Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17695/2019 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Sciogliendo la riserva dell'udienza tenuta in modalità cartolare in data 17/01/2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cp.c.
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Fiore
N. 17695/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17695/2019 r.g.a.c.
TRA
(PI - PEC Parte_1 P.IVA_1 Email_1
in persona del Presidente del CdA Signor , con sede legale in Parte_2
Bologna, Via Pollastri 6, difesa e rappresentata - in virtù di procura generale ad lites per notar del Distretto Notarile di Bologna rilasciata il 9 di- Persona_1
1
[...]
(CF – PEC Parte_3 C.F._1
del Foro di Bologna, ed ai fini della presente Email_2
procedura, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Antonio Ferrara
(CF – PEC C.F._2 Email_3
del Foro di Napoli, in Napoli, Via Cervantes 55/5; PEC
Email_2
- ATTRICE/opponente
E
(c.f.: , in persona del Legale Rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
Sig. con sede legale in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. CP_2
7, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maione, (C.F. ), C.F._3
come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito dell'istanza di visibilità
- CONVENUTA/opposta
OGGETTO: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 3051/2019 del 19/04/2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per la partecipazione all'udienza cartolare del 17/01/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09
prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposi-
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zione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più
complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al do-
vere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere moti-
vati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logi-
co-giuridico che ha condotto alla decisione ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
perché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pro-
nuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formu-
lazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle ar-
gomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione,
fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza ne-
cessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressa-mente richiamate nei mo-
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tivi della decisione. Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sul-
la valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avveni-
re passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un or-
dinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che li-
mita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convinci-
mento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quel-
li non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni ar-
gomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussi-
stenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositi-
vo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda,
formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor-
tuno richiamare brevemente i fatti che ciascuna delle parti ha posto a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il DI 3051/2019 – RG 8155/2019, emesso dal Tribunale di
Napoli, su ricorso della notificato a mezzo PEC il 29 aprile 2019, ecce- CP_1
pendo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, es-
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sendo al contrario competente territorialmente il Tribunale di Bologna.
Nel merito eccepiva la mancata esecuzione di alcune opere e la non corret-
ta esecuzione di altre.
In fatto si rappresentava che la aveva commissionato alla Parte_1
i lavori di ristrutturazione della propria sede in Bologna;
che i detti la- CP_1
vori, non avendo le parti sottoscritto un contratto, erano stati eseguiti in base ad
un semplice «computo metrico», quotato da per complessivi € CP_1
154.992,84 da pagare in varie tranche di cui la prima con la prima fattura
d'acconto di € 60.000,00, una seconda con ulteriore fattura d'acconto di €
50.000,00, la terza con la fattura per le lavorazioni con detrazioni per risparmio
energetico di € 30.600,00 e la quarta con l'ultima fattura di saldo, a lavori finiti
e garanti, di € 14.392,00 prevista per fine gennaio 2018. Tuttavia, la CP_1
contravvenendo agli accordi aveva emesso le fatture con il seguente ordine
[docc. 5/5c]: - n. 130/2017 del 6 dicembre 2017 di € 60.000,00# per «1 accon-
to»;
- n. 6/2018 del 18 gennaio 2108 di € 50.000,00# per «2 acconto»;
- n. 26/2018 del 26 marzo 2108 di € 27.596,00# per «3 acconto» (la
fattura oltre ad indicare una SOMMA MAGGIORE di quella preventivata,
avrebbe dovuto essere quella di «saldo», mentre è stata emessa dalla CP_1
prima ancora di inviare alla la contabilità finale); Parte_1
- n. 66/2018 del 25 giugno 2018 di € 30.600,00# per «sostituzione infissi
e lavori di coibentazione»;
Pertanto, la , prima verbalmente e poi per iscritto avrebbe chiesto Parte_1
alle a) la modifica della fattura n. 66/2018, poiché come originaria- CP_1
mente trasmessa non era utilizzabile per ottenere le detrazioni fiscali di legge
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[docc. 6/11]; b) lo storno della fattura n. 26/2018 di € 27.596,00# «con emissio-
ne di nota di accredito, poiché l'importo non era (è) quello convenuto » e poiché,
come dedotto e provato, detta fattura doveva essere emessa solo a lavori ultima-
ti, controllati e garanti [cit. doc. 6 - 7]; 4) controparte solamente a fine maggio
2018 ha inviato alla «una scheda riassuntiva delle varianti ese- Parte_1
guite» [doc. 12], scheda dalla quale emergevano maggiori costi tali da far in-
crementare il totale dei lavori a € 168.196,00# (sarà onere di controparte prova-
re le specifiche autorizzazioni a dette varianti da parte della ). Parte_1
Si costituiva la ed impugnando l'opposizione ne chiedeva il riget- CP_1
to. Nel contempo, parte opponente avanzava richiesta di provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo opposto o in via subordinata la provvisoria esecutorietà
parziale per la somma non contestata pari ad euro 9.919,07. Nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiedeva di accertare la somma ancora dovuta dalla con- Parte_1
dannandola al pagamento in favore della della somma non contestata CP_1
pari ad euro 9.919,07; nel merito, rigettare l'opposizione confermando integral-
mente il decreto ingiuntivo per le causali di cui sopra;
in via subordinata, accer-
tarsi la somma ancora dovuta dalla in forza dell'appalto per cui è Parte_1
causa e condannarla al pagamento della stessa in favore della oltre inte- CP_1
ressi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese di causa oltre accessori di legge
Con ordinanza resa in data 23/11/2023, il Giudice assegnatario del fasci-
colo, la dott.ssa , a scioglimento della riserva assunta così provvedeva: Per_2
“viste le istanze istruttorie articolate da parte opponente nella memoria deposi-
tata in data 9-7-2020; ritenuta superflua l'assunzione di prove costituende;
os-
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servato che va disposta ctu e che l'indagine peritale non dovrà investire eventua-
li vizi o difformità delle opere eseguite dalla società opposta, ma dovrà essere
limitata all'accertamento delle opere effettivamente eseguite dalla ditta appalta-
trice e alla verifica di opere eventualmente eseguite in quantità inferiori rispetto
a quanto previsto nel computo metrico (rimettendo alla sentenza definitiva del
merito la risoluzione delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti);
osservato che al ctu andrà conferito il seguente incarico: “Previo esame di tutta
la documentazione necessaria ed ispezione dei luoghi cui si riferisce la presente
controversia, accerti il ctu le opere effettivamente eseguite dalla in CP_1
esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti (v. computo metrico
versato in atti), verificando la rispondenza delle opere realizzate al computo me-
trico iniziale e alle varianti in corso di opera. Quantifichi il ctu il costo delle
opere effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice e ove accerti lavori ese-
guiti in quantità inferiore rispetto a quanto indicato nel computo metrico, quanti-
fichi la diminuzione”.
Nominato il Ctu nella persona dell'arch. e depositato Persona_3
l'elaborato peritale le cui conclusioni, sulla scorta del corredo probatorio offerto dalle parti, sono condivise da questo Giudice, la causa è stata rinviata per la deci-
sione non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
In punto di diritto, ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova rammen-
tare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso
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che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente,
avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modifica-
tivi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricor-
rente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cogni-
zione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emit-
tente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contesta-
zione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
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Orbene, sulla scorta del compendio cognitorio acquisito e dall'istruttoria espletata, si ritiene che l'opposizione sia solo parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Come emerge dagli atti la ha commissionato alla Parte_1 [...]
i lavori di ristrutturazione al piano primo della propria sede in Bologna CP_3
senza sottoscrivere un contratto. Per i lavori da eseguire è stato redatto un "com-
puto metrico" per complessivi € 154.992,84. Alla fine del mese di maggio 2018
la avrebbe inviato alla un riepilogo delle va- CP_1 Parte_1
rianti eseguite, dal quale emergevano maggiori costi per un totale di €
168.196,00. Per le opere eseguite la ha pagato la somma di € Parte_1
140.600,00.
Sulle sovrapposte posizioni, il G.I., nella persona della dott.ssa , Per_2
ritenute superflue le prove testimoniali ha ammesso la CTU.
L'ausiliario nominato, dopo aver descritto lo stato dei luoghi ed elencato le opere realizzate dalla ditta, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, ha precisa-
to che: “Prendendo come riferimento il computo metrico versato in atti, nel corso
del primo accesso sono state esaminate le opere effettivamente eseguite dalla
[...]
in esecuzione del contratto di appalto, verificando la rispondenza delle CP_3
opere realizzate sia al computo metrico iniziale che alle opere richieste in va-
riante, realizzate nel corso dei lavori…” ed ha quantificato in € 147.475,00,
l'importo che l'opponente avrebbe dovuto versare all'opposta tenendo conto dei
costi delle opere preventivate come da computo metrico iniziale, previo accerta-
mento delle minori quantità eseguite rispetto a quanto previsto inizialmente;
dei
costi delle opere eseguite in quantità inferiori;
dei costi per lavorazioni non pre-
viste dal computo metrico iniziale.
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Ordunque, vista la CTU, il cui contenuto viene quivi integralmente ri-
chiamato, letti gli atti e le difese delle parti, si ritiene che, a fronte della somma richiesta con il D.I. e pari ad € 27.596,00 (quale differenza tra quanto dovuto per le opere eseguite e quantificate in € 168.196,00 e quanto già versato dall'opponente, pari ad € 140.600,00), la è ancora debitrice nei Parte_1
confronti della della somma di € 6.875,00 (somma derivante dalla diffe- CP_1
renza tra quanto accertato dal CTU in € 147.475,00 e quanto già pagato dall'opponente).
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte e non fatte oggetto di specifica statuizione devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez.
III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione di riferimen-
to e dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disat-
tesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n. 3051/2019 emesso in data
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19/04/2019 dal Tribunale di Napoli – Sez XII – nella persona della dott.ssa Lui-
gia Stravino;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.875,00 oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €
3.809,00, oltre ad € 287,00 per spese vive, il contributo forfettario come per leg-
ge, IVA, CPA e spese vive se dovute e documentate in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli lì 13/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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