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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4889/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 4889
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, (C.F. ), nato il [...]a [...] Parte_1 C.F._1
Greco (NA), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Renzullo (C.F.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del Greco C.F._2
(NA) in Via Circumvallazione n. 44, PEC Email_1
– opponente-
(p. iva ), con sede in Conegliano (TV) in Via Vit- Controparte_1 P.IVA_1
torio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t. e per essa la mandataria per la gestione del
1 credito in persona del l.r.p.t., (p. iva ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luca Polverino (C.F. ), PEC C.F._3
e dall'avv. Luigi Coluccino (C.F. ) Email_2 C.F._4
PEC ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma in via Email_3
Adolfo Ravà n. 75;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2019 (R.G.
1737/2019) del 21.04.2019, conveniva la in- Parte_1 Controparte_1
nanzi a Questo Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità, la inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in mancanza degli elementi previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
2. dichiarare inammissibili ed improcedibili in rito ed infondate in merito e rigettare le pretese tutte avanzate nel decreto ingiuntivo oggi opposto;
3. dichiarare nulli e/o non dovuti gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto;
4. in via sempre preliminare, accertare e dichiarare che il presunto importo precet-
tato, nonché il diritto esercitato, è integralmente prescritto per il decorso del ter-
mine previsto ex lege;
2 5. in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'ineffi-
cacia, l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo promosso dall'istante, per carenza di legittimazione attiva;
6. nel merito, accertare dichiarare la abnormità, la illegittimità degli interessi con-
venzionali applicati oltre tasso soglia, per il contratto de quo e pertanto dichiararli illegittimi;
7. accertare e dichiarare la vessatorietà, la nullità, la annullabilità del contratto sot-
toscritto dalle parti in quanto posto in violazione della disciplina del credito pre-
visto dalla L. 19/02/1992 n. 142 e dalle direttive CEE n. 13/1993 e dichiarare la nullità anche limitatamente alle sole clausole e condizioni contrarie alle predette normative e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso;
8. accertare e dichiarare che la banca ricorrente non ha ottemperato a quanto richie-
sto dalla legge in materia di trasparenza e chiarezza;
9. condannare l'opposta a spese, diritti e onorari del giudizio.
L'opponente eccepiva:
1. La mancanza di legittimazione attiva di 2. Controparte_1
La carenza di prova scritta del credito;
3. L'inesistenza della fideiussione.
Si costituiva la impugnando e contestando l'opposizione ed osser- Controparte_1
vava:
Sul difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Rappresentava sul punto che gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica e accetta-
zione) non rappresentavano elementi costitutivi o requisiti di efficacia della cessione del credito, la quale produceva i suoi effetti inter partes e verso il ceduto per effetto del solo consenso tra cedente e cessionario, restando il debitore ceduto estraneo alla stessa, se-
condo la regola prevista dall'art. 1376 c.c..
3 Pertanto, la notifica e l'accettazione, di cui all'art. 1264 c.c., costituivano mere condizioni per l'opponibilità del trasferimento al debitore. Esse, dunque, incidevano sull'efficacia della cessione verso il debitore ceduto ed i terzi, ma non condizionavano, in alcun modo,
il passaggio del credito dal vecchio al nuovo creditore, rilevando esclusivamente al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. n. 2747/2007, Cass. 5997/2006).
In ogni caso, affermava di aver opportunamente documentato per tabulas, gli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito avvenuta tra e Controparte_3 CP_1
in data 13 aprile 2016, assolti mediante pubblicazione dell'avviso di cessione nella
[...]
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 30 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, nonché la sua legittimazione attiva, nel monitorio.
Inoltre, l'opponente era stato edotto della vicenda circolatoria anche a mezzo della lettera di messa in mora, inviata dall'avv. , regolarmente recapitata (doc. n. 5 del fasci- CP_4
colo monitorio).
Precisava che, per mero tuziorismo difensivo, in sede monitoria era stato depositato il contratto di cessione lasciando intenzionalmente le pagine bianche solo per motivi di pri-
vacy. Successivamente provvedeva, in sede di comparsa di costitu- Controparte_1
zione e risposta, a versare in atti la copia dell'estratto del portafoglio dei crediti ceduti
(all. 1 del contratto di cessione e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) con specifica evidenza della posizione di comprovante l'effettiva cessione del par- Parte_1
ticolare credito oggetto della presente controversia, oscurando i nominativi di altre posi-
zioni cedute e relative a soggetti estranei alla vicenda per cui è causa.
Sulla carenza di prova scritta.
Precisava di aver depositato, nel procedimento monitorio, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei
4 confronti dell'opponente, essendo comunque “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (Cass. n. 932/2000; Cass. n. 4638/2001).
Evidenziava che le linee di credito sottese al ricorso monitorio attenevano al rapporto di finanziamento n. 11436201 (per € 24.916,15) ed a quello di conto corrente n. 401332781
(per € 240,50), nell'ambito dei quali il risultava essere debitore esclusivo. In Pt_1
relazione al primo, chiariva di aver regolarmente depositato il relativo contratto debita-
mente sottoscritto in ogni sua parte dall'opponente, mentre in ordine al rapporto di conto corrente, depositava gli ultimi estratti conto prima del passaggio a sofferenza, i quali in-
dicavano non solo il saldo in ciascun periodo di riferimento ma anche le relative partite di dare ed avere. Tali estratti, in assenza di qualsiasi contestazione, dovevano ritenersi pacificamente ed implicitamente approvati tra le parti, ex art 115 c.p.c. (Cass., sentenza n. 11626/2011).
Sull'inesistenza del contratto di fideiussione.
Evidenziava che nessun contratto di fideiussione era stato mai dedotto, prodotto e neppur lontanamente menzionato dall'opposta in quanto l'unico ed esclusivo debitore era il solo
. Pt_1
Sull'usurarietà degli interessi applicati.
Assumeva la genericità della censura del tutto indimostrata sia sulla presunta misura in-
debita dei tassi applicati, che sul presunto superamento del tasso soglia. Insisteva per la correttezza di quelli applicati pari ad un tasso nominale annuo di 10,90% ed un tasso effettivo annuo dell'11,81%. Detti tassi sarebbero stati del tutto conformi alla normativa in materia di usura, la quale prevedeva un tasso soglia del 18,79 % (tasso medio del 12,53
% aumentato della metà) e, quindi, ampiamente al di sotto de limiti previsti.
Sulla trasparenza bancaria e la vessatorietà delle clausole.
5 Contestava l'assunto in quanto tutte le condizioni economiche erano state oggetto di trat-
tativa tra le parti ed al momento della richiesta del prestito di euro 30.000,00 furono pro-
spettate al tutte le condizioni di rimborso del finanziamento. Pt_1
Sulla prescrizione della pretesa creditoria.
Sul punto evidenziava che l'opponente non aveva indicato né il momento a partire dal quale i relativi importi erano divenuti esigibili, né quello dal quale era iniziato a decorrere l'invocato termine ex art. 2948 c.c..
Rilevava che, nella fattispecie, avente ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato in data 30.03.2010, il pagamento delle singole rate previste dal piano d'ammortamento costituiva l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria, e non il singolo adempimento di prestazioni periodiche. Pertanto, ai fini della prescrizione, non poteva considerarsi l'art. 2948 c.c., relativo alle prestazioni periodiche per le quali era previsto il termine prescrizionale quinquennale, ma si doveva tener necessariamente conto dell'art. 2946 c.c. il quale prevedeva che il diritto al pagamento dei ratei di cui al contratto di finanziamento, si prescriveva con il decorso di dieci dalla scadenza dell'ultima rata pre-
vista dal piano finanziario. Ed invero, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato,
imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione, decennale, che decorreva dal termine convenzionalmente pattuito per il pagamento dell'ultima rata. La prescrizione decennale iniziava a decorrere, quindi, non dalla data di sottoscrizione del contratto, ma alla scadenza dell'ultima rata mensile (n. 84) prevista dal piano finanziario.
In ogni caso, evidenziava che, ad interruzione del termine decennale suddetto, erano in-
tervenuti numerosi atti, tra i quali la comunicazione di cessione della posizione debitoria,
la lettera di diffida e messa in mora a firma dello scrivente procuratore ed infine la notifica stessa del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione per tutti i detti motivi.
6 Da un congiunto esame di tutte le risultanze processuali si ritiene che l'opposizione è
infondata e non provata e, come tale, deve essere rigettata con conferma dell'opposto D.I.
n. 564/2019 (R.G. 1737/2019).
Ed infatti, tutte le eccezioni e rilievi di parte opponente, sono infondati.
In particolare, si rileva che non vi è prova, da parte dell'opponente, di contestazioni sul credito, precedenti l'odierna opposizione, a fronte delle comunicazioni inviategli dall'op-
posta.
Sul punto, corre l'obbligo rilevare che, come costantemente ribadito dall'unanime ed or-
mai consolidato indirizzo della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere.
Si condividono e fanno proprie tutte le difese dell'opposta ritenute corrette e provate, cui si rimanda per completezza.
In particolare, si ritiene che:
1. la prescrizione, ex art. 2946 c.c., da applicarsi al caso di specie, non si è pro-
dotta per nessuno dei rapporti intrattenuti, come analiticamente documentato dall'opposta. Nella fattispecie che ci occupa, infatti, non si è in presenza di pagamenti da effettuarsi annualmente o in frazione di annuale, prescrivibili nel termine quinquennale, ma, al contrario, il pagamento delle singole rate dei finanziamenti costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dai prestiti erogati all'opponente e, conseguentemente,
per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948
c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. Ciò vale anche con riferimento ai contratti di conto corrente. La data di decorrenza dalla prescri-
zione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima
7 rata del finanziamento (dalla data del saldo debitore per il contratto di conto corrente) e/o della risoluzione contrattuale in questione. L'unicità del debito impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il paga-
mento dell'ultima rata e/o dalla risoluzione contrattuale anticipata, dato che prima di tale momento il creditore non può legittimamente pretendere il pa-
gamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c (Cass. 3 febbraio
1994, n. 1110);
2. in ordine alla legittimazione dell'opposta, la legge n. 130 del 30.4.1999 che disciplina la cartolarizzazione dei crediti, all'art. 4 comma 1, richiama espres-
samente la disciplina dell'art. 58 del T.U.B, prevedendo la pubblicazione sulla G.U. della cessione del credito come mezzo per rendere efficace ed op-
ponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto. Ed infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 58 del D.Lgs n. 385 dell'1.9.1993, che disciplina la cessione dei crediti in massa o c.d. in blocco, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla G.U.. Tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie (Cass., sent. n. 5997 del 17 marzo 2006).
Consegue la legittimità della cessione del credito operata da a CP_3
favore di Controparte_1
8 3. il credito è stato correttamente documentato dall'opposta ed il disconosci-
mento operato dall'opponente si rivela del tutto generico e strumentale e,
come tale, non può trovare accoglimento (“in tema di prova documentale il
disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai
sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contesta-
zione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di
inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed uni-
voco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di
quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ri-
corso a clausole di stile, né generiche asserzioni”. Cass. n. 16657/2019).
Consegue, in virtù di tutto quanto rappresentato, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione in quanto infondata e non provata;
2) conferma il D.I. n. 564/2019 (R.G. 1737/2019) del 21.04.2019, che diviene esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.04.2024.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 4889
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, (C.F. ), nato il [...]a [...] Parte_1 C.F._1
Greco (NA), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Renzullo (C.F.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del Greco C.F._2
(NA) in Via Circumvallazione n. 44, PEC Email_1
– opponente-
(p. iva ), con sede in Conegliano (TV) in Via Vit- Controparte_1 P.IVA_1
torio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t. e per essa la mandataria per la gestione del
1 credito in persona del l.r.p.t., (p. iva ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luca Polverino (C.F. ), PEC C.F._3
e dall'avv. Luigi Coluccino (C.F. ) Email_2 C.F._4
PEC ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma in via Email_3
Adolfo Ravà n. 75;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2019 (R.G.
1737/2019) del 21.04.2019, conveniva la in- Parte_1 Controparte_1
nanzi a Questo Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità, la inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in mancanza degli elementi previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
2. dichiarare inammissibili ed improcedibili in rito ed infondate in merito e rigettare le pretese tutte avanzate nel decreto ingiuntivo oggi opposto;
3. dichiarare nulli e/o non dovuti gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto;
4. in via sempre preliminare, accertare e dichiarare che il presunto importo precet-
tato, nonché il diritto esercitato, è integralmente prescritto per il decorso del ter-
mine previsto ex lege;
2 5. in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'ineffi-
cacia, l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo promosso dall'istante, per carenza di legittimazione attiva;
6. nel merito, accertare dichiarare la abnormità, la illegittimità degli interessi con-
venzionali applicati oltre tasso soglia, per il contratto de quo e pertanto dichiararli illegittimi;
7. accertare e dichiarare la vessatorietà, la nullità, la annullabilità del contratto sot-
toscritto dalle parti in quanto posto in violazione della disciplina del credito pre-
visto dalla L. 19/02/1992 n. 142 e dalle direttive CEE n. 13/1993 e dichiarare la nullità anche limitatamente alle sole clausole e condizioni contrarie alle predette normative e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso;
8. accertare e dichiarare che la banca ricorrente non ha ottemperato a quanto richie-
sto dalla legge in materia di trasparenza e chiarezza;
9. condannare l'opposta a spese, diritti e onorari del giudizio.
L'opponente eccepiva:
1. La mancanza di legittimazione attiva di 2. Controparte_1
La carenza di prova scritta del credito;
3. L'inesistenza della fideiussione.
Si costituiva la impugnando e contestando l'opposizione ed osser- Controparte_1
vava:
Sul difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Rappresentava sul punto che gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica e accetta-
zione) non rappresentavano elementi costitutivi o requisiti di efficacia della cessione del credito, la quale produceva i suoi effetti inter partes e verso il ceduto per effetto del solo consenso tra cedente e cessionario, restando il debitore ceduto estraneo alla stessa, se-
condo la regola prevista dall'art. 1376 c.c..
3 Pertanto, la notifica e l'accettazione, di cui all'art. 1264 c.c., costituivano mere condizioni per l'opponibilità del trasferimento al debitore. Esse, dunque, incidevano sull'efficacia della cessione verso il debitore ceduto ed i terzi, ma non condizionavano, in alcun modo,
il passaggio del credito dal vecchio al nuovo creditore, rilevando esclusivamente al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. n. 2747/2007, Cass. 5997/2006).
In ogni caso, affermava di aver opportunamente documentato per tabulas, gli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito avvenuta tra e Controparte_3 CP_1
in data 13 aprile 2016, assolti mediante pubblicazione dell'avviso di cessione nella
[...]
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 30 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, nonché la sua legittimazione attiva, nel monitorio.
Inoltre, l'opponente era stato edotto della vicenda circolatoria anche a mezzo della lettera di messa in mora, inviata dall'avv. , regolarmente recapitata (doc. n. 5 del fasci- CP_4
colo monitorio).
Precisava che, per mero tuziorismo difensivo, in sede monitoria era stato depositato il contratto di cessione lasciando intenzionalmente le pagine bianche solo per motivi di pri-
vacy. Successivamente provvedeva, in sede di comparsa di costitu- Controparte_1
zione e risposta, a versare in atti la copia dell'estratto del portafoglio dei crediti ceduti
(all. 1 del contratto di cessione e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) con specifica evidenza della posizione di comprovante l'effettiva cessione del par- Parte_1
ticolare credito oggetto della presente controversia, oscurando i nominativi di altre posi-
zioni cedute e relative a soggetti estranei alla vicenda per cui è causa.
Sulla carenza di prova scritta.
Precisava di aver depositato, nel procedimento monitorio, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei
4 confronti dell'opponente, essendo comunque “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (Cass. n. 932/2000; Cass. n. 4638/2001).
Evidenziava che le linee di credito sottese al ricorso monitorio attenevano al rapporto di finanziamento n. 11436201 (per € 24.916,15) ed a quello di conto corrente n. 401332781
(per € 240,50), nell'ambito dei quali il risultava essere debitore esclusivo. In Pt_1
relazione al primo, chiariva di aver regolarmente depositato il relativo contratto debita-
mente sottoscritto in ogni sua parte dall'opponente, mentre in ordine al rapporto di conto corrente, depositava gli ultimi estratti conto prima del passaggio a sofferenza, i quali in-
dicavano non solo il saldo in ciascun periodo di riferimento ma anche le relative partite di dare ed avere. Tali estratti, in assenza di qualsiasi contestazione, dovevano ritenersi pacificamente ed implicitamente approvati tra le parti, ex art 115 c.p.c. (Cass., sentenza n. 11626/2011).
Sull'inesistenza del contratto di fideiussione.
Evidenziava che nessun contratto di fideiussione era stato mai dedotto, prodotto e neppur lontanamente menzionato dall'opposta in quanto l'unico ed esclusivo debitore era il solo
. Pt_1
Sull'usurarietà degli interessi applicati.
Assumeva la genericità della censura del tutto indimostrata sia sulla presunta misura in-
debita dei tassi applicati, che sul presunto superamento del tasso soglia. Insisteva per la correttezza di quelli applicati pari ad un tasso nominale annuo di 10,90% ed un tasso effettivo annuo dell'11,81%. Detti tassi sarebbero stati del tutto conformi alla normativa in materia di usura, la quale prevedeva un tasso soglia del 18,79 % (tasso medio del 12,53
% aumentato della metà) e, quindi, ampiamente al di sotto de limiti previsti.
Sulla trasparenza bancaria e la vessatorietà delle clausole.
5 Contestava l'assunto in quanto tutte le condizioni economiche erano state oggetto di trat-
tativa tra le parti ed al momento della richiesta del prestito di euro 30.000,00 furono pro-
spettate al tutte le condizioni di rimborso del finanziamento. Pt_1
Sulla prescrizione della pretesa creditoria.
Sul punto evidenziava che l'opponente non aveva indicato né il momento a partire dal quale i relativi importi erano divenuti esigibili, né quello dal quale era iniziato a decorrere l'invocato termine ex art. 2948 c.c..
Rilevava che, nella fattispecie, avente ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato in data 30.03.2010, il pagamento delle singole rate previste dal piano d'ammortamento costituiva l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria, e non il singolo adempimento di prestazioni periodiche. Pertanto, ai fini della prescrizione, non poteva considerarsi l'art. 2948 c.c., relativo alle prestazioni periodiche per le quali era previsto il termine prescrizionale quinquennale, ma si doveva tener necessariamente conto dell'art. 2946 c.c. il quale prevedeva che il diritto al pagamento dei ratei di cui al contratto di finanziamento, si prescriveva con il decorso di dieci dalla scadenza dell'ultima rata pre-
vista dal piano finanziario. Ed invero, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato,
imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione, decennale, che decorreva dal termine convenzionalmente pattuito per il pagamento dell'ultima rata. La prescrizione decennale iniziava a decorrere, quindi, non dalla data di sottoscrizione del contratto, ma alla scadenza dell'ultima rata mensile (n. 84) prevista dal piano finanziario.
In ogni caso, evidenziava che, ad interruzione del termine decennale suddetto, erano in-
tervenuti numerosi atti, tra i quali la comunicazione di cessione della posizione debitoria,
la lettera di diffida e messa in mora a firma dello scrivente procuratore ed infine la notifica stessa del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione per tutti i detti motivi.
6 Da un congiunto esame di tutte le risultanze processuali si ritiene che l'opposizione è
infondata e non provata e, come tale, deve essere rigettata con conferma dell'opposto D.I.
n. 564/2019 (R.G. 1737/2019).
Ed infatti, tutte le eccezioni e rilievi di parte opponente, sono infondati.
In particolare, si rileva che non vi è prova, da parte dell'opponente, di contestazioni sul credito, precedenti l'odierna opposizione, a fronte delle comunicazioni inviategli dall'op-
posta.
Sul punto, corre l'obbligo rilevare che, come costantemente ribadito dall'unanime ed or-
mai consolidato indirizzo della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere.
Si condividono e fanno proprie tutte le difese dell'opposta ritenute corrette e provate, cui si rimanda per completezza.
In particolare, si ritiene che:
1. la prescrizione, ex art. 2946 c.c., da applicarsi al caso di specie, non si è pro-
dotta per nessuno dei rapporti intrattenuti, come analiticamente documentato dall'opposta. Nella fattispecie che ci occupa, infatti, non si è in presenza di pagamenti da effettuarsi annualmente o in frazione di annuale, prescrivibili nel termine quinquennale, ma, al contrario, il pagamento delle singole rate dei finanziamenti costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dai prestiti erogati all'opponente e, conseguentemente,
per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948
c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. Ciò vale anche con riferimento ai contratti di conto corrente. La data di decorrenza dalla prescri-
zione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima
7 rata del finanziamento (dalla data del saldo debitore per il contratto di conto corrente) e/o della risoluzione contrattuale in questione. L'unicità del debito impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il paga-
mento dell'ultima rata e/o dalla risoluzione contrattuale anticipata, dato che prima di tale momento il creditore non può legittimamente pretendere il pa-
gamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c (Cass. 3 febbraio
1994, n. 1110);
2. in ordine alla legittimazione dell'opposta, la legge n. 130 del 30.4.1999 che disciplina la cartolarizzazione dei crediti, all'art. 4 comma 1, richiama espres-
samente la disciplina dell'art. 58 del T.U.B, prevedendo la pubblicazione sulla G.U. della cessione del credito come mezzo per rendere efficace ed op-
ponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto. Ed infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 58 del D.Lgs n. 385 dell'1.9.1993, che disciplina la cessione dei crediti in massa o c.d. in blocco, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla G.U.. Tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie (Cass., sent. n. 5997 del 17 marzo 2006).
Consegue la legittimità della cessione del credito operata da a CP_3
favore di Controparte_1
8 3. il credito è stato correttamente documentato dall'opposta ed il disconosci-
mento operato dall'opponente si rivela del tutto generico e strumentale e,
come tale, non può trovare accoglimento (“in tema di prova documentale il
disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai
sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contesta-
zione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di
inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed uni-
voco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di
quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ri-
corso a clausole di stile, né generiche asserzioni”. Cass. n. 16657/2019).
Consegue, in virtù di tutto quanto rappresentato, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione in quanto infondata e non provata;
2) conferma il D.I. n. 564/2019 (R.G. 1737/2019) del 21.04.2019, che diviene esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.04.2024.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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