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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5903/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Maurizio Rao che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 ottobre 2019 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5368/2019 r.g.).
Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente CP_2 contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 17 novembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al CP_2
pagamento della stessa.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai CP_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “… patologia neoplastica per la quale la sig.ra è stata sottoposta a importante trattamento Parte_1
chirurgico demolitivo addominale ed a radioterapia, la ipertensione arteriosa ed il diabete mellito in trattamento farmacologico, la marcata gonartrosi bilaterale ed il lieve deficit cognitivo attestato in sede di DSM ASP”.
In ordine ai rilievi ha precisato che “Il dott. Aldo A. Di Blasi contesta:
1. “All'obiettività riscontrata dagli ortopedici si annota apparato osteoarticolare deficitario a tutte le articolazioni, con dismorfismo vertebrale e ipotonotrofia muscolare ai quattro arti, ginocchia modicamente deformate, dolenti alla palpazione e alla mobilizzazione, con deficit dell'articolarità, con difficoltà alla deambulazione, all'appoggio monopodalico e zoppia ricorrente, impossibilità all'accovacciamento completo, con sbandamenti e incapacità a sostenere a lungo la stazione eretta…A dispetto di tale obiettività riscontrata dagli specialisti, è stato ritenuto che ella sia autonomamente capace di deambulare, spostarsi e accudire alla propria persona e alle ordinarie occupazioni… Si deve tenere anche conto, per quanto concerne il deficit deambulatorio, dell'obesità di secondo grado da cui è affetta la signora e che la dispnea e la facile affaticabilità anche per brevi tratti, che la signora dimostra, sono causate, oltre che dall'obesità, dalla patologia pleuro-polmonare evidenziata alla TAC…confermata dall'esame spirometrico evidenziante una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo…”.
In merito, si constata che l'esame obiettivo sopra descritto è riferibile al Referto di vs. Ortopedica del
22.05.2019 (Ospedale Papardo di Messina), secondo cui, seppur l'interessata manifesti zoppia ricorrente e incapacità a sostenere a lungo la stazione eretta, non viene chiaramente evidenziata “l'impossibilità” di deambulare (requisito tassativo previsto dalla norma che non configura le sole difficoltà deambulatorie) senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Inoltre, dalla più recente visita Fisiatrica del 16.03.2022 (U.O.C di
Riabilitazione ASP di Barcellona PG) si evince che i passaggi posturali sono possibili con lieve assistenza e con movimenti adattativi e che la stazione eretta e la deambulazione sono possibili con appoggio monolaterale preferito. Infine, anche in sede di visita effettuata dallo scrivente, la ricorrente risultava in grado di deambulare autonomamente, anche se con difficoltà e appoggio di bastone. Peraltro, anche l'eccesso ponderale e la sindrome disventilatoria lieve, peggiorando la deambulazione, riducendone la durata, di fatto non concorrono a determinare “l'impossibilità” richiesta dalla norma di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. 2. “All'obiettività riscontrata dagli psichiatri si evidenzia che la signora è poco curata nell'aspetto, con espressione fatua, disorientamento temporo-spaziale, deficitarie le funzioni cognitive, ridotta la capacità di concentrazione e di astrazione, pensiero povero di contenuti e superficiale;
affettività labile, umore disforico con facile irritabilità: povera la sfera volitiva…Gli specialisti del DSM poi hanno annotato: Per disturbi dell'apprendimento ha frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare. Durante la giovinezza e l'età adulta instabilità del comportamento e facile litigiosità. Negli ultimi anni difficoltà nella gestione della casa e delle attività quotidiane, con ridotta cura di sé, aiuto da parte dei figli, scarse relazioni sociali… Devono anche valutarsi, pur senza abbandonarsi al soggettivismo, tutte quelle componenti psico-reattive la cui compresenza contribuisce alla disabilità complessiva che la malattia neoplastica determina nella persona. Ansia, depressione, irritabilità e rabbia sono reazioni comuni nei malati di cancro…Ancora, sono state minimizzate soprattutto le turbe psichiche della signora , che presenta rallentamento globale dello stato psichico. defaillance Parte_1
dell'organizzazione temporale, disturbi della memoria a breve termine, compromissione delle funzioni cognitive, ansia, insonnia, umore compromesso;
tutti fattori che, insieme all'astenia, alla dispnea e facile affaticabilità e all'incapacità deambulatoria, contribuiscono a rendere insicura la permanenza anche temporanea in solitudine della persona, che può essere di pericolo e nocumento per sé e per i vicini…".
Per quanto riguarda il punto che precede, considerando che l'esame obiettivo sopra descritto è riferibile al Referto di vs. Psichiatrica del 30.08.2019 (Modulo Dipartimentale ASP di Salute Mentale Messina Nord), sembra utile ricordare che in tale contesto la valutazione psicodiagnostica fu suggestiva di un deficit intellettivo di grado lieve, con punteggio di MMSE pari a 21, ADL 4/6 e IADL 6/8 e che, pertanto, fu posta diagnosi di
“Sindrome cognitiva lieve in soggetto con pregressa disabilità intellettiva lieve (F06.7 – ICD 10)”. Inoltre, dalla più recente visita Fisiatrica del 16.03.2022 (U.O.C di Riabilitazione ASP di Barcellona PG) si evince un'obiettività di paziente vigile, collaborante e con lieve disorientamento temporo-spaziale. Infine, anche in sede di visita effettuata dallo scrivente, la ricorrente si presentava vigile e collaborante, sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, in assenza di lacune cognitive di evidente significativo rilievo, senza evidenza di deficit mnesici. Da queste risultanze è dunque evidente che la signora non manifesti un chiaro bisogno di Parte_1
assistenza continua, in quanto ella è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (ADL 4/6 e IADL 6/8).
Seppur condividendo le osservazioni per cui i malati di patologie neoplastiche manifestino di frequente sintomi psichici quali ansia, depressione, irritabilità e rabbia, gli stessi non emergono nel caso de quo, dalla disamina della Cartella Clinica relativa a ricovero dal 07.09.2018 al 13.09.2018 (Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Papardo di Messina), dalla Relazione Clinica di Radiologia oncologica del 28.01.2019 (Ospedale
Papardo di Messina), dalla Relazione Clinica di Radiologia oncologica del 04.04.2019 (Ospedale Papardo di
Messina). Si nota, invece, dal Referto di vs. Psichiatrica del 30.08.2019 (Modulo Dipartimentale ASP di Salute
Mentale Messina Nord) che in anamnesi la ricorrente riferisce, durante la giovinezza e l'età adulta, instabilità del comportamento e facile litigiosità. All'obiettività, riportata in questa ultima visita specialistica, la paziente presenta umore disforico con forte irritabilità. Nulla viene aggiunto, e nulla emerge dalle risultanze dalla visita svolta dallo scrivente, in merito ad ansia o insonnia, né viene formulata una diagnosi di sindrome depressiva, né risultano soddisfatti i criteri clinici per porre una simile diagnosi. L'irritabilità sembra piuttosto un tratto della personalità della signora che non incide sull'autonomia nel compiere gli atti quotidiani della vita. Parte_1
Precisato quanto sopra, ritengo di poter confermare le conclusioni già rese in ATP.”.
Ha escluso altresì trattarsi di infermità che comportano la necessità di assistenza continua e di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Tes_1
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n.
23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va conseguentemente respinta.
4.- Non ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. (non valendo il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, cfr. Cass. n. 8388/2017) alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (934,8 per la prima fase nella quale l'ente era difeso dal funzionario + 2.695 seconda fase) 3.629,8 euro, applicando i minimi per la serialità; vanno quindi poste a definitivo carico della ricorrente anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a pagare le spese di ctu e a rimborsare all' le altre spese processuali, Parte_1 CP_1
liquidate in 3.629,8 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro