Articolo 7 della Legge 4 febbraio 1956, n. 54
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 marzo 1956
Art. 7.
In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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