Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1196 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) - in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di unico erede di nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 23.12.2018 – rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Paleologo;
attore in riassunzione
E
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parisi;
convenuto in riassunzione
Conclusioni dell'attore in riassunzione: “Voglia la Corte d'Appello di Palermo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - riformare ed annullare, con qualsiasi
statuizione, la sentenza n. 5915/2015 emessa dal Tribunale di Palermo il 28/10/2015,
ritenendo e dichiarando la indivisibilità del giardino, originariamente annotato al N.C.T.
foglio 5, particella 770, del Comune di . Con il favore delle spese del presente CP_2
giudizio e del giudizio di legittimità. ..In via istruttoria si chiede ammettersi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con altro consulente”.
Conclusioni del convenuto in riassunzione: “ Previa reiezione di ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
1) In linea preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la documentazione di controparte avente ad oggetto la perizia di parte a firma dell'Ing. depositata Per_2
per la prima volta nel grado di appello, introducendo essa nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, nuove domande, eccezioni e nuove prove, e comunque depositata
in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 5624/2022), per i motivi esposti al paragrafo I) della comparsa di
risposta del 28/02/2023; 2) In ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 345
c.p.c., il documento prodotto da controparte al n. 3 del fascicolo d'appello, contenente un estratto dell'Arch. , non ricompreso nei motivi di accoglimento con rinvio CP_3
enunciati dalla Cassazione;
3) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, nonché
infondato in fatto e in diritto, ovvero con qualsiasi altra statuizione rigettare integralmente l'appello interposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5915/2015 resa tra le parti dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo, depositata in data 28/10/2015; 4) Conseguentemente e per l'effetto, confermare la
sentenza n. 5915/2015 resa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
28/10/2015, in quanto immune da vizi di forma e sostanza, con la quale il Giudice di
Prime Cure ha dichiarato sciolta la comunione insistente tra le parti relativamente al
giardino pertinenziale alla unità immobiliare già divisa in capo a Controparte_4
sita in , Viale delle Rose n. 3, annotata al foglio 5, particella 770 del N.C.T. del CP_2
Comune di Palermo, secondo le modalità operative esposte in seno alla Consulenza 3
tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. del 31/10/2014 e contenuta nel fascicolo Persona_3
d'ufficio del procedimento n. 12894/2009 R.G. innanzi al Tribunale di Palermo, Seconda
Sezione Civile;
5) Rigettare la richiesta di rinnovazione di CTU reiterata in via
istruttoria dalla controparte, in quanto inammissibile, superflua, meramente esplorativa
ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto, in ragione di quanto esposto nella
comparsa di risposta del 28/02/2023; 6) Ammettere ogni mezzo istruttorio che ci si
riserva di articolare, in considerazione del comportamento processuale avverso;
7)
DAre la controparte alla integrale rifusione delle spese e compensi del presente
giudizio e del grado di cassazione, tenuto altresì conto del comportamento processuale di
controparte nella tardiva e non giustificata produzione delle controdeduzioni alla CTU, in pregiudizio del diritto fondamentale dell'esponente ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., per ciò valutabile ai sensi di cui all'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 5624/2022)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.5915 del 27-28 ottobre 2015 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione notificato il Controparte_1
9.9.2009 nei confronti della sorella, e del di lei figlio, Persona_1 Parte_1
: a) dichiarava sciolta la comunione, già in quota indivisa di 1/3 ciascuno,
[...]
esistente tra le parti ed avente ad oggetto il giardino circostante il villino sito in , CP_2
località Mondello, via Principe di Scalea n.59 angolo via delle Rose n.3, nonché la autorimessa ubicata all'interno della medesima area recintata, entrambi meglio identificati in atti;
b) sulla scorta delle indicazioni fornite dalla seconda consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, affidata all' ing. assegnava l'intera CP_5
autorimessa, nella ritenuta indivisibilità del manufatto, in proprietà ai convenuti, condannando questi ultimi a corrispondere all'attore un conguaglio di euro 14.040,00, e suddivideva in tre porzioni il giardino, attribuendo all'attore la porzione “individuata con 4
la lettera A ovvero la sua quota di giardino risultante dal frazionamento catastale con
delimitazione con le dividenti 1-2-3, 4-5 e 8-9-10 indicate in allegato 7 – elaborato
grafico esplicativo del progetto di divisione, integrato come da indicazioni di cui alla pag. 6 della relazione integrativa del ctu, per una superficie totale di mq 117,70”, condannando i convenuti a corrispondere all'attore un conguaglio di euro 14.040,00; provvedeva, infine, alla analitica regolamentazione delle spese del giudizio.
Con sentenza n.ro 7724/2019 la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello proposto da e con atto notificato il 29.12.2015. Persona_1 Parte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n.ro 15204/2022, accogliendo, nei termini che si diranno, il ricorso da costoro presentato, cassava la prefata pronuncia rinviando a questo
Ufficio, in diversa composizione, anche al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il processo è stato ritualmente riassunto da anche in veste di unico Parte_1
erede della madre, nelle more deceduta, con richiesta di riforma della sentenza di primo grado mediante accertamento della indivisibilità del giardino.
Ha resistito formulando le conclusioni in epigrafe trascritte. Controparte_1
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il 12 novembre 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
Occorre innanzitutto precisare che le contestazioni degli originari appellanti – oggi dell'attore in riassunzione - afferiscono esclusivamente alle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti al giardino, avendo i medesimi mostrato acquiescenza rispetto alle modalità di scioglimento della comunione stabilite in relazione all'autorimessa.
Deve anche rilevarsi che la valutazione della “proposta conciliativa” che l'attore in riassunzione ha riproposto – quella di rendersi acquirente dell'unità immobiliare ubicata nel villino di proprietà esclusiva dello zio – esula dal sindacato di questa Corte, laddove in primo grado si era già reiteratamente tentata una soluzione bonaria della controversia. 5
Ciò posto, va premesso che la cassazione della sentenza di secondo grado è derivata dalla riscontrata fondatezza del primo motivo di ricorso - per avere i giudici di legittimità
sanzionato, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
5624/2022, la valutazione di inammissibilità, compiuta dai gidici dell'appello ai sensi dell'art.345 c.p.c., della produzione ad opera degli appellanti di una consulenza tecnica di parte, a firma dell'ing. - mentre il secondo motivo di gravame (che denunciava, Per_2 per come compendiato nella stessa ordinanza remittente, “l'omessa, e/o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare in
merito alla scelta fatta dal Tribunale in favore delle conclusioni del secondo perito
d'ufficio, nonché in merito all'affermazione circa l'inesistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia”) è stato ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento del primo. La sua valutazione andrà, quindi, effettuata nell'ambito della disamina del suddetto apporto argomentativo, dovendosi “vagliare il contenuto
della relazione tecnica di parte, e verificarne la rilevanza, nei limiti in cui sono ammesse contestazioni all'operato del CTU in sede di appello, dovendo anche la nuova motivazione tenere conto di tale elemento”.
In ottemperanza a tali prescrizioni e nei limiti dell'attuale thema decidendum, può sin d'ora anticiparsi che, all'esito di tale vaglio, risultano immuni da censure le conclusioni della sentenza di primo grado, a loro volta basate su una c.t.u., quella svolta dall'ing.
Per_
fondata su inoppugnabili dati fattuali e su valutazioni tecniche precise, verificabili e concretamente non smentite, e, come tale, non bisognosa di alcuna rinnovazione.
Innanzitutto, va disattesa l'argomentazione circa l'indivisibilità del giardino basata sulla invocazione dell'art.1119 c.c., che è norma afferente alle parti comuni di un edificio e,
come tale, non trova applicazione nei casi di comunione di fonte ereditaria, quale è quella in esame, che trova la sua origine nelle disposizioni testamentarie dell'originario proprietario/costruttore del villino, , il quale, con testamento Persona_4 olografo pubblicato il 9.1.1981, nel lasciare la nuda proprietà dell'appartamento di primo 6
piano alla figlia e quella dei sottostanti appartamenti di piano terra agli altri Per_1
due figli – rispettivamente quello a destra, entrando dal cancello di via Principe di Scalea,
al figlio;
quello a sinistra al figlio (appartamento poi acquistato da CP_1 Per_5
- assegnava la nuda proprietà del “giardinetto esistente intorno alla casa” e Per_1
del garage in parti uguali ai tre figli, significativamente effettuando tale assegnazione in quote indivise identiche senza seguire un criterio di proporzionalità rispetto alla rispettiva estensione delle tre unità immobiliari attribuite in godimento esclusivo (oggi piena proprietà, a seguito della morte della moglie del testatore, che era stata nominata usufruttaria).
Segue, in relazione alla comunione in esame, la necessità di verificare la divisibilità del bene alla luce dei criteri indicati dall'art.720 c.c., per come anche esplicitati dalla elaborazione giurisprudenziale, e tenuto piuttosto conto del favor divisionis che ispira la disciplina codicistica anche nell'ottica di prevenire il rischio di una costante conflittualità
tra i comunisti in ordine alle modalità di utilizzo del bene.
Nel valutare le doglianze mosse nella relazione del c.t.p. ing. alle valutazioni Per_6
Per_ del c.t.u. ing. occorre muovere dal preliminare rilievo che la nuova consulenza di ufficio, curata dal prefato professionista, venne ritenuta necessaria dal giudice di prime cure nella riscontrata assertività e incompletezza delle valutazioni espresse dal primo c.t.u., geom. in ordine a difficoltà tecnico-amministrative che avrebbero CP_6 impedito la comoda divisibilità dell'area de qua (si veda l'ordinanza del 23.10.2013, non specificamente impugnata, che stigmatizzava nel parere del primo ausiliario, con rilievo pienamente condivisibile, l'”assenza di elementi che lascino presagire l'esito negativo dell'iter amministrativo eventualmente propedeutico al frazionamento e della
conseguente variazione catastale e in assenza di qualsivoglia stima dei costi a tanto necessari”). Tanto spiega e giustifica le ragioni per cui la prima c.t.u. non sia stata sul punto ulteriormente valutata (per tutte Cass. 125/2003). 7
Esaminando siffatte doglianze – dovendosi invece ritenere inammissibili, come chiesto dal convenuto in riassunzione, i documenti nuovi prodotti dagli appellanti solo in grado di appello, neppure richiamati nella ordinanza remittente - basti rilevare quanto segue:
- le obiezioni circa il fatto che la divisione del giardino inficerebbe la “originaria destinazione” dello stesso si presentano del tutto generiche, non essendo stati documentati usi specifici e peculiari di tale spazio esterno, in parte pavimentato, in parte occupato da aiuole;
- le argomentazioni che lamentano una compromissione del profilo estetico e del pregio architettonico del villino –in particolare, in base all'elaborato predisposto dal c.t.u., la dividente indicata coi numeri 1-2-3, che delimita, da uno dei lati, la porzione da assegnare a , altererebbe la simmetria del prospetto principale dell'edificio (v. Controparte_1
pag.6 e ss. della c.t.p.) - risultano irrilevanti nella misura in cui tali dividenti costituiscono linee ideali”, finalizzate solo ad individuare a livello planimetrico, con la relativa incidenza sul piano giuridico-documentale, gli esatti confini della proprietà esclusiva, e,
come tali, potrebbero anche non venire materializzate in alcun modo sui luoghi o venire estrinsecate con modalità – quelli previste dal c.t.u. di cui subito si dirà – certamente in grado di salvaguardare l'estetica complessiva dell'immobile oltre che la sua funzionalità;
- i rilievi circa la contrarietà del progetto divisionale alle prescrizioni di natura edilizio-
urbanistica si presentano generici e, comunque, infondati, in difetto di alcuna specifica confutazione a quanto rimarcato dal c.t.u. circa il fatto che la proposta suddivisione, da attuarsi senza interventi strutturali ma solo con l'apposizione – eventuale, come si è detto
- di elementi precari (fioriere etc.), non è soggetta a rilascio di titolo concessorio e non viola i vincoli pubblici esistenti, per come anche anticipato nella nota dell'Assessorato
Regionale BB.CC. del 10.5.2013 che l'originario attore si era fatto rilasciare (v. pag.10 e ss. delle risposte del c.t.u. alle osservazioni delle parti);
- anche in relazione ai costi necessari della divisione, gli stessi si appalesano assai
Per_ contenuti (stimati in circa euro 4.000,00, v. pag.20 dei “chiarimenti” dell'ing. , in 8
quanto correlati essenzialmente al frazionamento catastale – da ottenere “graffando” ad ognuno dei tre appartamenti la sua porzione esclusiva di giardino - e alla presentazione delle necessarie istanze alle competenti Amministrazioni, e ciò tenendo anche conto del fatto che ogni porzione gode già di un autonomo accesso alla strada pubblica;
- in ordine alla censura sollevata dall'ing. in relazione alla stima del valore del Per_2
giardino – per avere il c.t.u., pur congruamente richiamando il metodo sintetico- comparativo, omesso di indicare i dati di comparazione all'uopo utilizzati - può essere
Per_ sufficiente osservare che l'ing. aveva in primo grado già specificato, nella nota di risposta alle osservazioni delle parti (v. pag. 13-14 dei predetti “chiarimenti”), i dati utilizzati per la sua valutazione (pubblicazioni rese dalle principali agenzie immobiliari e valori tratti dall'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate, questi ultimi riportati in allegato 4 dei suddetti “chiarimenti”), precisando di avere applicato il criterio estimativo specifico previsto per i giardini pertinenziali ad una villa e, a quest'ultima, nel caso specifico, una maggiorazione del 25% al fine di tenere conto della sua ubicazione, di particolare pregio, nell'ambito della micro-zona di riferimento (mentre, ai fini del decidere, nessuna utilità
sarebbe derivata dalla valutazione analitica del valore delle tre unità immobiliari in ragione delle rifiniture interne); 2) che siffatta stima assume comunque rilievo solo ai fini della determinazione dell'ammontare del conguaglio - stante la divisione in natura proposta dal c.t.u. e condivisa dal Tribunale - rispetto al quale nessuna contestazione specifica è stata mossa;
- il rischio di un deprezzamento dell'edificio – anche in questo caso prospettato in termini meramente ipotetici dal c.t.p. – è stato escluso dal c.t.u. il quale, premettendo Per_2 che dal frazionamento “si genererebbero degli spazi esterni pertinenziali adeguatamente,
funzionalmente e comodamente fruibili dalle singole parti in causa e di estensione ordinaria per la tipologia edilizia”, ha piuttosto evidenziato come notoriamente “il
valore di tre distinte unità immobiliari facenti parte di una villa unica avente giardino
comune e indiviso è inferiore a quello dei medesimi immobili dotati di singole quote di 9
giardino in piena proprietà, singolarmente ed autonomamente fruibili”, rimarcando come il progetto divisionale da lui predisposto prevedesse l'assegnazione ai tre condividenti di quelle zone di giardino prossime ai più immediati accessi delle rispettive unità immobiliari (v. il punto 2) a pag.16 dei “chiarimenti”);
- la creazione di porzioni non del tutto identiche per ampiezza e utilità (peraltro proprio quella da assegnare a è di minore estensione e, a differenza delle altre CP_7
due, dotata del solo accesso pedonale, seppure costituente quello antistante il prospetto principale dell'edificio) rientra nella fisiologia della divisione in natura, ed è destinata ad essere compensata mediante l'attribuzione dei conguagli in danaro, mentre l'assunto in ordine alla attuale presenza sull'area scoperta de qua di servitù passive, sorte a vantaggio delle tre unità immobiliari “per destinazione del padre di famiglia” ai sensi dell'art. 1062
c.c. e che precluderebbero, per ciò, la suddivisione, si presenta giuridicamente privo di consistenza, tenuto conto, da un lato, che siffatta modalità di costituzione di servitù presuppone il già avvenuto smembramento dell'originario unico fondo, dall'altro che la divisione non è in alcun modo preclusa dall'attuale stato dei luoghi – ma anzi favorita dalla presenza dei tre distinti accessi dalla via pubblica - e che solo all'esito di essa potrà
valutarsi il sorgere di pesi in ragione della esistenza, peraltro non meglio specificata, di impianti tecnici e tubazioni ricadenti sul giardino già in comunione.
Conclusivamente, nessuna delle argomentazioni contenute nella relazione di c.t.p.
prodotta dagli originari appellanti si presenta in grado di inficiare le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure.
Alcuna incidenza sulla perdurante adeguatezza del progetto divisionale può poi attribuirsi né alla “stabilità” del capo della sentenza di primo grado afferente alla assegnazione agli appellanti della intera proprietà della autorimessa – quest'ultima costituente, sia sul piano catastale che in base alla sopra citata disposizione testamentaria, cespite autonomo, la cui attribuzione all'evidenza non dà luogo in favore degli assegnatari ad una espansione delle loro quote di comproprietà del giardino – né alla sopravvenuta concentrazione in capo al 10
dei diritti immobiliari anche della defunta madre, tanto più che Parte_1
l'assegnazione in favore dei convenuti era stata effettuata senza distinguere tra di loro le rispettive attribuzioni.
Segue l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite dei gradi successivi va effettuata alla luce dell'esito complessivo del giudizio, non essendone consentita una parcellizzazione in ragione dell'esito dei singoli gradi (inter alia: Cass. 13356/2021, 23769/2024).
Nella vicenda in esame tali fasi ulteriori del processo sono stati originate dalla resistenza,
rivelatasi infondata, dei due originari convenuti onde a costoro– oggi all'attore in riassunzione, anche quale erede della madre - tali spese vanno addossate secondo la regola della soccombenza (v. Cass. sent. 3024/2011).
Le stesse si liquidano, applicando i parametri tariffari determinati in base al valore del bene oggetto della contestata divisione, nelle seguenti misure: a) per il giudizio di appello: euro 4.558,00; b) per il giudizio di legittimità: euro 3.900,00; c) per questo giudizio di rinvio: euro 12.154,00 (applicando i parametri minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi). Su tali importi andranno calcolati il rimborso delle spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Non si ravvisa nella condotta della parte soccombente un comportamento tale da integrare la violazione dell'art.88 c.p.c. ai fini della applicazione del primo comma dell'art.92
c.p.c. esclusivamente in ragione della circostanza della produzione solo in appello della prefata c.t.p., le cui argomentazioni avrebbero potuto essere agevolmente disattese, per le ragioni sopra esposte, ove prontamente valutate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n.ro 15204/2022,
- conferma la sentenza n.ro 5915/2015 emessa dal Tribunale di Palermo il 27-28 ottobre
2015, appellata da e Parte_1 Persona_1 11
DA , anche quale erede di a rifondere a Parte_1 Persona_1
le spese di lite dei successivi gradi del giudizio, che si liquidano per il Controparte_1 grado di appello nell'importo di euro 4.758,00, per la fase di legittimità nell'importo di euro 3.900,00 e per questo giudizio di rinvio nell'importo di euro 12.154,00, oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13,
co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo in data 8.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo