Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 7 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7065/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. ) rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 di appello dagli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino appellante contro
(C.f. ) rappresentato e difeso giusta procura in calce alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di risposta in appello dall'avv. Giovanni Sicari appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15002/2020, pubblicata in data 29.10.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — domandava al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità dell'art. 3 del Controparte_1 contratto preliminare di compravendita della proprietà superficiaria dell'immobile in Roma via Locke
n.19 concluso con il 14.4.2015 e la sostituzione di detta clausola con altra di pari Parte_1 tenore secondo diritto;
di emettere ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza avente efficacia traslativa della suddetta proprietà superficiaria, condizionata al pagamento del prezzo detratta la caparra confirmatoria già versata;
di condannare la convenuta all'immediata consegna dell'immobile e di immetterlo immediatamente nel possesso dell'immobile; di ordinare al conservatore di procedere alla relativa trascrizione nonché di condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in €
20.000,00.
A sostegno delle sue pretese, l'attore deduceva che l'immobile oggetto del contratto preliminare era sottoposto al vincolo di un prezzo massimo di vendita per essere stato realizzato in regime di edilizia convenzionata ai sensi della L. 865/1971 e che questo doveva essere determinato in base ad una serie di parametri indicati nella convenzione stipulata tra il Comune ed il primo utilizzatore del bene.
Continuava l'attore sostenendo che, al fine di consentire la vendita a prezzo libero, le parti si erano accordate nel contratto preliminare concluso il 14.4.2015 affinché la convenuta promittente venditrice
Pertanto, l'attore agiva per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita e per la nullità parziale del medesimo limitatamente alla clausola che determinava il prezzo in €
402.000,00, che doveva intendersi sostituita ex lege con il prezzo vincolato pari a € 159.445,23.
Inoltre, rappresentava il sig. che a seguito dell'inadempimento della convenuta aveva CP_1 subito danni patrimoniali e non patrimoniali poiché a causa dell'impossibilità di acquistare la nuova abitazione su cui aveva fatto affidamento sarebbe stato costretto a corrispondere un indennizzo pari a € 900,00 per ritardata restituzione di un immobile detenuto in comodato d'uso utilizzato come casa familiare ed il canone di locazione mensile di un box auto pari a € 150,00.
Infine, si riservava di chiedere la risoluzione del contratto in corso di causa, pretendendo il doppio della caparra versata, pari a complessivi € 84.000,00 e il risarcimento di tutti i danni direttamente emergenti dalle trattative tra cui € 19.500,00 versati al mediatore, le somme versate ad avvocati e notai per la gestione della fase stragiudiziale della controversia nonché i danni causati dall'aver dovuto far frequentare inutilmente ai figli per tutto il periodo indicato scuole e centri sportivi a grande distanza da casa. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, domandava, in via principale, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore o per mancato avveramento della condizione sospensiva costituta dall'affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e, per l'effetto, la condanna del sig. al pagamento di € 42.000,00 pari alla caparra confirmatoria già versata. CP_1
In via subordinata, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare che la condizione apposta non si era ancora avverata e, pertanto, di dichiarare che l'atto definitivo poteva essere stipulato solo a seguito della conclusione della convenzione con il Comune di Roma. All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione (2.8.), il contratto preliminare di compravendita oggetto di causa;
2) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 42.000,00, oltre interessi in misura legale (ex art. 1284, comma 4 c.c.) dal 28.11.2018;
3) condanna, inoltre, al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c. ed in Parte_1 favore di , dell'importo di euro 15.000,00; Controparte_1
4) rigetta le domande riconvenzionali di Parte_1
5) condanna al rimborso, in favore di e con distrazione delle Parte_1 Controparte_1 stesse in favore del difensore di quest'ultimo, avv. Giovanni Sicari, delle spese di lite del presente giudizio, che, già operata la parziale compensazione delle stesse nella misura della metà, si liquidano per la restante parte in euro 6.715,00 per compenso professionale ed in euro 393,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
6) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in corso di causa come da decreto del 2.1.2019, a carico solidale delle predette parti”.
Con atto di appello contenente tre motivi, la sig.ra impugnava la sentenza emessa Parte_2 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via principale di accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande attoree formulate in primo grado e di accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del sig. o per il CP_1 mancato avveramento della condizione ed, in via subordinata, di accertare e dichiarare che la condizione di cui alla scrittura privata del 9.11.2015 non si fosse avverata e, che, pertanto l'atto definitivo si potesse essere stipulato solo dopo la stipulazione della convenzione urbanistica di affrancazione dai vincoli con il Comune di Roma.
In data 22.4.2021 con comparsa di costituzione con appello incidentale contenente due motivi, si costituiva il Sig. chiedendo: in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito rigetto dell'appello poiché infondato;
in via incidentale, la riforma della sentenza e la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare e la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 84.000,00 oltre interessi;
in via subordinata la conferma della sentenza in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale;
in ogni caso la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
§ 2. – All'esito della prima udienza di comparizione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii d'ufficio per ragioni organizzative, veniva fissata l'udienza dle 7 febbraio 2025 per la discussione orale e la decisone contestuale ex art.281 sexies c.p.c.. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello la sentenza del Tribunale di Roma n.
15002/2020, pubblicata in data 29.10.2020, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo