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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2410/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, n. 3585/2019, pubblicata il 3 aprile
2019, vertente
TRA
1 (1) la (partita Parte_1
iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in Sambuceto di San VA EA (CH), alla Via Caldarelli, 16 bis, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Dante n. 89, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cupido (codice fiscale ), che, C.F._1
unitamente all'avv. Carla Gili (codice fiscale: ), la C.F._2
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (incorporante per fusione, giusta atto di Controparte_1
fusione del 1 ° agosto 2011, a ministero del notaio , rep. 52036, racc. Per_1
n. 14713, la già per Controparte_2 Controparte_3
avvenuto cambio di denominazione del 16 dicembre 2008), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ANSI (NA) alla Via E. Merone, 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Iannelli (codice fiscale
, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti C.F._3
appellata -appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 133/2007, notificato il 17 aprile 2007, su ricorso della il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata Controparte_3
di Casoria, ingiungeva alla Parte_2
il pagamento in favore della somma €.
[...] Controparte_4
48.452,19 oltre interessi legali nonché spese e competenze di giudizio, quale 2 corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale elettrico vario, come da fatture commerciali nn. 28656/05, 12218/06, 14774/06, 14775/06, 17354/06, e
17355/06 al netto della nota di credito n. 2132 del 22.08.2006 di € 3.381,46.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con atto di citazione per l'udienza del 15 ottobre 2007, notificato il 18 maggio 2007 - la
[...]
in persona del legale rappresentante, pro Controparte_5
tempore, proponeva opposizione, con la quale, pur non contestando il rapporto di fornitura con la deduceva l'infondatezza della Controparte_3
pretesa monitoria relativamente alla quantificazione del credito ingiunto, in quanto, a suo dire, le fatture azionate era state già pagate, almeno in parte.
Pertanto, nell'assunto che “i pagamenti del 2006, ammontano (…) ad €
31.949,75, da cui va detratta la somma di € 3.991,31 pagata per la fattura dicembre 2005, residuando così complessivi €. 27.958,44” proponeva, in via riconvenzionale, domanda di restituzione della somma di €. 9.423,10.
Tanto premesso, l'opponente, chiedeva al Tribunale di Napoli – Sezione
Distaccata di Casoria – di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per tutti gli esposti motivi. In riconvenzionale condannare la Società opposta al pagamento in favore della opponente Euro 9.423,10, ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legale e rivalutazione Istat. Con vittoria di spese di lite.” (cfr. pag. 8 dell'atto di opposizione).
I.3 Con comparsa del 12 ottobre 2007 si costitutiva in giudizio la
[...]
sostenendo l'infondatezza della proposta opposizione e CP_3
3 domandandone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
I.4. Nel corso del giudizio, non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ma veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dr. onde procedere alla quantificazione delle somme Persona_2
dovute dalla alla Parte_1 [...]
All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, Sesta Controparte_3
Sezione Civile, con la sentenza n. 3585/2019 pubblicata in data 3 aprile 2019, così decideva:
“a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
133/2007, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, il 28 marzo 2007; b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 26.715,55, oltre interessi al tasso legale dalla domanda (22 marzo 2007) fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte
opposta, del 50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro 110,00 per spese ed euro 2450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iannelli, disponendo la compensazione della residua metà;
e) pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti in misura eguale, condannando ciascuna a corrispondere in favore dell'altra quanto
eventualmente versato in eccedenza rispetto alla misura previamente indicata”.
(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza 10 ottobre 2019, notificata il 6 maggio 2019 - la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello,
[...]
articolando diverse censure, come di seguito rubricate:
“1) – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”;
“2) – SENTENZA ERRONEA, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE NELLA
MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
OMESSA ED
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“IN VIA PRELIMINARE: a) rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione
e l'espletamento della prova testimoniale richiesta con la seconda memoria ex art. 183 cpc in primo grado, a mezzo del teste Dott. ; b) Testimone_1
riconvocare il CTU per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO: riformare la sentenza impugnata, per tutti gli esposti motivi;
1) dichiarare la soc. in persona del legale Controparte_3
rappresentante, debitrice nei confronti della soc. Parte_1
in persona del legale rappresentante della somma di Euro
[...]
10.051,41, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) condannare la soc. , in Controparte_3
persona del legale rappresentante, a pagare alla soc. Parte_1
in persona del legale rappresentante, la somma di Euro
[...]
10.051,41, ovvero quella maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
Il tutto con rivalsa delle spese,
5 competenze, onorari, rimb. Spese generali, IVA e CPA del giudizio, sia di primo che di secondo grado.” (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di appello).
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 19 settembre 2019 si costituiva in giudizio la ( incorporante la Controparte_1 Controparte_2
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_3
tempore, deducendo, in via preliminare, “la violazione dell'art. 347 c.p.c.” e dunque la “improcedibilità dell'appello”, per la tardività della costituzione in giudizio dell'appellante (in particolare, rilevava che l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta in data 17 maggio 2019, ossia 11 giorni dopo la notifica dell'atto di appello del 6 maggio 2019), nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Proponeva, inoltre, appello incidentale, tardivo, con il quale, in riforma gravata sentenza, chiedeva il pagamento della somma di €. 39.860,88, corrispondente alle fatture nn. 28656/05, 12218/06, 14774/06 e 17355/06, oltre interessi, da essa emesse e risultate impagate.
II.3 Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 7 novembre 2024, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1.In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa della appellata di “improcedibilità dell'appello” della Controparte_1
per la “costituzione tardiva Parte_1
dell'appellante”.
Ed invero, risulta dagli atti di causa che l'atto di appello è stato notificato,
a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dal difensore della avv. Parte_1 Parte_1
Carla Gili, in data 6 maggio 2019, nei confronti della Controparte_3
presso l'indirizzo PEC del difensore, avv. Pietro Iannelli, e l'iscrizione a ruolo della causa a cura dell'appellante è avvenuta, con modalità telematica, in data 17 maggio 2019, oltre il prescritto termine di 10 giorni.
1.1 Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., ratione temporis vigente, l'appellante deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di citazione all'appellato; la mancata o tardiva costituzione dell'appellante comporta l'improcedibilità dell'appello (art. 348 c.p.c.); la costituzione in giudizio dell'appellante coincide con l'iscrizione a ruolo della causa, e quindi con il deposito degli atti processuali presso la cancelleria dell'Ufficio Giudiziario adito.
A seguito dell'introduzione del processo civile telematico, tale deposito, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18.10.2012, n. 179, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il deposito degli atti processuali nel sistema SICID gestito dal Ministero della Giustizia.
7 Quanto alla procedura, va chiarito che il predetto deposito genera quattro e-mail, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, che giungono automaticamente all'indirizzo PEC del difensore che ha proceduto all'iscrizione della causa a ruolo. Secondo il citato art. 16-bis,
comma 7, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla l.
17.12.2012, n. 221 – inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24.12.2012, n. 228, modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero di Giustizia.” Tale normativa regolamentare è integrata dalle seguenti norme. L'art. 13, commi 2 e 3, d.M. 21.2.2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), il quale prevede che “i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Nel caso previsto dal comma 2, la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì,
l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.”
Con specifico riguardo, alla tempestività dell'iscrizione a ruolo ed alla costituzione dell'appellante in giudizio con modalità telematica, la Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 32296/2023, dopo avere precisato che:
“(…) ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta
8 che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento (…). Quanto, poi, al valore giuridico di queste “quattro ricevute”, va osservato che: (…) i-b) la seconda
(RdAC) rappresenta, come si è appena affermato, la ricevuta, opponibile a terzi, come tutte le ricevute PEC (cfr. art. 48, comma 3, CAD), che attesta l'avvenuto deposito dell'atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del ministero”, ha statuito che: “(…) il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la cosiddetta
seconda PEC, la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giudiziario (cfr. Cass., Sez. I, ord. 10/3/2021, n. 6723;
Cass., Sez. I, ord. 27/6/2019, n. 17328; Cass. Sez. 6-1, ord. 1/3/2018, n.
4787).”
1.2 Nel caso in esame, contrariamente a quanto richiesto dalla Suprema
Corte ai fini della tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa, con modalità
telematica, l'appellante ha allegato agli atti la pec di “deposito atto di citazione in appello”, eseguita dal suo difensore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'Appello: “ca tel.giustiziacert.it” alle ore Email_1
23:57:21 del 16 maggio 2019, ed ha depositato, altresì, una schermata
(estrapolata evidentemente dal fascicolo telematico cui ha accesso) ove si legge:
“Stato raccomandata: In attesa di Accettazione Data ultimo aggiornamento: 16-
05-2019, 23.57:21”): tale documento, a parere di chi scrive, non è idoneo a provare la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, poiché,
9 come innanzi esposto, solo la seconda PEC (rectius ricevuta di avvenuta consegna), soddisfa tali requisiti e prova pienamente il momento esatto in cui è stato depositato l'atto introduttivo del giudizio (così come ha affermato la Corte di Cassazione n. 32296/2023).
Ciò nondimeno, pur volendo “tenere conto” di tale “schermata”, dalla stessa in ogni caso non si potrebbe desumere la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante (rectius iscrizione a ruolo), perché ivi si legge “In attesa di accettazione (…) ultimo aggiornato 23.57.21”, ergo, il relativo procedimento comunque non si sarebbe concluso e perfezionato in data 16
maggio 2019.
Ad ulteriore dimostrazione della intempestività della iscrizione a ruolo dell'appello della Parte_1
osserva la Corte, sul sistema SICID dell'ufficio, nella sezione “Storico” del fascicolo RG 2410/2019, l'iscrizione a ruolo generale risulta datata 17 maggio
2019, e nello stesso fascicolo, sotto la sezione “Atti”, il primo atto di cui si ha evidenza è quello del mittente “Gili Carla”, alla data di ricezione/invio “17 maggio 2019 ore 00:02:10”: in altre parole, il giorno in cui la “busta” è entrata nella conoscibilità della Cancelleria del giudice adito corrisponde al 17 maggio
2019 e non al 16 maggio 2019.
Va altresì rilevato che è stata depositata agli atti del fascicolo, un'attestazione del Direttore Funzionario, , nella quale il predetto CP_6
dichiara che l'iscrizione telematica della causa de qua è avvenuta il giorno 17 maggio 2019: trattasi di attestazione che ha “efficacia di certezza legale”, come
10 riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23119/2023,
a mente della quale: “Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quelle delle annotazioni del cancellerie sugli atti medesimi.”
In ultimo, va comunque considerato che l'appellante non ha mai prodotto la seconda PEC, ossia quella di avvenuta consegna della busta nel sistema SICID, né tantomeno ha presentato istanza di rimessione in termini onde rimediare, eventualmente, alla tardiva iscrizione a ruolo della causa de quo.
Per tutte le suesposte ragioni, stante la tardività della costituzione in giudizio dell'appellante, l'appello della Parte_1
va dichiarato improcedibile.
[...]
2. A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla con il quale l'istante, alla luce di una “ricostruzione Controparte_1
dei fatti anche a mezzo dei documenti esaminati dal CTU” (cfr. pag. 5 della comparsa) reclama l' “esistenza” di un credito pari ad € 39.860,88, maggiore rispetto a quello ad essa riconosciuto dal primo Giudice in sentenza, pari all'importo di € 26.715,55: conformemente chiede la riforma della decisione.
L'appello incidentale va respinto.
Ed invero come argomenta la stessa nella sua Controparte_1
comparsa di costituzione, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso, su suo ricorso, per il mancato pagamento delle fatture n. 28656/05, 12218/06,
14774/06, 14775/06, 17354/06 e 17355/06 ad oggetto la fornitura di materiale
11 elettrico vario in favore della Parte_1
[...]
In sede di opposizione, quest'ultima, ingiunta del pagamento, aveva sostenuto di avere già pagato la fattura n. 28656/05, di non avere ordinato né
ricevuto la merce di cui alla fattura n. 12218/06, di non avere pagato le fatture n. 14774/06, 14775/06, 17354/06 e 17355/06 perché, senza contestare l'effettiva ricezione delle merci di dette fatture, erano ivi riportati errori di fatturazione.
Ebbene, alla luce della produzione documentale offerta dalla parti e della svolta CTU in primo grado, è emerso che:
- in relazione alla fattura n. 28656/05 emessa per un totale di €
21.997,03 ( di cui la ha riconosciuto di Parte_1
avere ricevuto la merce, ma ne ha eccepito l'avvenuto pagamento)
l'ausiliario ha riscontrato il pagamento a mezzo tre assegni bancari per un totale di soli € 8.591,31, con un debito residuo di € 13.405,72;
- in relazione alla fattura n. 12218/06 emessa per un totale di €
20.026,37, l'ausiliario ha confrontato i DDT indicati nella fattura con quelli allegati da entrambe le parti verificando l'assenza dei DDT n.
1.n.
4532/75 dell'11/05/2006, b.n. 4534/95 dell'11/05/2006, c.n. 4720/75 del 12/05/2006, comprovanti l'esecuzione della prestazione. Poiché
l'opponente in relazione alla detta fattura ha riconosciuto di dovere pagare esclusivamente la somma di € 2.916,31 più IVA ( per un totale di € 3.499,57), il primo Giudice lo ha condannato al relativo importo;
12 - in relazione alle fatture n. 14774/06, 14775/06, 17355/06, l'ausiliario non ha riscontrato i dedotti errori di fatturazione, nè ha rinvenuto documenti comprovanti il pagamento e/o lo storno, sicchè ne ha riconosciuto la debenza per un importo complessivo di € 9.810,25;
- in relazione alla fattura n.17354/06, l'ausiliario ha invece riscontrato il pagamento.
Ergo, il Tribunale, in parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente, ha revocato il decreto opposto n. 133/2007 e condannato la a pagare in favore della Parte_1 Controparte_3
in luogo del credito originariamente ingiunto di € 48.462,58, il
[...]
minore importo di € 26.715,55.
Ebbene la propone impugnazione incidentale al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento del più rilevante credito di € 39.860,88
(reclamando, tra l'altro, per intero l'importo della fattura n. 12218/06), ma non offre a supporto alcuna valida argomentazione che consenta di confutare le valutazioni espresse dal consulente quanto al mancato riscontro dei corrispondenti DDT attestanti l'avvenuta consegna della merce portata dalla fattura, né tantomeno la motivazione esposta sul punto dal primo Giudice.
Insomma , la decisione non merita riforma.
3. Visto l'esito del giudizio di appello, che vede l'improcedibilità dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, a parere della Corte, appare equo disporre la compensazione delle spese del grado tra le parti.
13 Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti (sia in relazione all'appellante principale che all'appellante incidentale) di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
atto di citazione per l'udienza del 10 ottobre 2019, notificato il 6 maggio 2019
- e sull'appello incidentale proposto dalla (già Controparte_1 [...]
– con comparsa di risposta all'appello depositata il 19 settembre CP_3
2019 - avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Casoria – 6 Sezione Civile, n. 3585/2019 pubblicata il 03 aprile 2019, così provvede:
(A) dichiara improcedibile l'appello principale;
(B) rigetta l'appello incidentale;
(C) compensa tra le parti le spese del grado di appello;
14 (D) dichiara la e la Parte_1
tenute a versare un ulteriore importo pari a quello Controparte_1
versato per l'impugnazione, principale ed incidentale, a titolo di contributo incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2410/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, n. 3585/2019, pubblicata il 3 aprile
2019, vertente
TRA
1 (1) la (partita Parte_1
iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in Sambuceto di San VA EA (CH), alla Via Caldarelli, 16 bis, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Dante n. 89, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cupido (codice fiscale ), che, C.F._1
unitamente all'avv. Carla Gili (codice fiscale: ), la C.F._2
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (incorporante per fusione, giusta atto di Controparte_1
fusione del 1 ° agosto 2011, a ministero del notaio , rep. 52036, racc. Per_1
n. 14713, la già per Controparte_2 Controparte_3
avvenuto cambio di denominazione del 16 dicembre 2008), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ANSI (NA) alla Via E. Merone, 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Iannelli (codice fiscale
, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti C.F._3
appellata -appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 133/2007, notificato il 17 aprile 2007, su ricorso della il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata Controparte_3
di Casoria, ingiungeva alla Parte_2
il pagamento in favore della somma €.
[...] Controparte_4
48.452,19 oltre interessi legali nonché spese e competenze di giudizio, quale 2 corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale elettrico vario, come da fatture commerciali nn. 28656/05, 12218/06, 14774/06, 14775/06, 17354/06, e
17355/06 al netto della nota di credito n. 2132 del 22.08.2006 di € 3.381,46.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo – con atto di citazione per l'udienza del 15 ottobre 2007, notificato il 18 maggio 2007 - la
[...]
in persona del legale rappresentante, pro Controparte_5
tempore, proponeva opposizione, con la quale, pur non contestando il rapporto di fornitura con la deduceva l'infondatezza della Controparte_3
pretesa monitoria relativamente alla quantificazione del credito ingiunto, in quanto, a suo dire, le fatture azionate era state già pagate, almeno in parte.
Pertanto, nell'assunto che “i pagamenti del 2006, ammontano (…) ad €
31.949,75, da cui va detratta la somma di € 3.991,31 pagata per la fattura dicembre 2005, residuando così complessivi €. 27.958,44” proponeva, in via riconvenzionale, domanda di restituzione della somma di €. 9.423,10.
Tanto premesso, l'opponente, chiedeva al Tribunale di Napoli – Sezione
Distaccata di Casoria – di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per tutti gli esposti motivi. In riconvenzionale condannare la Società opposta al pagamento in favore della opponente Euro 9.423,10, ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legale e rivalutazione Istat. Con vittoria di spese di lite.” (cfr. pag. 8 dell'atto di opposizione).
I.3 Con comparsa del 12 ottobre 2007 si costitutiva in giudizio la
[...]
sostenendo l'infondatezza della proposta opposizione e CP_3
3 domandandone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
I.4. Nel corso del giudizio, non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ma veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dr. onde procedere alla quantificazione delle somme Persona_2
dovute dalla alla Parte_1 [...]
All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, Sesta Controparte_3
Sezione Civile, con la sentenza n. 3585/2019 pubblicata in data 3 aprile 2019, così decideva:
“a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
133/2007, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, il 28 marzo 2007; b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 26.715,55, oltre interessi al tasso legale dalla domanda (22 marzo 2007) fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte
opposta, del 50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro 110,00 per spese ed euro 2450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iannelli, disponendo la compensazione della residua metà;
e) pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti in misura eguale, condannando ciascuna a corrispondere in favore dell'altra quanto
eventualmente versato in eccedenza rispetto alla misura previamente indicata”.
(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza 10 ottobre 2019, notificata il 6 maggio 2019 - la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello,
[...]
articolando diverse censure, come di seguito rubricate:
“1) – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA”;
“2) – SENTENZA ERRONEA, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE NELLA
MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
OMESSA ED
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU FATTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“IN VIA PRELIMINARE: a) rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione
e l'espletamento della prova testimoniale richiesta con la seconda memoria ex art. 183 cpc in primo grado, a mezzo del teste Dott. ; b) Testimone_1
riconvocare il CTU per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO: riformare la sentenza impugnata, per tutti gli esposti motivi;
1) dichiarare la soc. in persona del legale Controparte_3
rappresentante, debitrice nei confronti della soc. Parte_1
in persona del legale rappresentante della somma di Euro
[...]
10.051,41, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) condannare la soc. , in Controparte_3
persona del legale rappresentante, a pagare alla soc. Parte_1
in persona del legale rappresentante, la somma di Euro
[...]
10.051,41, ovvero quella maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
Il tutto con rivalsa delle spese,
5 competenze, onorari, rimb. Spese generali, IVA e CPA del giudizio, sia di primo che di secondo grado.” (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di appello).
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 19 settembre 2019 si costituiva in giudizio la ( incorporante la Controparte_1 Controparte_2
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_3
tempore, deducendo, in via preliminare, “la violazione dell'art. 347 c.p.c.” e dunque la “improcedibilità dell'appello”, per la tardività della costituzione in giudizio dell'appellante (in particolare, rilevava che l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta in data 17 maggio 2019, ossia 11 giorni dopo la notifica dell'atto di appello del 6 maggio 2019), nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Proponeva, inoltre, appello incidentale, tardivo, con il quale, in riforma gravata sentenza, chiedeva il pagamento della somma di €. 39.860,88, corrispondente alle fatture nn. 28656/05, 12218/06, 14774/06 e 17355/06, oltre interessi, da essa emesse e risultate impagate.
II.3 Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 7 novembre 2024, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1.In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa della appellata di “improcedibilità dell'appello” della Controparte_1
per la “costituzione tardiva Parte_1
dell'appellante”.
Ed invero, risulta dagli atti di causa che l'atto di appello è stato notificato,
a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dal difensore della avv. Parte_1 Parte_1
Carla Gili, in data 6 maggio 2019, nei confronti della Controparte_3
presso l'indirizzo PEC del difensore, avv. Pietro Iannelli, e l'iscrizione a ruolo della causa a cura dell'appellante è avvenuta, con modalità telematica, in data 17 maggio 2019, oltre il prescritto termine di 10 giorni.
1.1 Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., ratione temporis vigente, l'appellante deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di citazione all'appellato; la mancata o tardiva costituzione dell'appellante comporta l'improcedibilità dell'appello (art. 348 c.p.c.); la costituzione in giudizio dell'appellante coincide con l'iscrizione a ruolo della causa, e quindi con il deposito degli atti processuali presso la cancelleria dell'Ufficio Giudiziario adito.
A seguito dell'introduzione del processo civile telematico, tale deposito, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18.10.2012, n. 179, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il deposito degli atti processuali nel sistema SICID gestito dal Ministero della Giustizia.
7 Quanto alla procedura, va chiarito che il predetto deposito genera quattro e-mail, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, che giungono automaticamente all'indirizzo PEC del difensore che ha proceduto all'iscrizione della causa a ruolo. Secondo il citato art. 16-bis,
comma 7, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla l.
17.12.2012, n. 221 – inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24.12.2012, n. 228, modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero di Giustizia.” Tale normativa regolamentare è integrata dalle seguenti norme. L'art. 13, commi 2 e 3, d.M. 21.2.2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), il quale prevede che “i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Nel caso previsto dal comma 2, la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì,
l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.”
Con specifico riguardo, alla tempestività dell'iscrizione a ruolo ed alla costituzione dell'appellante in giudizio con modalità telematica, la Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 32296/2023, dopo avere precisato che:
“(…) ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta
8 che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento (…). Quanto, poi, al valore giuridico di queste “quattro ricevute”, va osservato che: (…) i-b) la seconda
(RdAC) rappresenta, come si è appena affermato, la ricevuta, opponibile a terzi, come tutte le ricevute PEC (cfr. art. 48, comma 3, CAD), che attesta l'avvenuto deposito dell'atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del ministero”, ha statuito che: “(…) il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la cosiddetta
seconda PEC, la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giudiziario (cfr. Cass., Sez. I, ord. 10/3/2021, n. 6723;
Cass., Sez. I, ord. 27/6/2019, n. 17328; Cass. Sez. 6-1, ord. 1/3/2018, n.
4787).”
1.2 Nel caso in esame, contrariamente a quanto richiesto dalla Suprema
Corte ai fini della tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa, con modalità
telematica, l'appellante ha allegato agli atti la pec di “deposito atto di citazione in appello”, eseguita dal suo difensore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'Appello: “ca tel.giustiziacert.it” alle ore Email_1
23:57:21 del 16 maggio 2019, ed ha depositato, altresì, una schermata
(estrapolata evidentemente dal fascicolo telematico cui ha accesso) ove si legge:
“Stato raccomandata: In attesa di Accettazione Data ultimo aggiornamento: 16-
05-2019, 23.57:21”): tale documento, a parere di chi scrive, non è idoneo a provare la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, poiché,
9 come innanzi esposto, solo la seconda PEC (rectius ricevuta di avvenuta consegna), soddisfa tali requisiti e prova pienamente il momento esatto in cui è stato depositato l'atto introduttivo del giudizio (così come ha affermato la Corte di Cassazione n. 32296/2023).
Ciò nondimeno, pur volendo “tenere conto” di tale “schermata”, dalla stessa in ogni caso non si potrebbe desumere la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante (rectius iscrizione a ruolo), perché ivi si legge “In attesa di accettazione (…) ultimo aggiornato 23.57.21”, ergo, il relativo procedimento comunque non si sarebbe concluso e perfezionato in data 16
maggio 2019.
Ad ulteriore dimostrazione della intempestività della iscrizione a ruolo dell'appello della Parte_1
osserva la Corte, sul sistema SICID dell'ufficio, nella sezione “Storico” del fascicolo RG 2410/2019, l'iscrizione a ruolo generale risulta datata 17 maggio
2019, e nello stesso fascicolo, sotto la sezione “Atti”, il primo atto di cui si ha evidenza è quello del mittente “Gili Carla”, alla data di ricezione/invio “17 maggio 2019 ore 00:02:10”: in altre parole, il giorno in cui la “busta” è entrata nella conoscibilità della Cancelleria del giudice adito corrisponde al 17 maggio
2019 e non al 16 maggio 2019.
Va altresì rilevato che è stata depositata agli atti del fascicolo, un'attestazione del Direttore Funzionario, , nella quale il predetto CP_6
dichiara che l'iscrizione telematica della causa de qua è avvenuta il giorno 17 maggio 2019: trattasi di attestazione che ha “efficacia di certezza legale”, come
10 riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23119/2023,
a mente della quale: “Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quelle delle annotazioni del cancellerie sugli atti medesimi.”
In ultimo, va comunque considerato che l'appellante non ha mai prodotto la seconda PEC, ossia quella di avvenuta consegna della busta nel sistema SICID, né tantomeno ha presentato istanza di rimessione in termini onde rimediare, eventualmente, alla tardiva iscrizione a ruolo della causa de quo.
Per tutte le suesposte ragioni, stante la tardività della costituzione in giudizio dell'appellante, l'appello della Parte_1
va dichiarato improcedibile.
[...]
2. A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla con il quale l'istante, alla luce di una “ricostruzione Controparte_1
dei fatti anche a mezzo dei documenti esaminati dal CTU” (cfr. pag. 5 della comparsa) reclama l' “esistenza” di un credito pari ad € 39.860,88, maggiore rispetto a quello ad essa riconosciuto dal primo Giudice in sentenza, pari all'importo di € 26.715,55: conformemente chiede la riforma della decisione.
L'appello incidentale va respinto.
Ed invero come argomenta la stessa nella sua Controparte_1
comparsa di costituzione, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso, su suo ricorso, per il mancato pagamento delle fatture n. 28656/05, 12218/06,
14774/06, 14775/06, 17354/06 e 17355/06 ad oggetto la fornitura di materiale
11 elettrico vario in favore della Parte_1
[...]
In sede di opposizione, quest'ultima, ingiunta del pagamento, aveva sostenuto di avere già pagato la fattura n. 28656/05, di non avere ordinato né
ricevuto la merce di cui alla fattura n. 12218/06, di non avere pagato le fatture n. 14774/06, 14775/06, 17354/06 e 17355/06 perché, senza contestare l'effettiva ricezione delle merci di dette fatture, erano ivi riportati errori di fatturazione.
Ebbene, alla luce della produzione documentale offerta dalla parti e della svolta CTU in primo grado, è emerso che:
- in relazione alla fattura n. 28656/05 emessa per un totale di €
21.997,03 ( di cui la ha riconosciuto di Parte_1
avere ricevuto la merce, ma ne ha eccepito l'avvenuto pagamento)
l'ausiliario ha riscontrato il pagamento a mezzo tre assegni bancari per un totale di soli € 8.591,31, con un debito residuo di € 13.405,72;
- in relazione alla fattura n. 12218/06 emessa per un totale di €
20.026,37, l'ausiliario ha confrontato i DDT indicati nella fattura con quelli allegati da entrambe le parti verificando l'assenza dei DDT n.
1.n.
4532/75 dell'11/05/2006, b.n. 4534/95 dell'11/05/2006, c.n. 4720/75 del 12/05/2006, comprovanti l'esecuzione della prestazione. Poiché
l'opponente in relazione alla detta fattura ha riconosciuto di dovere pagare esclusivamente la somma di € 2.916,31 più IVA ( per un totale di € 3.499,57), il primo Giudice lo ha condannato al relativo importo;
12 - in relazione alle fatture n. 14774/06, 14775/06, 17355/06, l'ausiliario non ha riscontrato i dedotti errori di fatturazione, nè ha rinvenuto documenti comprovanti il pagamento e/o lo storno, sicchè ne ha riconosciuto la debenza per un importo complessivo di € 9.810,25;
- in relazione alla fattura n.17354/06, l'ausiliario ha invece riscontrato il pagamento.
Ergo, il Tribunale, in parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente, ha revocato il decreto opposto n. 133/2007 e condannato la a pagare in favore della Parte_1 Controparte_3
in luogo del credito originariamente ingiunto di € 48.462,58, il
[...]
minore importo di € 26.715,55.
Ebbene la propone impugnazione incidentale al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento del più rilevante credito di € 39.860,88
(reclamando, tra l'altro, per intero l'importo della fattura n. 12218/06), ma non offre a supporto alcuna valida argomentazione che consenta di confutare le valutazioni espresse dal consulente quanto al mancato riscontro dei corrispondenti DDT attestanti l'avvenuta consegna della merce portata dalla fattura, né tantomeno la motivazione esposta sul punto dal primo Giudice.
Insomma , la decisione non merita riforma.
3. Visto l'esito del giudizio di appello, che vede l'improcedibilità dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, a parere della Corte, appare equo disporre la compensazione delle spese del grado tra le parti.
13 Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti (sia in relazione all'appellante principale che all'appellante incidentale) di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
atto di citazione per l'udienza del 10 ottobre 2019, notificato il 6 maggio 2019
- e sull'appello incidentale proposto dalla (già Controparte_1 [...]
– con comparsa di risposta all'appello depositata il 19 settembre CP_3
2019 - avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Casoria – 6 Sezione Civile, n. 3585/2019 pubblicata il 03 aprile 2019, così provvede:
(A) dichiara improcedibile l'appello principale;
(B) rigetta l'appello incidentale;
(C) compensa tra le parti le spese del grado di appello;
14 (D) dichiara la e la Parte_1
tenute a versare un ulteriore importo pari a quello Controparte_1
versato per l'impugnazione, principale ed incidentale, a titolo di contributo incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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