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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5846/2024 tra le parti:
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._4
23/11/1969, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante dei minori
[...]
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_5 C.F._6 rappresentati anche dalla madre che partecipa non in proprio Parte_6 bensì unicamente in qualità di genitore di detti minori;
(C.F. ) nata in [...] il Parte_7 C.F._7
08/03/1999;
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_9 C.F._9
(C.F. ) nata in [...] il [...], in Parte_10 C.F._10 proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_2
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato anche dal
[...] C.F._11 padre che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di Persona_3 genitore del minore;
(C.F. ) nata in [...] il CP_1 Persona_2 C.F._12
19/07/2005;
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_11 C.F._13 in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_4
, (C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato anche dal
[...] C.F._14 padre che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di genitore Persona_5 del minore;
(C.F. ) nata in [...] il [...], in Parte_12 C.F._15 proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_6
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata anche dal padre C.F._16
che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di genitore del Persona_7 minore;
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_13 C.F._17
(C.F. ) nata in [...] il Parte_14 C.F._18
03/02/1985, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore
[...]
(C.F. ) nata in [...] il Persona_8 C.F._19
08/09/2008, rappresentata anche dal padre , che partecipa non in proprio Persona_9 bensì unicamente in qualità di genitore del minore;
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_2 C.F._20
06/02/1962;
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_15 C.F._21
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_16 C.F._22 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE (C.F.
) e RI TT (C.F. ), elettivamente C.F._23 C.F._24 domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Controparte_3
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano nato a [...] (in Provincia di Lucca) il 14/03/1867, Persona_10 in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra – nato a [...] (in Provincia di Lucca) il Persona_10
14.03.1867 e successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione – e
è nato nel 1903 il sig. il quale a sua volta ha sposato nel 1923 Persona_11 Persona_12
, unione dalla quale sono nati nel 1926 nel 1936 Persona_13 Persona_14
e nel 1937 ; Persona_15 Persona_16
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza:
1.1. dal matrimonio nel 1940 tra e il cittadino straniero Persona_14 Persona_17
sono nati nel 1941 nel 1943 nel 1945
[...] Persona_18 Persona_19 [...]
nel 1949 nel 1951 e nel 1955 Persona_20 Parte_1 Parte_2
Persona_21
1.2. si è sposato nel 1966 con e dalla loro unione è nato nel Persona_18 Persona_22
1967 Parte_3 1.3. si è sposata nel 1965 con e dalla loro Persona_19 Persona_23
unione sono nati nel 1966 nel 1967 Persona_24 Persona_25
e nel 1969
[...] Parte_4
1.4. dal matrimonio, nel 1995, tra e Persona_24 Persona_26 sono nati nel 1999 e nel 2002 Parte_7 Parte_7 Parte_8
1.5. si è sposato nel 1990 con Persona_25 Persona_27 unione da cui è nato nel 1994 Parte_9
1.6. si è sposato nel 2005 con e Parte_4 Parte_6 dalla loro unione sono nati nel 2006 e nel 2008 Parte_5 Persona_1
[...]
1.7. dal matrimonio nel 1970 tra e è nata nel 1974 Persona_20 Persona_28
la quale a sua volta si è sposata nel 2005 con , Parte_10 Persona_3 unione da cui sono nati nel 2005 e nel 2010 Persona_29 Persona_2
[...]
1.8. si è sposata nel 1970 con , unione da cui sono nati nel 1967 Pt_1 Parte_1 Persona_30
e nel 1972 a loro volta sposatesi, Parte_11 Parte_12 rispettivamente, la prima nel 2005 con unione da cui è nato nel 2006 Persona_5 Per_5 [...]
e la seconda nel 1995 con , unione da cui sono nati nel Persona_4 Persona_7
1999 e nel 2007 ; Parte_13 Persona_6
1.9. dall'unione tra e è nata nel 1985 Persona_21 Persona_31
, la quale a sua volta si è sposata nel 2006 con , Parte_14 Persona_9 unione da cui è nata nel 2008 ; Persona_8
2. dal matrimonio nel 1958 tra e sono nati nel Persona_15 Persona_32
1962 e nel 1963 , il quale a sua volta ha Controparte_2 Persona_33 sposato nel 1999 , unione da cui è nata nel 2001 Controparte_4 Persona_34
; Parte_15
3. dal matrimonio nel 1960 tra e è nata nel 1961 Persona_16 Persona_35 [...]
; Parte_16
- sussiste interesse ad agire per gli attori discendenti da cittadina italiana sposatasi con stranieri in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912 in quanto, in questi casi, il riconoscimento della cittadinanza non può avvenire in via amministrativa (come confermato dalle indicazioni disponibili sul sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo – Brasile) ma esclusivamente in via giudiziale, al fine di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009;
- hanno interesse a detto riconoscimento, altresì, i restanti attori, atteso che: i) il Parte_17
di San Paolo deve ancora smaltire le richieste per il riconoscimento della cittadinanza
[...] italiana inserite nelle liste di attesa del 2012 (come confermato dalla comunicazione pubblicata sul proprio sito); ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi, atteso che il in questione impiega oltre dieci anni per esaminare le istanze Pt_17 presentate nel 2012 e non ha offerto alcun chiarimento in ordine ai tempi di gestione delle richieste inviate successivamente;
iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Con decreto del 17.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 31.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 06.11.2025 ha rinviato l'udienza al 20.11.2025 al cui esito viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla contumacia del convenuto. CP_3
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_3 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 27.09.2024 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
2. Sulla domanda attorea.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, in quanto discendenti da cittadino italiano. Detto riconoscimento, infatti, può avvenire sia per linea paterna sia per linea materna, anche laddove nella discendenza vi siano cittadine italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912, al fine – in quest'ultimo caso – di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009.
In particolare, in riferimento alla discendenza per linea materna, gli attori hanno dedotto che detto diritto non può essere riconosciuto in via amministrativa in ragione dell'irretroattività delle richiamate sentenze dichiarative d'incostituzionalità e dell'inesistenza di procedure di inoltro di richieste in tal senso presso il Consolato competente (come risulta dalle indicazioni disponibili sul sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo – Brasile sub doc. n. 53, che escludono espressamente la possibilità di inviare richieste in caso di discendenza da cittadina italiana sposatasi con straniero in epoca precostituzionale).
Ebbene, sotto questo profilo occorre precisare che il diritto al riconoscimento spetta anche ai discendenti di cittadina italiana che abbia contratto matrimonio con straniero prima del 1948, per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali.
In particolare, vengono in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge – e la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero.
Secondo la Corte, invero, quest'ultima norma si poneva in netto contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione in quanto, per un verso, generava una disuguaglianza morale, giuridica e politica tra i coniugi sulla base del sesso, relegando la donna ad uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano e, per altro verso, era contraria all'unità familiare, potendo indurre le donne a rinunciare al matrimonio pur di non perdere le proprie prerogative di cittadinanza italiana.
Successivamente, a dirimere definitivamente la questione sorta in ordine al riconoscimento del diritto di cittadinanza alle donne italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale e ai loro figli, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. sez. un. n. 4466/2009).
Pertanto, alla luce di detti principi, gli effetti prodotti dalle disposizioni della Legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali in quanto ingiuste e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniugio sotto il profilo della cittadinanza non possono che venire meno dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente riacquisita anche per le donne sposatesi con stranieri in epoca anteriore, nonché per i loro discendenti.
Quanto ai restanti attori – discendenti da cittadine italiane che hanno contratto matrimonio con stranieri dopo il 1948 – si deduce che non è possibile ottenere il riconoscimento di detto diritto in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, atteso che presso il a Parte_17
San Paolo in Brasile – quale autorità competente – era ancora in corso al febbraio del 2023 lo smaltimento delle richieste di cui alla lista di attesa dell'anno 2012 (come si evince dalla comunicazione sul proprio sito prodotta sub doc. n. 56 degli attori in cui si legge che “Dal 1 gennaio al 24 febbraio 2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella
[...]
2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al Controparte_5 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis secondo la nuova procedura di seguito illustrata”)
e che non sono stati offerti chiarimenti in ordine ai tempi di evasione delle richieste inoltrate successivamente a detta data.
Ne consegue che non è stato possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza – che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario – in via amministrativa né conoscere in anticipo i tempi necessari per l'evasione delle richieste, con ogni certezza superiori ai 10 anni se si considera che al 2023 erano in gestione le istanze risalenti al 2012.
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono limitazioni di ordine processuale al diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite – nato a [...] (in Provincia di Lucca) il 14.03.1867 Persona_10 come risulta dal doc. n. 1 e successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione come risulta dal doc. n. 3 – si è spostato nel 1887 con (doc. n. 2), Persona_11 unione da cui è nato nel 1903 (doc. n. 4), il quale a sua volta ha sposato nel 1923 Persona_12
(doc. n. 5), unione dalla quale sono nate nel 1926 Persona_13 Persona_14
(doc. n. 6), nel 1936 (che dopo essersi sposata ha adottato il nome Persona_15 Persona_15
) (doc. n. 7) e nel 1937 (che dopo essersi sposata ha adottato il nome
[...] Persona_16
) (doc. n. 8), dalle quali derivano, rispettivamente, le seguenti tre linee di Persona_16 discendenza.
i) Ramo dei discendenti di Persona_14 Dal matrimonio nel 1940 tra e il cittadino straniero Persona_14 Persona_17
(doc. n. 9) sono nati nel 1941 (doc. n. 10), nel 1943 che in
[...] Persona_18 Persona_19 seguito a matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 11), nel 1945 Persona_19
(doc. n. 12), nel 1949 che in seguito al matrimonio da adottato il Persona_20 Parte_1 nome di (doc. n. 13), nel 1951 che in seguito al matrimonio Parte_1 Parte_2 ha adottato il nome di (doc. n. 14) e nel 1955 Parte_2 Persona_21
(doc. n. 15).
1. si è sposato nel 1966 con che dopo il matrimonio ha adottato Persona_18 Persona_36 il nome di (doc. n. 16) e dalla loro unione è nata nel 1967 Persona_22 Parte_3
(doc. n. 17).
[...]
2. si è sposata nel 1965 con adottando dopo il Persona_19 Persona_23 matrimonio il nome di (doc. n. 18) e dalla loro unione sono nati nel Per_19 Persona_19
1966 (doc. n. 19), nel 1967 (doc. Persona_24 Persona_25
n. 20) e nel 1969 (doc. n. 21). Parte_4
2.1. Dal matrimonio, nel 1995, tra e Persona_24 Persona_26
(doc. n. 22) sono nati nel 1999 (doc. n. 23) e nel 2002 Parte_7 [...]
(doc. n. 24). Parte_8
2.2. si è sposato nel 1990 con che ha Persona_25 Persona_27 adottato dopo il matrimonio il nome di (doc. n. 25), unione da Persona_27 cui è nato nel 1994 (doc. n. 26). Parte_9
2.3. si è sposato nel 2005 con che ha adottato Parte_4 Parte_6 dopo il matrimonio il nome di (doc. n. 27) e dalla loro unione sono Parte_6 nati nel 2006 (doc. n. 28) e nel 2008 Parte_5 Persona_1
(doc. n. 29).
3. Dal matrimonio nel 1970 tra e che dopo il Persona_20 Persona_37 matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 30) è nata nel 1974 Persona_28 [...]
(doc. n. 31), la quale a sua volta si è sposata nel 2005 con Parte_10 Persona_38
(doc. n. 32), unione da cui sono nati nel 2005 (doc. n. 33) e nel
[...] Persona_29
2010 (doc. n. 34); Persona_2
4. si è sposata nel 1970 con adottando il nome di Parte_1 Persona_39 Parte_1
(doc. n. 35), unione da cui sono nate nel 1972 che dopo il matrimonio ha Parte_12 adottato il nome di (doc. n. 37) e nel 1977 che Parte_12 Parte_11 dopo il matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 36), a loro volta Parte_11 sposatesi, rispettivamente, la prima nel 1995 con (doc. n. 40), unione da cui Persona_7 sono nati nel 1999 (doc. n. 41) e nel 2007 (doc. n. Parte_13 Persona_6
42), e la seconda nel 2005 con (doc. n. 38), unione da cui è nato nel 2006 Persona_5
(doc. n. 39). Persona_4
5. Dall'unione tra e è nata nel 1985 Persona_21 Persona_40 che ha adottato dopo il matrimonio il nome di Persona_41 [...]
(doc. n. 43), la quale a sua volta si è sposata nel 2006 con Parte_14 Persona_9
(doc. n. 44), unione da cui è nata nel 2008 (doc. n. 45).
[...] Persona_8
ii) Ramo dei discendenti di . Persona_15
Dal matrimonio nel 1958 tra – che dopo essersi sposata ha adottato il nome di Persona_15
– e (doc. n. 46) sono nati nel 1962 Persona_15 Persona_32 CP_2
che dopo il matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 47) e
[...] Controparte_2
nel 1963 (doc. n. 48), il quale a sua volta ha sposato nel 1999 Persona_33 [...]
che ha poi adottato il nome di Persona_42 Persona_43
(doc. n. 49), unione da cui è nata nel 2001 (doc. n. 50).
[...] Parte_15
iii) Ramo dei discendenti di . Persona_16
Dal matrimonio nel 1960 tra – che dopo essersi sposata ha adottato il nome di Persona_16
– e (doc. n. 51) è nata nel 1961 che dopo il Persona_16 Persona_35 Parte_16 matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 52). Parte_16
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori: Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai Persona_10 naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3), ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di Persona_12 trasmetterla alle figlie e Persona_14 Persona_15 Persona_16
Queste ultime e i loro discendenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza in virtù dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Corte Cass. sez. un. n. 4466/2009.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Deve, pertanto, trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta in tal senso onerata e rimasta contumace.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso peraltro che la CP_3 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, a cui si rinvia.
La liquidazione viene operata in favore del Legale degli attori, dichiaratosi antistatario (art. 93 cpc), come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.) con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in €
1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione in favore dei legali degli attori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Firenze, 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5846/2024 tra le parti:
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. , nato in [...] il Parte_4 C.F._4
23/11/1969, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante dei minori
[...]
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_5 C.F._6 rappresentati anche dalla madre che partecipa non in proprio Parte_6 bensì unicamente in qualità di genitore di detti minori;
(C.F. ) nata in [...] il Parte_7 C.F._7
08/03/1999;
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_9 C.F._9
(C.F. ) nata in [...] il [...], in Parte_10 C.F._10 proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_2
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato anche dal
[...] C.F._11 padre che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di Persona_3 genitore del minore;
(C.F. ) nata in [...] il CP_1 Persona_2 C.F._12
19/07/2005;
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_11 C.F._13 in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_4
, (C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato anche dal
[...] C.F._14 padre che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di genitore Persona_5 del minore;
(C.F. ) nata in [...] il [...], in Parte_12 C.F._15 proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore Persona_6
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata anche dal padre C.F._16
che partecipa non in proprio bensì unicamente in qualità di genitore del Persona_7 minore;
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_13 C.F._17
(C.F. ) nata in [...] il Parte_14 C.F._18
03/02/1985, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del minore
[...]
(C.F. ) nata in [...] il Persona_8 C.F._19
08/09/2008, rappresentata anche dal padre , che partecipa non in proprio Persona_9 bensì unicamente in qualità di genitore del minore;
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_2 C.F._20
06/02/1962;
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_15 C.F._21
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_16 C.F._22 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE (C.F.
) e RI TT (C.F. ), elettivamente C.F._23 C.F._24 domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Controparte_3
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano nato a [...] (in Provincia di Lucca) il 14/03/1867, Persona_10 in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra – nato a [...] (in Provincia di Lucca) il Persona_10
14.03.1867 e successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione – e
è nato nel 1903 il sig. il quale a sua volta ha sposato nel 1923 Persona_11 Persona_12
, unione dalla quale sono nati nel 1926 nel 1936 Persona_13 Persona_14
e nel 1937 ; Persona_15 Persona_16
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti tre linee di discendenza:
1.1. dal matrimonio nel 1940 tra e il cittadino straniero Persona_14 Persona_17
sono nati nel 1941 nel 1943 nel 1945
[...] Persona_18 Persona_19 [...]
nel 1949 nel 1951 e nel 1955 Persona_20 Parte_1 Parte_2
Persona_21
1.2. si è sposato nel 1966 con e dalla loro unione è nato nel Persona_18 Persona_22
1967 Parte_3 1.3. si è sposata nel 1965 con e dalla loro Persona_19 Persona_23
unione sono nati nel 1966 nel 1967 Persona_24 Persona_25
e nel 1969
[...] Parte_4
1.4. dal matrimonio, nel 1995, tra e Persona_24 Persona_26 sono nati nel 1999 e nel 2002 Parte_7 Parte_7 Parte_8
1.5. si è sposato nel 1990 con Persona_25 Persona_27 unione da cui è nato nel 1994 Parte_9
1.6. si è sposato nel 2005 con e Parte_4 Parte_6 dalla loro unione sono nati nel 2006 e nel 2008 Parte_5 Persona_1
[...]
1.7. dal matrimonio nel 1970 tra e è nata nel 1974 Persona_20 Persona_28
la quale a sua volta si è sposata nel 2005 con , Parte_10 Persona_3 unione da cui sono nati nel 2005 e nel 2010 Persona_29 Persona_2
[...]
1.8. si è sposata nel 1970 con , unione da cui sono nati nel 1967 Pt_1 Parte_1 Persona_30
e nel 1972 a loro volta sposatesi, Parte_11 Parte_12 rispettivamente, la prima nel 2005 con unione da cui è nato nel 2006 Persona_5 Per_5 [...]
e la seconda nel 1995 con , unione da cui sono nati nel Persona_4 Persona_7
1999 e nel 2007 ; Parte_13 Persona_6
1.9. dall'unione tra e è nata nel 1985 Persona_21 Persona_31
, la quale a sua volta si è sposata nel 2006 con , Parte_14 Persona_9 unione da cui è nata nel 2008 ; Persona_8
2. dal matrimonio nel 1958 tra e sono nati nel Persona_15 Persona_32
1962 e nel 1963 , il quale a sua volta ha Controparte_2 Persona_33 sposato nel 1999 , unione da cui è nata nel 2001 Controparte_4 Persona_34
; Parte_15
3. dal matrimonio nel 1960 tra e è nata nel 1961 Persona_16 Persona_35 [...]
; Parte_16
- sussiste interesse ad agire per gli attori discendenti da cittadina italiana sposatasi con stranieri in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912 in quanto, in questi casi, il riconoscimento della cittadinanza non può avvenire in via amministrativa (come confermato dalle indicazioni disponibili sul sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo – Brasile) ma esclusivamente in via giudiziale, al fine di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009;
- hanno interesse a detto riconoscimento, altresì, i restanti attori, atteso che: i) il Parte_17
di San Paolo deve ancora smaltire le richieste per il riconoscimento della cittadinanza
[...] italiana inserite nelle liste di attesa del 2012 (come confermato dalla comunicazione pubblicata sul proprio sito); ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi, atteso che il in questione impiega oltre dieci anni per esaminare le istanze Pt_17 presentate nel 2012 e non ha offerto alcun chiarimento in ordine ai tempi di gestione delle richieste inviate successivamente;
iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Con decreto del 17.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 31.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 06.11.2025 ha rinviato l'udienza al 20.11.2025 al cui esito viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla contumacia del convenuto. CP_3
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_3 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 27.09.2024 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
2. Sulla domanda attorea.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, in quanto discendenti da cittadino italiano. Detto riconoscimento, infatti, può avvenire sia per linea paterna sia per linea materna, anche laddove nella discendenza vi siano cittadine italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale nella vigenza della Legge n. 555/1912, al fine – in quest'ultimo caso – di assicurare l'applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze Corte Cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del
1975 e Cass. sez. un. n. 4466 del 2009.
In particolare, in riferimento alla discendenza per linea materna, gli attori hanno dedotto che detto diritto non può essere riconosciuto in via amministrativa in ragione dell'irretroattività delle richiamate sentenze dichiarative d'incostituzionalità e dell'inesistenza di procedure di inoltro di richieste in tal senso presso il Consolato competente (come risulta dalle indicazioni disponibili sul sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo – Brasile sub doc. n. 53, che escludono espressamente la possibilità di inviare richieste in caso di discendenza da cittadina italiana sposatasi con straniero in epoca precostituzionale).
Ebbene, sotto questo profilo occorre precisare che il diritto al riconoscimento spetta anche ai discendenti di cittadina italiana che abbia contratto matrimonio con straniero prima del 1948, per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali.
In particolare, vengono in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge – e la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero.
Secondo la Corte, invero, quest'ultima norma si poneva in netto contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione in quanto, per un verso, generava una disuguaglianza morale, giuridica e politica tra i coniugi sulla base del sesso, relegando la donna ad uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano e, per altro verso, era contraria all'unità familiare, potendo indurre le donne a rinunciare al matrimonio pur di non perdere le proprie prerogative di cittadinanza italiana.
Successivamente, a dirimere definitivamente la questione sorta in ordine al riconoscimento del diritto di cittadinanza alle donne italiane sposatesi con straniero in epoca precostituzionale e ai loro figli, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. sez. un. n. 4466/2009).
Pertanto, alla luce di detti principi, gli effetti prodotti dalle disposizioni della Legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali in quanto ingiuste e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniugio sotto il profilo della cittadinanza non possono che venire meno dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente riacquisita anche per le donne sposatesi con stranieri in epoca anteriore, nonché per i loro discendenti.
Quanto ai restanti attori – discendenti da cittadine italiane che hanno contratto matrimonio con stranieri dopo il 1948 – si deduce che non è possibile ottenere il riconoscimento di detto diritto in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, atteso che presso il a Parte_17
San Paolo in Brasile – quale autorità competente – era ancora in corso al febbraio del 2023 lo smaltimento delle richieste di cui alla lista di attesa dell'anno 2012 (come si evince dalla comunicazione sul proprio sito prodotta sub doc. n. 56 degli attori in cui si legge che “Dal 1 gennaio al 24 febbraio 2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella
[...]
2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al Controparte_5 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis secondo la nuova procedura di seguito illustrata”)
e che non sono stati offerti chiarimenti in ordine ai tempi di evasione delle richieste inoltrate successivamente a detta data.
Ne consegue che non è stato possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza – che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario – in via amministrativa né conoscere in anticipo i tempi necessari per l'evasione delle richieste, con ogni certezza superiori ai 10 anni se si considera che al 2023 erano in gestione le istanze risalenti al 2012.
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono limitazioni di ordine processuale al diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite – nato a [...] (in Provincia di Lucca) il 14.03.1867 Persona_10 come risulta dal doc. n. 1 e successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione come risulta dal doc. n. 3 – si è spostato nel 1887 con (doc. n. 2), Persona_11 unione da cui è nato nel 1903 (doc. n. 4), il quale a sua volta ha sposato nel 1923 Persona_12
(doc. n. 5), unione dalla quale sono nate nel 1926 Persona_13 Persona_14
(doc. n. 6), nel 1936 (che dopo essersi sposata ha adottato il nome Persona_15 Persona_15
) (doc. n. 7) e nel 1937 (che dopo essersi sposata ha adottato il nome
[...] Persona_16
) (doc. n. 8), dalle quali derivano, rispettivamente, le seguenti tre linee di Persona_16 discendenza.
i) Ramo dei discendenti di Persona_14 Dal matrimonio nel 1940 tra e il cittadino straniero Persona_14 Persona_17
(doc. n. 9) sono nati nel 1941 (doc. n. 10), nel 1943 che in
[...] Persona_18 Persona_19 seguito a matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 11), nel 1945 Persona_19
(doc. n. 12), nel 1949 che in seguito al matrimonio da adottato il Persona_20 Parte_1 nome di (doc. n. 13), nel 1951 che in seguito al matrimonio Parte_1 Parte_2 ha adottato il nome di (doc. n. 14) e nel 1955 Parte_2 Persona_21
(doc. n. 15).
1. si è sposato nel 1966 con che dopo il matrimonio ha adottato Persona_18 Persona_36 il nome di (doc. n. 16) e dalla loro unione è nata nel 1967 Persona_22 Parte_3
(doc. n. 17).
[...]
2. si è sposata nel 1965 con adottando dopo il Persona_19 Persona_23 matrimonio il nome di (doc. n. 18) e dalla loro unione sono nati nel Per_19 Persona_19
1966 (doc. n. 19), nel 1967 (doc. Persona_24 Persona_25
n. 20) e nel 1969 (doc. n. 21). Parte_4
2.1. Dal matrimonio, nel 1995, tra e Persona_24 Persona_26
(doc. n. 22) sono nati nel 1999 (doc. n. 23) e nel 2002 Parte_7 [...]
(doc. n. 24). Parte_8
2.2. si è sposato nel 1990 con che ha Persona_25 Persona_27 adottato dopo il matrimonio il nome di (doc. n. 25), unione da Persona_27 cui è nato nel 1994 (doc. n. 26). Parte_9
2.3. si è sposato nel 2005 con che ha adottato Parte_4 Parte_6 dopo il matrimonio il nome di (doc. n. 27) e dalla loro unione sono Parte_6 nati nel 2006 (doc. n. 28) e nel 2008 Parte_5 Persona_1
(doc. n. 29).
3. Dal matrimonio nel 1970 tra e che dopo il Persona_20 Persona_37 matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 30) è nata nel 1974 Persona_28 [...]
(doc. n. 31), la quale a sua volta si è sposata nel 2005 con Parte_10 Persona_38
(doc. n. 32), unione da cui sono nati nel 2005 (doc. n. 33) e nel
[...] Persona_29
2010 (doc. n. 34); Persona_2
4. si è sposata nel 1970 con adottando il nome di Parte_1 Persona_39 Parte_1
(doc. n. 35), unione da cui sono nate nel 1972 che dopo il matrimonio ha Parte_12 adottato il nome di (doc. n. 37) e nel 1977 che Parte_12 Parte_11 dopo il matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 36), a loro volta Parte_11 sposatesi, rispettivamente, la prima nel 1995 con (doc. n. 40), unione da cui Persona_7 sono nati nel 1999 (doc. n. 41) e nel 2007 (doc. n. Parte_13 Persona_6
42), e la seconda nel 2005 con (doc. n. 38), unione da cui è nato nel 2006 Persona_5
(doc. n. 39). Persona_4
5. Dall'unione tra e è nata nel 1985 Persona_21 Persona_40 che ha adottato dopo il matrimonio il nome di Persona_41 [...]
(doc. n. 43), la quale a sua volta si è sposata nel 2006 con Parte_14 Persona_9
(doc. n. 44), unione da cui è nata nel 2008 (doc. n. 45).
[...] Persona_8
ii) Ramo dei discendenti di . Persona_15
Dal matrimonio nel 1958 tra – che dopo essersi sposata ha adottato il nome di Persona_15
– e (doc. n. 46) sono nati nel 1962 Persona_15 Persona_32 CP_2
che dopo il matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 47) e
[...] Controparte_2
nel 1963 (doc. n. 48), il quale a sua volta ha sposato nel 1999 Persona_33 [...]
che ha poi adottato il nome di Persona_42 Persona_43
(doc. n. 49), unione da cui è nata nel 2001 (doc. n. 50).
[...] Parte_15
iii) Ramo dei discendenti di . Persona_16
Dal matrimonio nel 1960 tra – che dopo essersi sposata ha adottato il nome di Persona_16
– e (doc. n. 51) è nata nel 1961 che dopo il Persona_16 Persona_35 Parte_16 matrimonio ha adottato il nome di (doc. n. 52). Parte_16
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori: Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai Persona_10 naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3), ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di Persona_12 trasmetterla alle figlie e Persona_14 Persona_15 Persona_16
Queste ultime e i loro discendenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza in virtù dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte cost. n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975 e Corte Cass. sez. un. n. 4466/2009.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Deve, pertanto, trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta in tal senso onerata e rimasta contumace.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso peraltro che la CP_3 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, a cui si rinvia.
La liquidazione viene operata in favore del Legale degli attori, dichiaratosi antistatario (art. 93 cpc), come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.) con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in €
1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione in favore dei legali degli attori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Firenze, 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani