Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 125
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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Massime1

Quando il giudice di merito ritenga di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte del proprio convincimento, della relazione di consulenza, anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il giudice di merito ritenga di aderire. Anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi , senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni e i conclusivi rilievi esposti nella precedente consulenza.

Commentario1

  • 1Corte Costituzionale: no alla ficta confessio nel processo societario in caso di mancata o tardiva notifica della comparsa
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 125
Data del deposito : 9 gennaio 2003

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