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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1140/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1140/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, (C.F.: Parte_2
), (C.F.: C.F._1 Parte_3
), (C.F.: C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Parise;
C.F._3
appellanti
e
Controparte_1
e per esso (C.F.:
[...] Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Emilio Franzese;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata l'08.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n. 010/349
e n. 010/350 del 01.06.2010 e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi n. 94/2014
e 128/2014, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni onere ed effetto conseguente, ivi compresa la ripetizione dell'importo di € 14.953,03 indebitamente versato, in esecuzione dei predetti negozi giuridici, dalla società appellante in favore della Banca appellata, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata dall'Ecc.mo Collegio giudicante. In ogni caso dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4
per i contratti di mutuo oggetto di causa, per violazione dell'art. 2 L.
[...]
287/1990, e quindi revocare, nei loro confronti, i decreti ingiuntivi opposti. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarre, ai sensi dell'art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle declinate in propri atti, a cui rinvia, insistendo per il loro integrale accoglimento”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la nonché Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2014 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 21.1.2014 e notificato il 5.2.2014, con cui era stato ingiunto ad essi opponenti, nella qualità di debitrice la società e di fideiussori le persone fisiche, il pagamento in favore della Controparte_3 della somma di €14.567,15, oltre interessi, spese e
[...]
competenze della procedura monitoria, pretesa a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 010/103139 del 19.12.1995, intestato alla società Parte_1 di cui si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di €22.500,00 Parte_2
ed .
[...] Parte_3 Parte_4
A sostegno della spiegata opposizione assumeva la parte attrice che la produzione in giudizio dei soli estratti conto relativi al periodo successivo al 30.9.2003 non era idonea a provare il credito preteso in ingiunzione né il saldo negativo risultante alla data del 30.9.2003, pari ad €59.000,41, mancando in atti gli estratti conto relativi al
2 periodo anteriore e fin dall'apertura del conto corrente, risalente al 19.12.1995, ciò che determinava la necessità di considerare alla data del 30.9.2003 il saldo pari a zero;
eccepiva, inoltre, l'usurarietà degli interessi applicati e l'illegittimità dell'applicato anatocismo e delle pretese a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla data di apertura del conto corrente o, in subordine, dal 30.9.2003, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con altri due separati atti di citazione ritualmente notificati gli stessi attori proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014 emessi dal Tribunale di Castrovillari in data 28.1.2014 e notificati il 17-21.2.2014, con cui era stato ingiunto ad essi opponenti il pagamento in favore della
[...]
della somma Controparte_3 rispettivamente di €19.277,56 e di €36.090,75, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, pretese in forza dei contratti di mutuo chirografario n.
010/349 e n. 010/350 dell'1.6.2010, stipulati dalla società di Parte_1 cui si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di €22.500,00 Parte_2
ed . A sostegno
[...] Parte_3 Parte_4 dell'opposizione gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di mutuo, stipulato al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 010/103139, il cui saldo debitore derivava dall'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti non dovuti;
denunciavano, inoltre, l'usurarietà dell'applicato tasso di interesse;
chiedevano, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta alla restituzione di quanto indebitamente versato, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in tutti i giudizi la Controparte_3
(e per essa la quale procuratrice con
[...] Controparte_2
rappresentanza) che, contestando gli assunti attorei ed assumendo la natura autonoma della garanzia prestata dai fideiussori, dei quali eccepiva il difetto di legittimazione attiva relativamente alla domanda di ripetizione svolta in via
3 riconvenzionale, chiedeva il rigetto delle opposizioni e di ogni altra domanda, con conferma degli opposti decreti ingiuntivi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione si costituiva in giudizio con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. il Controparte_1 CP_1
(e per essa la quale procuratrice con
[...] Controparte_2
rappresentanza), nella qualità di cessionario dei crediti litigiosi, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate dalla cedente Banca opposta.
Riunite le cause, rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi e disposta c.t.u. contabile, il Tribunale con sentenza n. 404/2018 così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2014 che, per l'effetto, viene revocato;
rigetta l'opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014, che, per l'effetto, vengono confermati ed acquistano efficacia esecutiva;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
Segnatamente il giudice di primo grado, muovendo dall'esame della domanda creditoria fondata sul rapporto di conto corrente, evidenziava il mancato deposito da parte della banca degli estratti conto relativi ai primi otto anni del rapporto e riteneva che detta omissione, a fronte della recisa contestazione da parte del correntista del debito indicato alla data del 30.9.2003, in ragione della denunciata illegittimità degli interessi applicati in misura superiore al tasso soglia, del praticato anatocismo e dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altri oneri non pattuiti, non consentiva di ricostruire esattamente il rapporto dare-avere tra le parti e, quindi, la correttezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata dalla banca.
Per le medesime considerazioni il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente e volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca in forza delle illegittime pattuizioni e operazioni di addebito.
Con riguardo alla pretesa creditoria azionata in ingiunzione dalla banca opposta in forza dei contratti di mutuo chirografario dell'1.6.2010 e portata dai decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014, il giudice di prime cure riteneva infondate le doglianze di parte opponente incentrate sul collegamento negoziale tra i contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente e sugli effetti della nullità del secondo sui primi.
4 Dopo aver rilevato che l'accreditamento della somma mutuata su conto corrente intestato al mutuatario non snaturava il contratto di mutuo, da ritenersi, comunque, perfezionato, perchè “la "tradito rei" può essere realizzata attraverso
l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario” (Cass. n.
2483/2001), osservava che la predetta modalità di consegna era l'unico elemento di collegamento tra i contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente, non rinvenendosi nei primi altro dato testuale di collegamento con il secondo. Il
Tribunale indicava poi alcuni elementi che comprovavano che l'intento di ristrutturare le passività, manifestato dalla società opponente con la richiesta di concessione di fido del 26.5.2010, a cui la stessa banca opposta aveva ricollegato la stipulazione dei successivi contratti di mutuo, riguardava una situazione debitoria che andava oltre il saldo di conto corrente per coinvolgere altri rapporti bancari, non contestati.
L'espletata c.t.u. aveva poi escluso l'usurarietà tanto degli interessi corrispettivi quanto degli interessi moratori.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
13.05.2018, la società nonché i fideiussori Parte_1 Parte_2
ed , denunciandone
[...] Parte_3 Parte_4
l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso la nullità dei contratti di mutuo pur in mancanza di una reale traditio rei. Lamentavano, ancora,
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e i contratti di mutuo, evidenziando come il giudice di prime cure avesse riportato circostanze errate, avendo indicato come data di stipula dei mutui e di accreditamento delle relative somme l'1.6.2003 in luogo del 1.6.2010 ed avendo richiamato un estratto conto del
30.06.2003, assolutamente irrilevante ai fini della valutazione del collegamento negoziale tra il conto corrente e i contratti di mutuo stipulati appunto in data
1.6.2010. Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità dei mutui e la conseguente nullità delle fideiussioni poste a garanzia degli stessi, in quanto caratterizzate dal principio di accessorietà, con condanna della banca alla restituzione delle rate versate pari ad €14.953,03.
5 Si costituiva con comparsa depositata in data 11.10.2018 il
[...]
Contr
e per esso Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 13.11.2018, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante e fissava l'udienza del 22.06.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.05.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 15.04.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'illegittimità della pronuncia gravata per aver escluso la nullità dei contratti di mutuo pur in assenza di una reale traditio rei. Rilevano, al riguardo, che sebbene, come rilevato dal Giudice di prime cure, la traditio rei possa essere realizzata validamente anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma concessa in prestito al mutuatario, tuttavia, nel caso in esame, la società istante non ha mai ottenuto realmente detta somma, atteso che il capitale virtualmente erogato sul conto corrente è stato contestualmente trattenuto dalla stessa banca per il ripianamento di una presunta illegittima esposizione debitoria.
La censura è infondata alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841 del 05.03.2025 che, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla qualificazione del c.d. mutuo solutorio, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo,
6 con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In motivazione le S.U. hanno chiarito che “il sintagma "mutuo solutorio" non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo.
Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale
l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione:
l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”.
Ancora le S.U. hanno escluso la sussistenza di “ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La
7 destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo
l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020)
- essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” e con specifico riferimento al profilo causale hanno affermato che “La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022).
Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
2.2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado per aver escluso il collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e il contratto di conto corrente e conseguentemente omesso di dichiarare la nullità dei contratti di mutuo e delle relative fideiussioni. Rilevano che il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la circostanza del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e i contratti di mutuo non è mai stata in contestazione, anzi è stata pacificamente ammessa della stessa parte opposta. Ad avviso degli appellanti appare di tutta evidenza il requisito oggettivo del collegamento negoziale tra i succitati negozi giuridici, ovvero il nesso teleologico tra gli stessi, atteso che le parti hanno pacificamente inteso regolamentare i propri interessi reciproci nell'ambito di un'operazione globale ed unitaria, ripianando l'esposizione debitoria del conto corrente intestato alla società qui deducente mediante la stipula dei contratti di mutuo;
ricorre, altresì, il requisito soggettivo, consistente nel comune intento delle parti di voler realizzare il fine ulteriore di ripianare l'esposizione debitoria complessiva dell'appellante nei confronti della CP_3
Anche tale motivo è infondato.
8 Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'unico riferimento al conto corrente contenuto nei contratti di finanziamento è rappresentato dall'accreditamento della somma mutuata su detto conto.
Il Tribunale ha poi rilevato che “se è vero che alla data di stipula e accreditamento delle somme mutuate (1.6.2003) il conto corrente presentava un saldo debitore di €
56.355,79, è anche vero che i contratti di mutuo sono stati stipulati per la maggiore somma di € 75.000,00. Inoltre, dall'estratto conto del 30.6.2003 risulta che in data
1.6.2003 è stato addebitato sul conto corrente l'importo di € 21.684,67 per
l'estinzione totale del mutuo n. 010/159, a cui le parti non hanno fatto cenno né
l'opponente ha mosso doglianze. Ciò comprova che l'intento di ristrutturare le passività, manifestato dalla società opponente con la richiesta di concessione di fido del 26.5.2010, a cui la stessa banca opposta ha ricollegato la stipulazione dei successivi contratti di mutuo, riguarda una situazione debitoria che va oltre il saldo di conto corrente per coinvolgere altri rapporti bancari, non contestati.”
Ora, il Giudice di prime cure ha individuato correttamente i saldi presenti in conto corrente alla data di accredito delle somme mutuate, ma, per mero errore materiale, ha indicato l'anno 2003, in luogo di 2010. Infatti, in sentenza è scritto "estratto del
30.6.03" invece di "30.6.10" e saldo al "1.6.03" invece di "1.6.10". D'altra parte, come sottolineato dall'appellata, il Giudice non poteva riferirsi all'estratto del
30.6.03, dal momento che gli estratti conto in atti partivano dal 30.09.2003.
Sulla scorta delle indicate emergenze appare, dunque, del tutto corretta l'esclusione di qualsivoglia collegamento negoziale tra i mutui e il rapporto di conto corrente.
Nel caso in esame non è configurabile alcun mutuo di scopo. Questo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perchè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perchè nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a
9 coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.
Dalle clausole del mutuo non si rinviene alcuno scopo precipuo volto al ripianamento del saldo passivo del conto corrente nè alcun collegamento funzionale tra i due;
l'unico riferimento che si fa al conto corrente, infatti, è dove si dispone che la somma mutuata sia accreditata sul predetto conto.
La circostanza che parte della provvista del mutuo sia stata usata per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente, in mancanza di ulteriori indici, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dell'invocato collegamento funzionale.
Pertanto, in mancanza di prova sul punto, non può essere accolta l'eccezione di nullità del mutuo.
Deve, peraltro, ulteriormente rilevarsi che la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente-appellata e volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca in forza delle illegittime pattuizioni e operazioni di addebito è stata rigettata stante l'impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente e di accertare, dunque, la sussistenza di eventuali illegittimi addebiti. Tale statuizione, non essendo stato proposto alcun appello incidentale, è passata in giudicato. Ne deriva che, anche a voler ammettere la sussistenza del collegamento negoziale, non potrebbe comunque addivenirsi alla declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento, difettando la prova che il saldo negativo del conto fosse frutto di addebiti illegittimi.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con citazione notificata il 13.05.2018, nei confronti di
[...] [...]
e per esso in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 404/2018, pubblicata l'08.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1140/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, (C.F.: Parte_2
), (C.F.: C.F._1 Parte_3
), (C.F.: C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Parise;
C.F._3
appellanti
e
Controparte_1
e per esso (C.F.:
[...] Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Emilio Franzese;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata l'08.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n. 010/349
e n. 010/350 del 01.06.2010 e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi n. 94/2014
e 128/2014, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni onere ed effetto conseguente, ivi compresa la ripetizione dell'importo di € 14.953,03 indebitamente versato, in esecuzione dei predetti negozi giuridici, dalla società appellante in favore della Banca appellata, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata dall'Ecc.mo Collegio giudicante. In ogni caso dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4
per i contratti di mutuo oggetto di causa, per violazione dell'art. 2 L.
[...]
287/1990, e quindi revocare, nei loro confronti, i decreti ingiuntivi opposti. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarre, ai sensi dell'art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle declinate in propri atti, a cui rinvia, insistendo per il loro integrale accoglimento”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la nonché Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2014 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 21.1.2014 e notificato il 5.2.2014, con cui era stato ingiunto ad essi opponenti, nella qualità di debitrice la società e di fideiussori le persone fisiche, il pagamento in favore della Controparte_3 della somma di €14.567,15, oltre interessi, spese e
[...]
competenze della procedura monitoria, pretesa a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 010/103139 del 19.12.1995, intestato alla società Parte_1 di cui si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di €22.500,00 Parte_2
ed .
[...] Parte_3 Parte_4
A sostegno della spiegata opposizione assumeva la parte attrice che la produzione in giudizio dei soli estratti conto relativi al periodo successivo al 30.9.2003 non era idonea a provare il credito preteso in ingiunzione né il saldo negativo risultante alla data del 30.9.2003, pari ad €59.000,41, mancando in atti gli estratti conto relativi al
2 periodo anteriore e fin dall'apertura del conto corrente, risalente al 19.12.1995, ciò che determinava la necessità di considerare alla data del 30.9.2003 il saldo pari a zero;
eccepiva, inoltre, l'usurarietà degli interessi applicati e l'illegittimità dell'applicato anatocismo e delle pretese a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla data di apertura del conto corrente o, in subordine, dal 30.9.2003, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con altri due separati atti di citazione ritualmente notificati gli stessi attori proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014 emessi dal Tribunale di Castrovillari in data 28.1.2014 e notificati il 17-21.2.2014, con cui era stato ingiunto ad essi opponenti il pagamento in favore della
[...]
della somma Controparte_3 rispettivamente di €19.277,56 e di €36.090,75, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, pretese in forza dei contratti di mutuo chirografario n.
010/349 e n. 010/350 dell'1.6.2010, stipulati dalla società di Parte_1 cui si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di €22.500,00 Parte_2
ed . A sostegno
[...] Parte_3 Parte_4 dell'opposizione gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di mutuo, stipulato al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 010/103139, il cui saldo debitore derivava dall'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti non dovuti;
denunciavano, inoltre, l'usurarietà dell'applicato tasso di interesse;
chiedevano, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta alla restituzione di quanto indebitamente versato, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in tutti i giudizi la Controparte_3
(e per essa la quale procuratrice con
[...] Controparte_2
rappresentanza) che, contestando gli assunti attorei ed assumendo la natura autonoma della garanzia prestata dai fideiussori, dei quali eccepiva il difetto di legittimazione attiva relativamente alla domanda di ripetizione svolta in via
3 riconvenzionale, chiedeva il rigetto delle opposizioni e di ogni altra domanda, con conferma degli opposti decreti ingiuntivi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione si costituiva in giudizio con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. il Controparte_1 CP_1
(e per essa la quale procuratrice con
[...] Controparte_2
rappresentanza), nella qualità di cessionario dei crediti litigiosi, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate dalla cedente Banca opposta.
Riunite le cause, rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi e disposta c.t.u. contabile, il Tribunale con sentenza n. 404/2018 così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2014 che, per l'effetto, viene revocato;
rigetta l'opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014, che, per l'effetto, vengono confermati ed acquistano efficacia esecutiva;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
Segnatamente il giudice di primo grado, muovendo dall'esame della domanda creditoria fondata sul rapporto di conto corrente, evidenziava il mancato deposito da parte della banca degli estratti conto relativi ai primi otto anni del rapporto e riteneva che detta omissione, a fronte della recisa contestazione da parte del correntista del debito indicato alla data del 30.9.2003, in ragione della denunciata illegittimità degli interessi applicati in misura superiore al tasso soglia, del praticato anatocismo e dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altri oneri non pattuiti, non consentiva di ricostruire esattamente il rapporto dare-avere tra le parti e, quindi, la correttezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata dalla banca.
Per le medesime considerazioni il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente e volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca in forza delle illegittime pattuizioni e operazioni di addebito.
Con riguardo alla pretesa creditoria azionata in ingiunzione dalla banca opposta in forza dei contratti di mutuo chirografario dell'1.6.2010 e portata dai decreti ingiuntivi n. 94/2014 e n. 128/2014, il giudice di prime cure riteneva infondate le doglianze di parte opponente incentrate sul collegamento negoziale tra i contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente e sugli effetti della nullità del secondo sui primi.
4 Dopo aver rilevato che l'accreditamento della somma mutuata su conto corrente intestato al mutuatario non snaturava il contratto di mutuo, da ritenersi, comunque, perfezionato, perchè “la "tradito rei" può essere realizzata attraverso
l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario” (Cass. n.
2483/2001), osservava che la predetta modalità di consegna era l'unico elemento di collegamento tra i contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente, non rinvenendosi nei primi altro dato testuale di collegamento con il secondo. Il
Tribunale indicava poi alcuni elementi che comprovavano che l'intento di ristrutturare le passività, manifestato dalla società opponente con la richiesta di concessione di fido del 26.5.2010, a cui la stessa banca opposta aveva ricollegato la stipulazione dei successivi contratti di mutuo, riguardava una situazione debitoria che andava oltre il saldo di conto corrente per coinvolgere altri rapporti bancari, non contestati.
L'espletata c.t.u. aveva poi escluso l'usurarietà tanto degli interessi corrispettivi quanto degli interessi moratori.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
13.05.2018, la società nonché i fideiussori Parte_1 Parte_2
ed , denunciandone
[...] Parte_3 Parte_4
l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso la nullità dei contratti di mutuo pur in mancanza di una reale traditio rei. Lamentavano, ancora,
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e i contratti di mutuo, evidenziando come il giudice di prime cure avesse riportato circostanze errate, avendo indicato come data di stipula dei mutui e di accreditamento delle relative somme l'1.6.2003 in luogo del 1.6.2010 ed avendo richiamato un estratto conto del
30.06.2003, assolutamente irrilevante ai fini della valutazione del collegamento negoziale tra il conto corrente e i contratti di mutuo stipulati appunto in data
1.6.2010. Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità dei mutui e la conseguente nullità delle fideiussioni poste a garanzia degli stessi, in quanto caratterizzate dal principio di accessorietà, con condanna della banca alla restituzione delle rate versate pari ad €14.953,03.
5 Si costituiva con comparsa depositata in data 11.10.2018 il
[...]
Contr
e per esso Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 13.11.2018, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante e fissava l'udienza del 22.06.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.05.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 15.04.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'illegittimità della pronuncia gravata per aver escluso la nullità dei contratti di mutuo pur in assenza di una reale traditio rei. Rilevano, al riguardo, che sebbene, come rilevato dal Giudice di prime cure, la traditio rei possa essere realizzata validamente anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma concessa in prestito al mutuatario, tuttavia, nel caso in esame, la società istante non ha mai ottenuto realmente detta somma, atteso che il capitale virtualmente erogato sul conto corrente è stato contestualmente trattenuto dalla stessa banca per il ripianamento di una presunta illegittima esposizione debitoria.
La censura è infondata alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841 del 05.03.2025 che, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla qualificazione del c.d. mutuo solutorio, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo,
6 con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
In motivazione le S.U. hanno chiarito che “il sintagma "mutuo solutorio" non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo.
Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale
l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione:
l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”.
Ancora le S.U. hanno escluso la sussistenza di “ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale. La
7 destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo
l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020)
- essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” e con specifico riferimento al profilo causale hanno affermato che “La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022).
Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
2.2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado per aver escluso il collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e il contratto di conto corrente e conseguentemente omesso di dichiarare la nullità dei contratti di mutuo e delle relative fideiussioni. Rilevano che il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la circostanza del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e i contratti di mutuo non è mai stata in contestazione, anzi è stata pacificamente ammessa della stessa parte opposta. Ad avviso degli appellanti appare di tutta evidenza il requisito oggettivo del collegamento negoziale tra i succitati negozi giuridici, ovvero il nesso teleologico tra gli stessi, atteso che le parti hanno pacificamente inteso regolamentare i propri interessi reciproci nell'ambito di un'operazione globale ed unitaria, ripianando l'esposizione debitoria del conto corrente intestato alla società qui deducente mediante la stipula dei contratti di mutuo;
ricorre, altresì, il requisito soggettivo, consistente nel comune intento delle parti di voler realizzare il fine ulteriore di ripianare l'esposizione debitoria complessiva dell'appellante nei confronti della CP_3
Anche tale motivo è infondato.
8 Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'unico riferimento al conto corrente contenuto nei contratti di finanziamento è rappresentato dall'accreditamento della somma mutuata su detto conto.
Il Tribunale ha poi rilevato che “se è vero che alla data di stipula e accreditamento delle somme mutuate (1.6.2003) il conto corrente presentava un saldo debitore di €
56.355,79, è anche vero che i contratti di mutuo sono stati stipulati per la maggiore somma di € 75.000,00. Inoltre, dall'estratto conto del 30.6.2003 risulta che in data
1.6.2003 è stato addebitato sul conto corrente l'importo di € 21.684,67 per
l'estinzione totale del mutuo n. 010/159, a cui le parti non hanno fatto cenno né
l'opponente ha mosso doglianze. Ciò comprova che l'intento di ristrutturare le passività, manifestato dalla società opponente con la richiesta di concessione di fido del 26.5.2010, a cui la stessa banca opposta ha ricollegato la stipulazione dei successivi contratti di mutuo, riguarda una situazione debitoria che va oltre il saldo di conto corrente per coinvolgere altri rapporti bancari, non contestati.”
Ora, il Giudice di prime cure ha individuato correttamente i saldi presenti in conto corrente alla data di accredito delle somme mutuate, ma, per mero errore materiale, ha indicato l'anno 2003, in luogo di 2010. Infatti, in sentenza è scritto "estratto del
30.6.03" invece di "30.6.10" e saldo al "1.6.03" invece di "1.6.10". D'altra parte, come sottolineato dall'appellata, il Giudice non poteva riferirsi all'estratto del
30.6.03, dal momento che gli estratti conto in atti partivano dal 30.09.2003.
Sulla scorta delle indicate emergenze appare, dunque, del tutto corretta l'esclusione di qualsivoglia collegamento negoziale tra i mutui e il rapporto di conto corrente.
Nel caso in esame non è configurabile alcun mutuo di scopo. Questo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perchè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perchè nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a
9 coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.
Dalle clausole del mutuo non si rinviene alcuno scopo precipuo volto al ripianamento del saldo passivo del conto corrente nè alcun collegamento funzionale tra i due;
l'unico riferimento che si fa al conto corrente, infatti, è dove si dispone che la somma mutuata sia accreditata sul predetto conto.
La circostanza che parte della provvista del mutuo sia stata usata per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente, in mancanza di ulteriori indici, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dell'invocato collegamento funzionale.
Pertanto, in mancanza di prova sul punto, non può essere accolta l'eccezione di nullità del mutuo.
Deve, peraltro, ulteriormente rilevarsi che la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente-appellata e volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca in forza delle illegittime pattuizioni e operazioni di addebito è stata rigettata stante l'impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente e di accertare, dunque, la sussistenza di eventuali illegittimi addebiti. Tale statuizione, non essendo stato proposto alcun appello incidentale, è passata in giudicato. Ne deriva che, anche a voler ammettere la sussistenza del collegamento negoziale, non potrebbe comunque addivenirsi alla declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento, difettando la prova che il saldo negativo del conto fosse frutto di addebiti illegittimi.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con citazione notificata il 13.05.2018, nei confronti di
[...] [...]
e per esso in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 404/2018, pubblicata l'08.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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