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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 625/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] (con Parte_1 C.F._1 gli avv.ti Granata e Calvari) e (c.f. ), nato alla Parte_2 C.F._2 Spezia il 01.10.1942 (con l'avv. Gabrielli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 01.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Portovenere (SP) in data 20.08.2011
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 11, parte
I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale senza ulteriori condizioni. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato (28.05.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le spese di lite sono compensate, come richiesto dalle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Portovenere (SP) in data 20.08.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 11, parte I);
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani