Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5950/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIETO ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeos, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LIETO
ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti:
1) Il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio preferenziale presso l'abitazione del padre;
i genitori si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore, verranno assunte separatamente dal genitore con cui il figlio di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, i coniugi, nell'interesse preminente del minore, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale;
2) Il figlio minore , di anni 17, sarà con la madre ogni qual volta Essi lo Per_1 riterranno, secondo intese autonome tra madre e figlio. In particolare, sarà garantito alla madre signora di espletare la propria funzione genitoriale nello stesso identico modo Parte_1
e senza alcuna limitazione in termini di tempo e di orari rispetto a quanto praticato fino ad oggi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la signora continuerà ad occuparsi del figlio nei Pt_1 Per_1 trasporti casascuola e viceversa, continuerà ad accudire lo stesso e ad occuparsi della preparazione e somministrazione dei pasti secondo le necessità giornaliere e gli impegni di , Per_1 continuerà ad essere presente ogni giorno per adiuvare il figlio nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche, senza che la presenza di altre figure non genitoriali (ad es. nonni) possano prendere il sopravvento nella vita di . Dette figure non genitoriali Per_1 continueranno ad essere presenti nella vita di nel rispetto dei reciproci ruoli. potrà Per_1 Per_1 dormire anche infrasettimanalmente con la madre secondo le esigenze e la libera scelta del ragazzo e secondo libere intese tra madre e figlio. 3) In ogni caso i genitori trascorreranno in via alternata il fine settimana con il figlio
, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, compatibilmente con gli Per_1 orari lavorativi degli stessi. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto di avere con sé il figlio per tre settimane, di cui due anche continuative. Sarà cura di entrambi i genitori comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno i periodi di vacanza di cui intendono usufruire. Durante le vacanze natalizie, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio ad anni alterni il 24.12 ed il 25.12, e quindi per una settimana (26-31 dicembre, 1-6 gennaio) sempre ad anni alterni, in modo che il genitore che ha avuto i figli il giorno di Natale trascorra con gli stessi anche il 31.12, e l'anno successivo tale periodo spetterà all'altro genitore. Durante le vacanze pasquali, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio per tre giorni continuativi, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua, con sospensione del regime ordinario di frequentazione dell'altro genitore salvo diverso accordo. Le altre festività “rosse” verranno suddivise a metà tra i genitori secondo accordi diretti tra gli stessi.
2 4) Il signor provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio, CP_1 garantendo la copertura integrale delle spese ordinarie come acquisti per abbigliamento, acquisti per la cartoleria di scuola, acquisti per il cibo, spese di telefonia, ed in generale garantendo la copertura integrale di tutte quelle spese che non siano dalla legge qualificate come
“straordinarie”. L'assegno unico universale viene riconosciuto al 50% in capo a entrambi i genitori.
5) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, come di seguito elencate e regolamentate:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte di chi l'ha anticipata per intero: spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria);
- con necessità di previo accordo tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria
(a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per
3 alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con i figli.
- Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del e/o del minore cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
6)- Entrambi i coniugi, sino alla maggiore età del figlio, avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza entro sette giorni dal momento in cui esso avverrà.
7)-I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro rapporto relativo alla divisione dei beni ed arredi della casa familiare
8) I coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di alimenti e/o mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
4 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
10/09/2011 ed ivi trascritto al numero 62, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2011;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
5