Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Quando il giudice di merito ritenga di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte del proprio convincimento, della relazione di consulenza, anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il giudice di merito ritenga di aderire. Anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi , senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni e i conclusivi rilievi esposti nella precedente consulenza.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: no alla ficta confessio nel processo societario in caso di mancata o tardiva notifica della comparsaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IA vedova AGRIFOGLIO, AGRIFOGLIO MARIA RITA, AGRIFOGLIO DEBORA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar di ROMA del 23 maggio 2000, Rep. N. 54345;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 603/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 03/11/99 - R.G.N. 640/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 15 gennaio 1998, il Pretore di Civitavecchia accoglieva la domanda proposta dalle signore DI NE, AR TA IO e RA IO nei confronti dell'INAIL volta a ottenere le prestazioni economiche dovute ai superstiti per la morte del foro congiunto IO GI a seguito di infortunio sul lavoro del 7 giugno 1993.
Proponeva appello l'INAIL in via principale e, in via incidentale, per il capo concernente le spese, la NE e le IO. Con sentenza in data 22 ottobre 13 novembre 1999, il Tribunale della stessa sede accogliendo l'impugnazione dell'istituto, rigettava la domanda introduttiva;
respingeva, altresì, l'appello incidentale e dichiarava irripetibili le spese dei due gradi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le NE e la IO con due motivi illustrati con memoria.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
CoL primo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono "violazione di legge dpr 1124/65 art.
2 - Omessa o insufficiente motivazione per contraddittorietà manifesta" e sostengono che lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, eventualmente in concorso con una situazione morbosa preesistente, aveva determinato, per disagio fisico-ambientale e stress neuropsichici per eccesso di prestazione derivante da una situazione lavorativa oggettivamente difficoltosa, una lesione organica con azione rapida ed intensa, rientrante nella nozione di infortunio sul lavoro. Di ciò non avrebbe tenuto conto il consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale - che inspiegabilmente non aveva chiesto di essere autorizzato all'esame autoptico, se lo riteneva indispensabile per l'accertamento delle cause della morte - non avendo escluso che tra le molteplici cause all'origine del decesso potesse esservi anche quella di origine cardiaca ipotizzata dal consulente tecnico di ufficio del Pretore.
Sostanzialmente, l'accertamento del consulente del Tribunale e della stessa sentenza che vi si è adeguata, era privo di motivazione. Le doglianze ora esposte, attinenti alla pretesa violazione di legge sono infondate.
Ha ritenuto il giudice di appello, in conformità a nuova consulenza tecnica di ufficio, che non era in alcun modo ricostruibile la causa del decesso, intervenuto a seguito di malore che aveva colpito l'IO, nell'espletamento delle sue normali mansioni di manovale, mentre spostava per pochi metri una carriola con un sacchetto di cemento, sia pure in ora calda della giornata e durante la fase digestiva. Si trattava di manovra rientrante nella normale routine di un operaio generico-manovale, non comportante alcuno sforzo abnorme, tale da porre sotto stress l'organismo di soggetto prevedibilmente alienato a siffatte operazioni e mai in precedenza soggetto a disturbi di analoga natura. Nè a tale sforzo fisico poteva attribuirsi un ruolo concausale rispetto a preesistenti patologie, delle quali non esistevano dati certi;
neppure era noto su quale base anatomo-funzionale tale ipotetica concausa avrebbe potuto agire. La mancata effettuazione di un esame autoptico impediva in modo assoluto di identificare elementi specifici idonei e sufficienti a identificare in una patologia certa la causa dell'evento. Il giudice di merito non si è discostato, dunque, nel giudicare circa il fondamento della domanda, dalla nozione di infortunio accolta dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, anzi la sua indagine (come quella del proprio ausiliare tecnico) si è sviluppata proprio verso la ricerca di quell'evento che, con forza concentrata e straordinaria, abbia eventualmente agito, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore dando luogo alle alterazioni lesive.
In particolare, questa Corte ha ritenuto che uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro può configurare l'esistenza di una causa violenta prevista dall'art.2 d.p.r. ult. cit., atta a determinare, con azione rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato ed ha altresì precisato che in tale contesto il nesso causale non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art.41 c.p., secondo cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità (Cass. 30 maggio 2000 n. 7228; 21 gennaio 1998, n. 535; 19 dicembre 1997, n. 12904). La circostanza che l'evento specifico e causalmente (o concausalmente) efficiente non sia stato individuato dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale e dallo stesso giudice di appello, il che, sotto il profilo giuridico porta, inevitabilmente alla esclusione della sussistenza del fatto non accertato (non essendo sufficiente la prospettazione di una mera eventualità o possibilità astratta dal fatto stesso), non depone affatto nel senso della scorrettezza dell'indagine e, in particolare, nel senso che la stessa sia stata fuorviata da una inesatta nozione giuridica dell'infortunio sul lavoro e del nesso causale sottostante. Il motivo deduce altresì vizi di motivazione che vengono pure denunciati con il successivo secondo motivo di ricorso, sotto il profilo di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" per avere il Tribunale accolto le conclusioni del proprio consulente tecnico senza avere sottoposto ad analisi critica quelle, opposte, del consulente di ufficio nominato in primo grado. Il Tribunale non avrebbe esaminato circostanze obiettive acquisite alla causa (documentazione medica, stato dei luoghi, condizioni climatiche e lavorative: fase della digestione, probabile malessere individuale, stress, temperatura eccessiva, peso notevole trasportato con la carriola, reiterazione del lavoro) idonee di per sè a condurre con certezza ad una valutazione diversa da quella adottata dal giudice di appello.
In subordine la sentenza impugnata sarebbe viziata da insufficiente motivazione per la obiettiva carenza del criterio logico seguito e sarebbe, comunque, contraddittoria in quanto le ragioni poste a base della decisione sono sostanzialmente contrastanti tra loro, tanto da elidersi a vicenda e da non consentire di individuare la ratio decidendi.
Il motivo è infondato.
Deve essere, anzitutto, richiamata la giurisprudenza di questa Corte suprema (Cass. 15 febbraio 2002, n. 2207; 3 marzo 2001, n. 3113; 24 febbraio 2000, n. 2112) secondo cui non sono deducibili in cassazione temi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, in particolare contestazioni rivolte alla consulenza tecnica e, in relazione ad esse, alta sentenza che le abbia recepite, di talché esse sono ammissibili nel giudizio di legittimità alla duplice condizione che le critiche all'elaborato del consulente di ufficio siano state proposte al giudice di appello e che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ricorrente segnali nel ricorso, con specifica indicazione, l'atto in cui sono state formulate, in modo che il giudice di legittimità sia posto in condizione di procedere al relativo controllo, con riferimento anche alla decisività delle censure, prima di esaminarne il fondamento.
Nel caso in esame manca nel ricorso la precisazione dell'avvenuta contestazione della consulenza disposta dal Tribunale dopo l'avvenuto suo deposito e l'indicazione dell'atto in cui l'eventuale contestazione sia stata mossa, sicché il motivo presenta anche profili di inammissibilità.
Rileva, comunque, la Corte che il secondo consulente di ufficio e il Tribunale hanno escluso la possibilità di ricollegare la morte del lavoratore ad una causa esterna perché, non essendosi provveduto all'autopsia, non era ricostruibile neppure il meccanismo della morte. È evidentemente implicito, in tale considerazione che in tanto l'accertamento autoptico sarebbe stato utile in quanto tempestivamente effettuato quando era ancora possibile rinvenire nei tessuti i segni anatomici della causa di morte (ad esempio, secondo le prospettazioni del ricorrente, dell'infarto cardiaco). In assenza di riscontri di tal genere o di altre risultanze documentali di carattere medico diagnostico che potessero ricollegare lo sforzo fisico a patologie eventualmente preesistenti quali concausa della morte, rimaneva evidentemente il solo fatto, di per sè giudicato del tutto inidoneo a giustificare l'evento mortale, che il malore era intervenuto mentre il lavoratore procedeva ad un breve spostamento di una carriola carica di un "sacchetto" di cemento. Dunque, il consulente ha dato atto della assoluta modestia dello sforzo, posto in essere da persona, oltretutto, adusa a operazioni di tal genere, e della inidoneità dello stesso sforzo, sia pure in ora calda della giornata e con la digestione in atto, a determinare di per sè l'evento letale. Altre concause dell'evento sono state dalle ricorrenti semplicemente prospettate in via di ipotesi, senza l'indicazione di elementi processuali che potessero attestarne la effettiva ricorrenza e giustificare in concreto una diversa conclusione da parte del consulente di ufficio e del Tribunale. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alla conclusioni del consulente tecnico di ufficio dallo stesso nominato, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire;
anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta (Cass. 11 gennaio 1995, n. 271; 17 gennaio 1998, n. 418), ciò a maggiore ragione quando, come nel caso di specie, il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione, nella stessa sentenza di primo grado impugnata che vi abbia prestato adesione, o "aliunde" desumibili (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). La sentenza non presenta, dunque, i vizi di motivazione denunciati. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte inducono a rigettare il ricorso. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art.152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003