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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12511/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 con atto depositato il 10.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431000, con cui le veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma (Ostia Antica), Indirizzo_1 n. 8 (in catasto al Daticatastali_11). -------------------------- Assumeva di aver condotto in locazione l'immobile con contratto a far data dall'1.12.2019, regolarmente registrato al n. 5419, e di averlo rilasciato il 31.10.2020, giusta comunicazione di risoluzione in data 2.11.2020. Eccepiva l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato in virtù del disposto dell'art. 1, co. 641-642, L. 147/13, secondo cui il è dovuta presupposto della Ta.Ri è il possesso o la detenzione e la tassa “ da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte
…… suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Assumeva, pertanto, di essere tenuto al pagamento per il solo periodo di durata della locazione e rilevava che per l'anno 2020 doveva considerarsi il periodo di sospensione delle attività per l'emergenza Covid-19 fino al 5.5.2020 con riduzione della parte variabile della tariffa del 25%. ----------------- In virtù di ciò concludeva, previa sospensione, per l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato, ritenendo che a suo carico fosse solo la tassa per il periodo 1.1.2020-31.10.2020 con riduzione del 25% della parte variabile. ---------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale nulla deduceva. --------------------------- Con memoria del 23.7.2025 la ricorrente deduceva di aver ricevuto dal Comune, in accoglimento dell'istanza in autotutela, la comunicazione di annullamento parziale relativamente al periodo 1.11.2020-31.12.2023. Con successiva memoria del 10.11.2025 la ricorrente dava atto che le era stato notificato un nuovo accertamento, in rettifica del precedente, con cui le era stata liquidata la somma dovuta, che aveva provveduto a versare. ------------------------------------------------------------ Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune intimato al pagamento delle spese di lite. --------------------------------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Attesi il provvedimento di annullamento parziale dell'accertamento impugnato e quello successivo in rettifica, con cui il Comune sostanzialmente ha accolto le richieste della ricorrente, limitando la Ta.Ri dovuta al periodo 1.1.2020-31.10.2020, considerato che la ricorrente ha versato la tassa dovuta, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere. --------------------------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo sic oltre quattro mesi dalla notifica del ricorso, non può dichiararsi et simpliciter cessata la materia del contendere. ---------------------- Invero, attesa la domanda della ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto in subiecta materia, considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di ius autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della soccombenza virtuale“ ”. --------------------------------------------- Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di immobile locato con contratto, stipulato sin dal 2019 e regolarmente registrato, il che concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ------------------------ Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per tutte le annualità ivi indicate per insussistenza del presupposto soggettivo, ma soltanto per il più breve periodo indicato nel provvedimento di rettifica, e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. -------------------------------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. ---------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 600,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. ------------------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
GI IA PO firmato digitalmente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431000 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12511/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 con atto depositato il 10.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431000, con cui le veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma (Ostia Antica), Indirizzo_1 n. 8 (in catasto al Daticatastali_11). -------------------------- Assumeva di aver condotto in locazione l'immobile con contratto a far data dall'1.12.2019, regolarmente registrato al n. 5419, e di averlo rilasciato il 31.10.2020, giusta comunicazione di risoluzione in data 2.11.2020. Eccepiva l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato in virtù del disposto dell'art. 1, co. 641-642, L. 147/13, secondo cui il è dovuta presupposto della Ta.Ri è il possesso o la detenzione e la tassa “ da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte
…… suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Assumeva, pertanto, di essere tenuto al pagamento per il solo periodo di durata della locazione e rilevava che per l'anno 2020 doveva considerarsi il periodo di sospensione delle attività per l'emergenza Covid-19 fino al 5.5.2020 con riduzione della parte variabile della tariffa del 25%. ----------------- In virtù di ciò concludeva, previa sospensione, per l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato, ritenendo che a suo carico fosse solo la tassa per il periodo 1.1.2020-31.10.2020 con riduzione del 25% della parte variabile. ---------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale nulla deduceva. --------------------------- Con memoria del 23.7.2025 la ricorrente deduceva di aver ricevuto dal Comune, in accoglimento dell'istanza in autotutela, la comunicazione di annullamento parziale relativamente al periodo 1.11.2020-31.12.2023. Con successiva memoria del 10.11.2025 la ricorrente dava atto che le era stato notificato un nuovo accertamento, in rettifica del precedente, con cui le era stata liquidata la somma dovuta, che aveva provveduto a versare. ------------------------------------------------------------ Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune intimato al pagamento delle spese di lite. --------------------------------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Attesi il provvedimento di annullamento parziale dell'accertamento impugnato e quello successivo in rettifica, con cui il Comune sostanzialmente ha accolto le richieste della ricorrente, limitando la Ta.Ri dovuta al periodo 1.1.2020-31.10.2020, considerato che la ricorrente ha versato la tassa dovuta, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere. --------------------------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo sic oltre quattro mesi dalla notifica del ricorso, non può dichiararsi et simpliciter cessata la materia del contendere. ---------------------- Invero, attesa la domanda della ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto in subiecta materia, considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di ius autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della soccombenza virtuale“ ”. --------------------------------------------- Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di immobile locato con contratto, stipulato sin dal 2019 e regolarmente registrato, il che concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ------------------------ Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per tutte le annualità ivi indicate per insussistenza del presupposto soggettivo, ma soltanto per il più breve periodo indicato nel provvedimento di rettifica, e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. -------------------------------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. ---------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 600,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. ------------------------------- Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice Est.
GI IA PO firmato digitalmente