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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Gabriella Gentile Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 140, indirizzo
PEC: Email_1
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. e quale mandatario della Società dei Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato
[...]
in Napoli, via de Gasperi n. 55 presso Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. di Napoli
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.7.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro – n. 55/2023, pubblicata il 24.1.2023, non notificata, con la quale era stata rigettata la sua domanda intesa a far accertare e dichiarare l'illegittimità, o comunque l'annullabilità e l'infondatezza, degli avvisi di addebito nn. 317 2021 00009450 76 000317 2019 00019362 71 000, con cui le è stato ingiunto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti per il periodo da marzo 2017 a settembre 2019 e conseguentemente ad ordinare all' di Benevento CP_4
l'immediata cancellazione della sua posizione previdenziale nella gestione esercenti attività commerciali.
L'odierna appellante in primo grado aveva allegato di avere rivestito solo formalmente la carica di amministratrice e socia della “Nidò Baby Store di 3emmeci srl ” operante nella fornitura di passeggini, accessori, tessili e prodotti sanitari per bambini di prima infanzia, nel periodo 1.04.2017-4.09.2019, e di non avere mai svolto, all'interno di detta società, alcuna attività di gestione o prestazione lavorativa;
di avere accettato di assumere la qualità di socia solo per consentire al marito, sig. di lavorare presso il punto vendita, e di Per_1
avere sempre seguito le indicazioni provenienti dai soci di maggioranza, Per_2
e che erano anche coloro i quali impartivano le direttive ai
[...] Persona_3
lavoratori del punto vendita, decidevano gli orari di lavoro, tenevano i rapporti con le banche, con i consulenti e con i fornitori.
Si doleva, pertanto, della decisione nella parte in cui il Tribunale, apprezzando erroneamente le prove, non aveva valutato correttamente la sua posizione e, pur in assenza dei requisiti di elementi oggettivi e di prove da parte dell' , aveva ritenuto legittima la CP_4
sua iscrizione nella gestione commercianti IVS. Insisteva, quindi, affinché la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la domanda introduttiva con vittoria di spese.
Con comparsa del 26.2.204 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_4
gravame evidenziando la non utilizzabilità della documentazione depositata in appello.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Va preliminarmente osservato che a seguito della normativa dettata dall'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, norma interpretativa, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n.17076/2011, hanno riconosciuto, per un verso, la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e, per altro verso, hanno escluso che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla Convenzione EDU;
in particolare, hanno fissato nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto : "Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art.
1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi CP_4
dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.
In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 208".
Dunque, per l'amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi può essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge;
occorre, però, accertare in concreto il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Invero, l'art.1, comma 203 legge 662/1996 il quale a sua volta ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nel caso in esame, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria è complessivamente emersa la prova della correttezza dell'operato dell' . CP_4
L' , come era suo onere fare, ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione CP_4
della appellante alla gestione degli esercenti attività commerciali.
E' documentato che è stata amministratrice unica della 3emmeci s.r.l., Parte_1
società esercente in via principale attività di commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari, sanitari, ortopedici, di dermocosmesi e di erboristeria per l'infanzia, dal
6.03.2017 al 4.09.2019 e socia fino a settembre 2020.
Si osserva che, nella richiesta di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, l'appellante aveva, a suo tempo, ritenuto di esservi tenuta “in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 30.03.2017” e, ad avvenuta iscrizione, non ha mai chiesto la cancellazione.
In ogni caso, anche a prescindere da tali dichiarazioni e comportamenti, dalle deposizioni dei testi escussi, testualmente richiamate nella sentenza impugnata, emerge come del' attività del negozio si occupasse direttamente anche la che nel negozio erano Pt_1
presenti il marito della appellante ed un altro lavoratore dipendente, sig. Persona_4
cugino della da quest'ultima assunto. Pt_1
L' ha provato che le attività “di gestione” svolte dall'appellante esulavano dall'attività CP_4 di amministratore: l'appellante, oltre a disimpegnare le attività tipiche dell'amministratrice insieme al marito, presente nel negozio, organizzativa personalmente e direttamente il negozio, assumeva i dipendenti, dava loro le direttive sul lavoro, stabiliva gli orari del negozio, teneva i rapporti con i fornitori e con le banche (cfr. e e ciò Per_2 Per_3
anche se non era costantemente presente nel negozio.
L'appellante non ha in alcun modo contrastato tali evidenze, i clienti (cfr. e Pt_2 Pt_3
che ha chiesto venissero escussi, hanno riferito circostante vaghe e non idonee a scalfire il solido quadro probatorio dimostrato dall' ed anzi anche, per certi profili, hanno CP_4 ulteriormente rafforzato la tesi dell' che ad occuparsi del negozio fosse il marito della CP_4
appellante e la stessa.
Il Tribunale ha del resto correttamente ritenuto che la prova testi abbia univocamente confermato che l'attività era materialmente svolta dal marito della ricorrente, sig. Per_5
anche dipendente della 3emmeci, sempre presente in negozio e addetto alla
[...]
vendita ai clienti, e da un altro lavoratore dipendente, sig. cugino della Persona_4
ricorrente (che la stessa non ha ritenuto di indicare quale teste, preferendo invece escutere due clienti con una limitatissima conoscenza diretta dei fatti di causa). La concreta gestione dell'attività era, invece, svolta dalla ricorrente, la quale oltre a disimpegnare le attività tipiche dell'amministratrice, assumeva i dipendenti, dava loro le direttive sul lavoro, stabiliva gli orari del negozio, teneva i rapporti con i fornitori e con le banche” e che la coppia fossero effettivamente i soci di capitali di fatto estranei alla Per_2 Per_3
gestione - organizzazione del negozio.
In definitiva non vi è prova alcuna che la svolgesse meri compiti di rappresentanza. Pt_1
Si condivide, quindi, l'apprezzamento della prova operata dal Tribunale su cui si fonda la coerente e logica decisione atteso che, come affermato dalla Suprema Corte in riferimento all'esame delle deposizioni dei testimoni ed alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (fra le tante Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
L'appello, per queste assorbenti considerazioni, va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado tenuto conto della complessità della questione e dell'apprezzamento delle prove possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente