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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4629/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Prima ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania Corso Martiri della Libertà n.188, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in Catania piazza della
Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 14.05.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 9151/2024
r.g., assumendo, in sintesi, che esse non sono condivisibili, per aver “minimizzato il grave decadimento cognitivo o fragilità psico fisica … contenuto del certificato psicologico redatto in data 12/03/2024”, peraltro senza indicare i punteggi assegnati alle patologie di cui è affetto, laddove le relative risultanze comprovano la totale compromissione dell'autonomia e che lo stesso non è in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua e permanente per l'igiene, l'alimentazione, la mobilità, la somministrazione di terapie e la vigilanza attiva per il rischio di disorientamento.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto la rinnovazione dell'accertamento peritale al fine di sentire “statuire che … è affetto da patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente avente diritto, oltre i benefici di cui alla L.104/92 art.3 co. 3, al beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (3.05.2024). Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore e Difensore antistatario il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”.
In data 22.07.2025 si è ritualmente costituito l' depositando telematicamente memoria CP_1
difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato nonché il richiamo del consulente d'ufficio; quindi, all'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione che ci occupa è stata tempestivamente incoata: infatti, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 14.05.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
18.04.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 26.03.2025.
Pagina 2 Nel merito, il thema decidendum oggetto di causa attiene all'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave, esulando invece il vaglio degli elementi extrasanitari correlati alle prestazioni in parola (in tal senso, Cass.
21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Procedendo con ordine, occorre rilevare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Ne consegue che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale ed in particolare nel caso di malattie psichiche, la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio in parola è correlata alla prova che il soggetto sia affetto da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, tali da non consentirgli di determinarsi
Pagina 3 autonomamente al compimento degli “atti quotidiani della vita” nei tempi dovuti e con modi appropriati (Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella fattispecie concreta, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria, dopo aver esaminato la documentazione in atti e raccolto l'anamnesi di ha eseguito Pt_1
l'esame obiettivo di quest'ultimo, così constatando personalmente che trattasi di “Soggetto normotipo (H: 168 cm;
P: 73Kg), in buone condizioni generali, cute e mucose visibili pallide, masse muscolari normotoniche e normotrofiche per sesso ed età”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- con riguardo al sistema cardiovascolare che esso presenta “P.A. 90/60 mm/hg. F.C. 90 b/m.
Toni cardiaci ritmici, pause libere. Non edemi agli arti inferiori”;
- con riguardo al sistema digerente che sussiste “Addome globoso trattabile alla palpazione superficiale e profonda. O.I. nei limiti”;
- con riguardo all'apparato respiratorio che il ricorrente satura in “SpO2: 98% in AA” ed è dotato di “Torace di forma troncoconico. FVT normotrasmesso;
MV fisiologico”;
- con riguardo all'apparato osteoarticolare che “Passaggi posturali e deambulazione (sono) autonomi. Presenza di cifosi dorsale e spinalgie pressorie e percussorie alle apofisi spinose con movimenti della colonna dorso-lombare discretamente ridotti”.
Ancora, l'ausiliare dell'Ufficio ha osservato a livello neuro-psichico che il ricorrente è un
“soggetto collaborante. Moderatamente orientato nel tempo, ma discretamente orientato nello spazio. Funzioni cognitive leggermente compromesse”.
A fronte delle risultanze in parola, il medico legale dell'Ufficio ha diagnosticato che
è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica. Diabete mellito nid. Parte_1
Ipertensione arteriosa. Diverticolosi del colon” e nell'apprezzarne la complessiva incidenza invalidante del complesso patologico de quo ha evidenziato che “Tale noxa, già presente al momento della visita da parte della è caratterizzata da moderato orientamento nel Pt_2
tempo, e discreto orientamento nello spazio. Pertanto, tale quadro, ad oggi, non può essere considerato necessitante di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita…
(per cui) deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne Parte_1
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88) grave nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e di essere considerato portatore di Handicap (comma 1 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data di domanda amministrativa)”.
Nel contesto considerato, l'eccepita incompletezza dell'elaborato peritale per non aver il
CTU asseritamente inquadrato le patologie accertate nelle fattispecie tabellari è solo apparente,
Pagina 4 in quanto l'ausiliare dell'ufficio, nel condividere le conclusioni rassegnate dalla competente
Commissione medica, ha recepito per relationem l'inquadramento tabellare riportato nel verbale opposto sì realizzando una economia di scrittura che, interessando elementi già noti all'assistito, non ha arrecato alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio peritale in ordine ad una prestazione per la quale oltretutto nella specie neanche direttamente rilevano, essendo stato giudicato il ricorrente invalido grave in misura del 100%.
Parimenti, non sussistono in atti elementi per ravvisare che i lamentati disturbi cognitivi rendono oggettivamente impossibile l'espletamento degli atti della vita quotidiana, essendo emerso in sede peritale che il ricorrente, dotato di masse muscolari normotoniche e normotrofiche per sesso ed età, è in grado di deambulare ed eseguire i passaggi posturali autonomamente e conserva discreta una certa capacità di orientamento spazio temporale nonostante sussista una leggera compromissione delle funzioni cognitive.
In atti, la documentazione prodotta non è sufficiente a comprovare che lo stato di salute del ricorrente abbia subito un peggioramento tale da renderlo non in grado di autoalimentarsi, di mantenere il controllo vescicale, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza, di spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza ovvero non capace di comprendere quanto richiesto, di intrattenere un colloquio spontaneo se stimolato e comunque da compromettere gravemente la propria capacità di autogestione nel tempo e nello spazio.
Da questo punto di vista, va osservato che la relazione psicologica del 21.08.2025, a ben vedere, presenta un contenuto del tutto sovrapponibile alla certificazione psicologica rilasciata dall'U.O.C. Servizio di Psicologia – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania del 12.03.2024 – esaminata dal CTU a pag. 5 dell'elaborato peritale-, senza che risultino allegate ad entrambi referti in parola le risultanze delle scale ADL ed IADL e degli altri test somministrati al
Cont ricorrente sì da poter apprezzare se l'apprezzamento del medico dell' è stato espresso o meno su dati obiettivi ovvero sull'anamnesi meramente riferita dallo stesso e/o dai di lui familiari laddove all'esito della visita fisiatrica, del 17.02.2025 il medico dell'U.O.C. P.T.A.
San Luigi di Catania ha confermato che il ricorrente necessita “di minima assistenza nei passaggi posturali”.
Di qui, in difetto di elementi di giudizio aventi carattere obiettivo che comprovino che l'appezzamento peritale è frutto di deficienze diagnostiche o di affermazioni scientificamente errate, le censure mosse alla CTU si ritengono insufficienti a legittimare la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto si risolvono in una mera manifestazione difensiva di dissenso diagnostico (in tal senso, tra le tante, Cass. 01.12.2022, n. 35353; Cass. 20.09.2022, n.
Pagina 5 27492; Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374;
Cass. 6.08.2015, n.16552).
Con riferimento all'handicap grave di cui alla l. n. 104/1992, occorre rilevare che a norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 lo status di soggetto portatore di handicap compete tout court alla “persona … che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”
Il successivo comma 3 della citata legge specifica che la situazione in parola assume connotazione di gravità “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”.
La definizione normativa sopra richiamata, come già evidenziato dai giudici di legittimità,
“è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione…” sicché la condizione di handicap deve ritenersi grave quando la minorazione incida sull'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Sotto tale profilo, nessun documento comprova che per effetto di un danno funzionale permanente il ricorrente si trovi in una situazione di emarginazione o comunque di svantaggio sociale nel condurre la propria vita di relazione, per cui, anche in considerazione dell'età, non si ravvedono profili per disporre un nuovo approfondimento peritale, essendo pienamente condivisibile al riguardo il giudizio medico legale spiegato dal CTU della fase sommaria
E poiché l'art. 445 bis c.p.c., nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi, mira ad evitare che la presente fase di giudizio si risolva in una mera duplicazione della fase sommaria, a fronte di quanto precede, l'accertamento peritale condotto dal CTU della fase sommaria resta fatto proprio da questo giudice dovendosi affermare che la ricorrente è persona invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap a norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda.
A norma dell'art. 152 dispos. att. c.p.c., va disposta la compensazione integrale delle spese processuali della fase sommaria e della fase contenziosa, restando posti a carico dell'ente previdenziale i costi di CTU.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, dalla data della domanda amministrativa
ACCERTA altresì che è soggetto portatore di handicap grave a norma Parte_3 dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili spese processuali della fase sommaria e della fase dell'opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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