TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Michael Pasian e l'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Acampora, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Vivaio 24, come da procura in atti
-attrice- contro con gli avv.ti Controparte_1
Toti S. Musumeci, Eva R. Desana, Leonardo Musumeci, Alberto Ferrari, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti difensori, in Torino, via Ettore de Sonnaz n.
14, come da procura in atti
-convenuta-
e contro
Controparte_2
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (SIM) – contratti di borsa
Conclusioni delle parti
ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18 giugno 2025.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale delle società convenute e per l'effetto: - condannare, in via solidale tra loro, la società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società
[...] [...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Euro 140.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta;
- fermo quanto sopra, condannare altresì la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti CP_4 dal Sig. quantificabili in Euro 101.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta;
in via subordinata, per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la nullità del contratto di servizi d'investimento intercorso tra il ricorrente e il Broker e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di Euro 140.000,00 in favore del Sig. Pt_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo;
[...] in ulteriore subordine: per tutte le ragioni in fatto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 quale istituto di moneta elettronica beneficiario delle somme distratte, e ciò per grave inadempimento degli obblighi discendenti dal contatto sociale qualificato intercorrente tra la predetta società ed il Sig.
e, per l'effetto, condannare la stessa società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali sofferti dal Sig. quantificati sin d'ora in Euro 241.000,00 (ovvero nella maggiore Pt_1
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria (omissis);” ha concluso come Controparte_1 da prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
“in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del
Tribunale distrettuale di Stoccolma (Svezia) e comunque dell'autorità giudiziaria svedese o in subordine dell'autorità giudiziaria bulgara o ancora dell'autorità giudiziaria svizzera;
(omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano mossa dalla convenuta è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui in appresso.
2.
2 Per quanto rileva ai fini della decisione in punto all'eccezione di carenza di giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria italiana, come tempestivamente e ritualmente mossa da non è contestato Controparte_1 che , cittadino italiano residente in Italia nella circoscrizione di questo Parte_1 tribunale, ha disposto alcuni pagamenti dal conto corrente a lui intestato a favore delle società convenute, le quali hanno sede, quanto a Controparte_1 in Svezia e, quanto a
[...] Controparte_2
, in Bulgaria, e che tali società sono state costituite secondo il diritto
[...] dei rispettivi paesi nei quali hanno sede. Non è inoltre contestato, e risulta per via documentale, che i pagamenti sono stati disposto mediante bonifico bancario dal conto corrente intestato a acceso presso la filiale di una banca svizzera, filiale Parte_1 anch'essa collocata in territorio elvetico.
Non è contestato, infine, che esercita, o che ha in passato esercitato la Parte_1 professione di consulente finanziario.
3.
Svolte le premesse in fatto di cui sopra, al fine di individuare l'autorità giurisdizionale competente a decidere la presente controversia, trattandosi di contenzioso che presenta spiccati elementi di transnazionalità tra soggetti che hanno sede in differenti stati dell'unione europea, occorre fare riferimento al Reg. (UE) 1215/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Regolamento Bruxelles I bis).
La giurisdizione italiana non può essere ovviamente riconosciuta sulla scorta del principio generale dettato dall'art. 4, 1° c., il quale prevede che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, in quanto le convenute sono, l'una domiciliata in Svezia, l'altra in Bulgaria.
Da quanto sopra discende che non può farsi applicazione neanche dell'art. 8, reg. cit., il quale contempla la deroga alla competenza per connessione, nel senso che una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è
3 domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata, in quanto ci si potrebbe rivolgere al giudice italiano se almeno una di esse fosse domiciliata in Italia.
4.
Ai fini del riconoscimento della competenza a giudicare di questa Autorità giudiziaria non può d'altronde farsi applicazione del foro alternativo del luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 7, n. 2, secondo il quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, anche davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, sulla scorta della circostanza, pacifica e documentalmente provata, che il ha disposto i pagamenti mediante bonifico Pt_1 bancario disposti dal conto corrente a lui intestato ed acceso presso la banca CIC, avente sede in Svizzera e contraddistinta da un codice SWIFT che riporta proprio la sigla CH, assegnata agli istituti elvetici, attingendo dai fondi giacenti su tale rapporto bancario.
A riguardo, occorre rilevare che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto deroga alla competenza prevista in via generale dall'articolo 4 del reg. n.
1212/2012, cioè quella delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, che costituisce la regola generale, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, enunciata all'articolo 7, punto 2, di tale regolamento, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, sebbene l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» possa riferirsi sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo, (CGUE, 17/06/2021, C-800/19), e che la competenza a giudicare può essere attribuita ai giudici di diverso stato membro qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell'ambito di competenza territoriale di tali giudici (CGUE, 28/01/2015, C-375/13).
4 Ebbene, il danno è stato generato da un fatto avvenuto in Svizzera, ed in tale luogo tale danno si è concretizzato, in quanto deve presumersi, e l'attore non ha fornito nessuna prova contraria a riguardo, che la liquidità necessaria ai pagamenti sia stata attinta proprio dal saldo del conto corrente dal quale sono stati disposti i pagamenti, e, pertanto, che la deminutio patrimoniale abbia interessato il danaro che, almeno in quel momento, giaceva in Svizzera e, pertanto, al di fuori della giurisdizione italiana.
Non persuade la tesi di parte attrice, secondo cui dovrebbe essere riconosciuta la giurisdizione italiana per il solo fatto che i bonifici erano disposti dall'Italia, in quanto tale azione è del tutto scollegata dall'oggetto dell'asserito danno che ha coinvolto proprio il patrimonio ubicato in Svizzera.
5.
Neppure può essere invocato il foro del consumatore di cui agli artt. 17 e ss., Reg. UE
1215/2012 cit., ai fini del riconoscimento della suddetta competenza a giudicare, in quanto difetta la prova che , nel rivolgersi alle convenute abbia agito per Parte_1 scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.
In primo luogo, l'attore contesta a tutte le convenute, in via principale, la violazione di obblighi comportamentali derivanti dalla violazione della normativa antiriciclaggio, obblighi, che proprio secondo la tesi attorea, non presuppongono il perfezionamento di un accordo negoziale, con la conseguenza che non può esserci alcun contratto sottoscritto con un consumatore, dal quale deriva la doverosità dell'applicazione della normativa consumeristica.
Per quanto riguarda l'azione di nullità contrattuale, che l'attore rivolge in via subordinata contro , nei confronti della quale ha rinunciato CP_5 all'azione, e contro , la quale è rimasta Controparte_6 contumace, occorre premettere che la qualità di persona fisica in capo al non Pt_1 vale, di per sé, ad accordargli il riconoscimento delle garanzie consumeristiche dettate dall'ordinamento interno e da quello sovranazionale.
Quanto al requisito dell'estraneità di cui sopra si è detto, va rilevato che non è necessario, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma
è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo
5 connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass. Civ. 22810/2018, 8419/2019, 11773/2013).
Il ha apoditticamente rilevato di rivestire la qualità di consumatore, senza Pt_1 argomentare alcunché a riguardo e senza allegare documentazione idonea a consentire a questo giudice di vagliarne l'effettiva qualità.
Tali argomentazioni hanno tuttavia trovato smentita nelle allegazioni e nelle produzioni della convenuta, la quale ha allegato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che il RI svolge la professione di consulente finanziario, senza che tale allegazione sia mai stata contestata dall'attore. Inoltre, la convenuta ha provato che, almeno in passato, egli abbia svolto tale professione (doc. 9, fasc. conv.) e che attualmente, sia liquidatore di una società attiva nel ramo dei servizi finanziari, e che altre cariche abbia rivestito in passato in altre società (doc. 18, fasc. conv.).
Ora, a fronte di un quadro come sopra delineato, è fondato ritenere che anche l'investimento della rilevante somma di euro 296.000 sia stato attuato dall'attore nell'esercizio dell'attività di professionista del settore degli investimenti, oppure, quantomeno, per uno scopo connesso a tale attività.
D'altronde, avrebbe potuto, anziché limitarsi a qualificarsi Parte_1 aprioristicamente come consumatore, allegare e provare fatti idonei ad attestare il non possesso della qualità di operatore professionale del settore nel momento in cui ha investito la rilevante somma oggetto di causa, ovvero a chiarire quali esigenze della vita quotidiana abbia inteso soddisfare, al limite fornendo dettagli sulla provenienza del danaro investito, anche usufruendo dei termini per memorie ex art. 171ter c.p.c., ovvero, almeno segnalare al giudice un tema di indagine.
Invero, già vigente la precedente regolamentazione del processo civile, la suprema
Corte aveva chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale e, di conseguenza, quella di carenza di giurisdizione, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto salvo nel caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo
6 del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, u.c., c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. Civ. 30836/2024). Ebbene, l'attore, interessato al rigetto dell'eccezione, oltre a non avere allegato alcuna prova documentale, nulla ha sollecitato in merito ad un'eventuale attività istruttoria per chiarire quali aspetti della vita quotidiana abbia inteso soddisfare con l'investimento dell'ingente somma giacente sul suo conto estero.
6.
Da tutto quanto sopra, deriva l'accoglimento dell'eccezione mossa da parte convenuta di carenza di giurisdizione del giudice italiano, il quale, pertanto, deve declinare la propria competenza a decidere la controversia, in quanto tale competenza deve essere riconosciuta al giudice svedese ovvero a quello bulgaro.
7.
La particolarità della controversia, nonché il fatto che la convenuta non ha preso parte al procedimento di mediazione, costituiscono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, per essere competente a decidere la controversia il Giudice bulgaro o svedese;
2. DICHIARA compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Belluno il giorno 18 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Michael Pasian e l'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Acampora, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Vivaio 24, come da procura in atti
-attrice- contro con gli avv.ti Controparte_1
Toti S. Musumeci, Eva R. Desana, Leonardo Musumeci, Alberto Ferrari, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti difensori, in Torino, via Ettore de Sonnaz n.
14, come da procura in atti
-convenuta-
e contro
Controparte_2
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (SIM) – contratti di borsa
Conclusioni delle parti
ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18 giugno 2025.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale delle società convenute e per l'effetto: - condannare, in via solidale tra loro, la società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società
[...] [...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Euro 140.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta;
- fermo quanto sopra, condannare altresì la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti CP_4 dal Sig. quantificabili in Euro 101.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta;
in via subordinata, per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la nullità del contratto di servizi d'investimento intercorso tra il ricorrente e il Broker e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di Euro 140.000,00 in favore del Sig. Pt_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo;
[...] in ulteriore subordine: per tutte le ragioni in fatto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 quale istituto di moneta elettronica beneficiario delle somme distratte, e ciò per grave inadempimento degli obblighi discendenti dal contatto sociale qualificato intercorrente tra la predetta società ed il Sig.
e, per l'effetto, condannare la stessa società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali sofferti dal Sig. quantificati sin d'ora in Euro 241.000,00 (ovvero nella maggiore Pt_1
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria (omissis);” ha concluso come Controparte_1 da prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
“in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del
Tribunale distrettuale di Stoccolma (Svezia) e comunque dell'autorità giudiziaria svedese o in subordine dell'autorità giudiziaria bulgara o ancora dell'autorità giudiziaria svizzera;
(omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano mossa dalla convenuta è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui in appresso.
2.
2 Per quanto rileva ai fini della decisione in punto all'eccezione di carenza di giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria italiana, come tempestivamente e ritualmente mossa da non è contestato Controparte_1 che , cittadino italiano residente in Italia nella circoscrizione di questo Parte_1 tribunale, ha disposto alcuni pagamenti dal conto corrente a lui intestato a favore delle società convenute, le quali hanno sede, quanto a Controparte_1 in Svezia e, quanto a
[...] Controparte_2
, in Bulgaria, e che tali società sono state costituite secondo il diritto
[...] dei rispettivi paesi nei quali hanno sede. Non è inoltre contestato, e risulta per via documentale, che i pagamenti sono stati disposto mediante bonifico bancario dal conto corrente intestato a acceso presso la filiale di una banca svizzera, filiale Parte_1 anch'essa collocata in territorio elvetico.
Non è contestato, infine, che esercita, o che ha in passato esercitato la Parte_1 professione di consulente finanziario.
3.
Svolte le premesse in fatto di cui sopra, al fine di individuare l'autorità giurisdizionale competente a decidere la presente controversia, trattandosi di contenzioso che presenta spiccati elementi di transnazionalità tra soggetti che hanno sede in differenti stati dell'unione europea, occorre fare riferimento al Reg. (UE) 1215/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. Regolamento Bruxelles I bis).
La giurisdizione italiana non può essere ovviamente riconosciuta sulla scorta del principio generale dettato dall'art. 4, 1° c., il quale prevede che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, in quanto le convenute sono, l'una domiciliata in Svezia, l'altra in Bulgaria.
Da quanto sopra discende che non può farsi applicazione neanche dell'art. 8, reg. cit., il quale contempla la deroga alla competenza per connessione, nel senso che una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è
3 domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata, in quanto ci si potrebbe rivolgere al giudice italiano se almeno una di esse fosse domiciliata in Italia.
4.
Ai fini del riconoscimento della competenza a giudicare di questa Autorità giudiziaria non può d'altronde farsi applicazione del foro alternativo del luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 7, n. 2, secondo il quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, anche davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, sulla scorta della circostanza, pacifica e documentalmente provata, che il ha disposto i pagamenti mediante bonifico Pt_1 bancario disposti dal conto corrente a lui intestato ed acceso presso la banca CIC, avente sede in Svizzera e contraddistinta da un codice SWIFT che riporta proprio la sigla CH, assegnata agli istituti elvetici, attingendo dai fondi giacenti su tale rapporto bancario.
A riguardo, occorre rilevare che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto deroga alla competenza prevista in via generale dall'articolo 4 del reg. n.
1212/2012, cioè quella delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, che costituisce la regola generale, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, enunciata all'articolo 7, punto 2, di tale regolamento, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, sebbene l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» possa riferirsi sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo, (CGUE, 17/06/2021, C-800/19), e che la competenza a giudicare può essere attribuita ai giudici di diverso stato membro qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell'ambito di competenza territoriale di tali giudici (CGUE, 28/01/2015, C-375/13).
4 Ebbene, il danno è stato generato da un fatto avvenuto in Svizzera, ed in tale luogo tale danno si è concretizzato, in quanto deve presumersi, e l'attore non ha fornito nessuna prova contraria a riguardo, che la liquidità necessaria ai pagamenti sia stata attinta proprio dal saldo del conto corrente dal quale sono stati disposti i pagamenti, e, pertanto, che la deminutio patrimoniale abbia interessato il danaro che, almeno in quel momento, giaceva in Svizzera e, pertanto, al di fuori della giurisdizione italiana.
Non persuade la tesi di parte attrice, secondo cui dovrebbe essere riconosciuta la giurisdizione italiana per il solo fatto che i bonifici erano disposti dall'Italia, in quanto tale azione è del tutto scollegata dall'oggetto dell'asserito danno che ha coinvolto proprio il patrimonio ubicato in Svizzera.
5.
Neppure può essere invocato il foro del consumatore di cui agli artt. 17 e ss., Reg. UE
1215/2012 cit., ai fini del riconoscimento della suddetta competenza a giudicare, in quanto difetta la prova che , nel rivolgersi alle convenute abbia agito per Parte_1 scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.
In primo luogo, l'attore contesta a tutte le convenute, in via principale, la violazione di obblighi comportamentali derivanti dalla violazione della normativa antiriciclaggio, obblighi, che proprio secondo la tesi attorea, non presuppongono il perfezionamento di un accordo negoziale, con la conseguenza che non può esserci alcun contratto sottoscritto con un consumatore, dal quale deriva la doverosità dell'applicazione della normativa consumeristica.
Per quanto riguarda l'azione di nullità contrattuale, che l'attore rivolge in via subordinata contro , nei confronti della quale ha rinunciato CP_5 all'azione, e contro , la quale è rimasta Controparte_6 contumace, occorre premettere che la qualità di persona fisica in capo al non Pt_1 vale, di per sé, ad accordargli il riconoscimento delle garanzie consumeristiche dettate dall'ordinamento interno e da quello sovranazionale.
Quanto al requisito dell'estraneità di cui sopra si è detto, va rilevato che non è necessario, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma
è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo
5 connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass. Civ. 22810/2018, 8419/2019, 11773/2013).
Il ha apoditticamente rilevato di rivestire la qualità di consumatore, senza Pt_1 argomentare alcunché a riguardo e senza allegare documentazione idonea a consentire a questo giudice di vagliarne l'effettiva qualità.
Tali argomentazioni hanno tuttavia trovato smentita nelle allegazioni e nelle produzioni della convenuta, la quale ha allegato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che il RI svolge la professione di consulente finanziario, senza che tale allegazione sia mai stata contestata dall'attore. Inoltre, la convenuta ha provato che, almeno in passato, egli abbia svolto tale professione (doc. 9, fasc. conv.) e che attualmente, sia liquidatore di una società attiva nel ramo dei servizi finanziari, e che altre cariche abbia rivestito in passato in altre società (doc. 18, fasc. conv.).
Ora, a fronte di un quadro come sopra delineato, è fondato ritenere che anche l'investimento della rilevante somma di euro 296.000 sia stato attuato dall'attore nell'esercizio dell'attività di professionista del settore degli investimenti, oppure, quantomeno, per uno scopo connesso a tale attività.
D'altronde, avrebbe potuto, anziché limitarsi a qualificarsi Parte_1 aprioristicamente come consumatore, allegare e provare fatti idonei ad attestare il non possesso della qualità di operatore professionale del settore nel momento in cui ha investito la rilevante somma oggetto di causa, ovvero a chiarire quali esigenze della vita quotidiana abbia inteso soddisfare, al limite fornendo dettagli sulla provenienza del danaro investito, anche usufruendo dei termini per memorie ex art. 171ter c.p.c., ovvero, almeno segnalare al giudice un tema di indagine.
Invero, già vigente la precedente regolamentazione del processo civile, la suprema
Corte aveva chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale e, di conseguenza, quella di carenza di giurisdizione, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto salvo nel caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo
6 del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, u.c., c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. Civ. 30836/2024). Ebbene, l'attore, interessato al rigetto dell'eccezione, oltre a non avere allegato alcuna prova documentale, nulla ha sollecitato in merito ad un'eventuale attività istruttoria per chiarire quali aspetti della vita quotidiana abbia inteso soddisfare con l'investimento dell'ingente somma giacente sul suo conto estero.
6.
Da tutto quanto sopra, deriva l'accoglimento dell'eccezione mossa da parte convenuta di carenza di giurisdizione del giudice italiano, il quale, pertanto, deve declinare la propria competenza a decidere la controversia, in quanto tale competenza deve essere riconosciuta al giudice svedese ovvero a quello bulgaro.
7.
La particolarità della controversia, nonché il fatto che la convenuta non ha preso parte al procedimento di mediazione, costituiscono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, per essere competente a decidere la controversia il Giudice bulgaro o svedese;
2. DICHIARA compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Belluno il giorno 18 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
7