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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6772/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza fissato ex articolo 127 ter
c.p.c. al 7.4.2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. D'ANGELO LUCIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ZONNO GABRIELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in data 17/09/2009; che da tale unione sono è nata CP_1
una figlia, di anni 15; che tra le medesime parti è Per_1
intervenuta sentenza di divorzio n. 3948/2019; che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la richiesta di modifica delle condizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e la prole.
In particolare, allega che sono peggiorate le sue condizioni economiche e, in particolare, il suo contratto di lavoro prevede periodi di sospensione, il suo reddito da € 45.938,00 del 2021 si è ridotto ad € 37.904,58 nel 2023, paga una rata di mutuo di € 292,65, ha avuto un'altra figlia, , nata il [...]. Per_2
Chiede, pertanto, che il Tribunale, modifichi le condizioni attualmente in vigore, prevedendo che l'assegno in favore della figlia sia ridotto da € 600,00 ad € 400,00 e che, non Per_1
risiedendo in Cassano delle Murge, ove vive la figlia Per_1
possa prelevarla a settimane alterne e portarla presso la sua dimora a Torre del Greco dal venerdì pomeriggio e riportarla a Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima contesta quanto ex adverso dedotto, osservando che: la modifica dell'importo dell'assegno a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia è intervenuta da pochi mesi Per_1
(provvedimento del 5.3.2024) considerando le maggiori esigenze della minore;
il ricorrente non produce il suo contratto di lavoro né quello di finanziamento;
la nascita dell'altra figlia non rileva,
2 considerato il reddito del ricorrente anche per l'anno 2023; tale reddito ben gli permette di pernottare anche solo una notte in
Cassano delle Murge per trascorrere due giorni con la figlia poche volte il ricorrente si reca a Cassano delle Murge Per_1
per incontrare la figlia;
quest'ultima soffre di crisi asmatiche
(difficoltà respiratorie e apnee notturne), che hanno richiesto accessi al Pronto Soccorso, il che sconsiglia l'allontanamento della stessa propria abitazione.
Allega un ricorso abusivo del ricorrente allo strumento processuale e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegnazione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustificati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione. Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei
3 fatti modificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie deve osservarsi, quanto alle mutate condizioni economiche del ricorrente, che lo stesso ha dimostrato una riduzione dei suo redditi sino all'anno
2023, circostanza che ben avrebbe potuto allegare nell'ambito del procedimento definito con provvedimento del 5.3.2024.
Quanto, poi, alla nascita della figlia avvenuta il 6.3.2024, Per_2
si richiama Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/07/2021, n. 21818, secondo cui “In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause
4 giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui)”: nel caso in esame il ricorrente, tenuto anche conto che il peggioramento delle sue condizioni economiche avrebbe dovuto dedurlo nel precedente procedimento, non ha dimostrato che tale nascita ha comportato un depauperamento delle sue sostanze tale da giustificare una riduzione del contributo al mantenimento per la figlia per cui la domanda sul punto va rigettata. Per_1
Parzialmente accoglibile è la richiesta del ricorrente di prelevare la figlia il venerdì pomeriggio e portarla presso la sua Per_1
dimora in Torre del Greco e riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica.
La resistente si è opposta a tale richiesta, allegando che la figlia soffre di crisi asmatiche che hanno richiesto interventi medici, per cui non è consigliabile il suo allontanamento dell'abitazione ove risiede.
Ritiene il Collegio che l'esame della documentazione medica prodotta non permette di ritenere una tale situazione di pericolo per la minore, in quanto le crisi asmatiche di cui soffre sono ben gestibili anche in ambienti diversi da quello dove la predetta risiede.
Deve invece essere valorizzata l'esigenza, prospettata dal ricorrente, che la minore instauri un adeguato rapporto Per_1
con la sorella per cui, tenuto conto anche delle esigenze Per_2
scolastiche di può essere autorizzato il prelievo della Per_1
stessa, da parte del padre, nel periodo scolastico per un fine
5 settimana al mese e nel periodo non scolastico per due. Quindi: nel periodo scolastico, l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle
Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva;
nel periodo non scolastico, il secondo e l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle
18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nella sostanziale reciproca, per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/06/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., in parziale modifica delle statuizioni in essere, dispone che:
1. nel periodo scolastico, l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva;
2. nel periodo non scolastico, il secondo e l'ultimo fine settimana
6 del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva.
Rigetta nel resto e dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6772/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza fissato ex articolo 127 ter
c.p.c. al 7.4.2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. D'ANGELO LUCIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ZONNO GABRIELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in data 17/09/2009; che da tale unione sono è nata CP_1
una figlia, di anni 15; che tra le medesime parti è Per_1
intervenuta sentenza di divorzio n. 3948/2019; che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la richiesta di modifica delle condizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e la prole.
In particolare, allega che sono peggiorate le sue condizioni economiche e, in particolare, il suo contratto di lavoro prevede periodi di sospensione, il suo reddito da € 45.938,00 del 2021 si è ridotto ad € 37.904,58 nel 2023, paga una rata di mutuo di € 292,65, ha avuto un'altra figlia, , nata il [...]. Per_2
Chiede, pertanto, che il Tribunale, modifichi le condizioni attualmente in vigore, prevedendo che l'assegno in favore della figlia sia ridotto da € 600,00 ad € 400,00 e che, non Per_1
risiedendo in Cassano delle Murge, ove vive la figlia Per_1
possa prelevarla a settimane alterne e portarla presso la sua dimora a Torre del Greco dal venerdì pomeriggio e riportarla a Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima contesta quanto ex adverso dedotto, osservando che: la modifica dell'importo dell'assegno a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia è intervenuta da pochi mesi Per_1
(provvedimento del 5.3.2024) considerando le maggiori esigenze della minore;
il ricorrente non produce il suo contratto di lavoro né quello di finanziamento;
la nascita dell'altra figlia non rileva,
2 considerato il reddito del ricorrente anche per l'anno 2023; tale reddito ben gli permette di pernottare anche solo una notte in
Cassano delle Murge per trascorrere due giorni con la figlia poche volte il ricorrente si reca a Cassano delle Murge Per_1
per incontrare la figlia;
quest'ultima soffre di crisi asmatiche
(difficoltà respiratorie e apnee notturne), che hanno richiesto accessi al Pronto Soccorso, il che sconsiglia l'allontanamento della stessa propria abitazione.
Allega un ricorso abusivo del ricorrente allo strumento processuale e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegnazione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustificati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione. Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei
3 fatti modificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie deve osservarsi, quanto alle mutate condizioni economiche del ricorrente, che lo stesso ha dimostrato una riduzione dei suo redditi sino all'anno
2023, circostanza che ben avrebbe potuto allegare nell'ambito del procedimento definito con provvedimento del 5.3.2024.
Quanto, poi, alla nascita della figlia avvenuta il 6.3.2024, Per_2
si richiama Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/07/2021, n. 21818, secondo cui “In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause
4 giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui)”: nel caso in esame il ricorrente, tenuto anche conto che il peggioramento delle sue condizioni economiche avrebbe dovuto dedurlo nel precedente procedimento, non ha dimostrato che tale nascita ha comportato un depauperamento delle sue sostanze tale da giustificare una riduzione del contributo al mantenimento per la figlia per cui la domanda sul punto va rigettata. Per_1
Parzialmente accoglibile è la richiesta del ricorrente di prelevare la figlia il venerdì pomeriggio e portarla presso la sua Per_1
dimora in Torre del Greco e riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica.
La resistente si è opposta a tale richiesta, allegando che la figlia soffre di crisi asmatiche che hanno richiesto interventi medici, per cui non è consigliabile il suo allontanamento dell'abitazione ove risiede.
Ritiene il Collegio che l'esame della documentazione medica prodotta non permette di ritenere una tale situazione di pericolo per la minore, in quanto le crisi asmatiche di cui soffre sono ben gestibili anche in ambienti diversi da quello dove la predetta risiede.
Deve invece essere valorizzata l'esigenza, prospettata dal ricorrente, che la minore instauri un adeguato rapporto Per_1
con la sorella per cui, tenuto conto anche delle esigenze Per_2
scolastiche di può essere autorizzato il prelievo della Per_1
stessa, da parte del padre, nel periodo scolastico per un fine
5 settimana al mese e nel periodo non scolastico per due. Quindi: nel periodo scolastico, l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle
Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva;
nel periodo non scolastico, il secondo e l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle
18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nella sostanziale reciproca, per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/06/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., in parziale modifica delle statuizioni in essere, dispone che:
1. nel periodo scolastico, l'ultimo fine settimana del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva;
2. nel periodo non scolastico, il secondo e l'ultimo fine settimana
6 del mese il ricorrente potrà prelevare la figlia minore il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 e portarla con sé in Torre del Greco, per riportarla in Cassano delle Murge entro le ore 20:00 della domenica successiva.
Rigetta nel resto e dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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