proprietà' del pur essendo Pt_1 consapevole che il non aveva mai concesso tali ipoteche e che la Pt_1
(…) era titolare di un mero diritto di superficie”. E, conseguen- CP_3 temente, per avere disatteso la domanda dell'originaria opponente volta a far accertare e dichiarare la nullità delle ipoteche iscritte dalla Banca su beni immobili di sua proprietà.
Al riguardo si deve osservare che, “in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto” (così Cass. civ., Sez. I, ord.
26.7.2023, n. 22534, con cui la Suprema Corte ha escluso che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia, comunque risultante dal titolo, rien- trasse tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. e che la sua mancanza im- plicasse la nullità della nota o la necessità della rettifica). “Anche con riguardo all'ipoteca trova infatti applicazione il principio, già affermato da questa Corte in tema di espropriazione forzata immobiliare, secondo il quale «è valido, an- che se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola pro- prietà superficiaria in capo al debitore» (Cass. n. 6576/2013)”.
Contrariamente rispetto a quanto ritenuto da parte appellante, allora, l'indi- cazione del diritto reale oggetto di garanzia, risultante dal titolo, non rientra tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. L'eventuale erroneità dell'indica- zione di tale diritto nella nota di iscrizione, dunque, non può indurre gli effetti disciplinati dall'art. 2841 c.c., né quanto all'invalidità della nota, né in ordine alla necessità di rettifica.
15 Ne consegue che, nel caso in esame, non determina alcuna invalidità dell'iscrizione ipotecaria nei confronti della l'errata indi- Controparte_3 cazione del diritto reale di cui era titolare quest'ultima e su cui è stata pre- stata la garanzia, e segnatamente l'errata indicazione del diritto di proprietà, e non di quello di superficie.
12. Parimenti infondata è la doglianza di parte appellante secondo cui “giova altresì considerare un ulteriore aspetto a proposito dell'illegittimità delle iscri- zioni ipotecarie in contestazione, concernente l'inespropriabilità dei beni in questione”. Il deduce - in buona sostanza - che, secondo Parte_1 il dettato dell'art. 35 della legge n. 865/1971, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167/1962, fanno parte del patrimonio in- disponibile del ma tale circostanza non appare certamente suffi- Pt_1 ciente per affermare l'impignorabilità del diritto di superficie ceduto alla
Controparte_3
L'art. 828, co. 2, c.c., nel dettare la disciplina generale dei beni patrimoniali degli enti territoriali, non pone un vincolo di inalienabilità assoluta dei beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, ma stabilisce piuttosto che que- sti “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi sta- biliti dalle leggi che li riguardano”. Attraverso le convenzioni disciplinate dall'art. 35 della legge n. 865/1971, dunque, il legittimamente tra- Pt_1 sferisce i diritti previsti dalla medesima norma a soggetti di diritto privato per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare e, così facendo, li sottrae anche al regime di impignorabilità che prima li connotava.
Le convenzioni ai sensi dell'art. 35 cit., d'altra parte, possono avere per og- getto sia la concessione del diritto di superficie sull'area, come nel caso in esame, sia il trasferimento della piena proprietà di tale area. Tale attitudine ha trovato conferma sia nella disciplina dettata dall'art. 10-ter del d.l. 13.8.1975, n. 376 (“Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche”) sia nel successivo d.l. 23.1.1982, n. 9 (“Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”), convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 94, il quale, all'art. 5, co. 15, ha stabilito che “Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dell'art. 10 ter del
d.l. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella l. 16 ottobre
16 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono valida- mente iscritte, in deroga al comma 1° dell'art. 2822 c.c., dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisi- zione da parte del comune delle aree oggetto della convenzione”.
13. Quanto, poi, alla deduzione per cui “la banca ha provveduto a rinnovare le due iscrizioni ipotecarie l'una del 29.12.1992 e l'altra del 28.11.1994, ri- spettivamente in data 19.12.2012 e in data 27.07.2015 (cfr doc.19 fascicolo di primo grado), quest'ultima ben oltre il termine ventennale di scadenza!!”, si deve considerare come l'odierna appellante abbia domandato, nel pro- porre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3021/2018 emesso dal
Tribunale di Velletri in data 20.12.2018, che fosse accertata e dichiarata la nullità delle ipoteche illegittimamente iscritte sugli immobili di proprietà del
E, parimenti, nel proporre appello insiste perché, in riforma della Pt_1 sentenza di primo grado, questo giudicante accerti l'invalidità di tali iscrizioni ipotecarie.
La tardiva rinnovazione dell'ipoteca iscritta non determina, tuttavia, l'invali- dità dell'iscrizione ipotecaria, e invero neanche della rinnovazione della stessa. Piuttosto, in caso di mancata rinnovazione o di mancata tempestiva rinnovazione l'ipoteca iscritta, legittimamente, diviene inefficace, come espressamente previsto dall'art. 2847 c.c. Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. il non ha domandato, tuttavia, la dichiarazione Parte_1 di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria iscritta in data 28.11.1994.
14. Con il quarto motivo di appello si censura la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado della prova testimoniale articolata da parte opponente ritenendola inammissibile “poiché avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, ovvero contenenti valutazioni e/o giudizi anche di natura tecnica, ovvero mere allegazioni difensive e/o irrilevanti ai fini del decidere”. In particolare, l'appellante deduce che “la prova testimoniale arti- colata dal con la memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. ha la sua Pt_1 rilevanza proprio perché, nonostante la documentazione prodotta in atti, con- troparte ha attribuito al contenuto di detti documenti una valenza probatoria differente”.
17 Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, con ordinanza in data 11.2.2020, che la prova testimoniale avesse ad oggetto circostanze da pro- varsi documentalmente o, comunque, mere allegazioni irrilevanti ai fini del decidere. In altri termini, i fatti oggetto di prova erano stati provati mediante la produzione documentale effettuata dalle parti, senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, e ciò in ragione dei profili squisitamente giuridici posti alla base della decisione.
Peraltro, a fronte di tale motivazione l'appellante si è limitato a dedurre che la prova testimoniale “ha la sua rilevanza” senza indicare le ragioni poste a fondamento di quanto allegato.
Il , mediante l'escussione quale testimone dell'ex Sindaco, Parte_1
, dell'allora vice Sindaco, , dell'allora Testimone_1 Testimone_2
Assessore al Patrimonio, dell'allora Assessore al Bilan- Testimone_3 cio, dott. , del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Persona_2 [...]
e del legale che ha assistito il nella fase Persona_3 Parte_1 stragiudiziale e nei giudizi nei confronti del Controparte_6
l'avv. Roberto Ficcardi, intendeva provare gli intercorsi negoziati inter-
[...] correnti tra l'istituto di credito e il per la cessione di Parte_1 credito nei confronti della anche per la cancellazione Controparte_3 delle ipoteche iscritte sulle proprietà immobiliari. In particolare, parte appel- lante intende dimostrare che – come dedotto a pag. 19 dell'atto di citazione in appello – “il fatto che UN (oggi ) abbia contrattato con il Pt_3
la cessione del credito vantato dalla stessa nei confronti Parte_1 della fallita è una circostanza sicuramente INCONCIALI- Controparte_3
, dal punto di vista oggettivo e sostanziale (e, pertanto, non da quello Pt_6 soggettivo come vorrebbe far credere l'avversaria), con l'asserita sussistenza, in capo alla stessa Amministrazione, di una sua presunta responsabilità per il pagamento del mutui indicati nel ricorso monitorio a titolo di 'subentro' ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 865/1971, che, di conseguenza, deve esclu- dersi”. Si tratta, tuttavia, di una circostanza che non rileva ai fini della pre- sente decisione, considerato che - come già si è osservato esaminando il primo motivo di appello - l'applicazione della disciplina di cui alla legge n.
865/1971 è reso palese dall' Atto di Convenzione per la cessione del diritto di superficie (v. doc. n. 4 fascicolo del primo grado di giudizio di parte ap- pellante). 18 15. Nel proporre appello il non ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado per avere disatteso la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
nei confronti dell'odierna appellata perché “la condotta te- Parte_7 nuta dall'Istituto di credito ha, di fatto, impedito al di insinuarsi al Pt_1 passivo del fallimento della per le somme che eventual- Controparte_3 mente la Banca avrebbe potuto vantare nei confronti dell'Ente in ragione del presunto subentro ex art. 37 L. 865/1971”. Soltanto con la memoria conclu- sionale depositata in data 10.9.2015 l'appellante deduce che la CP_2 [...]
“in evidente violazione dei principi di buona fede e correttezza, ha infatti CP_2 perseguito per oltre quindici anni l'escussione del proprio (preteso) credito esclusivamente nei confronti della salvo poi — solo nel Controparte_3
2016, dopo il fallimento delle trattative relative alla cessione del credito al Comune finalizzate alla cancellazione delle ipoteche — rivolgersi a quest'ul- timo, senza tuttavia rinunciare all'insinuazione al passivo del fallimento”.
La censura è stata tardivamente svolta, e quindi è inammissibile.
Questo giudicante non può non osservare, tuttavia, che - a prescindere da ogni altra considerazione, pure possibile – il , obbligato Parte_1 in solido ma – come si è detto – in via sussidiaria rispetto all'obbligata prin- cipale fallita, seppure abbia visto sorgere la propria obbligazione con la re- voca della dalla Convenzione, e quindi dal Controparte_3
30.10.2003 non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del de- bito garantito e, pertanto, la sua ammissione al passivo potrà avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore originario (cfr., seppure con riguardo al fideius- sore, Cass. civ., Sez. I, 6.3.2025, n. 5964), e quindi – nel caso in esame – della o, qualora questa non abbia chiesto l'annotazione Controparte_2 della cessione allo stato passivo, della cedente Banca di Roma S.p.A., che ha presentato domanda di ammissione al passivo: v. doc. n. 3 del fascicolo del procedimento monitorio).
16. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1402/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione mo- nocratica, in data 08.10.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
19 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
1402/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 8.10.2020; condanna il a rimborsare alla e per Parte_1 Controparte_2 essa alla mandataria le spese del presente grado di giudizio, Parte_2 che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario MO EN Thellung de Courtelary
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